Medaglia d'oro ai prof. docenti presso Scuole Militari
Inviato: mar ago 07, 2012 9:53 am
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del docente rilevando quanto segue:
1) - contrasta con i precedenti comportamenti dell’Amministrazione stessa. Al prof. V….., a suo tempo, sono state conferite la medaglia di bronzo e poi quella d’argento (rispettivamente, per i 20 e i 30 anni di servizio) sulla base di un calcolo dell’anzianità di servizio che – sebbene poi disconosciuto, al compimento del decennio successivo – ha inevitabilmente posto le basi di un legittimo affidamento dell’interessato. Per i riconoscimenti attribuiti ad altri soggetti (è stato considerato idoneo a far maturare l’anzianità necessaria anche un periodo trascorso in qualità di apprendista o garzone), la difesa erariale richiama sì disposizioni delle Direzioni generali per il personale civile, che avrebbero via via integrato l’originaria fattispecie prevista dal regolamento, ma ciò fa in termini del tutto generici e quindi, in definitiva, poco utili.
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06/08/2012 201204473 Sentenza 4
N. 04473/2012REG.PROV.COLL.
N. 06587/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6587 del 2009, proposto da:
F. V., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Guglielmo Izzo, con domicilio eletto presso Izzo Studio in Roma, viale Bruno Buozzi , 47;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 07897/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONFERIMENTO ONORIFICENZA.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Diego De Carolis in sostituzione di Carlo Guglielmo Izzo e Amedeo Elefante (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza in forma semplificata 26 agosto 2008, n. 7897, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I bis, ha respinto il ricorso proposto dal professor F. V., già docente presso l’Accademia navale di Livorno, contro il provvedimento con cui l’Autorità militare gli ha negato la concessione della medaglia d’oro, prevista per coloro che avevano prestato 40 anni di ininterrotto servizio, e la partecipazione alla relativa cerimonia di consegna.
Il prof. V….. ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia.
La domanda cautelare è stata respinta dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza 30 settembre 2009, n. 4785.
Nel merito dell’appello, il prof. V….. deduce, sotto diversi profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
1. La sentenza adombra una possibile tardività del ricorso di primo grado, senza peraltro dichiararlo inammissibile né irricevibile. In ogni caso, poiché gli atti impugnati non indicavano il termine né l’autorità cui fare ricorso, andrebbe riconosciuto l’errore scusabile.
2. La motivazione della sentenza sarebbe solo apparente. Il prof. V….. sarebbe stato assunto dall’Amministrazione militare sin dal 1° ottobre 1966 (e non, come invece affermato, dal 15 dicembre 1969, data in cui è stato inquadrato in ruolo), cosicché, al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (1° ottobre 2006), avrebbe compiuto i 40 anni di “ininterrotto effettivo servizio” previsti dal regolamento per la celebrazione della “festa per gli anziani dell’Amministrazione”, che - come costantemente interpretato dall’Amministrazione stessa, sia per i riconoscimenti in precedenza attribuiti all’appellante, sia con riguardo ad altri dipendenti - non farebbe alcun riferimento al servizio di ruolo.
3. Infine, sarebbero stati violati gli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché l’Amministrazione, dopo avere inviato all’appellante l’invito a partecipare alla cerimonia per la consegna dell’onorificenza, avrebbe implicitamente revocato la concessione del riconoscimento senza avere comunicato preventivamente l’avvio del procedimento.
L’Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza pubblica del 3 luglio 2012, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
In primo luogo, si deve prescindere da possibili profili di rito, accennati ma non decisi dalla sentenza impugnata, non dedotti dall’Amministrazione nell’appello e comunque non emergenti con evidenza dagli atti.
Nel merito, l’appello è fondato.
Secondo l’Amministrazione, il periodo di 40 anni di ininterrotto effettivo servizio, al quale segue la concessione della medaglia d’oro, decorrerebbe dall’assunzione in ruolo. In effetti, se così fosse, la pretesa del prof. V…… sarebbe infondata, come appare dalla cronologia sopra riassunta.
Senonché una limitazione di tal genere:
- non compare nella lettera della normativa di settore richiamata;
- sembra poco coerente con lo spirito informatore della normativa stessa, che è quello di attribuire un pubblico e importante riconoscimento a coloro i quali, per un periodo di tempo considerevole, hanno prestato servizio all’Amministrazione; si tratta cioè di un atto di rispetto nei riguardi di una situazione che, proprio in quanto eminentemente fattuale, sembra logicamente dover prescindere dal titolo giuridico della prestazione resa;
- contrasta con i precedenti comportamenti dell’Amministrazione stessa. Al prof. V….., a suo tempo, sono state conferite la medaglia di bronzo e poi quella d’argento (rispettivamente, per i 20 e i 30 anni di servizio) sulla base di un calcolo dell’anzianità di servizio che – sebbene poi disconosciuto, al compimento del decennio successivo – ha inevitabilmente posto le basi di un legittimo affidamento dell’interessato. Per i riconoscimenti attribuiti ad altri soggetti (è stato considerato idoneo a far maturare l’anzianità necessaria anche un periodo trascorso in qualità di apprendista o garzone), la difesa erariale richiama sì disposizioni delle Direzioni generali per il personale civile, che avrebbero via via integrato l’originaria fattispecie prevista dal regolamento, ma ciò fa in termini del tutto generici e quindi, in definitiva, poco utili.
Il Tribunale regionale osserva che i servizi ante ruolo del prof. V….., per loro natura, sarebbero stati caratterizzati da soluzione di continuità, che concretamente impedirebbe il raggiungimento della prescritta ininterrotta anzianità. Poiché tuttavia nulla l’Amministrazione deduce circa la supposta mancanza di continuità, questa circostanza, prima ancora di non essere dimostrata, non è neppure allegata, cosicché non può essere presa in considerazione in questa sede.
Dalle considerazioni che precedono discende che – assorbiti gli ulteriori profili di censura – l’appello è fondato e va perciò accolto.
Conformemente alla legge, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna l’Amministrazione alle spese, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2012
1) - contrasta con i precedenti comportamenti dell’Amministrazione stessa. Al prof. V….., a suo tempo, sono state conferite la medaglia di bronzo e poi quella d’argento (rispettivamente, per i 20 e i 30 anni di servizio) sulla base di un calcolo dell’anzianità di servizio che – sebbene poi disconosciuto, al compimento del decennio successivo – ha inevitabilmente posto le basi di un legittimo affidamento dell’interessato. Per i riconoscimenti attribuiti ad altri soggetti (è stato considerato idoneo a far maturare l’anzianità necessaria anche un periodo trascorso in qualità di apprendista o garzone), la difesa erariale richiama sì disposizioni delle Direzioni generali per il personale civile, che avrebbero via via integrato l’originaria fattispecie prevista dal regolamento, ma ciò fa in termini del tutto generici e quindi, in definitiva, poco utili.
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06/08/2012 201204473 Sentenza 4
N. 04473/2012REG.PROV.COLL.
N. 06587/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6587 del 2009, proposto da:
F. V., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Guglielmo Izzo, con domicilio eletto presso Izzo Studio in Roma, viale Bruno Buozzi , 47;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 07897/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONFERIMENTO ONORIFICENZA.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Diego De Carolis in sostituzione di Carlo Guglielmo Izzo e Amedeo Elefante (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza in forma semplificata 26 agosto 2008, n. 7897, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I bis, ha respinto il ricorso proposto dal professor F. V., già docente presso l’Accademia navale di Livorno, contro il provvedimento con cui l’Autorità militare gli ha negato la concessione della medaglia d’oro, prevista per coloro che avevano prestato 40 anni di ininterrotto servizio, e la partecipazione alla relativa cerimonia di consegna.
Il prof. V….. ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia.
La domanda cautelare è stata respinta dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza 30 settembre 2009, n. 4785.
Nel merito dell’appello, il prof. V….. deduce, sotto diversi profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
1. La sentenza adombra una possibile tardività del ricorso di primo grado, senza peraltro dichiararlo inammissibile né irricevibile. In ogni caso, poiché gli atti impugnati non indicavano il termine né l’autorità cui fare ricorso, andrebbe riconosciuto l’errore scusabile.
2. La motivazione della sentenza sarebbe solo apparente. Il prof. V….. sarebbe stato assunto dall’Amministrazione militare sin dal 1° ottobre 1966 (e non, come invece affermato, dal 15 dicembre 1969, data in cui è stato inquadrato in ruolo), cosicché, al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (1° ottobre 2006), avrebbe compiuto i 40 anni di “ininterrotto effettivo servizio” previsti dal regolamento per la celebrazione della “festa per gli anziani dell’Amministrazione”, che - come costantemente interpretato dall’Amministrazione stessa, sia per i riconoscimenti in precedenza attribuiti all’appellante, sia con riguardo ad altri dipendenti - non farebbe alcun riferimento al servizio di ruolo.
3. Infine, sarebbero stati violati gli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché l’Amministrazione, dopo avere inviato all’appellante l’invito a partecipare alla cerimonia per la consegna dell’onorificenza, avrebbe implicitamente revocato la concessione del riconoscimento senza avere comunicato preventivamente l’avvio del procedimento.
L’Amministrazione della difesa si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza pubblica del 3 luglio 2012, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
In primo luogo, si deve prescindere da possibili profili di rito, accennati ma non decisi dalla sentenza impugnata, non dedotti dall’Amministrazione nell’appello e comunque non emergenti con evidenza dagli atti.
Nel merito, l’appello è fondato.
Secondo l’Amministrazione, il periodo di 40 anni di ininterrotto effettivo servizio, al quale segue la concessione della medaglia d’oro, decorrerebbe dall’assunzione in ruolo. In effetti, se così fosse, la pretesa del prof. V…… sarebbe infondata, come appare dalla cronologia sopra riassunta.
Senonché una limitazione di tal genere:
- non compare nella lettera della normativa di settore richiamata;
- sembra poco coerente con lo spirito informatore della normativa stessa, che è quello di attribuire un pubblico e importante riconoscimento a coloro i quali, per un periodo di tempo considerevole, hanno prestato servizio all’Amministrazione; si tratta cioè di un atto di rispetto nei riguardi di una situazione che, proprio in quanto eminentemente fattuale, sembra logicamente dover prescindere dal titolo giuridico della prestazione resa;
- contrasta con i precedenti comportamenti dell’Amministrazione stessa. Al prof. V….., a suo tempo, sono state conferite la medaglia di bronzo e poi quella d’argento (rispettivamente, per i 20 e i 30 anni di servizio) sulla base di un calcolo dell’anzianità di servizio che – sebbene poi disconosciuto, al compimento del decennio successivo – ha inevitabilmente posto le basi di un legittimo affidamento dell’interessato. Per i riconoscimenti attribuiti ad altri soggetti (è stato considerato idoneo a far maturare l’anzianità necessaria anche un periodo trascorso in qualità di apprendista o garzone), la difesa erariale richiama sì disposizioni delle Direzioni generali per il personale civile, che avrebbero via via integrato l’originaria fattispecie prevista dal regolamento, ma ciò fa in termini del tutto generici e quindi, in definitiva, poco utili.
Il Tribunale regionale osserva che i servizi ante ruolo del prof. V….., per loro natura, sarebbero stati caratterizzati da soluzione di continuità, che concretamente impedirebbe il raggiungimento della prescritta ininterrotta anzianità. Poiché tuttavia nulla l’Amministrazione deduce circa la supposta mancanza di continuità, questa circostanza, prima ancora di non essere dimostrata, non è neppure allegata, cosicché non può essere presa in considerazione in questa sede.
Dalle considerazioni che precedono discende che – assorbiti gli ulteriori profili di censura – l’appello è fondato e va perciò accolto.
Conformemente alla legge, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna l’Amministrazione alle spese, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2012