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Benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 151/2001
Inviato: mer lug 04, 2012 5:32 pm
da panorama
1) - Istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 42 bis del t.u. 151/2001 a favore di genitori di figli minori di anni tre.
IL TAR ha precisato:
2) - Se, come espresso nelle diverse e note decisioni del Consiglio di Stato, il criterio della particolarità dell’ordinamento di appartenenza deve sempre prevalere, anche sulle riconosciute esigenze del bambino, ci troveremmo di fronte ad una palese ed inconciliabile disparità di trattamento, non già e non solo tra i diversi pubblici dipendenti, ma degli stessi fanciulli che, a seconda dell’attività lavorativa del genitore, potrebbero ricevere, o meno, un trattamento sicuramente più favorevole e confortevole in conseguenza delle cure che la famiglia unita può assicurare.
3) - In altri termini il lasso temporale normativamente previsto per il ricongiungimento familiare ( tre anni) dimostra, in modo inconfutabile, che l’istituto in questione ha come destinatario primario ed esclusivo, non già il dipendente, ma il bambino, attesa l’importanza, nota e riconosciuta, che sullo sviluppo dello stesso esercita, nei primi anni di vita, il clima familiare sereno, protettivo ed accogliente che solo la realtà familiare effettivamente coesistente può assicurare.
4) - Il Collegio ritiene che la cogente necessità di una giusta ed equa valorizzazione e protezione dei diritti di tutti i minori, consente, ma sarebbe esatto dire, impone, preliminarmente e prioritariamente, una interpretazione della citata norma coerente con lo spirito e la lettera del testo unico in esame, per cui la differente professionalità del genitore non può e non deve influire sui diritti fondamentali ed imprescindibili della persona ed a maggior ragione del bambino, così come espressi negli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Carta.
5) - Ogni diversa interpretazione comporta, all’evidenza, un reale pregiudizio dei diritti del bambino e, come tale, si pone in netta ed insuperabile contraddizione con i principi costituzionali.
Ricorso Accolto.
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03/07/2012 201200943 Sentenza Breve 1
N. 00943/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2012, proposto da:
E. S., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Gozzi, con domicilio presso la segreteria del TAR Veneto;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato difeso, ex lege, dall’avvocatura distrettuale dello Stato;
per l'annullamento
del provvedimento prot. gdpa-0092707-2012 del 6.3.2012, del direttore generale del personale e della formazione - ufficio III del personale del corpo di polizia penitenziaria - settore assegnazione, trasferimenti e mobilità provvisoria del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con cui è stata respinta l'istanza della ricorrente rivolta al trasferimento della sede di servizio ai sensi dell'art. 42 bis del t.u. 151/2001; nonchè di ogni atto annesso connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, dipendente del corpo di polizia penitenziaria, avanzava, superiormente, istanza onde ottenere i benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - a favore di genitori di figli minori di anni tre.
L’Amministrazione penitenziaria, mutuando i recenti ed uniformi orientamenti del Consiglio di Stato, respingeva l’istanza, perché, in buona sostanza, da tali benefici normativi vanno esclusi i particolari dipendenti pubblici individuati nel comma 3 del decreto legislativo 165/2001, che testualmente recita :”… "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato …".
Ne consegue che ogni particolare ordinamento comporta un singolare status per il dipendente pubblico che, a sua volta, determina una diversificazione di situazioni soggettive, tutte costituzionalmente corrette in funzione, proprio, di tale accertate diversità professionali, che, comunque, escludono l’applicazione di norme, come l’art. 42 bis citato, ad esso estranee.
Il Collegio, di contro, ritiene che tale autorevole impostazione interpretativa non possa essere condivisa.
La differente disciplina giuridica che presiede i diversi ordinamenti giuridici dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento a quella propria delle differenti forze di polizia, non può costituire un criterio di sistematica discriminazione nei confronti di soggetti terzi : i figli minori di anni tre, rispetto ai quali il legislatore ha inteso, con particolare e significativo riguardo, predisporre, nel T.U. citato, tutta una serie di tutele e prerogative di diretta derivazione costituzionale.
Se, come espresso nelle diverse e note decisioni del Consiglio di Stato, il criterio della particolarità dell’ordinamento di appartenenza deve sempre prevalere, anche sulle riconosciute esigenze del bambino, ci troveremmo di fronte ad una palese ed inconciliabile disparità di trattamento, non già e non solo tra i diversi pubblici dipendenti, ma degli stessi fanciulli che, a seconda dell’attività lavorativa del genitore, potrebbero ricevere, o meno, un trattamento sicuramente più favorevole e confortevole in conseguenza delle cure che la famiglia unita può assicurare.
L’argomento sistematico prospettato, secondo il Collegio, trova ulteriore conforto proprio nella prevista temporaneità del trasferimento d’ufficio.
In altri termini il lasso temporale normativamente previsto per il ricongiungimento familiare ( tre anni) dimostra, in modo inconfutabile, che l’istituto in questione ha come destinatario primario ed esclusivo, non già il dipendente, ma il bambino, attesa l’importanza, nota e riconosciuta, che sullo sviluppo dello stesso esercita, nei primi anni di vita, il clima familiare sereno, protettivo ed accogliente che solo la realtà familiare effettivamente coesistente può assicurare.
E’ evidente allora che, nella presente vicenda, il bilanciamento degli interessi che il sistema normativo impone di sottopone a ponderata valutazione, non riguarda punto l’accertata disomogeneità che le differenti realtà giuridico-professionale dei dipendenti pubblici determinano e, con riferimento ai lavoratori del comparto sicurezza, siccome disciplinate in forma diversa dagli altri lavoratori pubblici, ma, proprio alla luce dei principi costituzionali, è necessario rispondere al quesito che la norma in questione pone e sottintende : la tutela e la protezione, fisico-psichica dei minori, deve essere differenziata in funzione della peculiare attività lavorativa dei genitori ?
