spartagus ha scritto:Ciao Gino 59, anche io che sono residente a Valencia Spagna pago le addizionale irpef e comunali e regionali 60 euro al mese,mi sono informato presso la sede ex inpdap e mi hanno risposto che vie una legge del 95 che non ricordo quale dice anche chi percepisce una pensione italiana e residente all'estero deve pagare le addizionali irpef,però di racconto un'altra ingiustizia tutta Italiana Ladrona come ho una figlia minore e non lavora ma studia e gli passo 300 euro al mese per assegno di mantenimento come padre divorziato,ovviamente detraggo il
50%nucleo familiare e l'altro 50% la mia ex moglie, bene cosi ho fatto l'anno scorso sole faccendo la dichiarazione dei redditi mod. Unico mi e arrivato una soppresa dall'I TALIA L A D R O N A, che sono debitore di euro 2400 verso la agenzia dell'entrate perchè come io risiedo all'estero non mi compete la detrazione fiscale per i figli a carico, certamente farò tutto per non pagare questa e l'italia.
....Ho trovato questo, con calma, leggi e studiala e se ci sono i presupposti, consulta un legale.-Ciao
In ottemperanza con quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
i siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate
gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo, ma anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.
Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.
Per essere considerati “non residenti” esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:
non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti”.
Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.
N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.
Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'Irpef se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
In linea generale sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani, come ad esempio l’Inps, preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
Pertanto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’Inps l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
In linea generale i soggetti non residenti in Italia, possono presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).
Il modello deve contenere: l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale; la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione. Il modello deve essere corredato della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta. Analoghe dichiarazioni e documentazione devono essere prodotte nel caso di istanza informale.
Gli interessati possono inoltre chiedere l’applicazione diretta della Convenzione al sostituto d’imposta italiano già in sede di effettuazione della ritenuta. A tale proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze (Circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 86 del 13 settembre 1977, n. 115 del 12 aprile 1978 e numero 147 del 25 novembre 1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 e 68 del 24/05/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario), ha precisato che i sostituti d’imposta hanno la facoltà, sotto la propria responsabilità, di applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote previste nelle Convenzioni vigenti fra l’Italia e lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.
A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede Inps che gestisce la prestazione erogata, un apposito modello (mod. EP-I/1) attestante la residenza fiscale estera, vidimato dalla competente Autorità straniera.
Si tratta di un modello bilingue multipaese predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dai diversi Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, le quali prevedono espressamente la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario.