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Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: gio apr 19, 2012 9:14 am
da panorama
Questo problema potrebbe capitare anche al personale dell'Arma e pertanto ritengo opportuno alimentare la sezione dedicata a noi Carabinieri considerato che la legge citata 151/2001 è uguale per tutti.
Il Tar nell'accogliere il ricorso ha precisato:
1)- L’art. 21 del DPR 164 del 2002 (contenente il recepimento dell’Accordo sindacale per le forze di polizia) statuisce che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto”
2)- La norma contrattuale richiamata è esplicita nello stabilire che il congedo parentale di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo Unico per la tutela della maternità), mentre nelle previsioni del TU medesimo dà luogo al pagamento di un’indennità pari al 30% della retribuzione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.151 del 2001, nel caso delle Forze di Polizia è qualificato come congedo straordinario, con pagamento dell’intera retribuzione. Infatti l’art. 21 DPR 164 del 2002 è chiaro nel prevedere una normativa di deroga alla disciplina di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 151 del 2001 e nello stabilire la spettanza del congedo straordinario integralmente retribuito. Ciò in tutte le ipotesi in cui il congedo parentale spetta, quindi con riferimento ad entrambi i figli, nel caso di parto gemellare.
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N. 00775/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2012, proposto da:
S. C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Immacolata Amoroso e Fabrizio Casella, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Pastorelli in Firenze, via di Novoli 5/7;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
1) del decreto n. ….. del 28.01.2012 adottato dal Direttore dell'O.P.G. di OMISSIS notificato in data 02.02.2012, nella parte in cui disponeva che il periodo dal 26.01.2012 al 27.01.2012 (gg. 2) fosse giustificato come Astensione facoltativa ai sensi dell'art. 32 T.U. 151/2001 venisse retribuito al 30%;
2) ove occorra, della Circolare 0337271 del 13.08.2010 adottata dal Direttore Generale della Formazione e del Personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
3) nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato a quello impugnato.
nonchè per l'accertamento
del diritto della ricorrente a fruire di 45 giorni di congedo parentale, ovvero ulteriori 45 giorni di congedo straordinario, per ogni bambino nato da parto gemellare con trattamento economico nella misura intera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di OMISSIS e distaccata presso l’O.P.G. di OMISSIS, è madre di due figlie gemelle nate in data ………., espone di aver fruito nel triennio di 45 giorni di congedo straordinario per congedo parentale in relazione alla figlia M. e impugna il provvedimento con il quale l’Amministrazione Penitenziaria, a fronte della sua domanda di giorni due di congedo straordinario per la figlia I. le ha concesso il congedo parentale ma a titolo di astensione facoltativa retribuita però non per intero ma al 30%. Tanto premesso la ricorrente ricorre in questa sede giurisdizionale chiedendo l’annullamento dell’atto gravato e la declaratoria del suo diritto a fruire di 45 giorni di congedo parentale con l’intera retribuzione per ciascuna delle due gemelle.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 essa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dato di ciò avviso alle parti.
La ricorrente, appartenente al ruolo della Polizia Penitenziaria, ha chiesto di poter usufruire di due giorni di congedo straordinario, quindi retribuiti al cento per cento, per congedo parentale ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 151 del 2001, in relazione alla figlia I., ma l’Amministrazione ha ritenuto che i giorni di congedo parentale, pur spettanti, non sarebbero concedibili a titolo di congedo straordinario bensì quali astensione facoltativa, retribuito al 30%, ciò in quanto la medesima ricorrente ha già usufruito nel triennio di 45 giorni di congedo straordinario per congedo parentale, anche se a vantaggio dell’altra figlia gemella M.. Con il ricorso in esame la ricorrente mira quindi a ottenere la qualificazione del congedo parentale, pur concesso, quale congedo straordinario e non già quale astensione facoltativa e a tal fine chiede l’annullamento del provvedimento n. ….. del 2012 del Direttore dell’OPG di OMISSIS che le ha invece concesso l’astensione facoltativa. Non ci sono invece censure nei confronti delle circolari ministeriali richiamate in epigrafe, in relazione alle quali non vengono riportate nelle conclusioni richieste caducatorie.
Il ricorso è fondato.
L’art. 21 del DPR 164 del 2002 (contenente il recepimento dell’Accordo sindacale per le forze di polizia) statuisce che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto”
La norma contrattuale richiamata è esplicita nello stabilire che il congedo parentale di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo Unico per la tutela della maternità), mentre nelle previsioni del TU medesimo dà luogo al pagamento di un’indennità pari al 30% della retribuzione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.151 del 2001, nel caso delle Forze di Polizia è qualificato come congedo straordinario, con pagamento dell’intera retribuzione. Infatti l’art. 21 DPR 164 del 2002 è chiaro nel prevedere una normativa di deroga alla disciplina di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 151 del 2001 e nello stabilire la spettanza del congedo straordinario integralmente retribuito. Ciò in tutte le ipotesi in cui il congedo parentale spetta, quindi con riferimento ad entrambi i figli, nel caso di parto gemellare.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento con annullamento del provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria che ha negato la spettanza del congedo straordinario integralmente retribuito in caso di parte gemellare. Ritiene tuttavia il Collegio, data la novità della questione, che sussistano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Direttore dell’OPG di OMISSIS n. … del 2012.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: gio apr 19, 2012 1:26 pm
da Diabolikus
Ottima "alimentazione" egregio panorama.
