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ferie non godute per malattia
Inviato: ven lug 20, 2012 2:28 pm
da lakylu7
Buon giorno a voi, ho già visto alcuni post ma il dubbio sorge spontaneo; Dopo un anno di malattia vengo dichiarato non ideno ai servizi di polizia in modo assoluto e mi chiedo se ho diritto al rimborso monetario dei giorni visto il decreto monti che dice che non saranno più rimborsate, potete confermare?
Cordiali saluti dal neo pensionato.
Re: ferie non godute per malattia
Inviato: ven lug 20, 2012 2:35 pm
da lakylu7
Errata corrige; Non ho indicato nel messaggio precedente che il decrteto monti è inserita la dicitura Fatte salve ................................., visto che per il comparto sicurezza se ne riparlerà ad ottobre penso occorra aspettare per una risposta concreta e definitiva. Di novo cordiali saluti a tutti

Re: ferie non godute per malattia
Inviato: gio ott 11, 2012 4:04 pm
da lakylu7
Martedi scorso ho presentato la domanda per la monetizzazione di 60 giornidi ferie non godute, si può fare se congedati d'ufficio ed impossibilitati a fruire delle stesse proprio per malattia.

Re: ferie non godute per malattia
Inviato: ven ott 12, 2012 4:36 pm
da Gin.ko
A breve sarà emanata una circolare che prevede il pagamento delle ferie non godute per motivi di malattia. Visto che stai producendo l'istanza inserisci anche i giorno della legge 937/77 nella richiesta.
Re: ferie non godute per malattia
Inviato: lun ott 15, 2012 7:36 pm
da lakylu7
Si grazie è stato fatto.

Re: ferie non godute per malattia
Inviato: gio ott 18, 2012 9:31 pm
da panorama
17/10/2012 201201836 Sentenza 1
N. 01836/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2010, proposto da:
A. M., rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Palo, con domicilio eletto presso Damiano Palo Avv. in Battipaglia, c/o Segreteria T.A.R.;
contro
Questura di Salerno; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l’annullamento del provvedimento 24 marzo 2010 col quale il Questore di Salerno ha respinto la domanda del ricorrente di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito per giorni 45 nell’anno 2009 e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto a tal titolo risulterà dovuto, con interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-A mezzo del ricorso in esame, il sig. A. M., sostituto commissario di P.S., in quiescenza dal 31 gennaio 2010, si duole del provvedimento descritto in epigrafe col quale gli è stata negato la " monetizzazione " delle ferie non godute negli anni 2008 e 2009 .
In punto di fatto, ricorrente. espone che:
-durante il congedo ordinario previsto per il periodo 1 dicembre 2009-27 gennaio 2010 contrasse malattia invalidante che comportò il suo collocamento in congedo straordinario fino al 31 gennaio 2010;
-non rientrò più in servizio causa di patologie fino alla suddetta data del 31 gennaio 2010 di collocamento in quiescenza;
-avanzò quindi istanza per vedersi retribuiti i 45 giorni di ferie non goduti in detto periodo;
-l’istanza è stata respinta a mezzo dell'impugnato provvedimento col quale l'Amministrazione ha negato l'indennizzabilità delle predette ferie non godute in applicazione di circolari ministeriali interpretative secondo le quali possono essere retribuiti solo i giorni di congedo maturati, anche in assenza delle prescritte esigenze di servizio, prima degli eventi previsti dal coacervo normativo recato dagli artt. 18 del D.P.R. 254/1999 e 14, co. 14, del D.P.R. 395/1995 (decesso, cessazione dal servizio per infermità o collocamento in aspettativa per infermità cui consegue la dispensa dal servizio).
Ciò premesso, insiste per l'accertamento del diritto indicato in epigrafe, previo annullamento del diniego opposto dall'amministrazione al suo riconoscimento, con vittoria di spese processuali, all'uopo deducendo che i contenuti, peraltro equivoci, delle circolari ministeriali non potevano frapporsi all'invocata "monetarizzazione" delle ferie non godute, quale dovuta in corretta applicazione degli artt. 18 del D.P.R. 254/1999 e 14, co. 14, del D.P.R. 395/1995, nella interpretazione offertane dalla giurisprudenza (per esempio, Consiglio di Stato 24 febbraio 2009, n. 1084).
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l'intimata amministrazione per resistere alla pretesa, richiamando a sua volta giurisprudenza che ha concluso per l'insussistenza del diritto in presenza delle condizioni anche qui date.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato assunto e trattenuto in decisione.
2-Il Collegio rileva innanzitutto che i fatti esposti dal ricorrente non sono contestati; più precisamente, oltre a non esser contestata l'assenza continuata dal servizio e, quindi, il mancato godimento delle ferie in relazione allo stesso periodo, non è contestato l'avvenuto accertamento "da parte della locale commissione medica ospedaliera della natura invalidante delle varie patologie che hanno causato la continuativa assenza dal servizio per infermità del ricorrente nel periodo considerato.
Ciò premesso, il Collegio osserva come l'orientamento del giudice di appello invocato dal ricorrente abbia ricevuto ulteriore conferma da successive pronunce dello stesso giudice (Cons. Stato, n. 8372 del 1 dicembre 2010; n. 8100 del 18 novembre 2010; n. 2663 del 7 maggio 2010), cui ha prestato adesione il giudice di primo grado (cfr. Tar Molise 24 febbraio 2011, n. 42; Tar Campania sez. VII 14 gennaio 2011 n. 156).
Non essendo stati offerti al Collegio elementi utili per discostarsi da detto indirizzo (limitatasi la difesa dell'amministrazione a riportarsi a risalenti precedenti giurisprudenziali, da ritenersi ormai superati) nell'odierna sede di definizione del merito, avuto conto di quanto in avanti si argomenterà, deve privilegiarsi la prospettazione attorea secondo cui nelle condizioni di diritto qui date -identiche a quelle vagliate nei casi esaminati dalle pronunce sopra indicate - sussistono tutti i presupposti per accedere al beneficio, come da inequivoco dettato dell'art. 18, comma 1, del d.P.R. 254/1999, ai cui sensi "al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità".
In senso contrario non può farsi utile leva, come invece ritenuto dall'amministrazione procedente, sui contenuti della circolare ministeriale del 1999, ovvero di quella diramata negli stessi sensi nel 2000, recante la anzidetta limitazione del diritto, non prevista dalla legge e quindi da disapplicarsi.
D'altronde, come già affermato al riguardo dalla sopra riportata giurisprudenza, "il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda esclusivamente sull'art. 18, D.P.R. n. 254 del 1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma è meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 D.P.R. n. 395 del 1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame".
Ne deriva la fondatezza degli assunti attorei, nella precisazione che "le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione, con la conseguenza che i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata"; dal che "discende, a fortiori, che una circolare amministrativa "contra legem" può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione" (Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877).
Va ancora aggiunto che a siffatta conclusione deve pervenirsi anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria.
La Corte giustizia CE, grande sezione, 20 gennaio 2009, dopo aver fra l'altro ricordato che "il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare ...." ha così concluso:
" omissis .... 2) L'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite”.
“3) L'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite".
3-In definitiva, previo annullamento della determinazione dell'amministrazione impugnata, va dichiarato che al ricorrente spettano le indennità per ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminato nella cessazione dal servizio, posto che il diritto alle ferie si considera, in questo periodo, ugualmente maturato.
Le spese processuali vanno, tuttavia, compensate nella considerazione che l'indirizzo cui il Collegio ha ritenuto di aderire ha ricevuti i suoi più significativi apporti solo di recente e, nel contempo, (nella considerazione) che la posizione dell'amministrazione trovava dichiarato supporto in alcune decisioni giurisprudenziali di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1) annulla il provvedimento impugnato;
2) accerta la sussistenza del diritto invocato dal ricorrente;
3) condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute in relazione ai periodi di ferie non godute, di cui sopra, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2012
Re: ferie non godute per malattia
Inviato: mar mar 05, 2013 12:57 pm
da panorama
Per notizia
1) - va premesso che il ricorrente chiese il 7.9.2007 di poter fruire del congedo ordinario a cui aveva diritto per complessivi giorni quarantotto, ed ottenne la relativa autorizzazione con decorrenza 1.10.2007; tuttavia egli subì un infortunio mentre in servizio il 25.9.2007, per cui l’assenza dal servizio fu giustificata dall’infermità.
2) - Dopo il rientro in servizio il sovraintendente capo beneficiò di giorni nove di congedo ordinario dal 24.12.2007 al 9.1.2008, ottenne subito il prolungamento del congedo straordinario per malattia sino al 25.2.2008, ma cessò dal servizio per dimissioni volontarie il 26.2.2008.
Ricorso Accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
01/03/2013 201300376 Sentenza 2
N. 00376/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2009, proposto dal signor A. F. rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Betti presso il quale ha eletto domicilio a Genova in piazza Portello 1/5 sc. B;
contro
Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova con domicilio presso l’ufficio;
Per l’accertamento
del diritto dell’interessato alla percezione degli emolumenti relativi a complessivi giorni quarantotto di congedo ordinario non goduti
per la condanna
dell’amministrazione dell’interno al pagamento della relativa somma
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor A. F. chiede che il tribunale accerti la sussistenza del suo diritto alla percezione degli emolumenti relativi alle ferie non godute come sovraintendente capo della polizia di Stato, per cui ha notificato l’atto 16.7.2009, depositato il 28.7.2009, con cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 97 cost, dell’art. 14 comma 14 del dpr 395 del 1995, 18 del dpr 254 del 1999 ed art. 10 comma 2 del d.lvo 66 del 2003, nonché della direttiva 2000/34 CE. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto 18.9.2009, ed ha depositato una memoria difensiva con dei documenti.
Il contendere riguarda la richiesta dell’interessato sovraintendente capo della polizia ora in congedo, che non usufruì di giorni quarantotto di congedo ordinario, e ne ha invano domandato la monetizzazione.
In fatto va premesso che il ricorrente chiese il 7.9.2007 di poter fruire del congedo ordinario a cui aveva diritto per complessivi giorni quarantotto, ed ottenne la relativa autorizzazione con decorrenza 1.10.2007; tuttavia egli subì un infortunio mentre in servizio il 25.9.2007, per cui l’assenza dal servizio fu giustificata dall’infermità.
Dopo il rientro in servizio il sovraintendente capo beneficiò di giorni nove di congedo ordinario dal 24.12.2007 al 9.1.2008, ottenne subito il prolungamento del congedo straordinario per malattia sino al 25.2.2008, ma cessò dal servizio per dimissioni volontarie il 26.2.2008.
Come osservato in premessa, la successiva domanda di monetizzazione del congedo ordinario non fruito è stata respinta dall’amministrazione, dal che il contenzioso in rassegna.
L’interessato argomenta la sussistenza del diritto azionato dalle norme costituzionali che prevedono l’incomprimibilità del diritto alle ferie, ponendo quindi in una situazione di residualità l’ipotesi della monetizzazione del diritto non fruito; le norme in materia tendono infatti a dar modo al lavoratore di interrompere annualmente la prestazione a cui sono obbligati, in vista della tutela della salute fisica e psichica a cui mirano le disposizioni sul diritto in questione.
La difesa erariale contrappone alla prospettazione avversaria le norme contrattuali e interne che pongono limiti alla cosiddetta monetizzazione delle ferie non godute, e dalla rassegna della disciplina vigente discenderebbe la conclusione secondo cui non sarebbe compensabile in denaro il congedo ordinario non fruito a causa delle dimissioni volontarie nel frattempo intervenute.
Il collegio osserva che la natura negoziale delle dimissioni del pubblico dipendente è un principio di diritto non contestato (ad esempio, cons. Stato, 27.9.2011, n. 5384); in forza di tale acquisizione l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto graduare nel tempo l’accettazione della richiesta del dipendente, così da evitare la permanenza del residuo congedo che l’interessato non ha fruito durante il servizio.
In considerazione di ciò si osserva che il dipendente non risulta aver avuto responsabilità alcuna nel mancato godimento del congedo concessogli con decorrenza 1.10.2007, poiché la ripresa della normale attività lavorativa fu impedita dal riacutizzarsi della patologia insorta con l’infortunio, al termine della quale intervennero le dimissioni accettate dall’amministrazione datrice.
In tal senso la domanda del ricorrente è fondata e va accolta, dovendosi con ciò condannare l’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute al dipendente per il titolo in questione, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore della lite e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, condannando l’amministrazione dell’interno al pagamento della somma dovuta a titolo di monetizzazione dei giorni di congedo non fruito dall’interessato, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
Re: ferie non godute per malattia
Inviato: gio mar 07, 2013 9:59 pm
da lakylu7
Signori vi annuncio che le ferie mi son state monetizzate, 50 euro al giorno per 67 = 3350. Però la cosa che mi lascia un po' perplesso è l'emolumento pensione. € 1500,00, devo farmi rifare i conteggi perchè penso ci sia qualche errore. Intanto dalla liquidazione manca 1 anno e 8 mesi che andò a reclamare al'inpdap martedì prossimo, altra cosa arruolato il 27 luglio 1986, 1 anno di servizio militare, 4 anni e otto mesi riscattati, 5 ani di scivolo, contribuzione mista dal 1995 dimesso per inabilità al servizio e congedato con l'8 tabella ( in attesa di privileggiata), grado rivestito dal 1 gennaio 2011 sovrintedente capo 6 bis, mi pare che ai 1500 manchi qualcosa che ne dite? C'è qualcuno nelle mie condizioni!

