Impugnazione contratto firmato Ruoli civili. Quale Giudice?
Inviato: mar gen 22, 2013 9:59 am
Per opportuna notizia.
1) - Considerato che il ricorrente è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa il 15.3.2012, data nella quale ha sottoscritto il contratto individuale costitutivo del relativo rapporto di lavoro;
2) - Considerato che, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la giurisdizione in materia di rapporti di lavoro del personale civile del Ministero della Difesa è da ritenersi attribuita al giudice ordinario e non a questo giudice amministrativo e che pertanto il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
Ricorso dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il tutto cmq. potete leggerlo qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
16/01/2013 201300433 Sentenza Breve 1B
N. 00433/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08356/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
con rito abbreviato, ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 8356 del 2012, proposto da:
F. F., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Moffa, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Mastelloni in Roma, p.zza Capranica, 95;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Barumini, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Moffa, con domicilio eletto presso l’avv.Ugo Mastelloni in Roma, p.zza Capranica, 95;
per l'annullamento
della determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, prot.n. M_D GCIV 0019033 del 27.7.2012, comunicata al ricorrente in data 31.7.2012, con nota prot.n. 8179 del 1° Reparto Infrastrutture di Torino;
di ogni altro atto presupposto, conseguente ed inerente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso orale nella stessa camera di consiglio della possibile decisone immediata nel merito, con rito abbreviato ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, e sentite le parti;
Considerato che il ricorrente è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa il 15.3.2012, data nella quale ha sottoscritto il contratto individuale costitutivo del relativo rapporto di lavoro;
Visti gli artt. 9 e 11 del codice del processo amministrativo;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la giurisdizione in materia di rapporti di lavoro del personale civile del Ministero della Difesa è da ritenersi attribuita al giudice ordinario e non a questo giudice amministrativo e che pertanto il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), seguono la soccombenza, in rito, ai sensi dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica come titolare della giurisdizione sulla presente controversia il giudice ordinario.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell'Amministrazione intimata, e le liquida in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2013
1) - Considerato che il ricorrente è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa il 15.3.2012, data nella quale ha sottoscritto il contratto individuale costitutivo del relativo rapporto di lavoro;
2) - Considerato che, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la giurisdizione in materia di rapporti di lavoro del personale civile del Ministero della Difesa è da ritenersi attribuita al giudice ordinario e non a questo giudice amministrativo e che pertanto il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
Ricorso dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il tutto cmq. potete leggerlo qui sotto.
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16/01/2013 201300433 Sentenza Breve 1B
N. 00433/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08356/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
con rito abbreviato, ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 8356 del 2012, proposto da:
F. F., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Moffa, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Mastelloni in Roma, p.zza Capranica, 95;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Barumini, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Moffa, con domicilio eletto presso l’avv.Ugo Mastelloni in Roma, p.zza Capranica, 95;
per l'annullamento
della determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, prot.n. M_D GCIV 0019033 del 27.7.2012, comunicata al ricorrente in data 31.7.2012, con nota prot.n. 8179 del 1° Reparto Infrastrutture di Torino;
di ogni altro atto presupposto, conseguente ed inerente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso orale nella stessa camera di consiglio della possibile decisone immediata nel merito, con rito abbreviato ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, e sentite le parti;
Considerato che il ricorrente è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa il 15.3.2012, data nella quale ha sottoscritto il contratto individuale costitutivo del relativo rapporto di lavoro;
Visti gli artt. 9 e 11 del codice del processo amministrativo;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la giurisdizione in materia di rapporti di lavoro del personale civile del Ministero della Difesa è da ritenersi attribuita al giudice ordinario e non a questo giudice amministrativo e che pertanto il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), seguono la soccombenza, in rito, ai sensi dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica come titolare della giurisdizione sulla presente controversia il giudice ordinario.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell'Amministrazione intimata, e le liquida in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2013