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assegni non percepiti

Inviato: gio nov 29, 2012 11:50 pm
da MAUZA
Ciao a tutti gli amici del forum,
qualcuno sa dirmi a chi devo chiedere i tre mesi di assegni che mi spettavano dopo che sono cessato dal servizio permanente effettivo?

Re: assegni non percepiti

Inviato: ven nov 30, 2012 9:12 am
da RAMBO
Chi ti ha detto che ti spettano?

Spettano soltanto al personale riformato per inabilità fisica.

Da quanto ho letto nei tuoi vecchi post, tu non sei stato riformato quindi non ti spettano.

Ciao Rambo

Re: assegni non percepiti

Inviato: sab dic 01, 2012 12:02 am
da MAUZA
CIAO RAMBO, STAMATTINA HO CHIAMATO L'AMMINISTRAZIONE E MI HANNO DETTO CHE MI SPETTANO PERCHE' INFATTI LA LEGGE DICE «Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi
dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre
mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio
permanente.»

SALUTI MAUZA.

Re: assegni non percepiti

Inviato: sab dic 01, 2012 8:25 am
da RAMBO
Chiedo venia hai ragione..Ciao Rambo

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

Art. 1877 Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la
cessazione dal servizio
1. Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell’articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio
permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti
dopo la cessazione dal servizio.

Art. 929 Infermità

1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici
previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
258 metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda
dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea
;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla
data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario
definitivo


DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20
d) al comma 1 dell'articolo 1877 e' anteposto il seguente
periodo: «Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi
dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre
mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio
permanente.»;