Re: Transito nei ruoli civili senza riforma: e i CC ?
Inviato: mar nov 06, 2012 4:55 pm
da panorama
Bella sentenza.
Ricorso per il riconoscimento del diritto di transito, ai sensi della l. 28.7.1999, n. 266.
FATTO:
1) - Il ricorrente, già finanziere scelto, in servizio al Comando della Guardia di Finanza di Torino, in data 15.6.2005, veniva giudicato non idoneo, permanentemente ed in modo assoluto, al servizio militare incondizionato e al servizio d’Istituto nella Guardia di Finanza.
2) - Posto in congedo assoluto, con il medesimo provvedimento, veniva peraltro riconosciuto idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3) - Pertanto, con istanza del 6.7.2005, chiedeva al competente Ufficio del Ministero di transitare nell’impiego civile, possibilmente presso una delle sedi periferiche degli Uffici dell’ex Dicastero delle Finanze.
4) - Con lettera del novembre 2005, il Ministero negava il transito, “stante la pendenza a carico dell’interessato, di procedimenti penali che comportano, in relazione ai motivi della sua attivazione, gravi danni all’immagine dell’amministrazione e conseguente ostacolo alla necessaria buona organizzazione dello specifico ufficio di assegnazione”.
5) - Veniva conseguentemente sospeso, a far data dal mese di gennaio 2006, anche il pagamento di tutte le spettanze retributive.
DIRITTO:
1) - il transito non può essere rifiutato dall'amministrazione civile di destinazione adducendo ragioni soggettive - inerenti l'attitudine professionale dell'interessato - ovvero oggettive - inerenti l'organizzazione dell'ente (Cons. St., sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904) e può avvenire anche in soprannumero (Cons. St., sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147);
2) - Come si evince dalla lettera della legge, formulata in maniera assertiva, il Ministero, al quale viene richiesto il transito da parte del militare, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione della istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge.
3) - Correlativamente, ogni decisione in ordine allo status del militare precedente al nuovo inserimento nei ruoli della amministrazione civile, è di esclusiva pertinenza dell'amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza.
4) - Nel caso di specie, reputa il Collegio che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge per disporre il transito, poiché, essendo la discrezionalità dell’amministrazione limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, essa poteva soltanto scegliere la sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il sig. V…… ma non già negargli l’inserimento nei ruoli.
5) - Al riguardo, non poteva spiegare alcun rilievo la mera pendenza, all’epoca, di alcuni procedimenti penali (circostanza non contemplata dalla disciplina positiva, sopra richiamata), come pure è irrilevante la circostanza, sottolineata nella memoria di costituzione dell’amministrazione, che alcuni di tali procedimenti si fossero conclusi con sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del ricorrente (in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere, in tale sede).
IL TAR al punto 3 della sentenza precisa:
1) - In definitiva, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a transitare nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quantomeno a far data dal mese di gennaio 2006 (data in cui riferisce – con affermazione rimasta incontestata - che è cessata la corresponsione di ogni forma di retribuzione).
2) - A tale declaratoria, consegue (trattandosi di una situazione assimilabile all’illegittima interruzione di un rapporto già in atto – cfr. Cons. St., sentenza n. 5758/2006, cit. –), la piena restitutio in integrum nella posizione originaria, lesa dal provvedimento riconosciuto illegittimo, con la relativa ricostruzione della carriera dell’interessato sia ai fini giuridici che economici.
3) - Si precisa che, dall'importo della somma da liquidare al ricorrente a titolo di restitutio in integrum, vanno detratti eventuali proventi di altre attività lavorative svolte dal medesimo nel periodo di interruzione (ove l’amministrazione riesca effettivamente a provarne la percezione – cfr. Cass. Civ., 2 settembre 2003, n. 12798).
Il resto leggetelo in sentenza qui sotto per poter capire i motivi del ricorso Accolto.
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05/11/2012 201209034 Sentenza 2
N. 09034/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03668/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3668 del 2006, proposto da:
V. C., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Frisani, con domicilio eletto presso Giuseppe Marco Trombetta in Roma, via Carlo Mirabello, 11;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento del diritto di transito, ai sensi della l. 28.7.1999, n. 266, nel ruolo del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze; nonché per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 2012 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Il ricorrente, già finanziere scelto, in servizio al Comando della Guardia di Finanza di Torino, in data 15.6.2005, veniva giudicato non idoneo, permanentemente ed in modo assoluto, al servizio militare incondizionato e al servizio d’Istituto nella Guardia di Finanza.
Posto in congedo assoluto, con il medesimo provvedimento, veniva peraltro riconosciuto idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, con istanza del 6.7.2005, chiedeva al competente Ufficio del Ministero di transitare nell’impiego civile, possibilmente presso una delle sedi periferiche degli Uffici dell’ex Dicastero delle Finanze.
Con lettera del novembre 2005, il Ministero negava il transito, “stante la pendenza a carico dell’interessato, di procedimenti penali che comportano, in relazione ai motivi della sua attivazione, gravi danni all’immagine dell’amministrazione e conseguente ostacolo alla necessaria buona organizzazione dello specifico ufficio di assegnazione”.
