luigi60 ha scritto:Un Ciao a tutti del forum, Mi è arrivata una A/r dal CNA di Chieti e per conoscenza allo scrivente. Dove mi riferiva che l 'importo dei 6 scatti stipendiali è pari a Euro 1.061,00 da pagare in 95 rate. Poi, per il TFS avendo maturato oltre 40 di contribuzione non sono soggetto al blocco cui alla legge 140/1977.
Volevo sapere se il calcolo dei sei scatti da pagare era giusto così come sopra riportato e per quando riguardo il TFS da quello che ho capito dovrei percepirlo entro 6 mesi.
Grado Appuntato Scelto.
Ringrazio e saluto a tutti del forum ed un altro grande saluto ed abbraccio ad loris61,Lino e Leo62 che stanno contribuendo con la loro competenza e le loro risposte in modo e Egregio in questo Forum.
Luigi60.
Scusa perchè devi pagare i 6 scatti ? Se rientri in questi parametri di cui alla legge 232/90-non devi pagarli-
Leggi bene-
Art. 21. Modifica dell’art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472.
1. I commi 1, 2 e 3 dell’art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Al personale della Polizia
di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente
ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività
tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio
per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta
a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e
44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e 10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto
i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere
prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità;
per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre
1990.