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ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: mer lug 18, 2012 6:04 pm
da panorama
16/07/2012 201206438 Sentenza 1T


N. 06438/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07434/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso n.7434/2010–R.G. proposto dall’Associazione Europea Operatori di Polizia, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’ avv. G.C. Pizzi, presso il cui studio in Roma, via Archimede 138, è elettivamente domiciliata;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento
del decreto del Questore di Roma in data 31.5.2010, successivamente notificato;
e per il risarcimento del danno
subito e subendo dall’Associazione ricorrente in conseguenza del comportamento dell’amministrazione e dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 14.6.2012 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO
Premette in fatto parte ricorrente:
- di essere un sodalizio il cui fine statutario (art.2) è quello di tutelare, sull’intero territorio italiano ed all’estero, gli operatori di polizia diffondendone i valori morali, sociali ed economici e promuovendo il loro continuo “rinnovamento tecnico ed operativo, creando anche gruppi di volontariato, protezione civile, soccorso sanitario, vigilanza ambientale, antincendio boschivo ed un corpo di vigilanza ittica”
- di essere iscritta nell’elenco delle organizzazioni di Volontariato del Dip. to della Protezione civile, sin dal 2004;
- di essere stata autorizzata all’uso della divisa e del distintivo in dotazione ai propri associati, con provvedimento del 17.11.2000 adottato dal Questore di Roma all’esito di un’articolata istruttoria mediata dal parere favorevole delle autorità ministeriali, militari e della Polizia Penitenziaria sentiti in tale occasione;
- che detta autorizzazione è stata oggetto di un primo provvedimento di revoca in data 9.3.2005 che è stato impugnato e sospeso dal Cons. St. con Ord. nr.128/2006 del 13.1.2006 che ha fornito “illuminanti chiarimenti circa l’estensione territoriale” di tale titolo di p.s.;
- che in esito alla nuova disciplina apportata:1) dalla legge 49 del 2006 (in materia di produzione, detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso pressoi Corpi di polizia), introduttiva dell’art.497 ter del c.p.; 2) dalle prescrizioni contenute nelle circolari, ministeriale del 22.2.2007 e del Questore di Roma del 5.5.2008; 3) dall’art. 3, commi da 40 a 44 della legge n.94 del 2009 nonché dal d.m. 8.8.2009 attuativo di dette disposizioni, il Questore di Roma, evocando anche dei presunti comportamenti irregolari da parte dell’Associazione, ha revocato l’autorizzazione concessa il 17.11.2000.
Avverso detto provvedimento è stato promosso il ricorso in epigrafe che è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1) errore sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento amministrativo impugnato e conseguente totale illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) ulteriore errore sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento amministrativo impugnato e conseguente totale illogicità e contraddittorietà della motivazione;
3) eccesso di potere per sviamento.
L’intimata amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha contestato le doglianze avversarie in una memoria di controdeduzioni che è stata depositata con corredo di un consistente carteggio di atti d’ufficio relativi all’Associazione ricorrente.
Nella camera di consiglio del 02.9.2010, la Sezione ha respinto l’istanza, inclusa nel ricorso introduttivo, di sospensione interinale dell’atto avversato, con Ordinanza nr.3930/2010 avverso la quale non risulta interposto appello nei termini di rito.
All’udienza del 14.6.2012 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

DIRITTO
I)- Col primo motivo di diritto, parte ricorrente denuncia una illogica distonia tra le premesse e le conclusioni del provvedimento avversato nel cui seno sono evocate delle novelle legislative e regolamentari nonché una serie di prescrizioni provenienti da circolari amministrative non pertinenti alla fattispecie in esame e dunque inidonee a giustificare il potere revocatorio concretamente esercitato.
Le norme e prescrizioni sopravvenute, aggiunge la ricorrente, non possono essere intese come introduttive di un generale divieto di utilizzo di divise e stemmi anche con riguardo agli enti già, come essa ricorrente, dotati di apposita autorizzazione e i cui segni e fregi distintivi, riportati nelle uniformi in dotazione agli appartenenti al sodalizio, pur se contengono la denominazione “polizia” sono assolutamente inidonei a ingenerare confusioni con le uniformi in dotazione agli altri Corpi di polizia civili o militari. Al più, osserva l’Associazione, essa avrebbe dovuto essere diffidata a cambiare denominazione e non, invece, subire la revoca dell’autorizzazione rilasciata col parere favorevole delle autorità militari e civili compulsate.
Il secondo motivo di diritto ha riguardo a quella parte del provvedimento impugnato in cui si rappresenta che la ricorrente si sarebbe servita in modo improprio dei contenuti dell’Ordinanza nr.128/2006 del Consiglio di Stato ( nella quale sono espresse perplessità in ordine all’efficacia territoriale nella sola provincia di Roma dell’autorizzazione del 17.11.2000), invocando (come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra la Questura di Roma e diverse Prefetture) proprio il provvedimento di tale Giudice (che non è competente a rilasciare autorizzazioni) quale titolo legittimante l’utilizzo dell’uniforme in più parti del territorio nazionale.
Sostiene al riguardo l’Associazione ricorrente che l’indicazione fornita dal Consiglio di Stato è del tutto ovvia, essendo inconcepibile la richiesta di autorizzazione all’uso della divisa e dei relativi fregi e distintivi, in ciascuna singola provincia.

Quanto poi a quella parte del provvedimento impugnato in cui si lamenta che le condotte irregolari dell’Associazione avrebbero causato una continua attività di controllo e vigilanza da parte degli Uffici preposti con serio aggravio di lavoro, la ricorrente – che si dichiara un’associazione di volontariato benemerita e composta solo da soggetti animati da spirito altruistico e di servizio – ritiene tale componente motiva espressiva di un contegno persecutorio serbato dall’Autorità nei propri confronti.
Tale condotta – come prospettato nell’ultimo motivo di censura – è sintomo di sviamento di potere, e cioè di un accanimento ed un comportamento vessatorio solo ad essa riservato; e tanto nonostante le denunce sporte nei confronti di alcuni dei propri soci negli anni 2000, 2006 e 2008 (per l’utilizzo dell’uniforme in dotazione in cui è riportata la dicitura “polizia”) si sono definite:
- con un decreto di archiviazione del Prefetto di Roma, adito in via gerarchica dall’Associazione avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa elevato dalla Questura di Roma;
- col dissequestro dei tesserini in dotazione “non recanti la dicitura operatore ex art.134 TULPS”;
- con la pronuncia del Giudice di pace di Agrigento del 23.9.2008 che ha preso atto che la ricorrente “era stata autorizzata dalla Questura di Roma ad utilizzare sia la divisa che lo stemma”.

II)- Prima di procedere allo scrutinio delle doglianze sopra sintetizzate, ritiene opportuno il Collegio rilevare preliminarmente due distinti elementi che caratterizzano il provvedimento impugnato.

II.1)- In primo luogo tale atto è totalmente diverso, nei presupposti fattuali e giuridici, da quello, parimenti revocatorio, adottato dalla medesima Autorità il 9.3.2005 ed avverso il quale la ricorrente ha promosso la domanda di giustizia (ric. n. 6110/2005 – RG, ancora sub iudice) la cui istanza cautelare è stata accolta dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza sopra richiamata. In tale circostanza è venuta in considerazione, oltre all’utilizzazione della divisa ( senza previa autorizzazione) nella provincia di Firenze, l’uso da parte di un associato del segnale distintivo della paletta (di regolamentazione della circolazione stradale) riservato, ex lege, solo agli operatori di Polizia; ed il Consiglio di Stato, disattendo l’avviso del Giudice di prime cure, ha ritenuto che un ragionevole ed equilibrato esercizio del potere pubblico di controllo non consente di addebitare al sodalizio nel suo complesso l’abuso consumato da un associato. Detto Giudice poi, ha manifestato dei dubbi circa l’efficacia territoriale in ambito solo provinciale dell’autorizzazione revocata rilevando, in ogni caso, la concreta possibilità dell’Amministrazione di verificare il ricorso comportamenti abusivi.

