Riconoscimento della lode per merito di servizio
Inviato: sab set 01, 2012 3:44 pm
Si precisa che i due ricorsi, connessi oggettivamente perché attinenti allo stesso episodio, sono stati riuniti ma che cmq. sono stati pubblicati ugualmente in forma separata.
Di questo genere di ricorsi in questi ultimi mesi ne ho trovati tanti, è tutti respinti. Proprio per questo motivo oggi ne posto uno.
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201005392 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 04/07/2012
Numero 03735/2012 e data 31/08/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2012
NUMERO AFFARE 00227/2011
NUMERO AFFARE 00358/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ministero dell'interno.
quanto al ricorso n. 227 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente capo della polizia di Stato @@@@, per l’annullamento del provvedimento di mancata attribuzione del riconoscimento della lode per merito di servizio;
quanto al ricorso n. 358 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente della polizia di stato @@@@, per l’annullamento del provvedimento di mancata attribuzione del riconoscimento della lode per merito di servizio;
LA SEZIONE
Vista le nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A.U.C./39877/2024/O.R. in data 13 gennaio 2011 e prot. n. 333-A.U.C./85750/2025/O.R con le quali il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sui ricorsi in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
Con atti presentati in data 30 agosto 2010 il sovrintendente capo della Polizia di Stato @@@@, e il sovrintendente della polizia di Stato @@@@ hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della delibera della Commissione territoriale per le ricompense emessa nella seduta del 14 gennaio 2010 , comunicata con nota del 6 maggio 2010 e notificata il 12 maggio 2010, con la quale non era stata accolta la proposta di riconoscimento della lode nei confronti dei ricorrenti.
Nel gennaio 2008, personale dell’U.P.G.S.P. della questura di Pordenone (tra cui i ricorrenti), in servizio di “volante”, interveniva nei pressi di un parcheggio a seguito di una segnalazione di un cittadino che aveva subito un’aggressione ad opera di più persone, che lo avevano anche rapinato della propria autovettura.
La vittima forniva agli operatori intervenuti sul posto la descrizione dei giovani aggressori. All’esame dell’album fotografico, sottopostogli dalla Polizia scientifica, la vittima riconosceva senza ombra di dubbio gli autori del delitto, pregiudicati per reati specifici.
A questo punto venivano predisposti, in collaborazione con personale della Squadra Mobile, servizi di appostamento e osservazione, che portavano in poche ore all’individuazione e all’arresto del gruppo dei rapinatori.
Per tali fatti, con nota del 27 febbraio 2008, il questore di Pordenone segnalava al competente ufficio per le ricompense il personale che aveva preso parte alla predetta operazione, formulando la proposta di conferimento della lode per ciascuno di essi.
Su tale proposta si pronunciava la Commissione territoriale per le ricompense, costituita ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (così come modificato dall’articolo 4 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 96), la quale, nella seduta del 14 gennaio 2010, visti gli atti, non ravvisando nell’attività espletata e nei risultati conseguiti quei particolari connotati di specialità previsti dalla vigente normativa per giustificare l’attribuzione del premio richiesto, rigettava la proposta e deliberava di rinviare gli atti al proponente per le valutazioni di competenza ai sensi dell’articolo 75 quater comma 2 del d.P.R. 247/1999”
Avverso la suindicata delibera il sovrintendente capo @@@@ e il sovrintendente @@@@ hanno proposto il presente gravame, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, per insufficiente motivazione fornita dalla competente commissione, a fronte di una proposta ampiamente documentata dal questore.
A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che la predetta Commissione non ha rilevato , nella proposta del questore, le doti di applicazione, impegno e capacità tecnico-professionale dimostrati dai medesimi, così come previsti dall’articolo 74, punto 3, del regolamento di servizio, ma quei particolari connotati di specialità che a parere dei dipendenti, il legislatore non richiede per il conferimento della lode, bensì ed esclusivamente per la concessione delle ricompense per meriti straordinari e speciali.
