Indennità per servizi svolti sulla rete autostradale
Inviato: ven lug 27, 2012 4:27 pm
Per opportuna notizia.
Ricorso rigettato.
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26/07/2012 201201101 Sentenza 2
N. 01101/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2008, proposto da:
OMISSIS (congruo numero di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Repetti, con domicilio eletto presso Matteo Repetti in Genova, Galleria Mazzini, 7/7;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento della nota (prot n. 23166) del Dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Liguria nonché per l’accertamento del diritto all'integrale riconoscimento delle indennità dovute in relazione ai servizi svolti sulla rete autostradale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, agenti di Polizia Stradale in servizio presso il distaccamento di Chiavari, hanno collettivamente impugnato la nota del Dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Liguria con la quale si negava che spettasse loro le indennità corrisposte al personale organicamente assegnato al reparto autostradale.
Cumulativamente all’azione d’annullamento hanno chiesto l’accertamento giudiziale del diritto alla corresponsione delle indennità in parola.
A fondamento delle domanda hanno invocato:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.n. 232 del 1990 e degli artt. 1 e 3 l. n. 963 del 1953 in relazione alla Convenzione tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza e Società autostradale per l’Italia s.p.a. Violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere sotto vari profili.
La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti muove dal fatto che anch’essi “con profili di assoluta continuità” svolgono il servizio di vigilanza sulla rete autostradale, per il quale sono previste e corrisposte le indennità relative alla variazione favorevole del tasso di incidentalità, al raggiungimento del posto di lavoro ed alla franchigia annua sui pedaggi.
L’amministrazione si è costituita negando la sussistenza del presupposto richiesto per percepire le indennità invocate.
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnata la nota del Dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Liguria avente ad oggetto il diniego opposto sull’istanza presentata dai ricorrenti agenti di Polizia Stradale volta a conseguire le indennità corrisposte al personale organicamente assegnato al reparto autostradale.
Cumulativamente si insta per l’accertamento giudiziale del diritto alla corresponsione delle indennità in parola.
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti fanno istituzionalmente parte del reparto ordinario della Polizia Stradale, distaccamento di Chiavari.
Non sono affatto addetti al compartimento specificamente istituito per il servizio di vigilanza nelle autostrade individuato dall’amministrazione nella sottosezione della polizia stradale di Sampierdarena.
Servizio che secondo le allegazioni dedotte in giudizio dall’amministrazione è stato potenziato proprio per evitare l’impiego dei reparti ordinari così da non distrarli dal servizio d’istituto cui sono istituzionalmente chiamati ad eseguire.
Sicché in capo ai ricorrenti difetta il presupposto di fatto richiesto dalla disciplina richiamata per conseguire le indennità: ossia il servizio svolto in via permanente nell’ambito autostradale che postula l’organica appartenenza al distaccamento specificamente istituito allo scopo dalla Polizia.
Affatto opposto all’episodico e transeunte svolgimento dell’attività di vigilanza in autostrada in coincidenza con situazioni contingenti come effettuato dai ricorrenti, inquadrati nel reparto ordinario della Polizia Stradale di Chiavari.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nel preminente rilievo della controversa situazione di fatto dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
Ricorso rigettato.
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26/07/2012 201201101 Sentenza 2
N. 01101/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2008, proposto da:
OMISSIS (congruo numero di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Repetti, con domicilio eletto presso Matteo Repetti in Genova, Galleria Mazzini, 7/7;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento della nota (prot n. 23166) del Dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Liguria nonché per l’accertamento del diritto all'integrale riconoscimento delle indennità dovute in relazione ai servizi svolti sulla rete autostradale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, agenti di Polizia Stradale in servizio presso il distaccamento di Chiavari, hanno collettivamente impugnato la nota del Dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Liguria con la quale si negava che spettasse loro le indennità corrisposte al personale organicamente assegnato al reparto autostradale.
Cumulativamente all’azione d’annullamento hanno chiesto l’accertamento giudiziale del diritto alla corresponsione delle indennità in parola.
A fondamento delle domanda hanno invocato:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.n. 232 del 1990 e degli artt. 1 e 3 l. n. 963 del 1953 in relazione alla Convenzione tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza e Società autostradale per l’Italia s.p.a. Violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere sotto vari profili.
La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti muove dal fatto che anch’essi “con profili di assoluta continuità” svolgono il servizio di vigilanza sulla rete autostradale, per il quale sono previste e corrisposte le indennità relative alla variazione favorevole del tasso di incidentalità, al raggiungimento del posto di lavoro ed alla franchigia annua sui pedaggi.
L’amministrazione si è costituita negando la sussistenza del presupposto richiesto per percepire le indennità invocate.
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnata la nota del Dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Liguria avente ad oggetto il diniego opposto sull’istanza presentata dai ricorrenti agenti di Polizia Stradale volta a conseguire le indennità corrisposte al personale organicamente assegnato al reparto autostradale.
Cumulativamente si insta per l’accertamento giudiziale del diritto alla corresponsione delle indennità in parola.
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti fanno istituzionalmente parte del reparto ordinario della Polizia Stradale, distaccamento di Chiavari.
Non sono affatto addetti al compartimento specificamente istituito per il servizio di vigilanza nelle autostrade individuato dall’amministrazione nella sottosezione della polizia stradale di Sampierdarena.
Servizio che secondo le allegazioni dedotte in giudizio dall’amministrazione è stato potenziato proprio per evitare l’impiego dei reparti ordinari così da non distrarli dal servizio d’istituto cui sono istituzionalmente chiamati ad eseguire.
Sicché in capo ai ricorrenti difetta il presupposto di fatto richiesto dalla disciplina richiamata per conseguire le indennità: ossia il servizio svolto in via permanente nell’ambito autostradale che postula l’organica appartenenza al distaccamento specificamente istituito allo scopo dalla Polizia.
Affatto opposto all’episodico e transeunte svolgimento dell’attività di vigilanza in autostrada in coincidenza con situazioni contingenti come effettuato dai ricorrenti, inquadrati nel reparto ordinario della Polizia Stradale di Chiavari.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nel preminente rilievo della controversa situazione di fatto dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012