Il Collegio ritiene che la cogente necessità di una giusta ed equa valorizzazione e protezione dei diritti di tutti i minori, consente, ma sarebbe esatto dire, impone, preliminarmente e prioritariamente, una interpretazione della citata norma coerente con lo spirito e la lettera del testo unico in esame, per cui la differente professionalità del genitore non può e non deve influire sui diritti fondamentali ed imprescindibili della persona ed a maggior ragione del bambino, così come espressi negli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Carta.
Ogni diversa interpretazione comporta, all’evidenza, un reale pregiudizio dei diritti del bambino e, come tale, si pone in netta ed insuperabile contraddizione con i principi costituzionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento censurato e meglio in epigrafe descritto.
La particolarità della questione induce a compensare le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012
Re: Benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 151/2001
Inviato: sab gen 26, 2013 9:47 pm
da panorama
Ricorso Accolto.
1) - Rigetto della richiesta di assegnazione – distacco temporaneo dal servizio - presso una sede di lavoro prossima al luogo di residenza, proposta ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, poichè ha dire dal Corpo di Polizia Penitenziariaè "tale beneficio non risulta applicabile agli appartenenti alle Forze di Polizia”.
Il TAR Lazio ha precisato che:
2) - Come questo Tribunale ha sostenuto, l’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 si applica anche alle Forze di Polizia; esso rientra tra le norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti concernenti la famiglia e, in particolare, la cura e l’istruzione dei figli minori fino a tre anni di età e consentirebbe i passaggi sia tra Amministrazioni diverse sia tra sedi diverse della stessa Amministrazioni, essendo queste apparati organizzatori, che possono presentare situazioni di carenza o di esubero.
Per il resto della vicenda vi rimando alla lettura della sentenza qui sotto.
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25/01/2013 201300898 Sentenza 1Q
N. 00898/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01523/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II - Sezione V “Assegnazioni, Trasferimenti e Mobilità Provvisoria Corpo di Polizia Penitenziaria” prot. n. 128329 – 141 L.F. del 18.10.07, recante rigetto della richiesta di assegnazione – distacco temporaneo dal servizio - presso una sede di lavoro prossima al luogo di residenza, proposta ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti:
del diniego del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II - sezione V “Assegnazioni Trasferimenti e Mobilità Provvisoria Corpo di Polizia Penitenziaria” prot. n. 128329/141 del 20.2.2008, notificato al ricorrente in pari data, recante rigetto della richiesta di assegnazione - distacco temporaneo dal servizio - presso una sede di lavoro prossima al luogo di residenza, proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
OMISSIS;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012, la dott.ssa Rita Tricarico, assenti i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria ed in servizio presso la casa circondariale OMISSIS, in data 20.9.2007, con domanda prot. n. 57499, ha chiesto il trasferimento e, in subordine, l’assegnazione temporanea presso una sede di lavoro prossima al luogo di residenza, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, in quanto la propria famiglia, comprendente anche la moglie ed un figlio minore, risiedeva in OMISSIS (BA) in un’unità immobiliare di proprietà e, in particolare, la moglie, incinta, prestava servizio presso l’Ufficio postale di OMISSIS, in virtù di contratto a tempo indeterminato.
Con provvedimento dell’Ufficio II - Sezione V “Assegnazioni, Trasferimenti e Mobilità Provvisoria Corpo di Polizia Penitenziaria” della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 128329 – 141 L.F. del 18.10.07, è stata rigettata l’istanza di assegnazione provvisoria “poiché tale beneficio non risulta applicabile agli appartenenti alle Forze di Polizia”.
Detto provvedimento è stato impugnato col ricorso introduttivo in epigrafe, fondato sui seguenti motivi di censura: violazione dell’art. 42 bis del d.lgs. 26.3.2001, n. 151, come integrato dall’art. 3, comma 105, della legge 24.12.2003, n. 350 – eccesso di potere per violazione dell’accordo sindacale tra il D.A.P. e le OO.SS. di categoria del 24.2.2005 – travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta per violazione dell’art. 3 Cost. – violazione dell’art. 97 Cost. su principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., in materia di misure poste a tutela della famiglia e, in particolare, dei figli.
Come questo Tribunale ha sostenuto, l’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 si applica anche alle Forze di Polizia; esso rientra tra le norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti concernenti la famiglia e, in particolare, la cura e l’istruzione dei figli minori fino a tre anni di età e consentirebbe i passaggi sia tra Amministrazioni diverse sia tra sedi diverse della stessa Amministrazioni, essendo queste apparati organizzatori, che possono presentare situazioni di carenza o di esubero.
Si è costituito il Ministero intimato, il quale in data 23.2.2008 ha depositato documentazione, segnatamente una comunicazione e, alla stessa allegato, un ulteriore provvedimento - prot. n. 128329/141 del 20.2.2008, con cui è stato annullato quello precedente, oggetto del presente gravame introduttivo, ed, essendo stata riesaminata la posizione del ricorrente, il beneficio è stato ancora una volta denegato, sull’assunto che “l’istituto penitenziario di Milano San Vittore registra una significativa carenza di personale della Polizia penitenziaria”, mentre negli istituti di Bari, Turi, Taranto, Brindisi e Lecce, presso i quali lo stesso ha chiesto di essere assegnato, la “situazione di organico si presenta in termini di maggior favore”.
Quest’ultimo provvedimento è stato gravato con il ricorso motivi aggiunti, nel quale sono stati riproposti i vizi già dedotti col ricorso introduttivo.
Osserva il ricorrente che l’Amministrazione in modo del tutto generico ha rilevato la carenza di organico presso l’istituto penitenziario di Milano San Vittore ed ha affermato che la situazione dell’organico negli istituti penitenziari pugliesi si presenterebbe in termini d maggior favore, senza indicare le ragioni e le giustificazioni dell’impedimento al distacco, essendo invece noto il deficit di organico in tutti gli istituti penitenziari italiani.
