Regime fiscale su somme corrisposte a titolo di trascinament
Inviato: lun ott 15, 2012 10:34 am
Giusto per orientamento.
- ) Il punto in discussione riguarda il trattamento fiscale da applicare sulle somme percepite a titolo di indennità fondamentale ( aero navigazione, art. 5, della legge n. 78 del 1983)
- ) e a titolo di indennità supplementare ( istruttore di volo , ai sensi dell’art. 13 della stessa legge n. 78 del 1983).
- ) In sostituzione delle due indennità, in ragione del cambio di impiego tattico e della mancata attività di volo, è stato corrisposto l’importo derivante dall’applicazione del cd meccanismo di trascinamento (art. 5, comma 2, del DPR n. 349 del 1995 e art. 5, comma 10, del DPR n. 163 del 2002).
Il CdS nel proprio Parere nel dichiararlo inammissibile ha precisato che:
1) - Deve essere accolta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Amministrazione militare, riferita alla natura fiscale delle questioni svolte.
2) - Tale natura, indubbia nel caso in esame, fa scattare la competenza funzionale inderogabile intestata alle Commissioni tributarie, competenza che per giurisprudenza consolidata preclude la cognizione in questa sede contenziosa.
Il resto potete leggerlo direttamente nel Parere qui sotto.
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10/10/2012 201004085 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 04/04/2012
Numero 04216/2012 e data 10/10/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 aprile 2012
NUMERO AFFARE 04085/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A. A., per chiedere l’annullamento del foglio del comando generale dell’arma dei carabinieri – centro nazionale amministrativo, n. …… in data 14 dicembre 2009, con il quale in risposta ad una sua istanza del 20 ottobre 2009, è stato comunicato che il regime fiscale agevolato non può essere applicato sulle somme corrisposte a titolo di trascinamento.
LA SEZIONE
Vista la relazione n.392993 400472 in data 9 settembre 2010, con la quale il Ministero della difesa, direzione generale del personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;
Premesso e considerato.
Il ricorrente, A. A., maresciallo aiutante, chiede l’annullamento del foglio del Comando generale dell’arma dei carabinieri – centro nazionale amministrativo, n. …….. in data 14 dicembre 2009, con il quale in risposta ad una sua istanza dl 20 ottobre 2009, è stato comunicato che il regime fiscale agevolato non può essere applicato sulle somme corrisposte a titolo di trascinamento. Il punto in discussione riguarda il trattamento fiscale da applicare sulle somme percepite a titolo di indennità fondamentale ( aero navigazione, art. 5, della legge n. 78 del 1983) e a titolo di indennità supplementare ( istruttore di volo , ai sensi dell’art. 13 della stessa legge n. 78 del 1983). In sostituzione delle due indennità, in ragione del cambio di impiego tattico e della mancata attività di volo, è stato corrisposto l’importo derivante dall’applicazione del cd meccanismo di trascinamento (art. 5, comma 2, del DPR n. 349 del 1995 e art. 5, comma 10, del DPR n. 163 del 2002).
Deve essere accolta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Amministrazione militare, riferita alla natura fiscale delle questioni svolte. Tale natura, indubbia nel caso in esame, fa scattare la competenza funzionale inderogabile intestata alle Commissioni tributarie, competenza che per giurisprudenza consolidata preclude la cognizione in questa sede contenziosa.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Paolo De Ioanna Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
- ) Il punto in discussione riguarda il trattamento fiscale da applicare sulle somme percepite a titolo di indennità fondamentale ( aero navigazione, art. 5, della legge n. 78 del 1983)
- ) e a titolo di indennità supplementare ( istruttore di volo , ai sensi dell’art. 13 della stessa legge n. 78 del 1983).
- ) In sostituzione delle due indennità, in ragione del cambio di impiego tattico e della mancata attività di volo, è stato corrisposto l’importo derivante dall’applicazione del cd meccanismo di trascinamento (art. 5, comma 2, del DPR n. 349 del 1995 e art. 5, comma 10, del DPR n. 163 del 2002).
Il CdS nel proprio Parere nel dichiararlo inammissibile ha precisato che:
1) - Deve essere accolta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Amministrazione militare, riferita alla natura fiscale delle questioni svolte.
2) - Tale natura, indubbia nel caso in esame, fa scattare la competenza funzionale inderogabile intestata alle Commissioni tributarie, competenza che per giurisprudenza consolidata preclude la cognizione in questa sede contenziosa.
Il resto potete leggerlo direttamente nel Parere qui sotto.
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10/10/2012 201004085 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 04/04/2012
Numero 04216/2012 e data 10/10/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 aprile 2012
NUMERO AFFARE 04085/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A. A., per chiedere l’annullamento del foglio del comando generale dell’arma dei carabinieri – centro nazionale amministrativo, n. …… in data 14 dicembre 2009, con il quale in risposta ad una sua istanza del 20 ottobre 2009, è stato comunicato che il regime fiscale agevolato non può essere applicato sulle somme corrisposte a titolo di trascinamento.
LA SEZIONE
Vista la relazione n.392993 400472 in data 9 settembre 2010, con la quale il Ministero della difesa, direzione generale del personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;
Premesso e considerato.
Il ricorrente, A. A., maresciallo aiutante, chiede l’annullamento del foglio del Comando generale dell’arma dei carabinieri – centro nazionale amministrativo, n. …….. in data 14 dicembre 2009, con il quale in risposta ad una sua istanza dl 20 ottobre 2009, è stato comunicato che il regime fiscale agevolato non può essere applicato sulle somme corrisposte a titolo di trascinamento. Il punto in discussione riguarda il trattamento fiscale da applicare sulle somme percepite a titolo di indennità fondamentale ( aero navigazione, art. 5, della legge n. 78 del 1983) e a titolo di indennità supplementare ( istruttore di volo , ai sensi dell’art. 13 della stessa legge n. 78 del 1983). In sostituzione delle due indennità, in ragione del cambio di impiego tattico e della mancata attività di volo, è stato corrisposto l’importo derivante dall’applicazione del cd meccanismo di trascinamento (art. 5, comma 2, del DPR n. 349 del 1995 e art. 5, comma 10, del DPR n. 163 del 2002).
Deve essere accolta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Amministrazione militare, riferita alla natura fiscale delle questioni svolte. Tale natura, indubbia nel caso in esame, fa scattare la competenza funzionale inderogabile intestata alle Commissioni tributarie, competenza che per giurisprudenza consolidata preclude la cognizione in questa sede contenziosa.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è inammissibile.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Paolo De Ioanna Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini