Attività difensiva al collega e trattamento di missione
Inviato: ven apr 27, 2012 10:37 pm
Articolo 20 d.p.r. n. 737/1981;
Art. 6 D.P.R. 170/07;
Il Tar di Milano ha precisato:
1)- La questione se al dipendente appartenente all’amministrazione della Pubblica sicurezza, nominato difensore in un procedimento di disciplinare a carico di altro dipendente, spetti o meno il trattamento di missione, è stata già affrontata dal T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 5 maggio 2010 n. 465, con argomenti che Collegio condivide e fa propri.
2)- In particolare, non è condivisibile il cuore del ragionamento svolto dalla difesa erariale, alla cui stregua lo svolgimento dell’attività difensiva non potrebbe essere assimilato all’assolvimento di una pubblica funzione, poiché la difesa avanti i consigli provinciali di disciplina, a differenza del processo penale, sarebbe una mera facoltà dell’inquisito nel suo esclusivo interesse e non una garanzia posta nell’interesse generale.
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N. 01244/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanbattista Cefalì, con domicilio eletto presso l’avv.to Carlo Cioppa in Milano, via Morosini n. 39;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO - QUESTURA DI MILANO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’accertamento
della illegittimità dell’azione amministrativa posta in essere dall'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Milano volta al recupero forzoso delle somme corrisposte all'odierno ricorrente a titolo di trattamento di missione; nonché l’accertamento della illegittimità delle trattenute effettuate sullo stipendio del ricorrente, con conseguente condanna alla restituzione delle somme già detratte dallo stipendio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL’INTERNO;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente scelto della polizia di Stato in servizio presso la questura di OMISSIS, nell’agosto del 2005 è stato nominato difensore, ai sensi dell’articolo 20 d.p.r. n. 737/1981, nell’ambito di un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un collega in servizio presso la Questura di Cosenza.
Con riguardo alle riunioni tenutesi innanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina di Cosenza, volte per l’appunto alla trattazione del citato procedimento disciplinare, il ricorrente aveva in un primo momento ricevuto l’autorizzazione al rimborso delle spese sostenute a titolo di trattamento di missione (disciplinato dall’art. 6 D.P.R. 170/07). Per contro, successivamente, in data 27 marzo 2006, l’ufficio contabile della Questura di Milano aveva richiesto all’istante la restituzione delle predette somme motivando che, a seguito di quesito formulato al Ministero dell’Interno, era emerso che siffatto trattamento economico non dovesse competere e, pertanto, doveva ritenersi erroneamente corrisposto. Con missiva del 30 giugno 2009, il medesimo ufficio contabile ha informato il ricorrente che l’amministrazione avrebbe provveduto al recupero della somma di € ……., a mezzo di 15 trattenute mensili sullo stipendio per un importo pari ad € ……. cadauna; a decorrere dal mese di agosto 2009, veniva effettivamente avviato il procedimento di recupero forzoso.
1.1. Con ricorso depositato il 7 maggio 2010, il ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l’accertamento della illegittimità dell’azione amministrativa volta al recupero forzoso delle somme corrispostegli a titolo di trattamento di missione, con conseguente condanna dell’amministrazione alla restituzione delle somme già detratte dallo stipendio.
Con ordinanza del 21 maggio 2010, il Tribunale, ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente l’irreparabilità del pregiudizio.
Il Ministero dell’Interno ha controdedotto con memoria per l’infondatezza del ricorso.
Il ricorrente ha insistito con memorie.
Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza, nelle forme semplificate di cui all’art. 74 c.p.a.
2. La questione se al dipendente appartenente all’amministrazione della Pubblica sicurezza, nominato difensore in un procedimento di disciplinare a carico di altro dipendente, spetti o meno il trattamento di missione, è stata già affrontata dal T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 5 maggio 2010 n. 465, con argomenti che Collegio condivide e fa propri.
2.1. In particolare, non è condivisibile il cuore del ragionamento svolto dalla difesa erariale, alla cui stregua lo svolgimento dell’attività difensiva non potrebbe essere assimilato all’assolvimento di una pubblica funzione, poiché la difesa avanti i consigli provinciali di disciplina, a differenza del processo penale, sarebbe una mera facoltà dell’inquisito nel suo esclusivo interesse e non una garanzia posta nell’interesse generale.
2.2. In senso contrario, a favore della soluzione ammissiva è dirimente la circostanza per la quale, nell’ordinamento della Polizia di Stato, l’incolpato può farsi assistere esclusivamente da un appartenente alla medesima amministrazione (cfr. art. 20, comma 2, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737); tale peculiare scelta normativa è stata ritenuta dal Giudice delle Leggi conforme a Costituzione in quanto giustificata dalla considerazione della funzione svolta, ovvero la tutela dell’ordine pubblico (cfr. Corte Cost., sentenza 30 maggio 2008 n. 182). Orbene, proprio il fatto che la speciale normativa in esame sia dettata e si giustifichi per il particolare assetto ordinamentale della Polizia di Stato e in considerazione dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico, fa sì che il compito svolto dal dipendente-difensore non sia più riconducibile al solo interesse personale dell'incolpato, ma miri alla salvaguardia dell'interesse generale e complessivo dell’amministrazione; e, pertanto, debba farsi rientrare tra le attività di servizio in vista delle quali l’art. 6 D.P.R. n. 170/70 destina l’emolumento per cui è causa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe;
ACCERTA l’illegittimità della pretesa di ripetizione patrimoniale avanzata della p.a. con l’atto impugnato; CONDANNA l’amministrazione resistente alla restituzione delle somme già trattenute forzosamente dallo stipendio del ricorrente;
CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in € 1.400,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2012
Art. 6 D.P.R. 170/07;
Il Tar di Milano ha precisato:
1)- La questione se al dipendente appartenente all’amministrazione della Pubblica sicurezza, nominato difensore in un procedimento di disciplinare a carico di altro dipendente, spetti o meno il trattamento di missione, è stata già affrontata dal T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 5 maggio 2010 n. 465, con argomenti che Collegio condivide e fa propri.
2)- In particolare, non è condivisibile il cuore del ragionamento svolto dalla difesa erariale, alla cui stregua lo svolgimento dell’attività difensiva non potrebbe essere assimilato all’assolvimento di una pubblica funzione, poiché la difesa avanti i consigli provinciali di disciplina, a differenza del processo penale, sarebbe una mera facoltà dell’inquisito nel suo esclusivo interesse e non una garanzia posta nell’interesse generale.
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N. 01244/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanbattista Cefalì, con domicilio eletto presso l’avv.to Carlo Cioppa in Milano, via Morosini n. 39;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO - QUESTURA DI MILANO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’accertamento
della illegittimità dell’azione amministrativa posta in essere dall'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Milano volta al recupero forzoso delle somme corrisposte all'odierno ricorrente a titolo di trattamento di missione; nonché l’accertamento della illegittimità delle trattenute effettuate sullo stipendio del ricorrente, con conseguente condanna alla restituzione delle somme già detratte dallo stipendio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL’INTERNO;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente scelto della polizia di Stato in servizio presso la questura di OMISSIS, nell’agosto del 2005 è stato nominato difensore, ai sensi dell’articolo 20 d.p.r. n. 737/1981, nell’ambito di un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un collega in servizio presso la Questura di Cosenza.
Con riguardo alle riunioni tenutesi innanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina di Cosenza, volte per l’appunto alla trattazione del citato procedimento disciplinare, il ricorrente aveva in un primo momento ricevuto l’autorizzazione al rimborso delle spese sostenute a titolo di trattamento di missione (disciplinato dall’art. 6 D.P.R. 170/07). Per contro, successivamente, in data 27 marzo 2006, l’ufficio contabile della Questura di Milano aveva richiesto all’istante la restituzione delle predette somme motivando che, a seguito di quesito formulato al Ministero dell’Interno, era emerso che siffatto trattamento economico non dovesse competere e, pertanto, doveva ritenersi erroneamente corrisposto. Con missiva del 30 giugno 2009, il medesimo ufficio contabile ha informato il ricorrente che l’amministrazione avrebbe provveduto al recupero della somma di € ……., a mezzo di 15 trattenute mensili sullo stipendio per un importo pari ad € ……. cadauna; a decorrere dal mese di agosto 2009, veniva effettivamente avviato il procedimento di recupero forzoso.
1.1. Con ricorso depositato il 7 maggio 2010, il ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l’accertamento della illegittimità dell’azione amministrativa volta al recupero forzoso delle somme corrispostegli a titolo di trattamento di missione, con conseguente condanna dell’amministrazione alla restituzione delle somme già detratte dallo stipendio.
Con ordinanza del 21 maggio 2010, il Tribunale, ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente l’irreparabilità del pregiudizio.
Il Ministero dell’Interno ha controdedotto con memoria per l’infondatezza del ricorso.
Il ricorrente ha insistito con memorie.
Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza, nelle forme semplificate di cui all’art. 74 c.p.a.
2. La questione se al dipendente appartenente all’amministrazione della Pubblica sicurezza, nominato difensore in un procedimento di disciplinare a carico di altro dipendente, spetti o meno il trattamento di missione, è stata già affrontata dal T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 5 maggio 2010 n. 465, con argomenti che Collegio condivide e fa propri.
2.1. In particolare, non è condivisibile il cuore del ragionamento svolto dalla difesa erariale, alla cui stregua lo svolgimento dell’attività difensiva non potrebbe essere assimilato all’assolvimento di una pubblica funzione, poiché la difesa avanti i consigli provinciali di disciplina, a differenza del processo penale, sarebbe una mera facoltà dell’inquisito nel suo esclusivo interesse e non una garanzia posta nell’interesse generale.
2.2. In senso contrario, a favore della soluzione ammissiva è dirimente la circostanza per la quale, nell’ordinamento della Polizia di Stato, l’incolpato può farsi assistere esclusivamente da un appartenente alla medesima amministrazione (cfr. art. 20, comma 2, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737); tale peculiare scelta normativa è stata ritenuta dal Giudice delle Leggi conforme a Costituzione in quanto giustificata dalla considerazione della funzione svolta, ovvero la tutela dell’ordine pubblico (cfr. Corte Cost., sentenza 30 maggio 2008 n. 182). Orbene, proprio il fatto che la speciale normativa in esame sia dettata e si giustifichi per il particolare assetto ordinamentale della Polizia di Stato e in considerazione dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico, fa sì che il compito svolto dal dipendente-difensore non sia più riconducibile al solo interesse personale dell'incolpato, ma miri alla salvaguardia dell'interesse generale e complessivo dell’amministrazione; e, pertanto, debba farsi rientrare tra le attività di servizio in vista delle quali l’art. 6 D.P.R. n. 170/70 destina l’emolumento per cui è causa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe;
ACCERTA l’illegittimità della pretesa di ripetizione patrimoniale avanzata della p.a. con l’atto impugnato; CONDANNA l’amministrazione resistente alla restituzione delle somme già trattenute forzosamente dallo stipendio del ricorrente;
CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in € 1.400,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2012