Comunque, a mio avviso, vi è stata una marcata negligenza ed errata applicazione di istituti normativi da parte della P.A. che ha originato il provvedimento impugnato poichè, indipendentemente dal concetto di "deroga" espresso e sancito mediante il C.C.N.L. per le forze di Polizia, secondo il quale il congedo de quo rientra nella categoria delle "licenze straordinarie" computabili nel limite massimo di gg.45 annui, era comunque ovvio e scontato che alla collega spettavano un totale di 90 gg. totalmente retribuiti, da fruire nell'arco del triennio dalla nascita delle DUE figlie. Avrà tratto in inganno la natura "gemellare"???? Il T.A.R. addirittura decide di compensare le spese in considerazione della "novità" della questione. Boh....Strano comunque!!!
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: ven ott 19, 2012 9:26 am
da panorama
CARABINIERI
Recupero somme percepite nel periodo di assenza dal servizio per assistenza al figlio minore.
Ricorso del collega Accolto.
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17/10/2012 201201838 Sentenza 1
N. 01838/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01355/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Schettini, con domicilio eletto presso Mario Schettini in Salerno, c.so Garibaldi,235 c/o Maggio;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l’annullamento della comunicazione 20 maggio 2010 con la quale il Comando generale dell’Arma dei carabinieri-centro nazionale amministrativo,Ufficio trattamento economico di attività ha disposto il recupero delle somme percepite dal ricorrente nel periodo di assenza dal servizio per assistenza al figlio minore,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 33 del D.P.R. 11-9-2007 n. 170 (di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) espressamente prevede che <in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto>.
La norma va letta in connessione al comma 1° dell'art. 15 del DPR 170 del 2007 dal quale si evince chiaramente che l'accordo sindacale ha inteso ampliare le ipotesi per le quali è consentita la concessione del congedo straordinario previsto dagli artt. 15 del DPR 395/95, 3 della L. 537 del 1993 e 37 del DPR n. 3 del 1957.
Si tratta, quindi, di una disposizione che va ad incidere su un istituto che rimane del tutto distinto dal congedo parentale previsto dall'art. 34 della L. 151 del 2001 con il quale ha in comune soltanto il presupposto della paternità o maternità (Cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. III 16 giugno 2011 n. 1560, T.A.R. Lazio sez. I 22 febbraio 2011 n. 1626)
Lo dimostra anche il fatto che il congedo parentale può essere fruito fino all'ottavo anno di vita del bambino mentre il congedo straordinario de quo può essere chiesto solo nei primi tre anni di vita dello stesso (sicché ben sarebbe possibile fruire del solo congedo straordinario fino al terzo anno di età e di tutto il congedo parentale dal quarto all'ottavo anno).
Inoltre, il congedo straordinario previsto dall'art. 15 del DPR 170/07, diversamente dal congedo parentale , rimane soggetto ai limiti previsti dalla disciplina di settore con riguardo alla sua durata massima che rimane di 45 giorni anche qualora ricorrano più ipotesi nelle quali ne è prevista la concessione.
Ne deriva che del tutto legittimamente il ricorrente ha fruito delle licenze per congedo straordinario e che il disposto recupero delle retribuzione è illegittimo.
L'atto impugnato deve, quindi, essere annullato..
Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono come di regola la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che sono liquidate in complessivi € 1200 (milleducento). – di cui 800,00 per onorari, 200,00 per diritti e 200,00 per spese – oltre Iva, Cassa e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2012
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: sab feb 02, 2013 4:09 pm
da panorama
Min.Lavoro: congedo obbligatorio per il padre lavoratore
Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, in data 22 dicembre 2012, ha sottoscritto il decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido (previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge n. 92/2012 – Riforma del Lavoro).
Il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
A carico dell’Inps è posto il pagamento dell’indennità pari al 100% della retribuzione spettante.
La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro.
Ecco il Link
DM22-12-12CongedoObblPadre
http://www.pinodurantescuola.com/wp-con ... lPadre.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: sab apr 27, 2013 10:34 am
da panorama
Collega CC.
diritto del ricorrente al godimento dei benefici economici correlati all'astensione facoltativa dal servizio per congedo parentale, ai sensi della legge n. 53 del 2000 e dell’art. 58 del D.P.R. n. 164 del 2002, anche in riferimento al periodo di fruizione antecedente al 1° gennaio 2002.
1) - il Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna dettava disposizioni generali in materia, precisando che, attraverso apposite trattenute nei singoli cedolini-paga, si sarebbe provveduto al recupero di quanto percepito in eccedenza rispetto all’indennità del 30% della retribuzione spettante al personale che aveva goduto di congedo parentale.
Ricorso ACCOLTO nei sensi di cui in motivazione.
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26/04/2013 201300317 Sentenza 1
N. 00317/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2004, proposto da:
G. G., rappresentato e difeso dall'avv. Carla Rossi, con domicilio eletto presso Carla Rossi in Bologna, Strada Maggiore 31;
contro
Ministero della Difesa, Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa -Dir.Ne Gen.Le del Personale Militare;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al godimento dei benefici economici correlati all'astensione facoltativa dal servizio per congedo parentale, ai sensi della legge n. 53 del 2000 e dell’art. 58 del D.P.R. n. 164 del 2002, anche in riferimento al periodo di fruizione antecedente al 1° gennaio 2002, con ogni conseguenza di legge in ordine al relativo trattamento economico, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria;
………………… per l’annullamento……………………………
della nota prot. …../4 – STIP. In data 5 febbraio 2002 del Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna, avente ad oggetto “Legge 8 marzo 2000 nr. 53 concernente “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità”. Applicazione al personale militare delle Forze Armate, con esclusione di quello di leva. Trattamento economico”;
della nota del Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna del 28 marzo 2003;
del diniego di restituzione in data 31.10.03 n. 700/19 del Comando Generale;
della Circolare DPGM/II/5/1/30001/I52 “in parte qua”;
di ogni altro atto presupposto e consequenziale comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore il dott. Alberto Pasi;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 21 marzo 2013 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nei periodi novembre 2000 (30 giorni) e gennaio 2001 (15 giorni) il ricorrente, Appuntato scelto della Stazione carabinieri di ……. (Ferrara), usufruiva di licenza straordinaria per astensione dal servizio ex art. 7 della legge n. 1204 del 1971. Successivamente, con nota prot. …../4 – STIP. del 5 febbraio 2002 il Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna dettava disposizioni generali in materia, precisando che, attraverso apposite trattenute nei singoli cedolini-paga, si sarebbe provveduto al recupero di quanto percepito in eccedenza rispetto all’indennità del 30% della retribuzione spettante al personale che aveva goduto di congedo parentale. Con riferimento, poi, all’istanza presentata da un militare dell’Arma, veniva chiarito che il beneficio del congedo parentale fino a 45 giorni senza decurtazioni stipendiali, previsto dal sopraggiunto art. 58 del D.P.R. n. 164 del 2002, poteva ritenersi concesso solo per le astensioni godute dal 1° gennaio 2002 in poi, sì che sarebbero rimasti fermi i recuperi disposti per i periodi precedenti (v. nota del Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna del 28 marzo 2003).
In quanto interessato da recuperi stipendiali iniziati nell’aprile 2002 e non ancora conclusisi alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 164 del 2002, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo impugnando gli atti suindicati. Assume di avere titolo all’applicazione del più favorevole regime introdotto dall’art. 58 del D.P.R. n. 164 del 2002 – ovvero la licenza straordinaria per congedo parentale fino a 45 giorni con trattamento retributivo integrale -, in quanto detta norma si applicherebbe anche ai periodi di congedo precedenti ove ancora in corso il procedimento di recupero delle relative decurtazioni stipendiali. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di accertamento del diritto alla conservazione del trattamento retributivo intero per i periodi di godimento del congedo parentale relativi all’arco temporale novembre 2000 – febbraio 2001, con restituzione di quanto recuperato dall’amministrazione e conseguente piena reintegrazione della posizione economica, anche per effetto dell’attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
All’udienza del 21 marzo 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva il Collegio che, quanto all’ambito di applicazione dell’art. 58, comma 1, del D.P.R. n. 164 del 2002 (“In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo testo unico, è concessa la licenza straordinaria di cui all’articolo 48 del primo quadriennio normativo Polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”), la Sezione si è già espressa nel senso della spettanza del beneficio della licenza straordinaria senza decurtazione del trattamento retributivo anche nelle ipotesi di congedi parentali fruiti prima dell’anno 2002 (v. sentt. N. 1485 del 24 febbraio 2010 e n. 3843 del 26 aprile 2010). Ciò in ragione della natura ricognitiva di detta previsione normativa (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 4 febbraio 2008 n. 155), sicché il regime transitorio ivi considerato ( “…Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”) è da intendersi riferito ai rapporti pendenti, ovvero non ancora esauriti, all’epoca di subentro della disciplina di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (<<Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003>>), quali i casi di congedi parentali con recuperi stipendiali ancora in corso o neppure ancora deliberati, seppur relativi a periodi anteriori all’anno 2002.
Nella fattispecie il ricorrente aveva goduto di astensioni dal servizio nell’arco temporale novembre 2000/febbraio 2001, ma alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 164 del 2002 non aveva ancora visto integralmente operate le relative decurtazioni stipendiali, con la conseguenza di avere egli titolo al beneficio del trattamento retributivo intero per i primi quarantacinque giorni di astensione per l’assistenza a figli minori di tre anni.
Trattandosi di due figlie entrambe nate il ……...99 (Doc. 5 del ricorrente) e quindi minori di tre anni al momento della fruizione del congedo, la pretesa è fondata.
Di qui l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dei corrispondenti atti di recupero stipendiale e con declaratoria del diritto del ricorrente alla restituzione delle relative somme incrementate di interessi legali fino al soddisfo; la rivalutazione monetaria, invece, spetterà solo nella misura di cui l’inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo stabilito dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (v., ex multis, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 5 marzo 2010 n. 1118).
Le spese di lite possono essere compensate, a fronte della non agevole interpretazione della normativa applicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annullati gli atti di recupero stipendiale impugnati, dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione delle relative somme incrementate di interessi legali (ed eventualmente rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2013
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: ven set 20, 2013 10:12 pm
da panorama
1) - concessione del congedo parentale per parto plurimo con il relativo trattamento economico.
2) - circolare n. 8161 del 14 agosto 2010 del Ministero della Giustizia, dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con cui è stato ritenuto che in caso di parto gemellare la corresponsione dell’intera retribuzione per i periodi di astensione dal lavoro a titolo di congedo parentale debba essere limitata ai giorni di congedo goduto per l’assistenza di uno solo dei bambini.
3) - veniva disposto il recupero delle somme, corrisposte nella misura del 100% per i periodi di congedo parentale superiore al massimo usufruibile, con riferimento ad un solo figlio.
