Re: Transito nei ruoli civili ed eventuale rinuncia??
Inviato: sab giu 13, 2015 1:48 pm
da panorama
Ricorso PERSO.
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1) - Presenta, pertanto, istanza - che viene accettata - per il transito nei ruoli civili del personale della Difesa.
2) - Viene, quindi, invitato a presentarsi il 16 luglio 2012 presso la Base Logistico Addestrativa …… per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’assunzione in servizio .... omissis ...., pena la mancata costituzione del rapporto di lavoro, salvo che ricorra giustificato motivo ai sensi di legge.
3) - L’interessato non si presenta per sottoscrivere il contratto di lavoro e assumere servizio. In data 2 agosto 2012 comunica, inoltre, di rinunciare al transito nel ruolo civile
4) - Il Ministero della Difesa, con atto in data 6 agosto 2012 .....omissis........, nel prendere atto delle circostanze dianzi evidenziate, lo informa, quindi, che la procedura di transito nei ruoli civili “deve intendersi conclusa nel senso che il suddetto rapporto di lavoro non si è costituito”.
5) - -OMISSIS- in seguito ci ripensa e, anche per il tramite dei legali cui si è rivolto, chiede la fissazione di una nuova data per l’assunzione in servizio nel ruolo civile, rappresentando le ragioni della mancata presentazione presso la Base Logistico Addestrativa …….
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500277 - Public 2015-06-04 -
N. 00277/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unità D'Italia 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
- del decreto n. DGPM/…../ASP del 22.2.2013, nella parte in cui dichiara "la conclusione della procedura di transito" nei ruoli civili del Ministero della Difesa e conseguentemente dispone che -OMISSIS - " cessa dal servizio permanente a decorrere dal 15 febbraio 2012 e sotto la stessa data è collocato in congedo assoluto, ai sensi dell'art. 923 e 929 del codice dell'ordinamento militare";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- volontario in servizio permanente dell’Esercito, viene dichiarato inidoneo in via permanente e assoluta al servizio militare per infermità non dipendente da causa di servizio.
Presenta, pertanto, istanza - che viene accettata - per il transito nei ruoli civili del personale della Difesa.
Viene, quindi, invitato a presentarsi il 16 luglio 2012 presso la Base Logistico Addestrativa …… per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’assunzione in servizio in qualità di “assistente amministrativo”, profilo professionale SA31 del settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico – Area 2^, fascia retributiva F2, pena la mancata costituzione del rapporto di lavoro, salvo che ricorra giustificato motivo ai sensi di legge.
L’interessato non si presenta per sottoscrivere il contratto di lavoro e assumere servizio. In data 2 agosto 2012 comunica, inoltre, di rinunciare al transito nel ruolo civile
Il Ministero della Difesa, con atto in data 6 agosto 2012 a firma del Capo del I Reparto della Direzione Generale per Personale Civile, nel prendere atto delle circostanze dianzi evidenziate, lo informa, quindi, che la procedura di transito nei ruoli civili “deve intendersi conclusa nel senso che il suddetto rapporto di lavoro non si è costituito”.
-OMISSIS- in seguito ci ripensa e, anche per il tramite dei legali cui si è rivolto, chiede la fissazione di una nuova data per l’assunzione in servizio nel ruolo civile, rappresentando le ragioni della mancata presentazione presso la Base Logistico Addestrativa …….
Il Ministero, con atto in data 22 febbraio 2013 a firma del Direttore della 6^ Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, preso atto della mancata costituzione del rapporto di lavoro nei ruoli civili, dispone, tuttavia:
1) la cessazione dal servizio permanente del predetto a decorrere dal 15 febbraio 2012, con contestuale collocamento in congedo assoluto, ai sensi degli artt. 923 e 929 del codice dell’ordinamento militare;
2) il collocamento in aspettativa per il periodo dal 15 febbraio 2012 al 2 agosto 2012, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità al servizio militare, a norma dell’art. 2, comma 7, del decreto interministeriale 18 aprile 2002.
Da qui il presente ricorso, con cui l’interessato chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, di tale atto, nella parte di cui al pt. 1), per “violazione degli artt. 905, 929 e 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, in modo rilevante ex art. 2113 c.c. o art. 1418 c.c., per violazione degli artt. 3 e 5 della circolare del Ministero della Difesa n. 4326/B1 del 21 giugno 2011, in subordine, illegittimità per vizio di volontà ex art. 1425, comma 2 e 428 c.c., violazione, ancora, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - difetto di motivazione, in modo rilevante ex art. 21 octies L. 241/1990; eccesso di potere e difetto d'istruttoria”, deducendo, tra l’altro, anche il difetto di motivazione del presupposto atto in data 15 febbraio 2012, non impugnato, con cui è stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio militare”.
Il Ministero della Difesa, costituito, controdeduce nel merito e conclude per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione cautelare.
