albertotre ha scritto:Caro collega , in caso di rifiuto del giudizio della CMO di prima istanza, si può fare ricorso in 2° istanza entro 10 giorni. - la domanda va redatta al tuo ufficio, che cureranno l'invio al CM.- si riprende servizio solo se ti hanno fatto idoneo, ( a meno che non presenti un certificato medico del tuo medico curante, per coprire i giorni fino alla data di presentazione in 2° istanza. fai attenzione che il giorno che devi partire devi risultare in servizio,perciò i giorni di malattia devono finire il giorno prima della partenza.)
Mio caro collega Alberto, non volermene ma ho rilevato una piccola imprecisione nel tuo post, che ho evidenziato in grassetto e quindi, col tuo permesso, esplicherei che:
C'è differenza tra essere "temporaneamente non idoneo al s.m.i." e "poter deambulare - anche accompagnati" per recarsi a visita fissata mediante convocazione della C.M.O. (sia essa anche quella di 2^ istanza).
Ne consegue che il militare, anche se ammalato e quindi temporaneamente inidoneo al s.m.i., qualora nelle condizioni di deambulare e spostarsi, può tranquillamente recarsi a visita alla C.M.O. nonostante la prognosi del certificato presentato copra anche quel giorno.
Inoltre, il militare temporaneamente inidoneo al s.m.i. che, ad esempio, si reca alla C.M.O. su convocazione ed alla scadenza di una precedente licenza di convalescenza,
NON è considerato in servizio ma rimane nella posizione di temporanea inidoneità. Qualora quello stesso giorno egli venga giudicato IDONEO, allora sarà considerato presente ed in servizio permanente effettivo.
Se invece il militare, in assenza di patologie in atto, viene convocato dalla C.M.O. per gli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in merito ad una patologia già rimessa (guarita) per la quale aveva presentato domanda,
allora in questo caso egli sarà considerato in servizio. a meno che l'organo medico legale, quello stesso giorno, lo giudichi anche temporaneamente inidoneo e gli conceda un provvedimento medico legale (licenza di convalescenza).
Per il resto, concordo con il tuo intervento.
Per Pietro 1963:
Per il ricorso alla C.M.O. di 2^ istanza devi usare il fac-simile allegato alla direttiva DIFESAN prot. 5000 del 2007, redatta dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, reperibile anche su internet. (anche se poi alla fine ognuno presenta il proprio personale "stampone")
Sperando di aver contribuito.
Diabolikus.