Nel frattempo, in data 22.2.2008, è nata la figlia OMISSIS, perciò minore di anni tre, ed è, perciò, applicabile la disposizione di cui all’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.
Con ordinanza 27.3.2008, n. 1702, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sul presupposto che la motivazione addotta a fondamento della domanda di assegnazione provvisoria ha carattere generico e non dà contezza di effettivi impedimenti alla concessione al ricorrente di tale beneficio.
Con atto notificato il 5.11.2008, il ricorrente ha diffidato l’Amministrazione a dare esecuzione alla predetta ordinanza cautelare e questa ha rilevato che, trattandosi di provvedimento negativo, non avrebbe dovuto porre in essere ulteriori attività amministrative per darvi esecuzione.
Con atto qui depositato il 23.9.2009, il Sig. OMISSIS ha chiesto a questo Tribunale di dare esecuzione all’ordinanza in parola, con la previsione della nomina di un commissario ad acta.
Avendo l’Amministrazione prodotto in giudizio il provvedimento 1.10.2009, n. GDAP-0353442-2009, con cui, in esecuzione dell’ordinanza cautelare suindicata, essa ha disposto l’assegnazione provvisoria del ricorrente, con decorrenza immediata e fino all’esito del giudicato amministrativo di merito, presso la casa di reclusione di OMISSIS, questo T.a.r., con ordinanza collegiale 24.11.2009, n. 1542, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di esecuzione in questione.
Nella pubblica udienza del 20.12.2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1 - Il ricorso in esame si compone di un gravame introduttivo, avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 41 bis del d.lgs. n. 151/2001, per asserita non applicabilità di detta disposizione alle Forze di Polizia, alle quali il Sig. OMISSIS appartiene, e di motivi aggiunti, riferiti ad un ulteriore diniego del medesimo beneficio, opposto sull’assunto della carenza in organico presso la casa circondariale di Milano San Vittore, presso il quale questi prestava servizio, e di una migliore situazione dell’organico con riguardo agli istituti carcerari pugliesi dallo stesso richiesti.
2 - Per quanto concerne il ricorso introduttivo, il provvedimento ivi impugnato è stato rimosso dalla stessa Amministrazione nel secondo provvedimento, nel quale essa ha proceduto ad un riesame della posizione del ricorrente, assumendo come superata la non applicabilità della previsione normativa citata alle Forze di Polizia. Ne deriva che, relativamente a tale provvedimento, non sussiste più alcun interesse ad una decisione nel merito e conseguentemente il ricorso va dichiarato improcedibile.
3 - I motivi aggiunti sono invece fondati e vanno accolti.
3.1 - Come, infatti, si è già evidenziato in sede cautelare, la motivazione addotta è generica, non entrando nel merito della concreta situazione relativa tanto all’istituto sede di servizio quanto a quelli indicati dall’istante quali sedi di sua preferenza dove essere assegnato provvisoriamente.
3.2 - In proposito occorre in primo luogo rimarcare che l’istituto de quo è posto a tutela della famiglia e dei figli, la cui rilevanza nel nostro ordinamento assume rango costituzionale e, benché la sua fruizione non rappresenti un diritto pieno del lavoratore dipendente, essendo comunque necessario un assenso da parte delle due Amministrazioni – qui delle due sedi – di provenienza e di destinazione – ed essendo essa subordinata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, l’eventuale dissenso deve essere motivato.
L’onere motivazionale, che presuppone e dà contezza dell’istruttoria e della valutazione eseguite dall’Amministrazione, è idoneamente assolto solo se appunto emerge un’attenta analisi del caso concreto ed un contemperamento degli interessi, il che qui non emerge affatto.
3.3 - Nella parte motiva del provvedimento gravato non si assume poi che non vi sia carenza in organico negli istituti carcerari pugliesi individuati dal ricorrente, il che, previa allegazione di documento probatorio a supporto, avrebbe integrato sicuramente un motivo ostativo all’ammissione al beneficio, ma si afferma solo che la situazione dell’organico “si presenta in termini di maggiore favore”.
3.4 - È evidente, perciò, che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti è illegittimo, per violazione della norma di cui all’art. 41 bis del d.lgs. n. 151/2001 e delle norme costituzionali indicate in ricorso nonché per travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione, e deve essere annullato ed il relativo gravame è fondato e deve essere accolto.
4 - Conclusivamente il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, mentre quello per motivi aggiunti va accolto.
5 - Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari, in considerazione della peculiarità della questione qui disaminata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso introduttivo in epigrafe ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti, per l’effetto, annullando il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012, con l’intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Marco Bignami, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2013
Re: Benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 151/2001
Inviato: ven apr 12, 2013 7:53 pm
da panorama
diniego dei richiesti benefici ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001.
Ricorso Accolto.
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11/04/2013 201300934 Sentenza 1
N. 00934/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02160/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2160 del 2012, proposto da:
M. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Cantelmi e Fabio Liberatore, con domicilio eletto presso l’avv. Laura Catania in Milano, piazza Eleonora Duse, 2
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero delle giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio assegnazioni e trasferimenti, in data 11.5.2012, prot. gdap 0182076-2012, notificato in data 15.5.2012, avente ad oggetto il diniego dei richiesti benefici ex art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. C. M., agente scelto del Corpo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate, dopo aver beneficiato di vari distacchi presso la Casa di reclusione circondariale di Sulmona per accudire il figlio che ivi risiede insieme alla moglie, ha poi formulato, al medesimo fine, un’ulteriore istanza di distacco temporaneo ai sensi dell’art.42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001.
La domanda non è stata, però, favorevolmente esaminata da parte dell’Amministrazione di appartenenza la quale, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, ha ritenuto che il beneficio previsto dalla sopra richiamata norma non sarebbe applicabile agli appartenenti alle forze di polizia, il cui rapporto di lavoro sarebbe disciplinato esclusivamente dai rispettivi ordinamenti.
Il diniego è stato impugnato dall’interessato che ne ha denunciato la illegittimità per contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 97 della Costituzione, con la Convenzione sui diritti dell’infanzia siglata a New York il 20/11/1989, con l’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 e con l’accordo sindacale siglato dall’Amministrazione penitenziaria con le OO.SS. in data 24/2/2005, nonché per eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche.
In particolare, il sig. OMISSIS afferma che la lettura data dalla Amministrazione penitenziaria all’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 non sarebbe suffragata da alcun indice testuale e si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali che tutelano la maternità e la paternità, oltre che con la citata convenzione internazionale.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013, relatore il dott. Raffaello Gisondi, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 42 bis del D.Lgs. 151 del 2001 sotto la rubrica "Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche", introduce nell’ambito del pubblico impiego un ulteriore strumento di “mobilità” specificamente finalizzato alla tutela dell’unità familiare, prevedendo che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile dì corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.
L’ambito di applicazione della norma si estende a tutto il pubblico impiego senza distinzioni di sorta come si evince dal richiamo all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n.165/2001, che comprende tutte le pubbliche amministrazioni statali e locali, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo”.
Tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale, su cui si poggia il provvedimento impugnato, la menzionata disposizione si applicherebbe solo ai dipendenti della p.a. con rapporto di lavoro contrattualizzato e non a quelli che conservano uno statuto pubblicistico (come militari, forze di polizia, magistrati) i quali, secondo il disposto del primo comma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 resterebbero disciplinati dai rispettivi ordinamenti.
Si tratta di un indirizzo che il Collegio, però, non condivide (in senso conforme Il T.A.R. Lazio, Sezione I ter, 4/2/2013, n. 155; T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 3 maggio 2011, n. 3760; T.A.R. Emilia -Romagna Bologna Sez. I, 2 aprile 2012, n. 238; T.A.R. Veneto, 03/07/2012 n. 943)
In base all’art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 alcune tipologie di rapporti di lavoro pubblico rimangono esonerate dalla contrattualizzazione disposta dai commi 2 e 3 dell’art. 2 del medesimo decreto.
Con ciò il legislatore non ha certo inteso isolare tali categorie di lavoratori dal resto dell’ordinamento rendendo la disciplina dei rispettivi rapporti di lavoro impermeabile a qualunque diritto o prerogativa riconosciuta agli altri pubblici dipendenti.
La peculiarità del rapporto di lavoro degli appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati dello Stato, Magistrati e altri nominati dipendenti. sta nel fatto che ad essi non si applicano nè disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa né il sistema di contrattazione collettiva previsto dall'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto che il regime pubblicistico basato su fonti normative unilateralmente adottate dalla p.a. e su atti amministrativi sottoposti al sindacato di legittimità del g.a. sia più confacente alle peculiari funzioni svolte da tali categorie di impiegati e garantisca in misura maggiore la loro indipendenza.
Il fatto che ai dipendenti non contrattualizzati non si applichi la disciplina privatistica propria dei rapporti di lavoro subordinato nell'impresa non significa, tuttavia, che laddove siano emanate norme valevoli per tutto l’universo del pubblico impiego essi ne debbano essere a priori esclusi in ragione della specialità del loro rapporto di lavoro.
Tale assunto, infatti, si pone in radicale contrasto proprio con l’art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale non considera i dipendenti a regime pubblicistico come un corpo del tutto separato dal resto del pubblico impiego ma come categorie di pubblici impiegati ai quali, “in deroga” a quanto previsto dai commi 2° e 3° dell’art. 2, non si applicano le norme sul lavoro subordinato e sulla contrattazione collettiva.
La “deroga” prevista dalla predetta norma riguarda esclusivamente la soggezione alle fonti privatistiche e non qualsivoglia disposizione che abbia come propri destinatari i pubblici dipendenti (si pensi, ad esempio, ai codici di comportamento), specie qualora si tratti di norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti, quali sono quelli inerenti alla famiglia ed all’assistenza dei figli minori.
Del resto, mai nessuno ha dubitato dell’applicazione anche al personale non contrattualizzato delle agevolazioni previste dall’art. 33 della L. 104 del 1992 che sono riferite a tutti i lavoratori pubblici e privati. Anzi, è significativo che proprio in relazione alla applicazione alle forze di polizia delle modifiche in senso ampliativo apportate alla predetta norma dall’art. 24 della L. 183 del 2010, il Consiglio di Stato abbia in un primo momento assunto una posizione negativa, facendo leva sulla specialità delle funzioni da esse svolte, ma poi abbia riconosciuto che, per escludere gli appartenenti ai suddetti corpi dai benefici riconosciuti in via generale a tutti gli altri dipendenti, occorra una specifica disposizione di legge che in quel caso, così come in quello di specie, manca del tutto (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 novembre 2012, n. 5716; Consiglio di Stato sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5304; Consiglio di Stato sez. IV, 11 luglio 2012, n. 4106).
A ciò si aggiunga che gli artt. 14 del D.P.R. n. 170 del 2007 e 18 del D.P.R. n. 51 del 2009, che hanno recepito l’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare di integrazione di tale accordo) effettuano un espresso rinvio al decreto legislativo n. 151 del 2001, con ciò integrando anche nello specifico ordinamento dei dipendenti addetti alle funzioni di p.s. i benefici da esso previsti.
Il ricorso deve, quindi, accolto, riservata restando, come più sopra precisato, la sussistenza di un posto vacante e disponibile dì corrispondente posizione retributiva e del previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione (qualora non fosse stato già rilasciato), anche se la non uniformità degli indirizzi giurisprudenziali sul punto di diritto decisivo per la soluzione della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Roberto Lombardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
Re: Benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 151/2001
Inviato: sab set 21, 2013 11:18 am
da panorama
art. 42 bis del d. lgs. 151/2001.
1) - l'Amministrazione Penitenziaria pronunciava l'assegnazione del ricorrente per soli tre mesi con decorrenza immediata presso la sede di residenza della figlia minore di tre anni.
2) - Premesso che, con il provvedimento impugnato, adottato in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 8509/2011, l’Amministrazione intimata ha distaccato l’odierno ricorrente presso la sede di residenza della figlia minore di tre anni per un periodo di tre mesi;
3) - Ritenuto che, nel caso di specie, la determinazione di limitare al brevissimo periodo di mesi tre l’assegnazione temporanea alla sede richiesta non risulta adeguatamente motivata in relazione alla specificità della situazione organizzativa della sede di provenienza e della ritenuta prevalenza delle connesse esigenze rispetto alla compressione della tutela della genitorialità inevitabilmente implicata dal riconoscimento del beneficio richiesto per un periodo di tempo così fortemente limitato;
4) - Ritenuto pertanto che il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato ai fini del successivo riesame dell’istanza del ricorrente, nell’ottica dell’adeguata ponderazione degli interessi coinvolti e dell’apprezzamento della connessa possibilità di assegnazione del ricorrente presso la sede di residenza del minore per un periodo di tempo più lungo e tale da consentire il corretto esercizio della genitorialità;
Il resto per completezza potete leggerlo qui sotto.
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09/09/2013 201308163 Sentenza 1Q
N. 08163/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2013, proposto da:
D. M., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna Ferrante, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero della Giustizia - D.A.P. in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. GDAP -…..-2012 del 22.10.2012, con il quale l'Amministrazione Penitenziaria pronunciava l'assegnazione del ricorrente per soli tre mesi con decorrenza immediata presso la sede di residenza della figlia minore di tre anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - D.A.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con il provvedimento impugnato, adottato in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 8509/2011, l’Amministrazione intimata ha distaccato l’odierno ricorrente presso la sede di residenza della figlia minore di tre anni per un periodo di tre mesi;
Considerato che con il ricorso, proposto davanti al Tar Piemonte e successivamente riassunto, per competenza territoriale, davanti a questo Tribunale, il sig. OMISSIS assume l’illegittimità della superiore determinazione per contrasto con l’art. 42 bis del d. lgs. 151/2001, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, manifesta ingiustizia, discriminazione con altri dipendenti, contrarietà a buona fede;
Visto l’art. 42 bis del d. lgs. 151/2001 ai sensi del quale “il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione” ;
Ritenuto che, come già osservato con l’ordinanza cautelare n. 462/2013, con il quale è stato ordinato il riesame del provvedimento impugnato, la disposizione richiamata mira prioritariamente a garantire la tutela della genitorialità, sia pure in una prospettiva di comparazione con l’interesse all’organizzazione ad al buon funzionamento degli uffici;
Ritenuto, in particolare, che la complessa ponderazione degli interessi, implicata dalla disposizione richiamata, deve trovare adeguata esplicitazione nella motivazione del provvedimento impugnato, senza che la mera considerazione delle vacanze in organico possa valere a giustificare la compressione delle prioritarie esigenze di salvaguardia della genitorialità, specie ove sussistano scoperture in organico anche presso la sede richiesta dal dipendente;
Ritenuto che, nel caso di specie, la determinazione di limitare al brevissimo periodo di mesi tre l’assegnazione temporanea alla sede richiesta non risulta adeguatamente motivata in relazione alla specificità della situazione organizzativa della sede di provenienza e della ritenuta prevalenza delle connesse esigenze rispetto alla compressione della tutela della genitorialità inevitabilmente implicata dal riconoscimento del beneficio richiesto per un periodo di tempo così fortemente limitato;
Ritenuto pertanto che il ricorso è fondato e deve essere accolto,con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato ai fini del successivo riesame dell’istanza del ricorrente, nell’ottica dell’adeguata ponderazione degli interessi coinvolti e dell’apprezzamento della connessa possibilità di assegnazione del ricorrente presso la sede di residenza del minore per un periodo di tempo più lungo e tale da consentire il corretto esercizio della genitorialità;
Ritenuto che le spese del giudizio di merito vanno poste a carico dell’amministrazione resistente per il principio della soccombenza ( e considerato che non risulta essere stato effettuato il riesame già ordinato con la misura cautelare); e che possono essere liquidate in complessivi euro 1500,00 , oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2013
Re: Benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 151/2001
Inviato: gio ott 03, 2013 9:10 am
da panorama
Personale PolPen.
Ecco alcuni passaggi ricorso/sentenza.
1) - il Ministero ha negato l'assegnazione del ricorrente alla Casa Circondariale di OMISSIS, ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
2) - Il ricorrente ha chiesto il trasferimento temporaneo presso la casa circondariale di OMISSIS “per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), essendo genitore di figlio minore di tre anni di età.
3) - il Ministero ha respinto la richiesta, sul presupposto dell’inapplicabilità dell’art. 42-bis cit. “al personale dipendente, ivi comprese le Forze di Polizia, la cui disciplina del rapporto di lavoro è ancora riconducibile all’alveo pubblicistico”.
IL TAR SARDEGNA precisa:
4) - Con ordinanza collegiale del 20 marzo 2013, n° 105, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta incidentalmente dal ricorrente, con la conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego impugnato.
5) - Tuttavia, nel caso di specie, come esattamente rilevato (cfr. TAR Lazio, Roma, sez I-ter, 3 maggio 2011, n° 3760), l’applicazione della norma in questione discende dalla speciale disciplina contenuta nel contratto collettivo di cui al D.P.R. 16 aprile 2009 , n. 51 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare), concernente anche il personale appartenente al “Corpo di polizia penitenziaria”, il cui art. 18 richiama l’integrale applicazione del d.lgs. n. 151/2001 («Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano …»).
6) - Ne discende che il contenuto normativo dell’art. 42 bis, ricomprende, in virtù di quanto precisato, anche gli appartenenti alla polizia penitenziaria, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato per omessa applicazione della predetta norma in favore del ricorrente.
7) - Considerato che il procedimento avente per oggetto l’istanza del ricorrente dovrà essere, a seguito dell’annullamento dell’impugnato atto di diniego, integralmente rinnovato dall’amministrazione, anche al fine di verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma (quale la sussistenza del posto vacante presso la sede di destinazione), rimane assorbita la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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23/09/2013 201300612 Sentenza 1
N. 00612/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pasquale Cannas, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Dante n. 19;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. GDAP - ……..-2013 del 7.20.2013, con il quale il resistente Ministero ha negato l'assegnazione del ricorrente alla Casa Circondariale di OMISSIS, ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Andrea Cannas per il ricorrente e l'avv. dello Stato Anna Maria Bonomo per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente presta servizio quale assistente capo della polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Asti. Con istanza del 20 gennaio 2013, ha chiesto il trasferimento temporaneo presso la casa circondariale di OMISSIS “per un periodo complessivamente non superiore a tre anni”, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), essendo genitore di figlio minore di tre anni di età.
2. - Con il provvedimento impugnato, il Ministero ha respinto la richiesta, sul presupposto dell’inapplicabilità dell’art. 42-bis cit. “al personale dipendente, ivi comprese le Forze di Polizia, la cui disciplina del rapporto di lavoro è ancora riconducibile all’alveo pubblicistico”.
3. - Con ricorso avviato alla notifica l’8 marzo 2013 e depositato il successivo 13 marzo, a sostegno della domanda di annullamento del predetto provvedimento, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 42-bis cit., in relazione a quanto previsto dall’art. 14 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, e dall’art. 18 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51; nonché, violazione degli articoli 3 e 31 della Costituzione; eccesso di potere sotto diversi profili; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
4. - Si è costituito il Ministero della Giustizia, chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. - Con ordinanza collegiale del 20 marzo 2013, n° 105, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta incidentalmente dal ricorrente, con la conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego impugnato.
6. - All’udienza pubblica del 5 giugno 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Con il primo motivo, il ricorrente solleva la questione giuridica sulla quale si incentra la controversia in esame, vale a dire la questione dell’applicabilità alla disciplina del rapporto di lavoro del personale delle forze di polizia penitenziaria dell’art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui prevede che «il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione».
7.1. - Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente del Consiglio di Stato, il «chiaro tenore della norma» di cui all’art. 42-bis cit. limiterebbe il campo di applicazione al solo personale civile delle amministrazioni pubbliche; inoltre, l’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che «il personale militare e le Forze di polizia di Stato» sia assoggettato esclusivamente alla disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti, che prevedono norme sulla stessa materia: «In particolare, il regime di mobilità del personale di polizia risulta disciplinato da dettagliate disposizioni rapportate al particolare status giuridico di quel personale, le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato, che non è in contrasto con le norme costituzionali» (così la sentenza Cons. St., III, 26 ottobre 2011, n. 5730, richiamata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato).
7.2. - Gli argomenti richiamati a sostegno della tesi dell’inapplicabilità dell’art. 42-bis cit. (anche) al personale delle forze di polizia non sembrano, tuttavia, persuasivi e non possono, quindi, essere condivisi.
7.3. - Va precisato, in primo luogo, che la soluzione contraria non si basa sull’analisi letterale della disposizione, dato che, su quel piano, trova in effetti conferma l’orientamento del giudice d’appello che correttamente mette in luce come l’art. 42-bis cit. contiene un chiaro riferimento al solo personale di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; ossia, al personale delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato, in linea di principio, dalle norme del codice civile e delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa. Il che esclude la diretta applicabilità dell’art. 42-bis cit. al personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 cit. .
7.4. - Tuttavia, nel caso di specie, come esattamente rilevato (cfr. TAR Lazio, Roma, sez I-ter, 3 maggio 2011, n° 3760), l’applicazione della norma in questione discende dalla speciale disciplina contenuta nel contratto collettivo di cui al D.P.R. 16 aprile 2009 , n. 51 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare), concernente anche il personale appartenente al “Corpo di polizia penitenziaria”, il cui art. 18 richiama l’integrale applicazione del d.lgs. n. 151/2001 («Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano …»).
7.5. - Ne discende che il contenuto normativo dell’art. 42 bis, ricomprende, in virtù di quanto precisato, anche gli appartenenti alla polizia penitenziaria, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato per omessa applicazione della predetta norma in favore del ricorrente.
8. - Considerato che il procedimento avente per oggetto l’istanza del ricorrente dovrà essere, a seguito dell’annullamento dell’impugnato atto di diniego, integralmente rinnovato dall’amministrazione, anche al fine di verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma (quale la sussistenza del posto vacante presso la sede di destinazione), rimane assorbita la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
9. – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto nei termini sopra esposti.
10. – Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2013
Re: Benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 151/2001
Inviato: dom mar 22, 2015 10:19 am
da panorama
Preliminarmente si osserva che l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 è applicabile, in quanto regola generale, a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2730) e quindi anche al personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 23 settembre 2013, n. 612).
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SENTENZA BREVE ,sede di ANCONA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500266 - Public 2015-03-20 -
N. 00266/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2015, proposto da:
C. R., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio Terzo del Corpo di polizia Penitenziaria -
Settore Assegnazioni, Trasferimenti e Mobilità Provvisoria, adottato dal sig. Direttore dell'Ufficio dott. OMISSIS in data 12.2.2015, prot. GDAP - 0051451 - 2015, con il quale è stata respinta l'istanza di distacco presentata dal ricorrente in data 27.1.2015 ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 26.3.2001, n.151.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, agente scelto della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di V…, temporaneamente distaccato dal 15 novembre 2014 presso la casa circondariale di A.. per esigenze familiari dovute alla nascita del figlio, avvenuta in data 14 novembre 2014, impugna il provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria adottato in data 12 febbraio 2015, prot. GDAP - 0051451 - 2015, con il quale è stata respinta l’istanza presentata in data 27 gennaio 2015 ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 26.3.2001, n.151.