Il Tribunale nega la concessione della misura cautelare richiesta (ord. caut. n. 63 in data 28 agosto 2013).
La causa viene, poi, chiamata alla pubblica udienza del 27 maggio 2015, fissata per la trattazione del merito, in vista della quale il ricorrente insiste nelle proprie difese.
Celebrata l’udienza, l’affare viene introitato.
Il ricorso non è fondato.
In disparte la circostanza che il ricorrente non ha espressamente e tempestivamente impugnato né l’atto con cui è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare (che ora pretenderebbe di censurare per difetto di motivazione), né quello del Capo del I Reparto della Direzione Generale per Personale Civile con cui è stata dichiarata conclusa la procedura di transito nei ruoli civili di suo interesse, il Collegio non può esimersi dal rilevare che l’atto qui opposto - peraltro adottato da soggetto che, essendo preposto ad una Divisione avente competenza per il personale militare, nulla poteva disporre circa l’invocata e auspicata riapertura del procedimento di transito del medesimo nei ruoli civili – consegue necessariamente, in base alle norme vigenti, alla riscontrata inidoneità permanente al servizio militare del ricorrente e al suo mancato transito nelle aree funzionali civili per omessa presa servizio.
Con riguardo al primo aspetto, si rammenta, infatti, che, ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. b), e 929, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “il rapporto di impiego del militare cessa per infermità” e che “il militare (…) cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato”. Il relativo provvedimento decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo (art. 929, comma 2).
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente, con verbale della Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale tipo A di Padova in data 15 febbraio 2012, atto che – si ribadisce – non è stato espressamente e tempestivamente impugnato dal medesimo, è stato giudicato “non idoneo permanentemente al s.m.i. in modo assoluto. Da porre in congedo assoluto. Si reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione Difesa”.
Con riguardo al secondo profilo, deve, invece, convenirsi con la difesa erariale che la rinuncia manifestata dal ricorrente al passaggio nei ruoli civili ha solo avvalorato una volontà già manifestata dal medesimo mediante l’ingiustificata presentazione alla convocazione del 16 luglio 2012 presso la Base Logistico Addestrativa …….
Il dovere di assumere servizio nell'ufficio di destinazione, quale specificazione del dovere di diligenza gravante su tutti i dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, rientra, infatti, tra gli obblighi che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che, qualora l’interessato non si presenti senza addurre un giustificato motivo, l’Amministrazione è da ritenersi legittimata ad emanare un provvedimento di decadenza dalla nomina o, come nel caso di specie, di conclusione della procedura di transito nei ruoli civili per mancata costituzione del relativo rapporto di lavoro.
In tal senso conforta, invero, il chiaro disposto di cui all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 che stabilisce, per l’appunto, che “Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Il giustificato motivo che legittima l’assenza è rappresentato, in ogni caso, esclusivamente da un ostacolo di carattere obiettivo, che effettivamente impedisca di assumere servizio nell'ufficio di destinazione, motivo che, nel caso in esame, non pare, peraltro, potersi ravvisare nelle ragioni di salute solo successivamente addotte dall’interessato e rappresentate all’Amministrazione appena in data 2 ottobre 2012, atteso, tra l’altro, che la documentazione medica prodotta a supporto reca la data del 2 settembre 2012 ovvero una data di gran lunga successiva a quella del 16 luglio 2012, stabilita per l’assunzione del servizio nei ruoli civili, in cui – a detta del ricorrente - si sarebbe manifestato l’impedimento.
Sicché, ad avviso del Collegio, a fronte di tali eloquenti risultanze fattuali il Direttore della 6^ Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare non poteva che adottare l’atto impugnato e disporre la cessazione dal servizio permanente del ricorrente a decorrere dal 15 febbraio 2012, con contestuale collocamento in congedo assoluto, ai sensi degli artt. 923 e 929 del codice dell’ordinamento militare.
Prive di pregio s’appalesano, conseguentemente, le dissertazioni della difesa del medesimo sul valore da attribuirsi alla rinuncia al transito nei ruoli civili manifestata in data 2 agosto 2012, in quanto, come s’è avuto modo di esplicitare, la stessa non ha avuto che marginale rilevanza ai fini della dichiarata conclusione della procedura di transito e, in seguito, ai fini dell’adozione del provvedimento qui opposto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
A tutela dei diritti e della dignità del soggetto nominato nel presente provvedimento giurisdizionale, occorre, infine, ordinare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, per finalità d’informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vadano omesse le sue generalità, gli altri dati identificativi che lo riguardano e, in ogni caso, i dati idonei a rivelare il suo stato di salute.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero intimato, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ordina, inoltre, che a cura della segreteria di questa Sezione sia apposta sull’originale del presente provvedimento l’annotazione contenente l’ordine di omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e quelli idonei a rivelare il suo stato di salute, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, per finalità d’informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015