DIRITTO:
4) - Sono fondate le censure rivolte avverso il provvedimento di diniego del congedo straordinario per ciascun figlio nato da parto gemellare per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 del d. lgs. 151/2001 e dell’art. 21 del dpr n. 164/2002.
5) - Come già sostenuto in giurisprudenza, infatti, il congedo parentale spetta, nel caso di parto gemellare, per entrambi i figli ( cfr. Tar Toscana n. 775/2012; Tar Valle d’Aosta n. 24/97).
IL TAR LAZIO precisa:
6) - Conclusivamente il ricorso va accolto nei limiti sopra menzionati; va quindi disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati ( ad eccezione della parte già rettificata in autotutela dall’amministrazione resistente, per la quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere) e della circolare in epigrafe nella parte di interesse.
Il resto potete leggerlo per completezza tutto qui sotto.
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09/09/2013 201308168 Sentenza 1Q
N. 08168/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10575/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10575 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Silvana Ricca, Francesco Marascio, con domicilio eletto presso Francesco Marascio in Roma, via G.B. Martini, 2;
contro
Ministero della Giustizia - Dap, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dei provvedimenti resi in data 25.03.2011, con cui il Ministero della Giustizia ha disposto la concessione del congedo parentale per parto plurimo con il relativo trattamento economico;
della circolare n. 8161 del 14 agosto 2010 del Ministero della Giustizia, dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con cui è stato ritenuto che in caso di parto gemellare la corresponsione dell’intera retribuzione per i periodi di astensione dal lavoro a titolo di congedo parentale debba essere limitata ai giorni di congedo goduto per l’assistenza di uno solo dei bambini;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il cons. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, assegnata con la qualifica di OMISSIS alla Casa Circondariale di OMISSIS, e poi chiamata a prestare servizio in distacco presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria di OMISSIS, in data 23 ottobre dava alla luce due figli gemelli.
Nei primi tre anni di vita dei figli usufruiva di complessivi 60 giorni di congedo parentale per il figlio -OMISSIS- (di cui 45 con retribuzione piena e 10 giorni con trattamento economico pari al 30% della retribuzione), e di complessivi 42 giorni per il figlio -OMISSIS-.
Il Dipartimento dell’Amministrazione intimata, con i provvedimenti indicati in epigrafe, con una interpretazione della normativa di riferimento restrittiva e contraria rispetto alla già effettuata sua applicazione, riteneva di escludere la duplicazione del trattamento economico prevista dalla disciplina di origine convenzionale, ritenendo che la disciplina di favore prevista dall’art. 32 del D. L.vo 26 marzo 2991 n. 151 non andasse duplicata in caso di figli gemelli, uniformandosi all’indirizzo contenuto nella circolare ministeriale impugnata. Di conseguenza, veniva disposto il recupero delle somme, corrisposte nella misura del 100% per i periodi di congedo parentale superiore al massimo usufruibile, con riferimento ad un solo figlio; inoltre venivano annoverate fra i giorni goduti dalla OMISSIS -OMISSIS- a titolo di congedo parentale anche le astensioni dal lavoro dei giorni dal 31/5 al 1/6/2007 , 3/10/2007 e 28/12/2007 di cui la ricorrente ha usufruito a titolo di congedo per malattia del figlio ai sensi dell’art. 47 del D. L.vo 151/2001, computando tali giorni nel limite dei 45 che il DPR 164/2002 prevede per l’integrale retribuzione dei congedi parentali.
Con ricorso proposto davanti al Tar Sicilia Catania la OMISSIS -OMISSIS- ha impugnato i menzionati provvedimenti unitamente alla circolare ministeriale in ottemperanza alla quale sono stati adottati, spiegando le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 1° c. D. L.vo n. 151/2001 e dell’art. 21 del DPR n. 164/2002 n. 165.
Sostiene la ricorrente la illegittimità della interpretazione operata dall’Amministrazione nel senso di ritenere fruibili da parte della lavoratrice madre solo 45 giorni di congedo parentale con retribuzione al 100% senza valutare la sussistenza del parto gemellare che raddoppia le esigenze di accudimento e di integrazione dei figli nella famiglia.
2) Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta e per insufficienza e incongruità della motivazione.
Il provvedimento è comunque viziato da incongruità ed insufficienza della motivazione poiché in esso si fa riferimento a preoccupazioni di carattere finanziario che esulano dalla ratio della normativa che tutela le prerogative dei genitori lavoratori e quando già la ricorrente ha in buona fede goduto dei benefici che assume spettarle.
3) Violazione degli artt. 32 e 47 del D. L.vo n. 151/2001 e dell’art. 21 del DPR n. 164/2002.
Contesta la ricorrente l’inclusione dei giorni 31/5- 1°/5/2007, 3/10/2007 e 28/12/2007 nel numero dei giorni goduti a titolo di congedo parentale, e pertanto nel novero dei 45 giorni per i quali ha diritto a percepire l’intera retribuzione ai sensi dell’art. 21 DPR 164/2002 , in quanto in tali giorni la ricorrente si è assentata dal lavoro a titolo di congedo per malattia del figlio ai sensi dell’art. 47 del D. L.vo 151/2001, come attestato dalle relative richieste di assenza per malattia corredate da certificazione medica.
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità degli atti impugnati.