A sostegno del gravame deduce violazione dell’art. 42 bis innanzi citato, difetto di motivazione, irrazionalità manifesta.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero intimato.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2015, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare contenuta in ricorso, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Sussistono i presupposti per la definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., in ragione della fondatezza del gravame apprezzabile già in fase cautelare.
Preliminarmente si osserva che l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 è applicabile, in quanto regola generale, a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2730) e quindi anche al personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 23 settembre 2013, n. 612).
Il beneficio contemplato dalla sopra citata disposizione - consistente nella possibilità per il pubblico dipendente con un figlio di età inferiore a tre anni di chiedere l’assegnazione ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa - non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione, e cioè che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva (questa condizione è tassativa nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso) e che vi sia l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, con la conseguenza che, pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione.
Tuttavia, in ragione della natura e della particolare delicatezza dell’interesse privato a presidio del quale la norma è stata dettata, l’eventuale diniego va necessariamente preceduto da una valutazione comparativa degli interessi contrapposti, con l’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare se sia prioritaria la tutela dell’integrità dei figli e della famiglia o la garanzia delle esigenze di servizio che il mantenimento del dipendente nell’ufficio di provenienza intende soddisfare; di tale bilanciamento tra contrapposti interessi va dato conto nella motivazione del provvedimento in maniera adeguata.
Ciò posto, osserva il Collegio che nel caso in esame, l’Amministrazione ha motivato il proprio diniego adducendo carenze di personale nella sede cedente sulla base del mero confronto delle previsioni organiche degli istituti penitenziari di provenienza e di destinazione, senza però individuare le specifiche ed effettive esigenze di servizio che renderebbero necessario il mantenimento del dipendente presso la casa circondariale di Ve… o le concrete disfunzioni che si verrebbero eventualmente a creare al servizio medesimo qualora il dipendente, peraltro già distaccato temporaneamente, a far data dal 15 novembre 2014, presso la casa circondariale di A.., dovesse permanere per un periodo più lungo in tale ultima sede, anche tenendo conto della complessiva situazione organizzativa dei due diversi istituti penitenziari.
Pertanto, la complessa ponderazione degli interessi richiesta dalla disposizione di cui all’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, non ha trovato adeguata esplicitazione nella motivazione del provvedimento impugnato, non potendosi ritenere che sia sufficiente il mero riferimento alle vacanze in organico per giustificare la compressione delle prioritarie esigenze di salvaguardia della genitorialità, specie ove sussistano scoperture in organico anche presso la sede richiesta dal dipendente.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione nei termini innanzi precisati.
III. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
Re: Benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 151/2001
Inviato: sab mar 12, 2016 10:47 pm
da panorama
nuova norma integrativa
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015
Art. 14
Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».
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Note all'art. 14:
Omissis
Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.".
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Il TAR precisa:
1) - deve essere, inoltre, rilevato che l’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, innovando la disposizione in esame, ha espressamente stabilito che l’eventuale motivato dissenso debba essere “limitato a casi o esigenze eccezionali”, con l’evidente intento di ulteriormente rafforzare la tutela del delicato interesse di cui si discute.
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SENTENZA BREVE ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600265, - Public 2016-03-11
N. 00265/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2015, proposto da:
P. D., rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Ruggeri e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, prot. n. 332433 del 6.10.2015, di rigetto dell'istanza di distacco ex art. 42 bis del D. Lgs 151 del 26.3.2001; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto, ivi compreso il parere negativo n. 8546 espresso in data 3.8.2015 della Direzione della Casa Circondariale di Vicenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, assistente della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale San Pio X di Vicenza, premesso che in data 11.8.2014 era nato il proprio figlio e che il proprio coniuge svolge attività lavorativa presso l’Agenzia delle Entrate di OMISSIS, esponeva di aver inoltrato, in data 31.3.2015, istanza di distacco per un periodo di tre anni presso la Casa Circondariale di Agrigento, istanza che, nonostante il parere positivo della Casa Circondariale di appartenenza e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto –Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige, veniva respinta dalla Direzione Generale del Personale sul presupposto che a Vicenza erano presenti 131 unità di polizia penitenziaria maschile rispetto alle 146 previste, mentre ad Agrigento erano presenti 215 unità rispetto alle 200 previste.
Successivamente, essendo aumentato il numero delle unità di polizia penitenziaria, il ricorrente presentava in data 23.7.2015 una nuova istanza di distacco, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, per un periodo minore rispetto a quello precedentemente richiesto –un solo anno-, indicando come sede non solo Agrigento ma anche ..... e Ragusa. Anche tale istanza era rigettata dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con provvedimento prot. N. 332433 del 7.10.2015, nel quale, pur riconoscendosi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma di legge, si motivava il diniego sulla base di una carenza consistente di personale, il cui ulteriore depauperamento avrebbe potuto comportare un pregiudizio dell’interesse pubblico con danno per la collettività. Nel provvedimento si precisava, inoltre, che in base al sistema informativo SAP-SIGP, erano rilevati gli organici nel seguente modo:
Casa Circondariale di Vicenza, in servizio 144 unità rispetto alle 146 previste in organico e una presenza di detenuti superiore del 43% rispetto alla capienza;
Casa Circondariale di Agrigento, in servizio 188 unità rispetto alle 200 previste in organico e una presenza di detenuti superiore al 30% rispetto alla capienza;
Casa Circondariale di OMISSIS, in servizio 38 unità, rispetto alle 39 previste in organico e una presenza di detenuti inferiore al 7% rispetto alla capienza;
Casa Circondariale di Ragusa, in servizio 58 unità rispetto alle 68 previste e una presenza di detenuti superiore del 20% rispetto alla capienza.
Quanto alla Direzione della Casa Circondariale di Vicenza, il ricorrente lamentava che, a differenza di quanto avvenuto con riferimento alla precedente istanza, questa aveva espresso parere negativo, benché il numero degli agenti fosse aumentato e senza addurre alcuna motivazione.
Tanto premesso, il ricorrente, censurava il provvedimento di diniego del richiesto distacco, denunciando i seguenti vizi:
“I) Violazione art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001; Violazione art. 29, 30 e 31 in materia di misure poste a tutela della famiglia e dei figli; violazione art. 97 Costituzione sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.; violazione della convenzione sui diritti dell’infanzia di New York;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis D Lgs. 151/2001. Eccesso e/o sviamento di potere per illogicità, contraddittorietà, insufficienza, irragionevolezza della motivazione, carenza di istruttoria”. In sintesi, con il primo motivo, il ricorrente, premessa la pacifica applicabilità al caso in esame dell’art 42 bis del D.Lgs. 151/2001, ne lamentava la violazione, sia da parte della Direzione di Vicenza che da parte della Direzione Generale del Personale, anche in considerazione delle modifiche recentemente introdotte dalla legge 124/2015, secondo la quale l’eventuale dissenso all’assegnazione a richiesta deve essere limitato a casi o esigenze eccezionali, non esistenti nel caso in discussione e comunque non manifestati nel diniego contestato, la cui motivazione era del tutto carente; in modo del tutto analogo, con il secondo motivo, il ricorrente, ricordata la ratio dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, ne denunciava la violazione, in considerazione della motivazione posta a base dell’atto impugnato.
Il ricorrente formulava, altresì, istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Resisteva in giudizio il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati unitamente, trattando, in buona sostanza, la medesima censura, con sfumature in parte diverse.
Le censure sono fondate nei termini di seguito esposti.
Giova ricordare che l’art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”) dispone che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.”.
Il beneficio di cui si discute, dunque, consiste nella possibilità, in presenza di figli minori fino a tre anni di età, di chiedere l’assegnazione ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale possibilità, peraltro, non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione in relazione ai posti disponibili e all’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione. Tuttavia, in ragione della natura e della particolare delicatezza dell’interesse privato a presidio del quale la norma è stata dettata, l’eventuale diniego va necessariamente preceduto da una valutazione comparativa degli interessi contrapposti con l’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare se sia prioritaria la tutela dell’integrità dei figli e della famiglia o la garanzia delle esigenze di servizio che il mantenimento del dipendente nell’ufficio di provenienza intende soddisfare; di tale bilanciamento tra contrapposti interessi va dato conto nella motivazione del provvedimento in maniera adeguata. Da ultimo, deve essere, inoltre, rilevato che l’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, innovando la disposizione in esame, ha espressamente stabilito che l’eventuale motivato dissenso debba essere “limitato a casi o esigenze eccezionali”, con l’evidente intento di ulteriormente rafforzare la tutela del delicato interesse di cui si discute.
Ebbene, premesso che tra le parti non è contestata la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti individuati dalla norma, si osserva che il provvedimento del 7.10.2015 in questa sede impugnato non fornisce adeguata e idonea motivazione in ordine al contestato diniego di distacco, in relazione alla previsione normativa invocata e agli interessi ad essa sottesi.
Invero, per quanto la ricordata modifica introdotta dall’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sia successiva all’istanza presentata dal ricorrente, si ritiene che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto tenerne conto al momento dell’adozione del provvedimento qui censurato, assunto in data 7.10.2015, quindi successivamente all’entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 124/2015, in forza della quale, come visto in precedenza, “L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”, con ciò rafforzandosi la tutela degli interessi che la previsione normativa ha inteso prendere in considerazione.
Come già accennato, il provvedimento impugnato fornisce elementi relativi alla consistenza organica sia della sede di appartenenza che di quelle richieste dal ricorrente, dai quali, però, non emergono in modo chiaro e definitivo le ragioni della prevalenza dell’interesse dell’Amministrazione rispetto all’interesse del ricorrente –che, come detto, trova una tutela rafforzata nella ricordata disposizione normativa -, atteso che la lamentata carenza di organico, in presenza di una percentuale significativa di affollamento degli istituti di pena, è rintracciabile sia nella sede di appartenenza (di due unità) sia -e, in un caso, in termini maggiori - in quelle richieste dal ricorrente (ad Agrigento, ad esempio, ove è segnalata una carenza di 12 unità).
Sotto tale profilo, pertanto, il diniego opposto all’istanza ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2002 presentata dal ricorrente è illegittimo per difetto di motivazione, restando ovviamente fermo il potere dell’Amministrazione di adottare nuovo ed ulteriore provvedimento, a seguito di specifica istruttoria ed adeguatamente motivato in relazione al contenuto della previsione normativa invocata.
Il ricorso, pertanto, nei termini esposti è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2016
Re: Benefici previsti dall’art. 42 bis d.lgs. 151/2001
Inviato: sab nov 18, 2023 4:22 pm
da panorama
Il CdS con la SENTENZA NON DEFINITIVA in Rif. al Tar Toscana appellata dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, dispone l'invio alla Corte Costituzionale.
Quì alcuni brani:
1) - Ad avviso del Collegio, la questione di diritto devoluta con il mezzo in esame postula che venga sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), inserito dall’art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento funzionale alla tutela delle esigenze familiari al fatto che il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l’attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento.
2) - Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell’articolo 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), inserito dall’art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento funzionale alla tutela delle esigenze familiari al fatto che il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l’attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento.
CONCLUDENDO:
- lo respinge in parte, nei sensi di cui in parte motiva;
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 29, 30, e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
N.B.: vi invito a leggere il tutto direttamente dall'allegato.