UNO DEI TROMBATI DELL'80%
Inviato: dom mag 27, 2012 12:36 pm
Sono uno dei trombati dopo la riforma pensionistica voluta dalla Fornero ad un mio quesito rivolto al sindacto di polizia Siulp mi ha risposta Rocco Romano,questa la risposta:
Carissimo Collega, mi dispiace moltissimo , però nato il 23 agosto del 1956 ed arruolato nel disciolto corpo delle guardie di PS il 01/02/1981 con 11 mesi 23 giorni di servizio militare riscattati al 31/12/2011 hai maturato una anzianità contributiva pari a 79,574% pari a 36 anni 10 mesi e 23 giorni ( arrotondato a 36 anni e 11 mesi ) compreso le maggiorazioni del1/5 del servizio.
il calcolo del Tuo assegno pensionistico viene eseguito con il sistema RETRIBUTIVO fino al 31/12/2011 , con il 79,574% della base pensionabile.................................. mentre le anzianità maturate dal 01/01/2012 in poi il sistema di calcolo è il contributivo pro-rata....................................fino alla data di cessazione ............DL 201/2011 art 24 comma 2.....( questo è già in vigore ) .....quota parte da aggiungere a quello che hai già maturato............
....., L'articolo 24 del D.L. 201/2011 ha riconosciuto la cosiddetta certezza dei diritti ai lavoratori che hanno raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011, ( purtroppo non è il Tuo caso) i requisiti di accesso al pensionamento secondo la previgente normativa..........
Mentre per il personale del comparto sicurezza e difesa, il comma 18 dell'articolo 24 dello stesso decreto, prevede che entro il 30/06/2012 deve essere emanato uno specifico provvedimento per armonizzare il nostro sistema previdenziale................pertanto per Noi rimane in vigore la vecchia normativa, fino all'entrata in vigore di detto provvedimento............compreso la cd finestra mobile...........................................
Comunque allo stato attuale maturi il requisito della pensione di anzianità il 23/08/2013 con 57 anni di età e oltre 35 anni di contribuzione , che per effetto della cd. finestra mobile hai diritto all'assegno pensionistico 12 mesi dopo la maturazione del requisito il 23/08/2014.------------------------------------
Alla luce di quanto sopra esposto , bisogna attendere l'emanazione del citato provvedimento , per conoscere la data esatta del Suo pensionamento!!!!!!!
PS : l'unica possibilità, mancando soltando 2 mesi di contribuzione per maturare 80% della base pensionabile, da ricongiungere pre-ruolo solo nel caso hai lavorato precedentemente di entrare in polizia.........
Per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, avendo mturato il requisito della pensione di anzianità dopo del 12/08/2011, hai diritto al pagamento 24 mesi dopo dalla cessazione........ ( riferimento normativo art 22 lett. a del DL 13/08/2011 n. 138)
Di tutto questo, purtroppo bisogna farsene una ragione, da una data bisogna partire, ci sono sempre un principio ed una fine, con la conseguenza che alcuni ne beneficiano ed altri ne restano esclusi, a volte con penalizzazioni maggiori , ad esempio:
1. 25/06/1982 entrata in vigore della legge 121/1981 , differenza di calcolo per l’aliquota contributiva tra il personale proveniente dal disciolto corpo delle guardie di PS e il personale della Polizia di Stato
2. 01.01.1993, entrata in vigore del D.L.vo 503/1992, differenza di calcolo tra la corrispondente aliquota contributiva e la restante ( la prima quota A ultimo stipendio) ( la seconda quota B media degli stipendi riferiti agli ultimi 10 anni)
3. 01/12/1994 entrata in vigore legge 87/1994, che stabilisce il pagamento dell'aggiunta alla buonuscita del 60% dell’Indennità Integrativa Speciale, che diventa l’80% il 01.01.2003 (dipendenti pubblici) e dal 01.01.2005 (comparto sicurezza e difesa D.L.vo 193/2003)
4. 01.01.1995 entrata in vigore della legge 724/94 riduzione aliquota di rendimento dal 3,60% dopo i 20 anni di contribuzione, al 2% ( differenza tra i dipendenti pubblici in vigore dal 01.01.1995 mentre per Comparto sicurezza e difesa dal 01.01.1998)
5. 01.09.1995 entrata in vigore D.L.vo 197/1995 riordino delle carriere, personale con una certa anzianità e/o qualifica, differente trattamento con altro personale con meno anzianità e/o qualifica.
6. 01.01.1996 entrata in vigore della riforma Dini 335/1995 differenza sostanziale della misura della pensione, con più di 18 anni sistema retributivo , con meno di 18 anni sistema Misto , senza contribuzione interamente contributivo.
7. 01.01.1998 entrata in vigore del D.L.vo 165/1997, differenza della maggiorazione dei servizi effettivamente prestati (1/2 - 1/3 - 1/5) per un massimo 5 anni, mentre precedentemente in zona di confine un collega con 23 anni effettivi di servizio e 7 di maggiorazione andava in pensione con la massima anzianità contributiva a 41 anni di età, mentre adesso bisogna farne minimo 35 di servizio effettivo., ecc………..ecc……….
Per eventuali comunicazioni o chiarimenti mi puoi contattare all'utenza telefonica 335/481984 oppure tramite e-mail pensioni@siulp.it
un abbraccio Rocco ROMANO
Carissimo Collega, mi dispiace moltissimo , però nato il 23 agosto del 1956 ed arruolato nel disciolto corpo delle guardie di PS il 01/02/1981 con 11 mesi 23 giorni di servizio militare riscattati al 31/12/2011 hai maturato una anzianità contributiva pari a 79,574% pari a 36 anni 10 mesi e 23 giorni ( arrotondato a 36 anni e 11 mesi ) compreso le maggiorazioni del1/5 del servizio.
il calcolo del Tuo assegno pensionistico viene eseguito con il sistema RETRIBUTIVO fino al 31/12/2011 , con il 79,574% della base pensionabile.................................. mentre le anzianità maturate dal 01/01/2012 in poi il sistema di calcolo è il contributivo pro-rata....................................fino alla data di cessazione ............DL 201/2011 art 24 comma 2.....( questo è già in vigore ) .....quota parte da aggiungere a quello che hai già maturato............
....., L'articolo 24 del D.L. 201/2011 ha riconosciuto la cosiddetta certezza dei diritti ai lavoratori che hanno raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011, ( purtroppo non è il Tuo caso) i requisiti di accesso al pensionamento secondo la previgente normativa..........
Mentre per il personale del comparto sicurezza e difesa, il comma 18 dell'articolo 24 dello stesso decreto, prevede che entro il 30/06/2012 deve essere emanato uno specifico provvedimento per armonizzare il nostro sistema previdenziale................pertanto per Noi rimane in vigore la vecchia normativa, fino all'entrata in vigore di detto provvedimento............compreso la cd finestra mobile...........................................
Comunque allo stato attuale maturi il requisito della pensione di anzianità il 23/08/2013 con 57 anni di età e oltre 35 anni di contribuzione , che per effetto della cd. finestra mobile hai diritto all'assegno pensionistico 12 mesi dopo la maturazione del requisito il 23/08/2014.------------------------------------
Alla luce di quanto sopra esposto , bisogna attendere l'emanazione del citato provvedimento , per conoscere la data esatta del Suo pensionamento!!!!!!!
PS : l'unica possibilità, mancando soltando 2 mesi di contribuzione per maturare 80% della base pensionabile, da ricongiungere pre-ruolo solo nel caso hai lavorato precedentemente di entrare in polizia.........
Per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, avendo mturato il requisito della pensione di anzianità dopo del 12/08/2011, hai diritto al pagamento 24 mesi dopo dalla cessazione........ ( riferimento normativo art 22 lett. a del DL 13/08/2011 n. 138)
Di tutto questo, purtroppo bisogna farsene una ragione, da una data bisogna partire, ci sono sempre un principio ed una fine, con la conseguenza che alcuni ne beneficiano ed altri ne restano esclusi, a volte con penalizzazioni maggiori , ad esempio:
1. 25/06/1982 entrata in vigore della legge 121/1981 , differenza di calcolo per l’aliquota contributiva tra il personale proveniente dal disciolto corpo delle guardie di PS e il personale della Polizia di Stato
2. 01.01.1993, entrata in vigore del D.L.vo 503/1992, differenza di calcolo tra la corrispondente aliquota contributiva e la restante ( la prima quota A ultimo stipendio) ( la seconda quota B media degli stipendi riferiti agli ultimi 10 anni)
3. 01/12/1994 entrata in vigore legge 87/1994, che stabilisce il pagamento dell'aggiunta alla buonuscita del 60% dell’Indennità Integrativa Speciale, che diventa l’80% il 01.01.2003 (dipendenti pubblici) e dal 01.01.2005 (comparto sicurezza e difesa D.L.vo 193/2003)
4. 01.01.1995 entrata in vigore della legge 724/94 riduzione aliquota di rendimento dal 3,60% dopo i 20 anni di contribuzione, al 2% ( differenza tra i dipendenti pubblici in vigore dal 01.01.1995 mentre per Comparto sicurezza e difesa dal 01.01.1998)
5. 01.09.1995 entrata in vigore D.L.vo 197/1995 riordino delle carriere, personale con una certa anzianità e/o qualifica, differente trattamento con altro personale con meno anzianità e/o qualifica.
6. 01.01.1996 entrata in vigore della riforma Dini 335/1995 differenza sostanziale della misura della pensione, con più di 18 anni sistema retributivo , con meno di 18 anni sistema Misto , senza contribuzione interamente contributivo.
7. 01.01.1998 entrata in vigore del D.L.vo 165/1997, differenza della maggiorazione dei servizi effettivamente prestati (1/2 - 1/3 - 1/5) per un massimo 5 anni, mentre precedentemente in zona di confine un collega con 23 anni effettivi di servizio e 7 di maggiorazione andava in pensione con la massima anzianità contributiva a 41 anni di età, mentre adesso bisogna farne minimo 35 di servizio effettivo., ecc………..ecc……….
Per eventuali comunicazioni o chiarimenti mi puoi contattare all'utenza telefonica 335/481984 oppure tramite e-mail pensioni@siulp.it
un abbraccio Rocco ROMANO