Il DL della spending review del 06.07.2012 modifica il trans
Inviato: lun lug 09, 2012 2:37 pm
Salve a tutti,
sotto l'influenza di Minosse e gia' provato da Scipione e Caronte non riesco a mettere a fuoco cosa concretamente cambia per chi transita nell' impiego civile con questo piccolo comma dell' ultimo decreto, quello della spending review :
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95.
Art. 14. Riduzione delle spese di personale
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all.’articolo 2, comma 11, del presente decreto.
Chi e' transitato conosce bene quel comma 5 dell' art. 14 della 266/99 che dice :
LEGGE 28 luglio 1999, n. 266
ART. 14. (Disposizioni relative al personale militare).
5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non
idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o
meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di
finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo
modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con
decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.
Riporto di seguito l' articolo 2, comma 11 su citato e che sostituisce il comma che prevedeva il transito a scelta dell' interessato senza altri vincoli :
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95.
Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto
di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le
procedure di cui all.’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di
priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente prima dell.’entrata in vigore dell.’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la
decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di
anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina
pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.
Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della
liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla
presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine
rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla
corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall.’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso
il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni
dell.’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall.’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in
servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi
di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio
2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del
regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle
amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi
di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve
comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze..
Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello
previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita
tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro
trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono
definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all.’atto delle cessazioni a
qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
Cosa cambia di concreto?
Grazie
sotto l'influenza di Minosse e gia' provato da Scipione e Caronte non riesco a mettere a fuoco cosa concretamente cambia per chi transita nell' impiego civile con questo piccolo comma dell' ultimo decreto, quello della spending review :
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95.
Art. 14. Riduzione delle spese di personale
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all.’articolo 2, comma 11, del presente decreto.
Chi e' transitato conosce bene quel comma 5 dell' art. 14 della 266/99 che dice :
LEGGE 28 luglio 1999, n. 266
ART. 14. (Disposizioni relative al personale militare).
5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non
idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o
meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di
finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo
modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con
decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.
Riporto di seguito l' articolo 2, comma 11 su citato e che sostituisce il comma che prevedeva il transito a scelta dell' interessato senza altri vincoli :
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95.
Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto
di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le
procedure di cui all.’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di
priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente prima dell.’entrata in vigore dell.’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la
decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di
anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina
pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.
Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della
liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla
presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine
rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla
corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall.’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso
il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni
dell.’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall.’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in
servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi
di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio
2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del
regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle
amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi
di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve
comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze..
Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello
previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita
tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro
trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono
definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all.’atto delle cessazioni a
qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
Cosa cambia di concreto?
Grazie