Re: ferie non godute per malattia
Inviato: gio mar 07, 2013 11:19 pm
da gino59
lakylu7 ha scritto:Signori vi annuncio che le ferie mi son state monetizzate, 50 euro al giorno per 67 = 3350. Però la cosa che mi lascia un po' perplesso è l'emolumento pensione. € 1500,00, devo farmi rifare i conteggi perchè penso ci sia qualche errore. Intanto dalla liquidazione manca 1 anno e 8 mesi che andò a reclamare al'inpdap martedì prossimo, altra cosa arruolato il 27 luglio 1986, 1 anno di servizio militare, 4 anni e otto mesi riscattati, 5 ani di scivolo, contribuzione mista dal 1995 dimesso per inabilità al servizio e congedato con l'8 tabella ( in attesa di privileggiata), grado rivestito dal 1 gennaio 2011 sovrintedente capo 6 bis, mi pare che ai 1500 manchi qualcosa che ne dite? C'è qualcuno nelle mie condizioni!


Facci sapere la P.A.L. e la data di riforma.-

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auguri
Re: ferie non godute per malattia
Inviato: ven mar 08, 2013 12:15 pm
da gino59
gino59 ha scritto:lakylu7 ha scritto:Signori vi annuncio che le ferie mi son state monetizzate, 50 euro al giorno per 67 = 3350. Però la cosa che mi lascia un po' perplesso è l'emolumento pensione. € 1500,00, devo farmi rifare i conteggi perchè penso ci sia qualche errore. Intanto dalla liquidazione manca 1 anno e 8 mesi che andò a reclamare al'inpdap martedì prossimo, altra cosa arruolato il 27 luglio 1986, 1 anno di servizio militare, 4 anni e otto mesi riscattati, 5 ani di scivolo, contribuzione mista dal 1995 dimesso per inabilità al servizio e congedato con l'8 tabella ( in attesa di privileggiata), grado rivestito dal 1 gennaio 2011 sovrintedente capo 6 bis, mi pare che ai 1500 manchi qualcosa che ne dite? C'è qualcuno nelle mie condizioni!


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auguri

Scusa, mentre che ci sei....

quei anni 4 e 8 mesi, trattasi di ricongiunzione da

lavoro esterno.......

Re: ferie non godute per malattia
Inviato: sab mar 09, 2013 11:44 am
da traversat
Stando a tutt'oggi in malattia, in caso di ferie non godute dell'anno 2011, quando si rientra in servizio sono ancora fruibili o si sono perse?
Re: ferie non godute per malattia
Inviato: sab mar 09, 2013 1:07 pm
da panorama
Nell'Arma è ammesso la fruizione dei giorni di licenza non fruiti precedentemente a seguito di periodi lunghi di aspettattiva/convalescenza.
Ciao