Con ordinanza n. 2530 del 2012 il Tribunale, dopo avere accolto la domanda di tutela cautelare, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competente a conoscere dell’intera controversia il Tar del Lazio in ragione dell’estensione dell’impugnazione anche alla circolare indicata sopra.
Il giudizio è stato quindi riassunto davanti a questo Tribunale, con ricorso notificato in data 3.12.2012.
Con ordinanza n. 113/2013 il Collegio ha quindi accolto la domanda di tutela cautelare, confermando la relativa determinazione già adottata dal Tar Sicilia Catania.
Le parti hanno poi depositato memorie difensive e alla pubblica udienza del giorno 23 maggio 2013 la causa è stata rimessa in decisione.
DIRITTO
Sono fondate le censure rivolte avverso il provvedimento di diniego del congedo straordinario per ciascun figlio nato da parto gemellare per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 del d. lgs. 151/2001 e dell’art. 21 del dpr n. 164/2002.
Come già sostenuto in giurisprudenza, infatti, il congedo parentale spetta, nel caso di parto gemellare, per entrambi i figli ( cfr. Tar Toscana n. 775/2012; Tar Valle d’Aosta n. 24/97).
L’art. 21 del DPR 164 del 2002 (contenente il recepimento dell’Accordo sindacale per le forze di polizia) statuisce che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto”
La norma contrattuale richiamata è esplicita nello stabilire che il congedo parentale di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo Unico per la tutela della maternità), mentre nelle previsioni del TU medesimo dà luogo al pagamento di un’indennità pari al 30% della retribuzione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.151 del 2001, nel caso delle Forze di Polizia è qualificato come congedo straordinario, con pagamento dell’intera retribuzione. Infatti l’art. 21 DPR 164 del 2002 è chiaro nel prevedere una normativa di deroga alla disciplina di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 151 del 2001 e nello stabilire la spettanza del congedo straordinario integralmente retribuito. Ciò in tutte le ipotesi in cui il congedo parentale spetta, quindi con riferimento ad entrambi i figli, nel caso di parto gemellare.
Illegittimamente, dunque, l’Amministrazione Penitenziaria ha ritenuto di potere erogare, per il secondo gemello, il trattamento retributivo ridotto al 30%.
L’art. 34 del d.lgs. 151/2001 può trovare applicazione soltanto nelle fattispecie di cui al precedente art. 32 (cui lo stesso art. 34 rinvia ai fini dell’individuazione dei presupposti sostanziali del diritto all’astensione facoltativa) e non nella diversa e specifica fattispecie prevista dall’art. 21 del d. lgs. 164/2002 che prevede invece una diversa determinazione del trattamento economico e retributivo del congedo parentale.
L’art. 21 citato infatti , come visto, stabilisce proprio in deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, il diritto del personale con figli minori di tre anni, che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’art. 32 del medesimo testo unico, a conseguire il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio, e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto . In virtù poi del rinvio di cui all’art. 15 del dpr 31.7.1995 n. 395 la quantificazione del beneficio è rapportata alla misura del trattamento economico del congedo straordinario contenuta nell’art. 40 del dpr 3/1957, come modificata dall’art. 3 della legge n. 537/93.
E naturalmente detto trattamento non può che spettare, nella medesima intera misura prevista, per ciascun figlio minore e, quindi, nel caso di parto gemellare, per ciascuno dei figli gemelli.
Una diversa interpretazione, che volesse limitare il trattamento economico più favorevole al solo congedo goduto per uno dei due figli sarebbe infatti illogica, contraria alla lettera del dato normativo (l’art. 32 citato riferisce il congedo parentale a “ogni bambino” e non prevede deroghe per il caso di figli avuti con parto gemellare), e soprattutto tale da determinare la frustrazione della finalità perseguite di tutela della maternità.
L’istituto del congedo parentale infatti ha la funzione di garantire la presenza del genitore lavoratore accanto al figlio nei primi anni di vita, favorendone l’assistenza ai bisogni della crescita e dello sviluppo affettivo e della personalità; e la piena attuazione della finalità perseguita rimane logicamente e razionalmente legata al riconoscimento del beneficio per ciascuno dei figli.
La prevalenza della disciplina così introdotta a livello di accordo collettivo di settore, rispetto a quella generale, trova poi fondamento nella previsione di cui all’art. 1, secondo comma, del d lgs. 151/2001 che “fa salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione”.
La misura e la portata del beneficio può quindi essere diversamente stabilita anche a livello convenzionale: ma una volta che gli accordi collettivi prevedono per il periodo di astensione il diritto all’intero trattamento retributivo questo non può che essere riconosciuto in detta misura per ciascun figlio, e per entrambi i gemelli in caso di parto gemellare.
Il superiore assunto non è contraddetto dal fatto che, in diversi settori del pubblico impiego, come per il Comparto Scuola o per quello delle agenzie fiscali ( cui si riferisce la documentazione prodotta dall’amministrazione resistente), sia previsto per le fattispecie in esame un trattamento di minor favore rispetto a quello previsto per il comparto Polizia e Polizia Penitenziaria, essendo affidata la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva: l’equilibrio economico contrattuale complessivo di ciascun accordo collettivo, infatti, va valutato in sé e senza che sia possibile effettuare confronti fra accordi inerenti comparti differenti e su singoli aspetti della disciplina convenzionale al fine di ipotizzare disparità di trattamento fra i dipendenti di diverse amministrazioni pubbliche.
Il ricorso proposto avverso i provvedimenti resi in data 25.03.2011, sulla determinazione del congedo parentale e, in parte qua, avverso la circolare indicata in epigrafe sono dunque fondati alla luce di quanto fin qui esposto.
In ordine invece all’impugnazione dei medesimi provvedimenti (terzo motivo di ricorso) nella parte in cui venivano annoverate fra i giorni goduti dalla OMISSIS -OMISSIS- a titolo di congedo parentale anche le astensioni dal lavoro dei giorni dal 31/5 al 1/6/2007 , 3/10/2007 e 28/12/2007 di cui la ricorrente ha usufruito a titolo di congedo per malattia del figlio ai sensi dell’art. 47 del D. L.vo 151/2001, computando tali giorni nel limite dei 45 che il DPR 164/2002 prevede per l’integrale retribuzione dei congedi parentali, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con memoria del 18 aprile 2013 infatti l’amministrazione resistente ha dichiarato di avere provveduto ad adottare provvedimenti di rettifica escludendo dal computo i giorni menzionati che, in quanto richiesti a titolo di congedo per malattia del figlio, avrebbero dovuto essere ascritti a congedo straordinario di cui all’art. 37 del dpr 3/1957.
Conclusivamente il ricorso va accolto nei limiti sopra menzionati; va quindi disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati ( ad eccezione della parte già rettificata in autotutela dall’amministrazione resistente, per la quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere) e della circolare in epigrafe nella parte di interesse.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila euro) oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla nei limiti i provvedimenti impugnati.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio nella misura stabilita in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2013
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: ven mag 09, 2014 9:23 am
da panorama
Quesito al Consiglio di Stato, proposto da Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, riguardante la computabilità della licenza straordinaria per congedo parentale a retribuzione intera.
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Il Consiglio di Stato scrive:
(ecco qualche brano)
1) - Appare di tutta evidenza, pertanto, che l’esercizio della funzione consultiva da parte di questo Consiglio di Stato, come richiesto dall’Amministrazione della Difesa, andrebbe a sovrapporsi su di un contenzioso ancora in fieri, rispetto al quale questo stesso Consiglio di Stato è stato anche chiamato a pronunciarsi in sede giurisdizionale.
2) - Per quanto sopra, si ritiene di esprimere il non luogo a parere, atteso che sulla questione sono pendenti molteplici contenziosi giurisdizionali (come rappresenta lo stesso Ministero nel formulare il proprio quesito).
3) - Laddove ritenuto opportuno, il Ministero potrà rivolgersi all’Avvocatura di Stato.
Per completezza cmq. leggete il tutto qui sotto.
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05/05/2014 201400001 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 12/02/2014
Numero 01433/2014 e data 05/05/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2014
NUMERO AFFARE 00001/2014
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare.
Quesito al Consiglio di Stato, proposto da Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, riguardante la computabilità della licenza straordinaria per congedo parentale a retribuzione intera.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2013/0290507 del 25 ottobre 2013, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, consigliere Nicolò Pollari;
PREMESSO:
Il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha sottoposto al Consiglio di Stato un quesito in ordine alla computabilità della “licenza straordinaria per congedo parentale” a retribuzione intera.
L'Amministrazione descrive il quadro giuridico di riferimento, soffermandosi preliminarmente sulla disciplina dell’istituto del “congedo parentale”, che è regolamentato dal Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ed in particolare:
- dall'articolo 32 che stabilisce, tra l'altro, la durata massima dei periodi di congedo parentale fruibile singolarmente e cumulativamente dai genitori (sei mesi per ogni genitore, per un massimo di dieci ovvero - in particolari condizioni - di undici mesi cumulativi fino all' ottavo anno di vita di ciascun figlio);
- dall'articolo 34 che detta le norme per la retribuzione di tale congedo (30% della retribuzione percepita dai singoli genitori, per un periodo massimo complessivo tra entrambi di sei mesi nell'ambito dei primi tre anni di vita di ciascun figlio; nessuna retribuzione per i periodi successivi, eccettuato il caso in cui il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).
Successivamente, i provvedimenti di recepimento della concertazione, emanati nel 2002 (articolo 14 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - poi ridefinito dall'art. 15 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 - e articolo 58 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, per quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare), hanno stabilito che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto".
L'applicabilità al personale militare delle norme richiamate è, peraltro, sancita dall'art. 1493 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare".
Siffatta deroga ha dato vita ad una controversa interpretazione da parte dei destinatari dei suddetti provvedimenti di concertazione, in quanto è stata intesa come concessiva di un beneficio ulteriore rispetto a quello previsto dalla norma generale, ritenendo che i suddetti 45 giorni a retribuzione intera, riferiti alla “licenza straordinaria per congedo parentale”, dovessero essere computati in aggiunta ai sei mesi pagati al 30%.
La Direzione Generale per il Personale Militare, fin dal 2003, ha aderito ad un’interpretazione più restrittiva del dettato della norma, sostenendo che i 45 giorni retribuiti per intero dovessero essere, comunque, ricompresi nell'ambito dei richiamati sei mesi. In pratica, è stato ritenuto che la deroga, esplicitata nei citati provvedimenti di concertazione, fosse riferita esclusivamente all'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001 e che, pertanto, andasse ad apportare una miglioria al trattamento economico connesso al congedo parentale (prevedendo che una parte dello stesso, ossia 45 giorni, fosse retribuita per intero e non nei limiti di cui all’art.34), senza che ciò comportasse una estensione del computo del congedo parentale fissato in sei mesi.