II.2)- In secondo luogo il provvedimento, in questa sede, avversato si sorregge sulla base di una duplice, autonoma e distinta componente motivazionale. Nel proprio preambolo, difatti, oltre a dare atto della vicenda riportata nel precedente paragrafo II.1), si sofferma sulle innovazioni legislative apportate dalla legge n.49 del 2006 [ che ha introdotto l’art.497 ter del c.p.: norma che estende le pene sancite dall’art.497 bis anche, rispettivamente: 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso], nonché dalla legge n.94 del 2009 (che ha accordato ai Sindaci la possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale) e dal d.m. attuativo 8.8.2009, per giungere ad una prima conclusione che, già in base a tale quadro normativo ( i cui contenuti sono stati chiariti con le circolari ministeriali del 2007 e del Questore di Roma del 2008, entrambe evocate nel provvedimento de quo), deve, oggi, non ritenersi più consentito ai sodalizi associativi l’utilizzo di capi che riportino segni distintivi simili a riservati ai Corpi di polizia ed idonei ad ingenerare nei terzi la convinzione che chi li indossa sia un militare ovvero un tutore dell’ordine.
La seconda parte del preambolo del provvedimento è invece riservata alle menzione delle illiceità consumate dall’ente ricorrente che – pur se notificatario della circolare del Questore del 2008 che sanciva la decadenza dei pregressi titoli autorizzatori all’uso di uniformi recanti la dicitura “polizia” – ha continuato non solo a consentire ai propri associati l’uso della divisa in dotazione ma anche l’uso (presso altre province) di modelli di uniforme difformi da quelli approvati; e tanto avvalendosi, in occasione di ogni controllo, dell’Ordinanza del Consiglio di Stato sopra richiamata, volta per volta, addotta come titolo giustificativo all’uso, nel territorio nazionale, dell’uniforme.
Detto contegno viene reputato idoneo a legittimare – per ragioni dunque, diverse ed autonome da quelle evocate nella prima parte del preambolo - la misura revocatoria adottata.

III)- Ora delle due componenti motive sopra delineate certamente la seconda resiste alle censure, in parte qua, prospettate dalla ricorrente.
Al riguardo, difatti, la resistente amministrazione ha depositato un nutrito carteggio, quasi interamente relativo all’anno 2010, composto - oltre che da copia di corrispondenza intercorsa tra uffici periferici (Prefetture e Questure) e l’amministrazione dell’Interno e la Questura di Roma ( in cui si segnala che soci dell’Associazione svolgono, nelle relative province, servizio in uniforme astenendosi, nonostante invitati, dal richiedere la prescritta autorizzazione e sostenendo di essere in possesso di titolo, rilasciato dal Questore di Roma, valido in tutto il territorio nazionale “come chiarito con propria ordinanza dall’illustre Consiglio di Stato”) – da alcune informative in cui:
- si dà atto, con supporto fotografico, dell’utilizzo, in occasione di specificati eventi, di uniformi o di vestiario dell’Associazione con contrassegni in cui il termine “Polizia” è notevolmente più grande della rimanente scritta “Associazione Europa Operatori”; il porta tesserino di riconoscimento con placca AEOP ha dimensioni e forma del tutto confondibili col porta tesserino e relativa placca della Polizia di Stato. Le divise, dotate di alamari riportano i gradi da ufficiale o da sottufficiale; in ogni indumento indossato (basco, camicia, giacca a vento, ecc.) la denominazione “polizia” è manifestamente più grande, e quindi immediatamente visibile e percepibile, rispetto alla rimanente parte della denominazione del sodalizio (cfr. informativa di reato della Questura di Padova del 22.3.2010, in all. n.17 della resistente) ;
- si comunica l’utilizzo di autovettura riportante nelle fiancate la denominazione, con caratteri cubitali, dell’Associazione e dotata di un lampeggiante blu in tutto simile a quello in uso alle specialità della Polizia di Stato che prevedono l’utilizzo di tale dispositivo sulle vetture di serie; rappresentando ulteriormente che gli occupanti dell’autovettura indossavano uniformi – (dotate di alamari somiglianti a quelli in uso alla Polizia Municipale e di controspalline, con appositi distintivi di qualifica o gradi, ricalcanti in toto quelli utilizzati dalla Polizia Penitenziaria) - recanti sul braccio sinistro una toppa in tessuto riportante uno stemma simile a quello della Polizia di Stato, intorno al quale le parole “ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI” sono ricamate “molto in piccolo” mentre la parola “POLIZIA” presentava carattere più grande e, a qualche metro di distanza, era la sola parola visibile sul fregio (cfr. informativa della Questura di Torino, in all. N.18 della resistente);
- si comunica, da parte del Dip. to dell’amministrazione Penitenziaria (ved. nota del 29.4.2010 in all. n.19), che si è constatato che alcuni capi dell’Associazione “sono uguali a quelli in dotazione al Corpo di Polizia penitenziaria” e difformi da quelli in relazione ai quali lo stesso Dip. to espresse, il 29.5.2000, alla Questura di Roma parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione (poi adottata col provvedimento del 17.11.2000 in narrativa richiamato).
Orbene l’esame di detti documenti ed il loro raffronto con quelli uniti all’autorizzazione rilasciata il 17.11.2000 (ved. all. n. 3 della resistente), evidenzia chiaramente e marcatamente che l’associazione ha utilizzato dei modelli di uniforme difformi da quelli a suo tempo autorizzati e idonei, per la loro similitudine a quelli in uso a Forze di Polizia, ad ingenerare inganno nei terzi sulle reali qualità professionali di chi li indossa.
Né a giustificazione della condotta tenuta è consentito alla ricorrente evocare l’Ordinanza del Cons. Stato più volte sopra richiamata; e ciò in quanto detta decisione:
- ha ritenuto non proporzionata la determinazione revocatoria in tale sede impugnata (venendo con la stessa addebitata all’Associazione nel suo complesso la condotta abusiva di un socio), rimanendo del tutto estranea dai suoi contenuti ogni questione relativa all’eventuale utilizzo, da parte degli associati, di divise difformi da quelle approvate dal Questore di Roma;
- le perplessità manifestate in detta Ordinanze in ordine alla possibile efficacia ultraprovinciale dell’autorizzazione rilasciata, non possono essere intese nel senso (indeducibile da detta pronuncia) di consentire anche l’utilizzazione di modelli di divise ( e loro accessori) difformi (come accaduto nel caso di specie) da quelli debitamente autorizzati. E tanto a prescindere dalla circostanza che i dubbi raffigurati in detta pronuncia sono stati colti, ma in senso diametralmente opposto, anche in altre decisioni del Giudice amministrativo evidenziando che detti dubbi non appaiono (contrariamente all’avviso reso in sede cautelare dal Consiglio di Stato) superabili con il solo richiamo all’oggetto statutario dell’Associazione ricorrente (cfr. Tar PA, ord. n. 439 del 18.4. 2008, che ha respinto l’istanza cautelare del ricorso della medesima Associazione qui esponente avverso una nota del 18/01/2008 del Prefetto di Agrigento con cui veniva affermata la necessità di una richiesta di assenso ex artt. 230 e 254 R.D. n.635/40, ai fini dell’utilizzo delle divise dell’Associazione nel territorio della provincia di Agrigento e si ribadiva il divieto di utilizzo delle divise in difetto di tale autorizzazione prefettizia; Cons. Giust. Amm. R.S. n. 626 del 2008, che ha confermato detta pronuncia cautelare).
Parimenti priva di pregio in quanto smentita apertamente dalla documentazione sopra richiamata, è la denuncia incentrata sulla sussistenza di controlli persecutori e quindi sullo sviamento di potere inficiante l’atto gravato.
L’idoneità della componente motiva sopra tracciata a sostenere, autonomamente, la determinazione revocatoria adottata col provvedimento impugnato e l’infondatezza delle doglianze in parte qua azionate, rende improcedibile lo scrutinio delle residue censure, in ordine alle quali, comunque, non può non rilevarsi che le norme richiamate nell’atto revocatorio di cui trattasi ( a supporto della sua ulteriore ed autonoma componente motiva), quand’anche ritenute (in parte) non direttamente applicabili alle Associazioni di volontariato che operano nel settore di protezione civile, appaiono, in ogni caso e contrariamente all’assunto d parte ricorrente, espressive di un principio generale – quello della riconoscibilità dei militari e delle forze dell’ordine in servizio come tali, e della loro distinguibilità dai civili- posto a tutela dell’ordine pubblico ed idoneo a legittimare il potere in concreto esercitato.

IV)- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, forfetariamente, in €.2000,00 a beneficio della resistente Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: mer lug 18, 2012 7:50 pm
da Enzo_
Era ora che qualcuno prendesse in seria considerazione il proliferare di questo fenomeno tutto Italiano.
Dispositivo che ricalca pari-pari la circolare della Questura di Roma, con la quale aveva ribadito il divieto per le associazioni di "volontariato" di fregiarsi di distintivi o fregi tipici delle FFPP!

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: mer lug 18, 2012 10:11 pm
da panorama
Nel loro sito ufficiale di Roma questa sentenza non è ancora esposta è spero che la mettano giusto per la partecipazione a tutti.

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun lug 30, 2012 11:24 am
da bimbogigi
Salve Ragazzi,
si può avere il link della sentenza, oppure il link dove l'avete trovata.

Grazie 1000

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun lug 30, 2012 12:31 pm
da panorama
Scusa ma già la sentenza contiene tutti gli estremi per andare ha trovartela sul sito del Tar Lazio (nel caso che NON ti fidi di quella già pubblicata su questo forum altrimenti come si faceva a pubblicarla?).

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun lug 30, 2012 1:28 pm
da bimbogigi
Nessuno ha mai detto che non ci si fida, ma avendo il sito del tar del lazio sempre in errore mi chiedevo se avevi un altro link dove visionarla.

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun lug 30, 2012 2:45 pm
da panorama
Devi sapere che se il Consiglio di Stato blocca momentaneamente la propria linea d'accesso, contemporaneamente neanche quella dei Tar funziona da nessuna parte, cmq. prova con Google Chrome
oppure attendi che si sblocca il tutto.
ciao

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun lug 30, 2012 3:32 pm
da bimbogigi
Oki Grazie :D

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun giu 03, 2013 5:41 pm
da Giuseppe Verità
E' giusto fare chiarezza le associazioni di volontariato non possono portare il nome "POLIZIA" . ma all'A.E.O.P. Associazione Europea Operatori Polizia la Questura di Roma aveva già notificato la Revoca dell'uso della divisa e di cambiare la denominazione togliendo il termine "Polizia" cosa non fatta ed ecco che il TAR gli dà torto. sarebbe bastato cambiare nome e continuare a fare volontariato. non vorrei che il non cambiare non sia il segno di qualcosa d'altro dietro a questo ente. vi allego alcuni documenti in merito.

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun giu 03, 2013 5:55 pm
da Giuseppe Verità
LA REVOCA DELLA DIVISA ALL'A.E.O.P. DA PARTE DELLA QUESTURA DI ROMA

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun giu 03, 2013 5:56 pm
da Giuseppe Verità
CONTINUA LA PAGINA 2
DELLA LA REVOCA DELLA DIVISA ALL'A.E.O.P. DA PARTE DELLA QUESTURA DI ROMA

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun giu 03, 2013 5:57 pm
da Giuseppe Verità
CONTINUA LA PAGINA 3
DELLA LA REVOCA DELLA DIVISA ALL'A.E.O.P. DA PARTE DELLA QUESTURA DI ROMA

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun giu 03, 2013 5:59 pm
da Giuseppe Verità
CONTINUA LA PAGINA 4
DELLA LA REVOCA DELLA DIVISA ALL'A.E.O.P. DA PARTE DELLA QUESTURA DI ROMA

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: lun giu 03, 2013 6:00 pm
da Giuseppe Verità
CONTINUA LA PAGINA 5
DELLA LA REVOCA DELLA DIVISA ALL'A.E.O.P. DA PARTE DELLA QUESTURA DI ROMA

Re: ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI

Inviato: dom lug 14, 2013 7:06 pm
da panorama
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'Associazione Europea Operatori Polizia (A.E.O.P.), e conferma con diversa motivazione la sentenza impugnata.

IL CONSIGLIO DI STATO spiega:

1) - Ciò posto non è contestabile che la divisa a suo tempo approvata con il d.m. 17 novembre 2000 presenti nel basco con fregio distintivo, nella camicia di ordinanza, nella presenza di mostrine e gradi, ripetuti aspetti di foggia militare, il cui utilizzo la più recente disciplina ha ritenuto di espungere dai settori che sono espressione dell’associazionismo in forma di volontariato.

2) - A fronte di atti con efficacia che si rinnova nel tempo è consentito il potere di riesame dell’autorità amministrativa alla luce dello jus superveniens , ove per effetto di esso si determini una diversa graduazione delle posizioni di interesse del privato con il superiore interesse di rilevo pubblico al corretto svolgimento dell’attività autorizzata, né può invocarsi un consolidamento della situazione pregressa.

3) - Quanto al termine “polizia” che compare nella denominazione dell’ associazione - cui è fatto richiamo nelle premesse dell’atto impugnato - stante l’oggetto del provvedimento impugnato, che attiene all’uso della divisa nei limiti dei poteri attributi nella materia all’autorità di pubblica sicurezza, ogni valutazione in merito resta riservata all’autorità preposta alla tenuta del registro della associazioni di volontariato che ha a suo tempo provveduto all’iscrizione con la denominazione recante il termine che si contesta.

Per comprendere le motivazioni e per ovi motivi vi rimando alla lettura del tutto qui sotto.

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11/07/2013 201303736 Sentenza 3


N. 03736/2013REG.PROV.COLL.
N. 00400/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2013, proposto dall’ Associazione Europea Operatori Polizia (A.E.O.P.), rappresentata e difesa dall'avv. G. C. P., con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Archimede, n. 138;

contro
Ministero dell'Interno - Questura di Roma - U.T.G. Prefettura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 06438/2012, resa tra le parti, concernente revoca autorizzazione per l'adozione, da parte degli associati, della divisa e dello stemma;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avv. P… e l’ avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’ odierna ricorrente A.E.O.P. (Associazione Europea Operatori di Polizia) è un’ associazione di volontariato con scopi statutari rivolti a tutelare tutelare, sull’intero territorio italiano ed all’estero, gli operatori di polizia diffondendone i valori morali, sociali ed economici e promuovendo il loro continuo “rinnovamento tecnico ed operativo, creando anche gruppi di volontariato, protezione civile, soccorso sanitario, vigilanza ambientale, antincendio boschivo ed un corpo di vigilanza ittica”
L’ A.E.O.P., Iscritta nell’elenco delle organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione civile, era autorizzata, con provvedimento del Questore di Roma in data 17.11.2000, emesso all’esito di un’articolata istruttoria mediata dal parere favorevole delle autorità ministeriali, militari e della Polizia Penitenziaria, all’uso di una divisa conforme al modello approvato e di un apposito distintivo
Nel quadro della disciplina che si rinviene: nella legge 49 del 2006. che ha introdotto l’art.497 ter c.p. (in materia di produzione, detenzione ed utilizzo dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso presso i Corpi di polizia); nelle disposizioni dettate dalla circolare ministeriale del 22.2.2007 e dalla circolare del Questore di Roma del 5.5.2008; nell’art. 3, commi da 40 a 44, della legge n.94 del 2009, nonché nel d.m. 8.8.2009, attuativo di dette disposizioni, il Questore di Roma, con decreto del 31 maggio 2010, disponeva la revoca dell’autorizzazione concessa il 17.11.2000 per l’uso della divisa e del distintivo associativo.

