Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alimenti
Inviato: mar ago 14, 2012 10:00 pm
Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alimenti e bevande.
Per notizia.
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14/08/2012 201104323 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 23/05/2012
Numero 03599/2012 e data 14/08/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 maggio 2012
NUMERO AFFARE 04323/2011
OGGETTO:
Ministero della salute Dipartimento sanità pubblica.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da G. Z. contro Azienda Sanitaria Locale Bari, avverso sospensione con effetto immediato preparazione e somministrazione alimenti e bevande;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0031296 28896 in data 03/10/2011 con la quale il Ministero della salute Dipartimento sanità pubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza n. 111-1DPIC del 20.1.2011, con cui l’Azienda Sanitaria locale di Bari gli ha ingiunto, nella qualità di proprietario dei locali siti in Corato (BA), via Alemanni, n. 68, a seguito del rapporto redatto dai Carabinieri di Corato in occasione di un controllo effettuato durante lo svolgimento di una festa di compleanno, la sospensione immediata di qualsiasi operazione connessa al deposito, alla preparazione, alla manipolazione ed alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno di essi.
Espone il ricorrente di essere proprietario dei locali interessati dall’ordinanza e di concederli in locazione per uso temporaneo, per un massimo di 24 ore, per lo svolgimento di feste e ricevimenti privati, con esclusione di qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande, che vengono serviti in occasione di tali eventi privati a cura – e, sovente, preparazione- dei conduttori.
Impugna , pertanto, il provvedimento , chiedendone la sospensione in via cautelare, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per violazione dell’obbligo di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti nonchè per violazione della legge 25.8.1991, n.287 e del decreto legislativo n. 193 del 2007, sotto il profilo della inapplicabilità alla fattispecie della normativa, nazionale e comunitaria, riguardante somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il Ministero della salute, nel richiedere il parere , riferisce le argomentazioni dell’Azienda resistente, secondo la quale il provvedimento sarebbe scaturito dall’accertamento di violazioni dell’allegato II del regolamento CE n. 852/2004, applicabile “a tutti gli operatori del settore alimentare”, ai quali apparterrebbe anche il ricorrente.
Sostiene, inoltre, la legittimità dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dal ricorrente, in quanto funzionalmente collegata all’attività di feste e riunioni.
Considerato:
In punto di fatto, dal rapporto dei Crabinieri di Corato da cui trae origine il procedimento di accertamento di violazioni in materia igienico sanitaria, per mancanza delle relative autorizzazioni, risulta che il giorno 7.12.2010 veniva accertato che nei locali di proprietà del ricorrente “erano in atto festeggiamenti di compleanno di una minore assistita dai propri genitori” e venivano somministrati alimenti “asseritamente preparati dai genitori della festeggiata”.
Inoltre, il materiale pubblicitario invocato a dimostrazione della somministrazione al pubblico da parte del ricorrente di alimenti e bevande reca il seguente testo “AFFITTO ampio locale climatizzato per uso giornaliero” con la precisazione che il locale potrà essere destinato a feste di compleanno, riunioni e “mega banchetti”.
La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede che l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente , sottoposta a silenzio-assenso a partire dall’entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.
Del pari, il regolamento n.852/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari chiarisce che tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, svolte da ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, siano soggette ai requisiti di igiene da applicarsi a tutti gli “operatori del settore alimentare”.
Per operatore del settore alimentare si intende, ai sensi del regolamento, “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.
Il nono considerando del regolamento stabilisce che “le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla produzione primaria per uso privato domestico, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico”.
Sia alla luce del diritto interno, sia di quello europeo, assume allora preminente rilievo stabilire se la somministrazione di alimenti effettuata nei locali del ricorrente rientrasse tra quella sottoposta ad autorizzazione ( successivamente dichiarazione di inizio di attività ed ora segnalazione certificata di inizio di attività) , nella specie non posseduta, ovvero fosse da considerarsi come “destinata al consumo privato domestico”.
Secondo le risultanze del rapporto sopra citato e l’oggetto dell’offerta al pubblico , pure assunta dall’autorità sanitaria quale indizio della somministrazione al pubblico, non è in alcun modo dimostrato che , oltre all’affitto dei locali, il ricorrente svolgesse – o abbia svolto in occasione della festa di compleanno turbata dall’irruzione dei Carabinieri – attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
Tutti i suddetti elementi, invero, depongono a favore della tesi del ricorrente, secondo cui egli si limitasse ad affittare i locali , permettendo che gli stessi venissero utilizzati, ad uso privato, dai detentori per l’organizzazione di feste private e l’allestimento da parte di questi ultimi di banchetti a consumo proprio e dei propri ospiti, in forma evidentemente diversa dalla vendita al pubblico.
E’ dunque assorbente il motivo del ricorso con cui si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per travisamento del fatto, non rinvenendosi i presupposti per la configurazione di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il ricorso deve, pertanto , essere accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi e dell’istanza di sospensiva.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Quadri Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Per notizia.