Lamentano, altresì, un errore materiale nella citazione della disposizione di legge contenuta nel dispositivo impugnato.
L’Amministrazione ritiene prive di fondamento le censure avanzate dai ricorrenti atteso che, ai sensi dell’articolo 74, 3° comma, d.P.R 782/85, la lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell’espletamento dei compiti d’istituto”.
Nel caso in esame, come si evince dal contenuto della proposta premiale formulata dal questore di Pordenone, nonché dalla documentazione ad essa allegata, la competente Commissione ha avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per valutare l’operato dei singoli dipendenti nell’ambito dell’operazione in argomento, sulla base della funzione rivestita e della qualifica posseduta; essa ha ritenuto che l’attività posta in essere dai ricorrenti – e, comunque, anche da tutti i dipendenti segnalati dalla stessa ricompensa (“lode”) – non integrasse i presupposti richiesti dalla sopra citata normativa per la concessione del riconoscimento premiale in questione, anche in considerazione della circostanza che detta attività, benché avesse apportato un contributo al buon esito del lavoro investigativo, non aveva evidenziato aspetti di particolare rilievo, tali da presentare connotati di paricolare specialità rispetto al normale espletamento dei compiti istituzionali.
Del tutto inconferente risulta, inoltre, l’assunto dei ricorrenti, laddove contesta l’errore nel richiamo alla normativa, poiché l’indicazione del solo d.P.R. 247/1999 (contenente alcune norme modificative del regolamento di servizio di cui al d.P.R. 782/1985), implica necessariamente il richiamo, seppure in forma implicita, al citato regolamento, che non può assolutamente inficiare, pertanto, la legittimità della delibera impugnata.
Per quanto concerne il risalto dato dagli organi di stampa o attestazioni di stima delle autorità locali ad operazioni di polizia con esiti favorevoli, gli stessi, al pari di ogni positiva conclusione delle attività svolte dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine, non integrano i presupposti per la concessione del riconoscimento premiale invocato dal ricorrente (C. di S., Sezione I, parere n.255/2005 del 16 febbraio 2005; C. di S., Sezione I, parere n. 171/2005 del 22 maggio 2005).
Considerato:
I due ricorsi, connessi oggettivamente perché attinenti allo stesso episodio, devono essere riuniti.
La Sezione, ritiene che la Commissione abbia operato sulla base della normativa prevista per la fattispecie e che il provvedimento non appaia né illogico né contraddittorio.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che i giudizi per merito di servizio rientrano nella esclusiva e piena discrezionalità dell’Amministrazione e possono essere sindacati solo per inattendibilità, illogicità o ingiustificabili disparità di trattamento desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti (Consiglio di Stato – Sezione I- parere 638 del 15 marzo 2006 ). Ne discende che compete esclusivamente all’Amministrazione valutare le qualità personali e professionali, nonché i risultati conseguiti dai propri dipendenti, mentre il giudizio espresso può essere censurato solo ove inattendibile, illogico od incongruo, circostanze non ricorrenti nel caso di specie. Si evince infatti dagli atti che la Commissione territoriale per le ricompense ha scrupolosamente esaminato i fatti nella loro completezza, valutando le specifiche circostanze dell’operazione, la professionalità degli operatori ed ogni altro utile elemento che ha connotato l’attività svolta dai ricorrenti.
I provvedimenti impugnati, quindi, risultano legittimi e sono adeguatamente motivati.
Va poi osservato che l’ampio risalto mediatico della vicenda, cui fanno riferimento i ricorrenti per sottolineare l’eccezionalità dell’azione svolta, non può essere addotto, né valutato come merito, perché le operazioni di polizia devono essere condotte con la dovuta riservatezza, né il personale deve essere incentivato a ricercare la notorietà per atti rientranti nello svolgimento dei normali compiti di istituto.
