Etrusco ha scritto:Con i 35+5 si può accedere alla pensione con qualsiasi età anagrafica ???
Grazie
.....Allora, cerchiamo di schiarirci le idee, almeno noi....!!!!!
...Quello che ha scritto/dice Amaranto56, corrisponde a verita', le varie amministrazioni non vogliono
trovarsi come quanto, all'atto della 1^riforma Amato/Dini 1992-1995, diversi colleghi sono stati posti
in pensione e dopo qualche mese richiamati,(NDR con ricorsi e risarcimenti cospiqui da parte delle Amm/ni), quindi per adesso e in attesa di disposizioni che mettano nero su bianco, prendono in considerazione positiva chi al 31.12.2011 aveva maturato l'80% con i 53 anni compiuti entro e non oltre il 31.12.2012 e 60 anni pensione di vecchiaia; 40 anni contributivi; 57+35 a questi requisiti si aggiunge 1 anno di finestra mobile +3 mesi di aspettativa di vita.-
......ma e' anche vero che la circolare nr.2 della presidenza del consiglio dei ministri e' un spiraglio per
la chiarificazione di quanto abbiamo discusso.- Cordialmente Gino59
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Prot. 915/12 S.N. Roma, 23 settembre 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA
OGGETTO: Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico del personale del comparto sicurezza-difesa e comparto vigili del fuoco
e soccorso pubblico.
OSSERVAZIONI
Preliminarmente il COISP, in considerazione delle continue mutazioni introdotte dai molteplici
provvedimenti normativi che si sono susseguiti ed hanno colpito, nel corso del tempo, anche
recentemente, il sistema previdenziale degli Appartenenti alla Polizia di Stato, anche dopo un’attenta
valutazione del malcelato tentativo di massificare funzioni, attività, responsabilità e ordinamenti che
sono fortemente disomogenei, ritiene necessario rappresentare allo stato attuale quali sono i requisiti
che consentono, oggi, ai poliziotti di essere posti in quiescenza.
Allo stato attuale gli Appartenenti alla Polizia di Stato possono essere posti in quiescenza al
raggiungimento dei seguenti requisiti:
ATTUALE MATURAZIONE DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Tutti i dipendenti della Polizia di Stato che al 31/12/2010 erano in possesso dei requisiti previsti
da una delle sottostanti tre combinazioni, ancorché la cessazione dal servizio avvenga dopo tale
data, non devono sottostare ad alcun posticipo del beneficio relativo al trattamento di
quiescenza.
1) 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo
30 aprile 1997, n. 165);
2) 40 anni anzianità contributiva utile (art. 6 comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997,
n. 165);
3) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di
appartenenza (art. 6 comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165).
Come previsto invece dalle leggi n. 122/2010 e n. 111/2011, coloro che hanno maturato i
requisiti suddetti dal 01/01/2011 al 31/12/2011 acquisiscono il diritto all’accesso al trattamento
di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti, mentre chi maturerà le
anzidette caratteristiche dall’01/01/2013 ai 12 mesi della c.d. finestra mobile dovrà sommare
ulteriori 3 mesi di adeguamento alla cosiddetta aspettativa di vita, pertanto un posticipo
complessivo di 15 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per l’accesso alla
pensione.
In considerazione di quanto abbiamo evidenziato, dall’01/01/2013 il personale della Polizia
di Stato può essere posto in quiescenza per pensione di anzianità quando ha raggiunto il requisito
minimo di 58 anni e 3 mesi di anzianità anagrafica o 41 anni e 3 mesi di contributi utili o al
raggiungimento di 54 anni e 3 mesi di anzianità anagrafica e contemporaneamente la massima
anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza, requisiti che già oggi pongono
gli Appartenenti alla Polizia di Stato Italiana, al gradino più alto dei requisiti che sono richiesti in
tutta Europa agli Appartenenti alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare.
Già questo evidenzia la disattenzione che i governi che si sono succeduti negli ultimi anni
hanno riservato alla Sicurezza dei cittadini ed ai Poliziotti Italiani.
Con la proposta di “armonizzazione” che viene avanzata dal Governo e dal Ministro Fornero,
con l’evidente e confermato assenso dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e delle altre
Amministrazioni interessate, cosi come ha confermato pubblicamente il Ministro del Lavoro durante
l’ultimo incontro tenutosi il 21 settembre u.s., siamo arrivati ad una proposta che mira palesemente, e
non sappiamo se per ignoranza o per calcolo ragionieristico, a danneggiare in modo irrimediabile il
sistema sicurezza del Paese ed i Poliziotti, costringendoli ad esporsi a enormi rischi per la propria
incolumità visto che dovrebbero svolgere gravosi servizi di ordine e sicurezza pubblica fino a 63 anni di
età e, di fatto, a non essere più in grado di assicurare la sicurezza che gli Italiani chiedono.
