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Grado a Cre. Scelto
Inviato: lun lug 02, 2012 12:39 pm
da enzo78
Salve, volevo chiedere se qualcuno e' a conoscenza del grado a carabiniere scelto del 118 corso anno 2005. Sono trascorsi più di 18 mesi....
Grazie.
Re: Grado a Cre. Scelto
Inviato: lun lug 02, 2012 1:43 pm
da lory61
enzo78 ha scritto:Salve, volevo chiedere se qualcuno e' a conoscenza del grado a carabiniere scelto del 118 corso anno 2005. Sono trascorsi più di 18 mesi....
Grazie.
Chiedi all'Ufficio che ha evaso la Tua pratica, c'è qualcosa che non quaglia, mi sembra un pò tantino il periodo, potrebbe esserci qualche omissione!!!!!!!!!!!!!!!!
Saluti
Re: Grado a Cre. Scelto
Inviato: mar dic 02, 2014 5:23 pm
da panorama
non idoneo all’avanzamento al grado di carabiniere scelto per l’anno 1998, per i seguenti motivi.
27 febbraio 1996 - Rimprovero;
10 aprile 1996 – Consegna;
7 agosto 1996 – Rimprovero.
Ricorso perso.
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SENTENZA, sede di ROMA , SEZIONE 1B, numero provv.: 201412103, 2014-12-01
N. 12103/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05319/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5319 del 1999, proposto da:
R. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso lo Studio Legale OMISSIS in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di inidoneità al grado di Carabiniere scelto per l'anno 1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il Cons. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stato dichiarato non idoneo all’avanzamento al grado di carabiniere scelto per l’anno 1998 sulla base del seguente giudizio “non idoneo per avere evidenziato rilevanti carenze professionali e comportamentali, incorrendo anche in sanzioni disciplinari. In tale quadro è stato valutato che l’interessato non offre sufficienti garanzie per poter accedere al grado superiore”.
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla udienza dell’11 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con le uniche due censure sollevate la parte ricorrente deduce la assenza di motivazione del provvedimento impugnato e l’eccesso di potere per avere fondato il giudizio negativo sulla base delle lievi sanzioni riportate per fatti commessi in periodi lontani nel tempo (1995-1996).
Le censure sono infondate.
Osserva il Collegio come il giudizio di inidoneità adottato dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri risulta legittimamente motivato “per relationem” attraverso il rinvio alla documentazione matricolare e caratteristica del ricorrente ed al parere della Commissione di valutazione ed avanzamento, da cui risultano carenti qualità comportamentali e mancanze perseguite disciplinarmente (Cfr. Foglio matricolare da cui risultano alcuni episodi relativi agli anni 1995-1996 che evidenziano taluni comportamenti valutati negativamente dalla Commissione di valutazione:
- a) 27 febbraio 1996 - Rimprovero: Carabiniere in servizio fuori sede ed a diporto in abiti civili esprimeva, in locale pubblico alla presenza di civili, commenti sfavorevoli nei confronti di parigrado;
- b) 10 aprile 1996 – Consegna: Carabiniere comandato di servizio all’estero si presentava, per colpa, alle operazioni per la partenza con circa trenta minuti di ritardo creando disservizio;
- c) 7 agosto 1996 – Rimprovero: Non si atteneva alla prevista via gerarchica nel presentare ricorso avverso ad una sanzione disciplinare di corpo).
Tali qualità comportamentali, riportate nella documentazione matricolare, quindi, costituiscono la base della valutazione negativa operata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; né tali comportamenti appaiono commessi in periodi lontani dalla valutazione operata dalla Amministrazione, trattandosi, al contrario, di episodi verificatisi in periodi prossimi a quello relativo al giudizio di valutazione (1995-1996).
D’altra parte, quanto alla dedotta assenza di gravità dei fatti contestati, occorre osservare - ferma restando l’ampia discrezionalità attribuita alla Commissione di avanzamento relativamente ai giudizi espressi sui militari - che il giudizio valutativo contestato non appare manifestamente erroneo ovvero frutto di gravi illogicità anche in considerazione del fatto che gli episodi contestati hanno caratterizzato la delicata fase iniziale della carriera del ricorrente e si sono svolti in locali pubblici, nei confronti di pari grado e con scarso senso di disciplina.
Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere respinto.
In considerazione della peculiarità della materia in questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2014