Alla infondatezza delle censure consegue il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Esprime il parere che i ricorsi, riuniti, debbano essere respinti.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
Di questo genere di ricorsi in questi ultimi mesi ne ho trovati tanti, è tutti respinti. Proprio per questo motivo oggi ne posto uno.
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201005392 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 04/07/2012
Numero 03735/2012 e data 31/08/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2012
NUMERO AFFARE 00227/2011
NUMERO AFFARE 00358/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ministero dell'interno.
quanto al ricorso n. 227 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente capo della polizia di Stato @@@@, per l’annullamento del provvedimento di mancata attribuzione del riconoscimento della lode per merito di servizio;
quanto al ricorso n. 358 del 2011: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sovrintendente della polizia di stato @@@@, per l’annullamento del provvedimento di mancata attribuzione del riconoscimento della lode per merito di servizio;
LA SEZIONE
Vista le nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A.U.C./39877/2024/O.R. in data 13 gennaio 2011 e prot. n. 333-A.U.C./85750/2025/O.R con le quali il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sui ricorsi in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
Con atti presentati in data 30 agosto 2010 il sovrintendente capo della Polizia di Stato @@@@, e il sovrintendente della polizia di Stato @@@@ hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della delibera della Commissione territoriale per le ricompense emessa nella seduta del 14 gennaio 2010 , comunicata con nota del 6 maggio 2010 e notificata il 12 maggio 2010, con la quale non era stata accolta la proposta di riconoscimento della lode nei confronti dei ricorrenti.
Nel gennaio 2008, personale dell’U.P.G.S.P. della questura di Pordenone (tra cui i ricorrenti), in servizio di “volante”, interveniva nei pressi di un parcheggio a seguito di una segnalazione di un cittadino che aveva subito un’aggressione ad opera di più persone, che lo avevano anche rapinato della propria autovettura.
La vittima forniva agli operatori intervenuti sul posto la descrizione dei giovani aggressori. All’esame dell’album fotografico, sottopostogli dalla Polizia scientifica, la vittima riconosceva senza ombra di dubbio gli autori del delitto, pregiudicati per reati specifici.
A questo punto venivano predisposti, in collaborazione con personale della Squadra Mobile, servizi di appostamento e osservazione, che portavano in poche ore all’individuazione e all’arresto del gruppo dei rapinatori.
Per tali fatti, con nota del 27 febbraio 2008, il questore di Pordenone segnalava al competente ufficio per le ricompense il personale che aveva preso parte alla predetta operazione, formulando la proposta di conferimento della lode per ciascuno di essi.
Su tale proposta si pronunciava la Commissione territoriale per le ricompense, costituita ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (così come modificato dall’articolo 4 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 96), la quale, nella seduta del 14 gennaio 2010, visti gli atti, non ravvisando nell’attività espletata e nei risultati conseguiti quei particolari connotati di specialità previsti dalla vigente normativa per giustificare l’attribuzione del premio richiesto, rigettava la proposta e deliberava di rinviare gli atti al proponente per le valutazioni di competenza ai sensi dell’articolo 75 quater comma 2 del d.P.R. 247/1999”
Avverso la suindicata delibera il sovrintendente capo @@@@ e il sovrintendente @@@@ hanno proposto il presente gravame, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, per insufficiente motivazione fornita dalla competente commissione, a fronte di una proposta ampiamente documentata dal questore.
A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che la predetta Commissione non ha rilevato , nella proposta del questore, le doti di applicazione, impegno e capacità tecnico-professionale dimostrati dai medesimi, così come previsti dall’articolo 74, punto 3, del regolamento di servizio, ma quei particolari connotati di specialità che a parere dei dipendenti, il legislatore non richiede per il conferimento della lode, bensì ed esclusivamente per la concessione delle ricompense per meriti straordinari e speciali.