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14/08/2012 201104323 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 23/05/2012
Numero 03599/2012 e data 14/08/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 maggio 2012
NUMERO AFFARE 04323/2011
OGGETTO:
Ministero della salute Dipartimento sanità pubblica.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da G. Z. contro Azienda Sanitaria Locale Bari, avverso sospensione con effetto immediato preparazione e somministrazione alimenti e bevande;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0031296 28896 in data 03/10/2011 con la quale il Ministero della salute Dipartimento sanità pubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza n. 111-1DPIC del 20.1.2011, con cui l’Azienda Sanitaria locale di Bari gli ha ingiunto, nella qualità di proprietario dei locali siti in Corato (BA), via Alemanni, n. 68, a seguito del rapporto redatto dai Carabinieri di Corato in occasione di un controllo effettuato durante lo svolgimento di una festa di compleanno, la sospensione immediata di qualsiasi operazione connessa al deposito, alla preparazione, alla manipolazione ed alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno di essi.
Espone il ricorrente di essere proprietario dei locali interessati dall’ordinanza e di concederli in locazione per uso temporaneo, per un massimo di 24 ore, per lo svolgimento di feste e ricevimenti privati, con esclusione di qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande, che vengono serviti in occasione di tali eventi privati a cura – e, sovente, preparazione- dei conduttori.
Impugna , pertanto, il provvedimento , chiedendone la sospensione in via cautelare, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per violazione dell’obbligo di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti nonchè per violazione della legge 25.8.1991, n.287 e del decreto legislativo n. 193 del 2007, sotto il profilo della inapplicabilità alla fattispecie della normativa, nazionale e comunitaria, riguardante somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il Ministero della salute, nel richiedere il parere , riferisce le argomentazioni dell’Azienda resistente, secondo la quale il provvedimento sarebbe scaturito dall’accertamento di violazioni dell’allegato II del regolamento CE n. 852/2004, applicabile “a tutti gli operatori del settore alimentare”, ai quali apparterrebbe anche il ricorrente.
Sostiene, inoltre, la legittimità dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dal ricorrente, in quanto funzionalmente collegata all’attività di feste e riunioni.
Considerato:
In punto di fatto, dal rapporto dei Crabinieri di Corato da cui trae origine il procedimento di accertamento di violazioni in materia igienico sanitaria, per mancanza delle relative autorizzazioni, risulta che il giorno 7.12.2010 veniva accertato che nei locali di proprietà del ricorrente “erano in atto festeggiamenti di compleanno di una minore assistita dai propri genitori” e venivano somministrati alimenti “asseritamente preparati dai genitori della festeggiata”.
Inoltre, il materiale pubblicitario invocato a dimostrazione della somministrazione al pubblico da parte del ricorrente di alimenti e bevande reca il seguente testo “AFFITTO ampio locale climatizzato per uso giornaliero” con la precisazione che il locale potrà essere destinato a feste di compleanno, riunioni e “mega banchetti”.
La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede che l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente , sottoposta a silenzio-assenso a partire dall’entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.
Del pari, il regolamento n.852/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari chiarisce che tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, svolte da ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, siano soggette ai requisiti di igiene da applicarsi a tutti gli “operatori del settore alimentare”.
Per operatore del settore alimentare si intende, ai sensi del regolamento, “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.
Il nono considerando del regolamento stabilisce che “le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla produzione primaria per uso privato domestico, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico”.
Sia alla luce del diritto interno, sia di quello europeo, assume allora preminente rilievo stabilire se la somministrazione di alimenti effettuata nei locali del ricorrente rientrasse tra quella sottoposta ad autorizzazione ( successivamente dichiarazione di inizio di attività ed ora segnalazione certificata di inizio di attività) , nella specie non posseduta, ovvero fosse da considerarsi come “destinata al consumo privato domestico”.
Secondo le risultanze del rapporto sopra citato e l’oggetto dell’offerta al pubblico , pure assunta dall’autorità sanitaria quale indizio della somministrazione al pubblico, non è in alcun modo dimostrato che , oltre all’affitto dei locali, il ricorrente svolgesse – o abbia svolto in occasione della festa di compleanno turbata dall’irruzione dei Carabinieri – attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
Tutti i suddetti elementi, invero, depongono a favore della tesi del ricorrente, secondo cui egli si limitasse ad affittare i locali , permettendo che gli stessi venissero utilizzati, ad uso privato, dai detentori per l’organizzazione di feste private e l’allestimento da parte di questi ultimi di banchetti a consumo proprio e dei propri ospiti, in forma evidentemente diversa dalla vendita al pubblico.
E’ dunque assorbente il motivo del ricorso con cui si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per travisamento del fatto, non rinvenendosi i presupposti per la configurazione di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il ricorso deve, pertanto , essere accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi e dell’istanza di sospensiva.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Quadri Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà