quesito sulle pensioni
nuovo sistema pensionistico
Buongiorno , sono un appartenente alla GdF e ho 51 anni, ho compiuto 40 anni di contributi nel 2011 , ho ricongiunto 4 anni lavorati prima di entrare nel corpo , a marzo del 2012 ho fatto domanda per andare in pensione il 31/12/2012 con esito positivo . Volevo sapere se rinuncio ad andare in pensione rischio di entrare nel nuovo sistema pensionistico che vogliono attuare con questo benedetto decreto ? Spero che qualcuno possa aiutarmi a capire .Un saluto
quesito sulle pensioni
Buongiorno, vorrrei sapere se, per coloro che hanno maturato i requisiti per andare in pensione, in futuro, con il nuovo decreto che vogliono attuare per esse, hanno la possibilità di andare in pensione quando vogliono o verranno penalizzati. Ringrazio tutti coloro che mi potranno aiutare
Re: quesito sulle pensioni
garzone ha scritto:Buongiorno, vorrrei sapere se, per coloro che hanno maturato i requisiti per andare in pensione, in futuro, con il nuovo decreto che vogliono attuare per esse, hanno la possibilità di andare in pensione quando vogliono o verranno penalizzati. Ringrazio tutti coloro che mi potranno aiutare

pensioni291112.pdf
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Re: quesito sulle pensioni
Caro Gino59 , grazie di aver risposto al mio quesito , da quello che ho potuto capire se resto in servizio , dal primo gennaio 2013 verrò penalizzato dalla nuova riforma sulle pensioni , anche se ho maturato i miei 40 di contributi al 2011 . Un saluto da Garzone
la pensione
Cari colleghi , sono un v.b. di mare con quasi 20 di imbarco , vado in pensione il 31-12-12 con 41 anni di contributi (36+5), vorrei sapere più o meno quanto prenderò di pensione visto che il mio ufficio di competenza mi ha detto che non è compito loro fare quattro conti , mi sa che non vogliono perdere un pò del loro tempo.........ringrazio tutti coloro che mi possano aiutare
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Re: la pensione
Messaggio da mariomba59 »
un nostro collega di mare è andato ad aprile 2011 con più di 40 anni ,prende circa 2200 euri ,se tutto va bene io andrò a dicembre 2013 ,volevo chiederti ma tu hai fatto 12 mesi di finestra mobile?garzone ha scritto:Cari colleghi , sono un v.b. di mare con quasi 20 di imbarco , vado in pensione il 31-12-12 con 41 anni di contributi (36+5), vorrei sapere più o meno quanto prenderò di pensione visto che il mio ufficio di competenza mi ha detto che non è compito loro fare quattro conti , mi sa che non vogliono perdere un pò del loro tempo.........ringrazio tutti coloro che mi possano aiutare
Re: la pensione
Si ho fatto i 12 mesi di finestra mobile , ho maturato i 40 anni nel dicembre 2011 , sai per caso se chi ha maturato e può rimanere viene intrappolato da questo famoso decreto? a risentirtci
Re: quesito sulle pensioni
Ciao ragazzi, ho piacere di entrare in questa pagina perchè si parla di pensione, vorrei porgere una domanda a gino59, pur sapendo che risponde sempre alle stesse domande.
Come prima cosa vorrei capire come viene calcolata la pensione, ho letto sul forum da diverse persone che va in base agli ultimi di 10 anni di servizio , 5 anni di ser. o 1 anno di ser.
Consideriamo il mio caso, LGT, supervalutazione 1/3, retributivo, arruolato ottobre 1981, 18 mesi pre-ruolo, supercampagna, missione estera con volo da 2002 a 2005, poi trascinamento volo e supercampagna, livello stipendiale 139, moglie e due figlie. Credo di aver riportato tutto.
Vi chiede nel mio caso come si calcola, 10/5/1 anno o in altro modo?
Ho raggiunto l'80%?
Quando prenderei attualmente di pensione e tfr/s
Grazie a tutti voi
Come prima cosa vorrei capire come viene calcolata la pensione, ho letto sul forum da diverse persone che va in base agli ultimi di 10 anni di servizio , 5 anni di ser. o 1 anno di ser.
Consideriamo il mio caso, LGT, supervalutazione 1/3, retributivo, arruolato ottobre 1981, 18 mesi pre-ruolo, supercampagna, missione estera con volo da 2002 a 2005, poi trascinamento volo e supercampagna, livello stipendiale 139, moglie e due figlie. Credo di aver riportato tutto.
Vi chiede nel mio caso come si calcola, 10/5/1 anno o in altro modo?
Ho raggiunto l'80%?
Quando prenderei attualmente di pensione e tfr/s
Grazie a tutti voi
Re: quesito sulle pensioni
================================================================================Vinc. ha scritto:Ciao ragazzi, ho piacere di entrare in questa pagina perchè si parla di pensione, vorrei porgere una domanda a gino59, pur sapendo che risponde sempre alle stesse domande.
Come prima cosa vorrei capire come viene calcolata la pensione, ho letto sul forum da diverse persone che va in base agli ultimi di 10 anni di servizio , 5 anni di ser. o 1 anno di ser.
Consideriamo il mio caso, LGT, supervalutazione 1/3, retributivo, arruolato ottobre 1981, 18 mesi pre-ruolo, supercampagna, missione estera con volo da 2002 a 2005, poi trascinamento volo e supercampagna, livello stipendiale 139, moglie e due figlie. Credo di aver riportato tutto.
Vi chiede nel mio caso come si calcola, 10/5/1 anno o in altro modo?
Ho raggiunto l'80%?
Quando prenderei attualmente di pensione e tfr/s
Grazie a tutti voi
Oltre che per l'età di pensionamento, la riforma Fornero ha introdotto un'importante novità nel calcolo della pensione, sancendo definitivamente il trionfo del metodo contributivo sul retributivo. Una scelta necessaria per contenere la spesa previdenziale in Italia, anche considerando l'allungamento della vita media. Una scelta, però, che penalizza il lavoratore.
I DUE METODI
I due sistemi di calcolo si basano su criteri profondamente diversi:
• retributivo: l'importo della pensione viene calcolato sulla media dei redditi:
- degli ultimi 10 anni di lavoro per i dipendenti,
- degli ultimi 15 anni di lavoro per gli autonomi,
nella misura del 2% di questa media per ogni anno di contribuzione.
Esempio di calcolo retributivo:
- reddito annuo medio negli ultimi 10 anni: € 30.000
- anni di contribuzione: 40
- pensione: 2% di 30.000 x 40 = € 24.000
• contributivo: l'importo della pensione viene calcolato sui contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa (cosiddetto "montante contributivo"). L'ammontare dei contributi viene rivalutato in base all'indice Istat delle variazioni quinquennali del Pil e moltiplicato per un "coefficiente di trasformazione" variabile, in base all'età del lavoratore al momento della pensione. I coefficienti per il triennio 2013-15 penalizzano, rispetto agli attuali, chi smetterà di lavorare prima dei 65 anni. Le percentuali di trasformazione del montante varieranno:
- dal 4,304% per un pensionamento a 57 anni (-0,116% rispetto a ora),
- al 6,541 % per un pensionamento a 70 anni (+0,921% rispetto a ora).
IL PASSAGGIO DAL RETRIBUTIVO AL CONTRIBUTIVO
Ma dal 1° gennaio 2012 il metodo contributivo, diventa l'unico metodo di calcolo per la prestazione pensionistica. Pertanto - tolti i fortunati che sono già in pensione, per i quali non cambia nulla e che continueranno a godere del privilegio del retributivo - anche chi prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero avrebbe avuto una una pensione calcolata del tutto con il metodo retributivo vedrà ricalcolato l'assegno col contributivo per la quota di anni di lavoro che ancora gli restano. Insomma il metodo retributivo sopravvive ancora, ma riferito a un minor numero di anni e per un numero di lavoratori sempre più esiguo.
In sostanza si creano tre situazioni differenti. Per i più giovani che hanno cominciato a lavorare dopo il 1995 - anno di entrata in vigore della riforma Dini che per prima introdusse il sistema contributivo - la pensione verrà tutta calcolata col metodo contributivo. Per gli altri invece conta l'anzianità di servizio maturata alla data del 31 dicembre 1995.
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3.2. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità : GDF circolare inpdap nr.18 del 18.09.2009.-
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza.
A) Ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:








Re: quesito sulle pensioni
Se può interessare ai fini della verifica pensionistica
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inclusione nella base pensionabile (quota “A”) dell’indennità cosiddetta di “supercampagna”.
Domanda ACCOLTA dalla Corte dei Conti.
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SICILIA SENTENZA 23 07/01/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 23 2014 PENSIONI 07/01/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
Adriana Parlato
ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 23/2014
sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 48228 del registro pensionistico, depositato il 18 luglio 2007, proposto da S. S. nato a omissis il omissis
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;
Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
Esaminati gli atti ed i documenti del fascicolo processuale;
Assenti le parti all’udienza del 19 dicembre 2013;
Premesso in
Fatto
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il signor S., sottufficiale dell’esercito in congedo, ha domandato il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18 per cento dell’assegno funzionale e all’inclusione dello stesso nella base di calcolo sei scatti stipendiali, nonché il diritto alla valutabilità dell’indennità di impiego operativo di supercampagna anche nella quota “A” della pensione, lamentando l’illegittimità sotto tali profili, del decreto n 889 del 6 novembre 2002, con il quale il Ministero della Difesa gli aveva attribuito il trattamento di quiescenza definitivo.
In esito all’udienza del 16 marzo, con ordinanza il G.U n. 173/2013. chiedeva al Ministero della Difesa documentati chiarimenti in merito alla posizione pensionistica del ricorrente, forniti con la nota del 16 giugno 2013
All’udienza del 19 dicembre 2013, assenti le parti, la causa veniva posta in decisione e, al termine della camera di consiglio, il G.U. dava lettura del dispositivo della presente sentenza.
Considerato in
diritto
1. La domanda riguardante la maggiorazione del 18 per cento dell’assegno funzionale non è meritevole di accoglimento.
L’emolumento in questione, introdotto dall’art. 1 comma 9 del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468, infatti, non è ricompreso nell’elenco tassativo dei benefici che devono essere assoggettati all’incremento indicati nel comma dell’art. 16 della legge n. 177/1976, né può essere ricondotto alla previsione del comma successivo, il quale dispone che “agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”, poiché le relative norme istitutive, successive alla legge n. 177/1976, non ne hanno espressamente dichiarata la qualità di componente della base pensionabile.
In conclusione, conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella recente sentenza n. 9/2011/QM, va esclusa la suscettibilità alla maggiorazione del 18 per cento di un beneficio pensionabile qualora non sia soddisfatta, come nel caso di specie, nessuna delle due condizioni alternativamente previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 53, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973 (cfr. anche, ex multis, la pronuncia della Sezione d’appello per la Regione siciliana n. 338 del 2 novembre 2011).
2. Non è fondata neppure l’istanza volta al riconoscimento dei sei scatti di anzianità previsti dall'art. 1, comma 15-bis della legge n. 468 del 1987 e successive modifiche, su una base di calcolo comprensiva anche dell’assegno funzionale, poiché il beneficio dei sei scatti va calcolato, così come espressamente previsto dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, su una base pensionabile costituita esclusivamente dall'ultimo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità e dagli scatti gerarchici (cfr. la sentenza n. 2058/ 2010 di questa Sezione, confermata dalla locale sezione d’appello con la pronuncia n. 131/A/2012).
3. La doglianza riguardante la mancata inclusione nella base pensionabile (quota “A”) dell’indennità cosiddetta di “supercampagna” è, invece, meritevole di accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, non deve osservarsi che non è condivisibile la tesi di parte convenuta, contenuta nella relazione depositata il 12 giugno 2013, secondo la cui, ai sensi della circolare n. 1000/360/96 del 5 settembre 2005 della Direzione Generale, i provvedimenti pensionistici già registrati alla Corte dei Conti non sono suscettibili di alcuna modifica, giusta gli artt. 204 e 205 del D.P.R.. n. 1092/1973: le citate disposizioni normative, infatti, in quanto dettate per tutelare il pensionato, parte debole del rapporto previdenziale, trovano applicazione esclusivamente in ipotesi di modifica in peius del trattamento pensionistico e non anche per l’eliminazione di eventuali illegittimità, con rideterminazione migliorativa dello stesso.
Ciò posto, le indennità operative, il cui processo per la loro integrale pensionabilità è stato portato a compimento con la legge n. 78/1983, sono state riconosciute utili a pensione e, sebbene non possano essere incluse nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento, in assenza di un’esplicita previsione, devono concorrere a formare la suddetta base pensionabile, così come stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992.
Per quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto dell’istante alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione della maggiorazione dell’indennità operativa di supercampagna, che dovrà essere conteggiata in quota “A” nella misura corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze degli enti di cui all’art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 360/1996 fino alla data del 31 dicembre 1992 e nella quota “B” nella misura corrispondente agli importi effettivamente percepiti dopo il 31 dicembre 1992 e fino al collocamento in quiescenza (cfr. in senso conforme, da ultimo, le pronunce n. 916/2011e n. 1231/2012 di questa Sezione).
4. Sulle maggiori differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione, a far data dal momento di maturazione delle stesse e fino al soddisfo, va riconosciuto il diritto dell’attore agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice i.s.t.a.t. relativo all’anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., cfr. la sentenza n. 10/2002/QM delle Sezioni Riunite)
5. La complessità delle questioni dibattute e l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande contenute nel ricorso indicato in epigrafe volte all’incremento del 18 per cento dell’assegno funzionale e computo dello stesso al fine dell’attribuzione dei sei scatti ;
- riconosce del diritto dell’istante alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione della maggiorazione pari all’1,75% dell’indennità operativa di base che dovrà essere conteggiata in quota “A” nella misura corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze degli enti di cui all’art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 360/1996 fino alla data del 31 dicembre 1992 e nella quota “B” nella misura corrispondente agli importi effettivamente percepiti dopo il 31 dicembre 1992 e fino al collocamento in quiescenza;
- sulle maggiori differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione, a far data dal momento di maturazione delle stesse e fino al soddisfo, va riconosciuto il diritto dell’attore agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice i.s.t.a.t. relativo all’anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.);
Spese compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 19 dicembre 2013
Il Giudice
F.to Adriana Parlato
Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 19 Dicembre 2013.
Pubblicata il 07 Gennaio 2014.
Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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inclusione nella base pensionabile (quota “A”) dell’indennità cosiddetta di “supercampagna”.
Domanda ACCOLTA dalla Corte dei Conti.
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SICILIA SENTENZA 23 07/01/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 23 2014 PENSIONI 07/01/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
Adriana Parlato
ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 23/2014
sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 48228 del registro pensionistico, depositato il 18 luglio 2007, proposto da S. S. nato a omissis il omissis
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;
Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
Esaminati gli atti ed i documenti del fascicolo processuale;
Assenti le parti all’udienza del 19 dicembre 2013;
Premesso in
Fatto
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il signor S., sottufficiale dell’esercito in congedo, ha domandato il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18 per cento dell’assegno funzionale e all’inclusione dello stesso nella base di calcolo sei scatti stipendiali, nonché il diritto alla valutabilità dell’indennità di impiego operativo di supercampagna anche nella quota “A” della pensione, lamentando l’illegittimità sotto tali profili, del decreto n 889 del 6 novembre 2002, con il quale il Ministero della Difesa gli aveva attribuito il trattamento di quiescenza definitivo.
In esito all’udienza del 16 marzo, con ordinanza il G.U n. 173/2013. chiedeva al Ministero della Difesa documentati chiarimenti in merito alla posizione pensionistica del ricorrente, forniti con la nota del 16 giugno 2013
All’udienza del 19 dicembre 2013, assenti le parti, la causa veniva posta in decisione e, al termine della camera di consiglio, il G.U. dava lettura del dispositivo della presente sentenza.
Considerato in
diritto
1. La domanda riguardante la maggiorazione del 18 per cento dell’assegno funzionale non è meritevole di accoglimento.
L’emolumento in questione, introdotto dall’art. 1 comma 9 del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468, infatti, non è ricompreso nell’elenco tassativo dei benefici che devono essere assoggettati all’incremento indicati nel comma dell’art. 16 della legge n. 177/1976, né può essere ricondotto alla previsione del comma successivo, il quale dispone che “agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”, poiché le relative norme istitutive, successive alla legge n. 177/1976, non ne hanno espressamente dichiarata la qualità di componente della base pensionabile.
In conclusione, conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella recente sentenza n. 9/2011/QM, va esclusa la suscettibilità alla maggiorazione del 18 per cento di un beneficio pensionabile qualora non sia soddisfatta, come nel caso di specie, nessuna delle due condizioni alternativamente previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 53, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973 (cfr. anche, ex multis, la pronuncia della Sezione d’appello per la Regione siciliana n. 338 del 2 novembre 2011).
2. Non è fondata neppure l’istanza volta al riconoscimento dei sei scatti di anzianità previsti dall'art. 1, comma 15-bis della legge n. 468 del 1987 e successive modifiche, su una base di calcolo comprensiva anche dell’assegno funzionale, poiché il beneficio dei sei scatti va calcolato, così come espressamente previsto dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, su una base pensionabile costituita esclusivamente dall'ultimo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità e dagli scatti gerarchici (cfr. la sentenza n. 2058/ 2010 di questa Sezione, confermata dalla locale sezione d’appello con la pronuncia n. 131/A/2012).
3. La doglianza riguardante la mancata inclusione nella base pensionabile (quota “A”) dell’indennità cosiddetta di “supercampagna” è, invece, meritevole di accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, non deve osservarsi che non è condivisibile la tesi di parte convenuta, contenuta nella relazione depositata il 12 giugno 2013, secondo la cui, ai sensi della circolare n. 1000/360/96 del 5 settembre 2005 della Direzione Generale, i provvedimenti pensionistici già registrati alla Corte dei Conti non sono suscettibili di alcuna modifica, giusta gli artt. 204 e 205 del D.P.R.. n. 1092/1973: le citate disposizioni normative, infatti, in quanto dettate per tutelare il pensionato, parte debole del rapporto previdenziale, trovano applicazione esclusivamente in ipotesi di modifica in peius del trattamento pensionistico e non anche per l’eliminazione di eventuali illegittimità, con rideterminazione migliorativa dello stesso.
Ciò posto, le indennità operative, il cui processo per la loro integrale pensionabilità è stato portato a compimento con la legge n. 78/1983, sono state riconosciute utili a pensione e, sebbene non possano essere incluse nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18 per cento, in assenza di un’esplicita previsione, devono concorrere a formare la suddetta base pensionabile, così come stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992.
Per quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto dell’istante alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione della maggiorazione dell’indennità operativa di supercampagna, che dovrà essere conteggiata in quota “A” nella misura corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze degli enti di cui all’art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 360/1996 fino alla data del 31 dicembre 1992 e nella quota “B” nella misura corrispondente agli importi effettivamente percepiti dopo il 31 dicembre 1992 e fino al collocamento in quiescenza (cfr. in senso conforme, da ultimo, le pronunce n. 916/2011e n. 1231/2012 di questa Sezione).
4. Sulle maggiori differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione, a far data dal momento di maturazione delle stesse e fino al soddisfo, va riconosciuto il diritto dell’attore agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice i.s.t.a.t. relativo all’anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., cfr. la sentenza n. 10/2002/QM delle Sezioni Riunite)
5. La complessità delle questioni dibattute e l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande contenute nel ricorso indicato in epigrafe volte all’incremento del 18 per cento dell’assegno funzionale e computo dello stesso al fine dell’attribuzione dei sei scatti ;
- riconosce del diritto dell’istante alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione della maggiorazione pari all’1,75% dell’indennità operativa di base che dovrà essere conteggiata in quota “A” nella misura corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze degli enti di cui all’art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 360/1996 fino alla data del 31 dicembre 1992 e nella quota “B” nella misura corrispondente agli importi effettivamente percepiti dopo il 31 dicembre 1992 e fino al collocamento in quiescenza;
- sulle maggiori differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione, a far data dal momento di maturazione delle stesse e fino al soddisfo, va riconosciuto il diritto dell’attore agli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice i.s.t.a.t. relativo all’anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.);
Spese compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 19 dicembre 2013
Il Giudice
F.to Adriana Parlato
Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 19 Dicembre 2013.
Pubblicata il 07 Gennaio 2014.
Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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