Avverso detto provvedimento l’A.E.O.P. insorgeva avanti il T.A.R. per il Lazio assumendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con sentenza n. 6438 del 2012 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro detta sentenza l’ A.E.O.P. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. insistendo, anche in sede di note conclusive, nei motivi tutti articolati in prime cure.

Resiste il Ministero dell’Interno che ha contraddetto i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 31 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. La sentenza del T.A.R. di rigetto del ricorso merita conferma, anche se con diversa motivazione.

2.1. Tra le ragioni giustificative del provvedimento di revoca il Questore di Roma ha ricondotto l’ indebito uso della divisa al di fuori dell’ ambito strettamente provinciale consentito dal titolo autorizzatorio.

Rileva il Collegio che nel provvedimento a suo tempo rilasciato in data 17 novembre 2000 in favore dell’ A.E.O.P. non si rinviene alcun limite territoriale quanto all’utilizzo delle divisa.

Nella materia la competenza del Questore di qualifica come funzionale.

Detta autorità agisce, invero, quale organo del Ministero dell’ Interno e l’ambito di efficacia del titolo si collega non alla circoscrizione di competenza amministrativa del Questore, ma all’attività statutaria dell’ Associazione che, nella specie, si estende a tutto il territorio nazionale e può, quindi, essere accompagnata, nei diversi luoghi, dall’utilizzo della divisa.

Il limite territoriale non si configura, del resto, come essenziale alla natura del provvedimento - che assume a riferimento la tutela dell’interesse di rilievo pubblico a che la divisa ed i relativi segni distintivi non siano idonei a ingenerare un difetto di riconoscibilità rispetto ai corpi armati dello Stato ed agli organi di polizia - con la conseguenza che gli effetti abilitanti non si differenziano in relazione al luogo il cui la divisa è indossata dagli associati per lo svolgimento dei compiti statutari.

2.2. La sentenza del T.A.R., a sostegno della legittimità dell’atto impugnato, fa richiamo ad una serie di rilievi sulle modalità di utilizzo da parte degli associati all’ A.E.O.P. della divisa, dei segni distintivi, di un’auto di servizio. Detti rilievi non si rinvengono, tuttavia, nella motivazione del provvedimento impugnato. Essi sono stati espunti dalla documentazione versata in giudizio dal Ministero resistente, cui la difesa erariale ha dato risalto nei propri scritti difensivi.

Il Collegio deve al riguardo ribadire che nel giudizio impugnatorio di atti aventi natura autoritativa le ragioni in fatto e in diritto giustificative della statuizione che si contesta vanno ricondotte al contenuto formale della motivazione di cui l’atto è corredato.

L’ appellante, pertanto, correttamente contesta l’integrazione in progress della motivazione in corso di giudizio, sulla base degli scritti del difensore di parte, non riconducibili alla volontà negoziale dell’ Amministrazione

2.3. Ciò posto la ricostruzioni in punto di diritto del quadro normativo in base al quale è stato adottato il provvedimento di revoca resiste ai motivi di impugnativa articolati dall’appellante Associazione di volontariato.

Ed invero:
- la disciplina in materia di uniformi di organizzazioni diverse dai corpi armati dello Stato e dagli organi di polizia, dettata dal regolamento di attuazione del t.u. n. 773 del 1931, prende in considerazione gli atti approvativi del loro utilizzo da parte delle bande musicali o delle orchestre (art. 230) e delle guardie particolari giurate (art. 254):

- detta disciplina ha trovato applicazione in via estensiva, secondo le regole di indirizzo dettate dalla circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza diramata il 12 luglio 1995, alle associazioni che, allo scopo di tutela delle fasce cittadine più deboli, si prefiggono scopi di prevenzione e vigilanza anticrimine;

- in tale sede, dopo aver precisato limiti e contenuti di detta attività, viene ribadito il divieto sancito dall’art. 498 c.p. di portare abusivamente in pubblico divise e segni distintivi di un ufficio o di un impiego pubblico, ed è rimessa alla competenza del Prefetto l’autorizzazione all’adozione di una particolare uniforme da parte delle organizzazioni di volontariato;

- il decreto 17 novembre 2010 che autorizza l’ Associazione di volontariato ricorrente ad adottare la divisa e stemma come dai tipi esibiti è applicativo dell’anzidetta disciplina;

- è poi intervenuto un quadro normativo più rigido quanto alla possibilità di applicazione estensiva dei richiamati artt. 230 e 254 del r.d. n. 635 del 1940, che si identifica nell’art. 497 ter c.p., teso ad intensificare le misure repressive dell’indebita detenzione o uso di segni distintivi, contrassegni, documenti che individuano gli appartenenti ai corpi di polizia, nonché nell’art. 3, commi 40 e segg., della legge n. 94 del 2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che ha specificatamente disciplinato l’associazionismo fra cittadini per prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana;

- il decreto del Ministero dell’ Interno, attuativo dell’anzidetta disciplina, ha, in particolare sancito all’art. 2 il “divieto di utilizzare emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alla forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato” ed, in positivo, ha collegato il segno distintivo ad una casacca delle caratteristiche indicate in apposito allegato, recante la scritta osservatori volontari, il logo dell’associazione, il nome del comune ed il numero associato al nominativo dell’operatore;

- il quadro normativo in precedenza descritto è espressione all’evidenza dell’ intento del Legislatore di prevenire, quanto ai segni identificativi del volontario che operi sul territorio (stemmi, divisa, altro logo), ogni potenziale confusione con gli appartenenti agli organi di polizia o ai corpi armati dello Stato;

- l’assenza, inoltre, di specifica disciplina legislativa per le associazioni di volontariato in genere, consente l’applicazione in via estensiva dei principi che si desumono dall’art. 3 della legge n. 94 del 2009 e dalla regolamentazione attuativa a fattispecie analoghe, ricorrendo l’ eademratio sottesa alla disposizioni innanzi richiamata;

- aderire all’opposta tesi determinerebbe uno sbilanciamento fra le associazioni che operano nel settore del volontariato, privilegiando le posizioni di taluni operatori sulla base di un solo criterio formale e classificatorio dell’ associazione.

Ciò posto non è contestabile che la divisa a suo tempo approvata con il d.m. 17 novembre 2000 presenti nel basco con fregio distintivo, nella camicia di ordinanza, nella presenza di mostrine e gradi, ripetuti aspetti di foggia militare, il cui utilizzo la più recente disciplina ha ritenuto di espungere dai settori che sono espressione dell’associazionismo in forma di volontariato.

A fronte di atti con efficacia che si rinnova nel tempo è consentito il potere di riesame dell’autorità amministrativa alla luce dello jus superveniens , ove per effetto di esso si determini una diversa graduazione delle posizioni di interesse del privato con il superiore interesse di rilevo pubblico al corretto svolgimento dell’attività autorizzata, né può invocarsi un consolidamento della situazione pregressa.
La scelta dell’ Amministrazione, espressione di un’ ampia sfera di discrezionalità, non si configura illogica – essendo intesa a prevenire ogni potenziale confusione e sovrapposizione del’attività esercitata dall’ A.E.O.P. con le funzioni delle forze di polizia o di altre pubbliche autorità – e per quanto su esposto non è priva di sostegno normativo in presenza del mutato quadro legislativo cui in precedenza è stato fatto richiamo. Essa è, quindi, indenne da ogni ascritto vizio di sviamento di potere trovando, appunto, la sua ragione giustificativa nello scopo di prevenzione innanzi evidenziato.

Quanto al termine “polizia” che compare nella denominazione dell’ associazione - cui è fatto richiamo nelle premesse dell’atto impugnato - stante l’oggetto del provvedimento impugnato, che attiene all’uso della divisa nei limiti dei poteri attributi nella materia all’autorità di pubblica sicurezza, ogni valutazione in merito resta riservata all’autorità preposta alla tenuta del registro della associazioni di volontariato che ha a suo tempo provveduto all’iscrizione con la denominazione recante il termine che si contesta.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma con diversa motivazione la sentenza impugnata.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Rosario Polito, Presidente FF, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013