Durante l’ultimo incontro, infatti, abbiamo potuto constatare come chi ha le sorti del nostro
sistema di sicurezza interna del paese sia il Ministro del Lavoro Fornero, la quale ha dimostrato di non
conoscere le peculiarità del Comparto che intenderebbe armonizzare previdenzialmente, un Comparto
che è dilaniato da differenze sostanziali che riguardano la progressione di carriera che in alcune
Amministrazioni è stata garantita e invece nella Polizia di Stato viene colpevolmente bloccata, sia per i
ruoli esecutivi (vedi mancato bando dei concorsi da Vice Sovrintendente bloccati al 2004 che invece
presso altre FF.PP. sono stati svolti regolarmente anno per anno) che per quelli di concetto
(vedi mancato ripianamento degli organici del ruolo Ispettori e la mancata attuazione del Ruolo
Direttivo Speciale che presso altre Amministrazioni è stato realizzato). La previsione d’innalzare l’età di
pensionamento delle qualifiche apicali, comporterà ancor più lo schiacciamento degli Appartenenti al
ruolo direttivo ed alla qualifica iniziale del ruolo dirigenziale che quindi si vedranno ancor più preclusa
ogni possibilità di crescita. Illegittime penalizzazioni perpetrate in danno di migliaia di Poliziotti italiani
che non hanno visto crescere la propria retribuzione e con essa il proprio trattamento previdenziale, per
non parlare di altre Amministrazioni che nel corso degli anni hanno effettuato numerose riqualificazioni
che hanno consentito una crescita in alcuni casi esponenziale e che oggi dovrebbero essere
“armonizzate” alle FF.PP..
Le differenze, come abbiamo appena accennato, sono molteplici e sostanziali tra le varie
Amministrazioni che si vorrebbero armonizzare, solo per i tratti previdenziali, lasciando inalterate le
sperequazioni ed i disallineamenti ordinamentali che dilaniano il Comparto.
Il COISP non può e non vuole accettare l’ennesima punizione che si vuole comminare ai
Poliziotti italiani, colpevoli di volere un sistema sicurezza efficiente ed efficace e di non voler essere
esposti ad inutili rischi solo per l’atteggiamento del Governo, che oggi appare esclusivamente
ragionieristico nonostante i “pelosi ringraziamenti di circostanza”.
Premesso quanto evidenziato, nel merito dell’articolato si evidenzia in calce ad ogni articolo il
parere e le osservazioni del COISP:
Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento armonizzano, ai sensi dell’art. 24, comma 18, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti di accesso al trattamento
pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria
tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
OSSERVAZIONI:
La Polizia di Stato viene genericamente indicata e massificata nelle Forze di polizia ad
ordinamento civile. Secondo il Governo abbiamo perso la dignità e si specifica il rimando alle
obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti che poi, invero, non vengono tenuti in alcuna
considerazione nella predisposizione dell’articolato.
Articolo 2
Decorrenze dei trattamenti pensionistici e adeguamento agli incrementi della speranza di vita
1. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturano i requisiti
per il pensionamento indicati agli articoli 3 e 4 del presente regolamento non trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse
modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui all’articolo 4,
comma 1, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni.
OSSERVAZIONI:
L’applicazione delle decorrenze e l’adeguamento agli incrementi previsti dalla speranza di
vita non tengono in alcuna considerazione la specificità dell’attività svolta dagli Appartenenti alla
Polizia di Stato e vengono applicati senza alcuna distinzione.
Articolo 3
Pensioni di vecchiaia
1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai
soggetti di cui all’articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla
pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A
allegata al presente regolamento e con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per il personale di cui all’articolo 627, comma 1, lettere b), c) e
d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, delle corrispondenti qualifiche di cui all’articolo
632 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, e di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue
con i requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento e con un’anzianità
contributiva minima pari a 20 anni.
OSSERVAZIONI:
Il COISP ritiene inaccettabile qualsiasi incremento dei requisiti di accesso alla pensione di
vecchiaia, come è inaccettabile la previsione di una differenziazione tra i ruoli degli Assistenti e
degli Agenti, il ruolo dei Sovrintendenti e quello degli Ispettori che avrebbero incrementi dei
requisiti differenziati. Questa O.S. non condivide e ritiene inaccettabile il tentativo delle alte
gerarchie di ottenere il prolungamento del limite anagrafico per essere posti in quiescenza,
in quanto comporterebbe l’inevitabile compressione delle possibilità di crescita funzionale per gli
Appartenenti al ruolo Direttivo ed alla qualifica iniziale del ruolo Dirigenziale, comportando un
inevitabile ed ulteriore azzeramento delle spinte motivazionali.
Articolo 4
Pensioni anticipate
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1 che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei
requisiti anagrafici di cui all’articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva
minima di 42 anni e tre mesi comprensivo dell’adeguamento alla speranza di vita stabilito con
decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità
contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale
pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età
di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all’età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale
percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due
anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale
al numero di mesi. Le predette riduzioni percentuali continuano ad applicarsi, in riferimento all’età
di effettiva cessazione dal servizio, anche sul trattamento rideterminato ai sensi dell’articolo 1864,
comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non
inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito
anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell’adeguamento alla speranza di vita
stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011;
b) a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non
inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni.
Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applica l’adeguamento alla speranza di
vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
c) a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non
inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e con un requisito
contributivo non inferiore a 40 anni.
d) a decorrere dal 1 gennaio 2021 al requisito anagrafico di cui alla lettera c) si applicano gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni.
OSSERVAZIONI:
Il COISP ritiene vergognoso il tentativo, tutto ideologico, di introdurre addirittura delle
penalizzazioni al personale che raggiunta la massima anzianità contributiva decide di accedere al
trattamento previdenziale. Pertanto è fortemente contrario all’introduzione di qualsiasi sistema
che preveda penalizzazioni, disincentivi e innalzamento dei requisiti di accesso al trattamento
previdenziale di anzianità. Questa O.S., inoltre, ritiene l’articolo in parola illegittimo per eccesso
di delega in quanto in alcun modo l’art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede la possibilità di
introdurre penalizzazioni a carico del trattamento previdenziale del personale della Polizia di Stato e
delle altre Amministrazioni.
Articolo 5
Aumenti del periodo di servizio
1. Dal 1° gennaio 2013 gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzabili ai fini pensionistici,
non possono eccedere complessivamente due anni e sei mesi. Gli aumenti dei periodi di servizio
anche se eccedenti i due anni e sei mesi, maturati entro il 31 dicembre 2012, sono riconosciuti utili
a fini pensionistici e se eccedenti i due anni e sei mesi non sono ulteriormente aumentabili.
OSSERVAZIONI:
Il COISP, anche rispetto a questo articolo, ritiene illegittima la previsione che è surrettizia
di penalizzazione a carico del sistema previdenziale degli Appartenenti alla Polizia di Stato, oltre
a ledere in modo sostanziale il principio di specificità riconosciuto normativamente a che ha come
unico ed effettivo riconoscimento gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, fino ad un massimo di 5 anni.
Articolo 6
Norme transitorie e finali
1. Nei confronti del personale che maturi, entro il 31 dicembre 2012, i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto
in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento che non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di
vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al
pensionamento al raggiungimento di tale limite fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio
fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165 è consentito esclusivamente nell’ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata
raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga
raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l’applicazione del regime delle decorrenze di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All’articolo 992, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: “e,
comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni” sono soppresse.
In alternativa
4. Per il personale di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 gli eventuali periodi di permanenza in ausiliaria oltre il settantesimo anno di età non danno
luogo al pagamento dei contributi e non sono utili ai fini della misura del trattamento pensionistico,
che è rideterminato, al termine del predetto periodo di permanenza in ausiliaria, applicando il
coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di settanta anni, con decorrenza del
trattamento così rideterminato dal giorno successivo al termine del predetto periodo di permanenza.
OSSERVAZIONI:
Questo articolo è stato scritto e sottoposto al vaglio con evidente superficialità, infatti,
certamente chi lo ha redatto non sa che gli Appartenenti alla Polizia di Stato non hanno
l’ausiliaria che è uno dei provvedimenti che ha trovato una strana ed ambigua disponibilità del
Governo ad assecondare la prosecuzione di tale istituto. Sarebbe quindi il caso, avvalendosi
di opportuni provvedimenti di reale armonizzazione, di estenderlo a tutti gli Appartenenti
al Comparto, piuttosto che individuare un’anomala previsione che ne prevede il riconoscimento
fino al 70° anno di età, quindi solo per qualche Generale.
Articolo 7
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.
Il COISP in considerazione di quanto evidenziato, esprime parere fortemente
contrario rispetto all’intera bozza di regolamento di armonizzazione del sistema
previdenziale per gli Appartenenti alla Polizia di Stato e chiede l’avvio di un serio,
corretto e leale confronto che si deve svolgere nelle sedi istituzionalmente
competenti e magari con un Governo che abbia il mandato da parte dei cittadini
italiani di incidere cosi profondamente sul sistema sicurezza del Paese.
Quanto sopra vorrà, codesto Ufficio, rappresentarlo nelle opportune sedi.
La Segreteria Nazionale del COISP
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....P.S. Ogni anno, nel mese di febbraio, il C.G.A. su intranet pubblica i nuovi requisiti con le modalita'
per la presentazione della domanda.....ok......???