La posizione dell’Amministrazione, all’atto pratico, si è tradotta nell’adozione di provvedimenti di recupero delle somme corrisposte a titolo di retribuzione intera, a seguito della fruizione, da parte di taluni militari, della licenza straordinaria per congedo parentale concessa. La linea seguita dall’Amministrazione ha, di conseguenza, determinato un rilevante contenzioso, che ha originato diverse pronunce discordanti da parte degli Organi giurisdizionali.
In particolare, il T.A.R. del Piemonte, con sentenza n. 2609 del 21 luglio 2005, ha accolto un ricorso proposto da personale della Polizia di Stato, ritenendo che
"nel caso dei ricorrenti, appartenenti al suddetto personale di Polizia, non è applicabile il tetto del «periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi», e che, pertanto, tali soggetti possono fruire di ulteriori quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio del bambino, di congedo straordinario".
Tuttavia, il Consiglio di Stato, con decisione n. 9562 del 29 dicembre 2010, ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e, in riforma della sentenza di primo grado, ha precisato che
"... la disciplina derogatoria contenuta nel citato art. 21, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, non si possa che riferire alla misura del trattamento economico, corrispondente a quello previsto per il congedo straordinario, e non già ai limiti massimi del congedo retribuito ... ".
Successivamente, accogliendo il ricorso proposto da personale dell'Arma dei Carabinieri, il T.A.R. della Lombardia, con sentenza n. 1560 del 16 giugno 2011, allineandosi alla tesi sostenuta dal T.A.R. del Piemonte, ha affermato che la norma derogatrice del D.P.R. di concertazione è
"una disposizione che va ad incidere su un istituto che rimane del tutto distinto dal congedo parentale previsto dall'art. 34 della L. n. 151 del 2001 con il quale ha in comune soltanto il presupposto della paternità o maternità. Lo dimostra il fatto che il congedo parentale può essere fruito fino all'ottavo anno di vita del bambino, mentre il congedo straordinario può essere chiesto solo nei primi tre anni di vita dello stesso ... ".
Avverso tale sentenza è stato proposto appello, ancora pendente.
Ancora, il T.A.R. della Lombardia ha accolto analogo ricorso, presentato sempre da personale dell'Arma dei Carabinieri, con sentenza n. 1188 del 23 aprile 2012, nella quale, dopo aver riprodotto le medesime motivazioni della suddetta sentenza n. 1560/2011, ha precisato che seppur
"ben nota al Collegio la differente posizione del Consiglio di Stato ... ad avviso del Collegio si ravvisano ulteriori ragioni per ribadire il proprio orientamento". Tali ragioni si basano sul fatto che la norma derogatoria dell'art. 15 del D.P.R. n. 171/2007 richiama il congedo straordinario come istituto da utilizzare per fruire del beneficio, "il quale per la sua natura e funzione, si somma a quello «ordinario» previsto dalla disciplina generale del d. lgs. 151/2001 ..." .
Avverso tale sentenza è stato proposto appello, ancora pendente.
Infine, il T.A.R. della Campania, Sezione di Salerno, con sentenza n. 1838 del 17 ottobre 2012, ricalcando le motivazioni del T.A.R. Lombardia, ha ribadito la tesi secondo cui la disposizione dettata dal D.P.R. di concertazione non incide su un istituto che rimane del tutto distinto dal congedo parentale previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001.
Nei confronti di tale sentenza non risulta presentato appello.
CONSIDERATO:
Il contenzioso venutosi a creare in ragione dell’interpretazione restrittiva seguita dall’Amministrazione con riferimento all’istituto della “licenza straordinaria per congedo parentale”, vede contrapposte, allo stato attuale, due opposti orientamenti: il primo, che si è andato progressivamente consolidando in primo grado, opposto alle tesi della Difesa, e il secondo, invero rappresentato da un’isolata pronuncia del Consiglio di Stato, chiamato successivamente a pronunciarsi in almeno due dei casi riportati nella relazione ministeriale ed ancora non espressosi.
Appare di tutta evidenza, pertanto, che l’esercizio della funzione consultiva da parte di questo Consiglio di Stato, come richiesto dall’Amministrazione della Difesa, andrebbe a sovrapporsi su di un contenzioso ancora in fieri, rispetto al quale questo stesso Consiglio di Stato è stato anche chiamato a pronunciarsi in sede giurisdizionale.
Il Collegio ha già affermato, in diversi precedenti (Sez. II, 12 novembre 2003 n. 1855/03, 13 marzo 2003 n. 82/89, 25 settembre 2002 n. 2994, 3 settembre 2008 n. 2395), che l’attività consultiva facoltativa del Consiglio di Stato (ossia appunto la risposta a quesiti giuridico-amministrativi liberamente formulati dall’Amministrazione) non è espletabile quando possa interferire su un contenzioso in atto o in fieri, perché in tal caso - nel quale l’Amministrazione può più appropriatamente ricorrere alla consulenza, riservata, dell’Avvocatura dello Stato - essa potrebbe interferire con l’attività giurisdizionale e ledere quindi i principi di terzietà del giudice e di parità delle parti, immanenti nell’ordinamento ed espressamente sanciti sia dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, sia dall’articolo 111 della Costituzione, riformulato dall’articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2.
Per quanto sopra, si ritiene di esprimere il non luogo a parere, atteso che sulla questione sono pendenti molteplici contenziosi giurisdizionali (come rappresenta lo stesso Ministero nel formulare il proprio quesito).
Laddove ritenuto opportuno, il Ministero potrà rivolgersi all’Avvocatura di Stato.
P.Q.M.
dichiara il non luogo a parere sul quesito in oggetto indicato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: sab lug 26, 2014 9:28 am
da panorama
Per quanto d'interesse al personale Arma CC.
URP del C.G.A.
Domanda:
- A breve, per la prima volta, diventerò papà. In occasione dell’evento potrò fruire di qualche speciale licenza?
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Risposta:
- Tutti i benefici previsti dalla legge vigente in materia di “Tutela e sostegno della maternità e della paternità”, in ambito Arma, sono illustrati dalla Pubblicazione di questo Comando Generale n. C-14 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi" che potrà consultare anche in area Intranet – Portale Leonardo. In tale contesto richiamiamo, in particolare, la Sua attenzione sulla parte concernente i “congedi parentali”.
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: dom apr 26, 2015 7:45 pm
da panorama
Ministero della Difesa.
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Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare.
Per i colleghi CC., le citate disposizioni sono già contenute nella Pubblicazione C-14 “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi.
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: mer dic 07, 2016 9:25 am
da panorama
Con il presente ricorso straordinario al PDR il CdS col Parere precisa:
1) - Non è dubbio, infatti, che ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.n. 151/2001 i periodi di congedo straordinario non siano computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, essi, come sottolinea il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere citato dal Ministero, vanno considerati sotto il profilo previdenziale e pensionistico.
2) - In sostanza detti periodi non sono computabili ai fini dell’anzianità di servizio, per quanto concerne la progressione economica e di carriera, ma rilevano, essendo coperti da contribuzione, esclusivamente, ai fini dell’anzianità, sotto l’aspetto del conseguimento del diritto a pensione.
Cmq. il tutto leggetelo qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602543 - Public 2016-12-05 -
Numero 02543/2016 e data 05/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2016
NUMERO AFFARE 04890/2012
OGGETTO:
Ministero della Giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Calogero S., contro Ministero della Giustizia Provveditorato Regionale Sicilia, avverso riduzione proporzionale del congedo ordinario;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 15/06/2012 con la quale il Ministero della Giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso il sig. S. Calogero, ispettore superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il decreto in data 18.06.2010, nella parte in cui è disposta la riduzione proporzionale del congedo ordinario spettante e la non computabilità del congedo fruito ai fini dell’anzianità di servizio.
Deduce la violazione degli art. 34, 42 e 43 del D.lgs.n. 151/2001 e dell’art. 4 /2°c della L. n. 104/1992 ed inoltre l’eccesso di potere per illogicità manifesta.
Il Ministero della Giustizia con relazione del 15.06.2012 ha riferito sulla vicenda, rilevando come, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001, i periodi di congedo straordinario sono valutabili per intero soltanto per il trattamento di quiescenza, mentre non sono valutabili, né ai fini del trattamento di fine rapporto e né possono avere effetto ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.
Deriva dalle disposizioni quanto disposto dalla legge, secondo l’Amministrazione, che la fruizione del congedo parentale riduce le ferie, indipendentemente dalla circostanza che il congedo medesimo sia cumulato con quello ordinario o con i permessi e che inoltre, pur in contrasto con il diverso parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 21/2008 – il congedo parentale non può essere computato ai fini dell’anzianità di servizio.
Ritiene, pertanto, che il ricorso vada respinto.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la posizione dell’Amministrazione vada solo in parte condivisa.
Non è dubbio, infatti, che ai sensi dell’art. 42 del D.lgs.n. 151/2001 i periodi di congedo straordinario non siano computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, essi, come sottolinea il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere citato dal Ministero, vanno considerati sotto il profilo previdenziale e pensionistico.
In sostanza detti periodi non sono computabili ai fini dell’anzianità di servizio, per quanto concerne la progressione economica e di carriera, ma rilevano, essendo coperti da contribuzione, esclusivamente, ai fini dell’anzianità, sotto l’aspetto del conseguimento del diritto a pensione.
Discende da quanto appena espresso che il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei limiti indicati in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: Parto gemellare e doppio congedo parentale.
Inviato: ven ago 20, 2021 9:53 am
da panorama
Il Ministero perde l’Appello, ove veniva contestato il contenuto della circolare n. 8161 del 14 agosto 2010 del Ministero della Giustizia, dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Fa seguito alla sentenza del Tar Lazio n. 8168/2013 sezione 1Q postata qui in data 20/09/2013.
Il CdS precisa:
1) - La tesi dell’Amministrazione secondo la quale le esigenze di cura del bambino cui è preordinato i congedo in questione sarebbero comunque garantite dalla facoltà del genitore di fruire di 45 giorni di congedo per ogni figlio, pur senza tuttavia fruire del 100% dell’ordinario trattamento economico, non è condivisibile. Infatti, l’indisponibilità dell’intero trattamento economico per i congedi ulteriori rispetto al primo costituisce indubbiamente uno degli elementi di valutazione da parte del genitore ai fini della scelta in ordine alla fruizione dei medesimi congedi e l’eventuale scelta negativa cui tale elemento conduca si ripercuote sulla cura dei figli. Come rilevato dal Tar, la piena attuazione della finalità perseguita dall’istituto in questione “rimane logicamente e razionalmente legata al riconoscimento del beneficio per ciascuno dei figli”.