Lamentano, altresì, un errore materiale nella citazione della disposizione di legge contenuta nel dispositivo impugnato.
L’Amministrazione ritiene prive di fondamento le censure avanzate dai ricorrenti atteso che, ai sensi dell’articolo 74, 3° comma, d.P.R 782/85, la lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell’espletamento dei compiti d’istituto”.
Nel caso in esame, come si evince dal contenuto della proposta premiale formulata dal questore di Pordenone, nonché dalla documentazione ad essa allegata, la competente Commissione ha avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per valutare l’operato dei singoli dipendenti nell’ambito dell’operazione in argomento, sulla base della funzione rivestita e della qualifica posseduta; essa ha ritenuto che l’attività posta in essere dai ricorrenti – e, comunque, anche da tutti i dipendenti segnalati dalla stessa ricompensa (“lode”) – non integrasse i presupposti richiesti dalla sopra citata normativa per la concessione del riconoscimento premiale in questione, anche in considerazione della circostanza che detta attività, benché avesse apportato un contributo al buon esito del lavoro investigativo, non aveva evidenziato aspetti di particolare rilievo, tali da presentare connotati di paricolare specialità rispetto al normale espletamento dei compiti istituzionali.
Del tutto inconferente risulta, inoltre, l’assunto dei ricorrenti, laddove contesta l’errore nel richiamo alla normativa, poiché l’indicazione del solo d.P.R. 247/1999 (contenente alcune norme modificative del regolamento di servizio di cui al d.P.R. 782/1985), implica necessariamente il richiamo, seppure in forma implicita, al citato regolamento, che non può assolutamente inficiare, pertanto, la legittimità della delibera impugnata.
Per quanto concerne il risalto dato dagli organi di stampa o attestazioni di stima delle autorità locali ad operazioni di polizia con esiti favorevoli, gli stessi, al pari di ogni positiva conclusione delle attività svolte dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine, non integrano i presupposti per la concessione del riconoscimento premiale invocato dal ricorrente (C. di S., Sezione I, parere n.255/2005 del 16 febbraio 2005; C. di S., Sezione I, parere n. 171/2005 del 22 maggio 2005).
Considerato:
I due ricorsi, connessi oggettivamente perché attinenti allo stesso episodio, devono essere riuniti.
La Sezione, ritiene che la Commissione abbia operato sulla base della normativa prevista per la fattispecie e che il provvedimento non appaia né illogico né contraddittorio.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che i giudizi per merito di servizio rientrano nella esclusiva e piena discrezionalità dell’Amministrazione e possono essere sindacati solo per inattendibilità, illogicità o ingiustificabili disparità di trattamento desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti (Consiglio di Stato – Sezione I- parere 638 del 15 marzo 2006 ). Ne discende che compete esclusivamente all’Amministrazione valutare le qualità personali e professionali, nonché i risultati conseguiti dai propri dipendenti, mentre il giudizio espresso può essere censurato solo ove inattendibile, illogico od incongruo, circostanze non ricorrenti nel caso di specie. Si evince infatti dagli atti che la Commissione territoriale per le ricompense ha scrupolosamente esaminato i fatti nella loro completezza, valutando le specifiche circostanze dell’operazione, la professionalità degli operatori ed ogni altro utile elemento che ha connotato l’attività svolta dai ricorrenti.
I provvedimenti impugnati, quindi, risultano legittimi e sono adeguatamente motivati.
Va poi osservato che l’ampio risalto mediatico della vicenda, cui fanno riferimento i ricorrenti per sottolineare l’eccezionalità dell’azione svolta, non può essere addotto, né valutato come merito, perché le operazioni di polizia devono essere condotte con la dovuta riservatezza, né il personale deve essere incentivato a ricercare la notorietà per atti rientranti nello svolgimento dei normali compiti di istituto.
Alla infondatezza delle censure consegue il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Esprime il parere che i ricorsi, riuniti, debbano essere respinti.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola