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carabinieri

Inviato: lun mag 14, 2012 12:37 pm
da gamesilu
Buongiorno volevo sapere delle informazioni:
mia moglie è intenzionata ad aprire un bar unitamente ad altri 2 soci (non parenti). come potrei regolarizzare un mio eventuale aiuto lavorativo fuori dall'orario di servizio e naturalmente senza essere retribuito.
Eventualmente come regolarizzarmi in presenza di controlli fiscali e sanitaRI?
ma innanzi tutto è possibile regolarizzarmi? e quali comunicazioni dovrei fare al mio comando?
grazie anticipatamente per la collaborazione
M.C. cc

carabinieri

Inviato: lun mag 14, 2012 5:56 pm
da serpico80
Se il bar verrà aperto ove presta servizio attenzione perché potrebbe essere trasferito.....

Re: carabinieri

Inviato: lun mag 14, 2012 6:25 pm
da melacavo49
gamesilu ha scritto:Buongiorno volevo sapere delle informazioni:
mia moglie è intenzionata ad aprire un bar unitamente ad altri 2 soci (non parenti). come potrei regolarizzare un mio eventuale aiuto lavorativo fuori dall'orario di servizio e naturalmente senza essere retribuito.
Eventualmente come regolarizzarmi in presenza di controlli fiscali e sanitaRI?
ma innanzi tutto è possibile regolarizzarmi? e quali comunicazioni dovrei fare al mio comando?
grazie anticipatamente per la collaborazione
M.C. cc
Non è compatibile,per la professione che svolge-L'amministrazione se viene a conoscenza, può fare la diffida a smettere tale atività incompatibile con lo status di M/llo C:C-
Puo anche trasferirla per incompatibilità ambientale-

Re: carabinieri

Inviato: mar mag 15, 2012 8:00 am
da gamesilu
premetto che non ho incarichi operativi....Presto servizio al Comando generale..... potrebbe essere un problema?

Re: carabinieri

Inviato: mar mag 15, 2012 5:36 pm
da cimapier
CARO COLLEGA, MIA FIGLIA E' DIRETTORE PER IL NORD ITALIA DI UNA NOTA INFORTUNISTICA CHE SI OCCUPA DI RISARCIMENTO DANNI.
LA SUA ATTIVITA' E' NELLA SEDE DOVE PRESTO SERVIZIO E NESSUNO MAI MIA HA CONTESTATO NULLA. SO DI UN MARESCIALLO CHE ESPLETA LE SUE MANSIONI DOVE LA MOGLIE HA UN BAR E NESSUNO HA PRESO PROVVEDIMENTI. SUL FATTO CHE LEI POSSA LAVORARE NEL BAR, LE DICO: NO! COME CERTAMENTE LEI SAPRA' QUANDO AVETE APERTO L'ATTIVITA L'IMPS HA CHIESTO DI REGOLARIZZARE EVENTUALI PARENTI VERSANDO I CONTRIBUTI. ORA, SE UN PARENTE LAVORA AL BAR, ALMENO DOVRA' PAGARE L'INAIL E REGOLARIZZARE LA SUUA POSIZIONE DA QUESTO PUNTO DI VISTA. ERGO, NON PUO' PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' DEL BAR, POICHE' NON HA I REQUISITI CHE HO INDICATO.
UN CALOROSO SALUTO.

Re: carabinieri

Inviato: mer mag 16, 2012 9:06 am
da panorama
Questa sentenza riguarda un "diverso caso" ma potrebbe interessare a qualcuno.

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N. 00725/2010 REG.SEN.
N. 01801/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1801 del 1994, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ettore, presso cui è elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria, 18;
contro
il Comando nucleo radiomobile dei Carabinieri di Milano e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso cui sono domiciliati per legge in Milano, via Freguglia 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del 4 agosto 1993 del Comandante del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Milano, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna con la seguente motivazione: “Ometteva di notificare ai superiori gerarchici l’attività commerciale intrapresa in società con la consorte di pari grado. Mendace in sede di contestazione”;
- del provvedimento del 24 gennaio 1994 con cui il Comandante del Reparto Operativo presso il Comando Provinciale Carabinieri di Milano ha rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare;
- della lettera n. ….. del 4 agosto 1993 dal Comando del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano diretta al Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, di cui si fa cenno nel provvedimento di cui al precedente punto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando nucleo radiomobile dei Carabinieri di Milano e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010, la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi per le parti i difensori avv. Francesca Mondoni, in sostituzione dell’avv. Ettore e l’avv. Pastorino per l'Avvocatura dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, brigadiere dei Carabinieri, ha impugnato gli atti in epigrafe chiedendone l’annullamento.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando nucleo Carabinieri della Lombardia intimati chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 23 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è affidato a due succinti motivi con cui si deduce: a) violazione di legge ed eccesso di potere per aver l’amministrazione irrogato la sanzione senza aver preventivamente contestato l’addebito e senza aver assegnato al dipendente un termine per presentare le sue osservazioni, in violazione dell’art. 15 della legge 11 luglio 1978, n. 362 e dell’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545; b) eccesso di potere per travisamento dei presupposti non avendo il militare sanzionato mai intrapreso l’attività contestatagli essendosi limitato a sottoscrivere una scrittura privata con altra persona per la costituzione di una società semplice; non potendo, altresì, aver rilevanza la qualifica di amministratore assunta, in mancanza di concreto svolgimento dell’attività commerciale.
L’amministrazione si è costituita con comparsa di stile senza svolgere specifiche difese.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare con precedenza il secondo motivo.
Dal rapporto inviato il 4 agosto 1993 al Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, da parte del comandante del Nucleo Radiomobile tenente colonnello OMISSIS, che ha poi inflitto la sanzione disciplinare impugnata, si evince che la vicenda in fatto ha tratto origine dalla comunicazione con cui un commilitone del ricorrente ha notiziato il superiore gerarchico che la sua consorte aveva intrapreso il 4 maggio 1993 una attività commerciale in società con il brigadiere OMISSIS, con cui aveva in precedenza sottoscritto atto costitutivo di società nella quale costui aveva assunto la qualifica di amministratore.
Sempre dal surrichiamato rapporto si ricava che, a detta del commilitone, il ricorrente si sarebbe rifiutato di versare alla socia la sua quota, da lei anticipata per acquistare l’attività commerciale da intraprendere.
Il colonnello OMISSIS riferisce di aver interpellato il brigadiere OMISSIS in merito a tali fatti e che costui ha: negato di aver costituito una società e affermato, quindi, di non avere alcun obbligo di notifica ai superiori; affermato, contraddicendosi, di aver anticipato alla socia parte della somma dovuta ma di non possedere alcuna ricevuta.
Dal tenore del ricorso è dato rilevare che tale rapporto, pur incluso tra gli atti gravati non è fatto oggetto di alcuna censura né sui fatti ivi riferiti né in ordine ad eventuali profili di illegittimità.
Anzi i fatti riportati non sono smentiti dal ricorrente; egli si limita a contestare i presupposti della sanzione disciplinare asserendo di non aver mai intrapreso l’attività commerciale, di fatto iniziata e proseguita dalla sola moglie del commilitone, essendosi egli limitato a sottoscrivere l’atto costitutivo di società per la quale né è stata richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio né è stata richiesta la partita IVA.
Con il provvedimento del 14 ottobre 1993, notificato il 19 aprile 1994, è stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna per cinque giorni sia per mancata notifica ai superiori dell’intrapresa attività commerciale, sia per il mendacio in sede di contestazioni.
In proposito deve osservarsi che, quanto all’inizio dell’attività commerciale, è opinione pacifica in giurisprudenza che “la società di persone costituita nelle forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'attività commerciale è assoggettabile al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, poiché acquista la qualità d'imprenditore commerciale dal momento della sua costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, dovendo ritenersi sussistente il requisito della professionalità richiesto dall'art. 2082 c.c. per il solo fatto della costituzione per l'esercizio di un'attività commerciale, che segna l'irreversibile scelta per il suo svolgimento, come peraltro si desume anche dagli art. 2308 e 2323, c.c., essendo irrilevante che la società di persone non abbia la personalità giuridica, in quanto costituisce nelle relazioni esterne un gruppo solidale ed inscindibile, ed assume la struttura di un soggetto di diritti” (Cass., sez. I, 28 aprile 2005, n. 8849).
Se, dunque, la semplice costituzione della società è sufficiente ad attribuirle la natura imprenditoriale tanto da assoggettarla a procedura concorsuale, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, l’obbligo di notifica ai superiori sussistesse fin dalla data della costituzione della società predetta.
Quanto al profilo delle dichiarazioni mendaci lo stesso deve ritenersi accertato non essendo contestato, dal ricorrente, il contenuto del rapporto del 4 agosto 1993.
Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato.
2.2. Da quanto precede discende la palmare infondatezza anche del primo motivo di ricorso con cui si censura l’atto per violazione dell’art. 15 della legge 11 luglio 1978, n. 362 e dell’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 cioè, in sostanza, per mancata contestazione degli addebiti prima dell’adozione del provvedimento disciplinare, essendo provato per tabulas che la contestazione è avvenuta e che il militare ha presentato le proprie difese.
Ai sensi dell’art. 13 della legge 11 luglio 1978 n. 382, “E’ attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina. La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo. Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge. Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15”.
Il successivo art. 14 prevede: “Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. Il richiamo è verbale. Il rimprovero è scritto. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi...”.
L’art. 15, che si occupa del procedimento, recita testualmente: “Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato….”
Infine, l’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 Parte 2, sotto la rubrica “Procedimento disciplinare”: prevede: “1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato….”.
Da quanto in precedenza tratteggiato emerge con chiarezza che le regole procedimentali testè richiamate sono state rispettate.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese, in considerazione della natura della vicenda dedotta in giudizio, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF
Mauro Gatti, Referendario
Laura Marzano, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2010

Re: carabinieri

Inviato: mer mag 16, 2012 9:36 am
da panorama
Questo collega è stato invece trasferito da un ufficio ad altro ma sempre nello stesso Comando, per ragioni di incompatibilità ambientale funzionalmente correlati al servizio.

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N. 01025/2010 REG.SEN.
N. 02156/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2156 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giordano Balossi e Marco Sangalli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via S. Sofia n. 22;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del 4 maggio 2008, adottato dal COMANDO REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, avente ad oggetto la determinazione di trasferimento per incompatibilità ambientale del ricorrente;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale (tra cui il provvedimento del 24 luglio 2008, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato il 4 aprile 2008);

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22 ottobre 2008, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso
Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 18 marzo 2010.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. L’adottato provvedimento di trasferimento, dall’Aliquota Radiomobile del NOR della Compagnia di OMISSIS alla Stazione di (stessa sede servizio), è stato motivato da ragioni di incompatibilità ambientale funzionalmente correlati al servizio, rappresentati dal fatto che: - la convivente del ricorrente, sig.ra OMISSIS, gestisce un esercizio pubblico, situato nel territorio di competenza del reparto di appartenenza del militare (il fatto non è contestato e, tra l’altro, risulta dalla richiesta di convivenza avanzata dal ricorrente il 2 novembre 2006: all. 8); - tale situazione potrebbe condizionare il ricorrente nell’esercizio delle proprie funzioni, con ripercussioni negative sull’immagine ed il prestigio dell’Arma.
Tale determinazione trae origine da un episodio, occorso la sera del 18 agosto 2007, quando il ricorrente è stato sorpreso dai suoi superiori mentre era intento, all’interno del bar gestito dalla compagna convivente del ricorrente, a contare l’incasso di una consolle elettronica del tipo videopoker. Per gli stessi fatti il ricorrente ha ricevuto la sanzione disciplinare del rimprovero, avendo omesso di comunicare in tempo congruo che la convivente gestiva il predetto bar.
2.2. Il regolamento dell’Arma, con riguardo alle prescrizioni riguardanti la permanenza e la destinazione del personale, prevede che il militare non può prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’istituzione (par. 393). Lo stesso paragrafo del regolamento parifica, in punto di obblighi di comunicazione delle proprie intenzioni al Comando, la posizione del militare che si accinge a contrarre matrimonio a quella di colui il quale sia in procinto di iniziare una convivenza (in tal senso anche la circolare prot. 201/1-1 del 27 luglio 2005, in atti).
2.3. Secondo la giurisprudenza, la misura del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale non ha carattere di sanzione disciplinare (la quale, nella specie, è stata adottata all’esito di separato procedimento), bensì ha lo scopo di tutelare il buon nome e il prestigio dell’amministrazione che possono essere pregiudicati da situazioni o atteggiamenti dei singoli, noti ai colleghi e ai superiori, e che ridondano sulla collettività. Essa non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente a tal fine l’oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell’amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (Consiglio Stato, sez. VI, 09 febbraio 2009 n. 731). Premessa la non riconducibilità del trasferimento per incompatibilità ambientale all’esercizio della potestà disciplinare, la natura ampiamente discrezionale dell’atto cui si collega l’allontanamento dall’ufficio impone all’amministrazione un’adeguata e congrua motivazione sull’esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza nella sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità e prestigio dell’ufficio, sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la situazione in cui versa il dipendente (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 07 maggio 2009 n. 2824). Nonostante l’ampia discrezionalità di cui dispone la p.a., il provvedimento non si sottrae al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità, della completezza della motivazione e dell’eventuale travisamento dei presupposti, non potendosi inoltre prescindere dalla riferibilità della situazione di disagio dell’ufficio al comportamento del dipendente, con aggancio all’episodio storico che ne ha determinato l’adozione (Consiglio Stato, sez. VI, 19 giugno 2009 n. 4057). Per ciò che concerne la situazione familiare, per la peculiarità dei doveri che gli appartenenti alle Forze dell’Ordine sono tenuti ad osservare, in quanto chiamati ad assolvere precisi compiti istituzionali volti alla salvaguardia dei diritti dei cittadini, debba necessariamente prevalere, nel conflitto tra l’interesse dell’Amministrazione e quello del dipendente, l’interesse primario della collettività alle esigenze personali e familiari del dipendente interessato (Consiglio Stato , sez. VI, 29 gennaio 2010 n. 388).
2.4. Tanto premesso, nel caso che ci occupa, tenuto conto che l’Aliquota Radiomobile del NOR è impiegata specificatamente per risolvere nell’immediatezza le necessità emergenti relative al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, la determinazione dell’amministrazione trova adeguata giustificazione nella circostanza riferita che imponeva di esonerare il ricorrente dai controlli da effettuarsi nel locale. Il provvedimento non è fondato, come afferma il ricorrente, sul fatto della mera presenza sul luogo di lavoro di una impresa di familiare o convivente, bensì sulla comprensibile necessità di evitare che lo svolgimento del servizio del ricorrente (e dei suoi colleghi) potesse concretamente essere influenzato dal legame affettivo con l’esercente di un locale potenzialmente sottoposto a controllo, salvaguardando in tal modo lo stesso ricorrente dal rischio di condizionamento.
2.5. Il provvedimento adottato, inoltre, si palesa proporzionato giacché l’amministrazione si è limitata ad un cambio di incarico all’interno della medesima sede di Lecco, dimostrando di tenere in adeguata comparazione il pubblico e il privato interesse, privilegiando fra le diverse sedi disponibili quella che comportasse il minor grado di sacrificio per il dipendente soggetto al trasferimento (sul dovere della pubblica amministrazione di ricercare la sede ad quem fra quelle disponibili che non siano eccessivamente distanti dal perimetro oltre il quale la situazione di incompatibilità non ha più ragion d’essere, giacché altrimenti il provvedimento assumerebbe connotazioni sanzionatorie estranee all'istituto, cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 08 giugno 2009 , n. 3512).
2.6. L’accenno, contenuto nella parte finale del ricorso, relativo alla asserita subita dequalificazione costituisce deduzione del tutto inammissibile non avendo il ricorrente per nulla specificato in cosa consista la modificazione in peius delle sue mansioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in € 800,45, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Dario Simeoli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2010