Veniva conseguentemente sospeso, a far data dal mese di gennaio 2006, anche il pagamento di tutte le spettanze retributive.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente insorgeva inizialmente innanzi al TAR Puglia, sede di Bari.
La causa, su accordo delle parti (come era possibile prima dell’entrata in vigore del c.p.a.), veniva rimessa a questo TAR, innanzi al quale le parti si costituivano (rispettivamente, in data 27.4.2006 il ricorrente, e in data 20.7.2006 il Ministero).
Il ricorso è affidato a tre motivi:
1) non esiste, a tutt’oggi, a carico del ricorrente, alcuna condanna penale definitiva;
2) gli eventuali addebiti penali, comunque, non possono influire sull’attività lavorativa civile.
3) egli ha comunque un vero e proprio diritto a transitare nei ruoli civili.
Il sig. V….. ha avanzato anche domanda di risarcimento dei “danni patrimoniali, fisici e morali subiti”.
Si costituiva, per resistere, l’amministrazione intimata.
Con ordinanza n. 4472 del 27.7.2006, veniva respinta l’istanza cautelare.
Le parti hanno depositato memorie, in vista della pubblica udienza del 17 ottobre 2012, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. L'art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 stabilisce che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.
Il procedimento di transito è stato disciplinato dal d.m. 18 aprile 2002 che, agli artt. 1 e 2, in particolare, ha poi delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
Secondo una consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. IV, sentenza n. 6951/2009, nonché TAR Lazio, sez. II, 8 novembre 2006, n. 12139), quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. ancora, Cons. St., sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all'amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica);
b) il transito non può essere rifiutato dall'amministrazione civile di destinazione adducendo ragioni soggettive - inerenti l'attitudine professionale dell'interessato - ovvero oggettive - inerenti l'organizzazione dell'ente (Cons. St., sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904) e può avvenire anche in soprannumero (Cons. St., sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147);
c) il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all'amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione (Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all'entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14);
d) tale beneficio non si applica al personale in ferma volontaria per la sua condizione di stato precaria e non stabile (Cons. St., sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598).
In definitiva, l'articolo in esame vincola ogni determinazione in ordine al transito nel ruolo del personale civile del Ministero interessato alla valutazione dell'unico presupposto della inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti da causa di servizio.
Il presupposto per l'applicazione della norma è dunque quello che sussista un rapporto in atto con l'amministrazione militare nonché il previo accertamento di carattere tecnico discrezionale della CMO chiamata a valutare la idoneità fisica o psichica dell'interessato.
Come si evince dalla lettera della legge, formulata in maniera assertiva, il Ministero, al quale viene richiesto il transito da parte del militare, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione della istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge.
Correlativamente, ogni decisione in ordine allo status del militare precedente al nuovo inserimento nei ruoli della amministrazione civile, è di esclusiva pertinenza dell'amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza.
2. Nel caso di specie, reputa il Collegio che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge per disporre il transito, poiché, essendo la discrezionalità dell’amministrazione limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, essa poteva soltanto scegliere la sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il sig. V…… ma non già negargli l’inserimento nei ruoli.
Al riguardo, non poteva spiegare alcun rilievo la mera pendenza, all’epoca, di alcuni procedimenti penali (circostanza non contemplata dalla disciplina positiva, sopra richiamata), come pure è irrilevante la circostanza, sottolineata nella memoria di costituzione dell’amministrazione, che alcuni di tali procedimenti si fossero conclusi con sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del ricorrente (in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere, in tale sede).
E’ infatti incontestabile che la competente Commissione medica lo abbia comunque ritenuto idoneo al transito negli impieghi civili, sia pure in incarichi “che non comportino aumentato stress psichico e contatto con il pubblico”.
Per quanto occorrer possa, si osserva infine che, all’esito delle ulteriori vicende penali che hanno riguardato il sig. V……., cui si allude nel provvedimento impugnato, l’amministrazione conserva comunque il potere di attivare, sussistendone i presupposti, le iniziative disciplinari ritenute più opportune (cfr. Cons. St., sez. IV, ord. n. 2998/2007, cit.).
3. In definitiva, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a transitare nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quantomeno a far data dal mese di gennaio 2006 (data in cui riferisce – con affermazione rimasta incontestata - che è cessata la corresponsione di ogni forma di retribuzione).
A tale declaratoria, consegue (trattandosi di una situazione assimilabile all’illegittima interruzione di un rapporto già in atto – cfr. Cons. St., sentenza n. 5758/2006, cit. –), la piena restitutio in integrum nella posizione originaria, lesa dal provvedimento riconosciuto illegittimo, con la relativa ricostruzione della carriera dell’interessato sia ai fini giuridici che economici.
Si precisa che, dall'importo della somma da liquidare al ricorrente a titolo di restitutio in integrum, vanno detratti eventuali proventi di altre attività lavorative svolte dal medesimo nel periodo di interruzione (ove l’amministrazione riesca effettivamente a provarne la percezione – cfr. Cass. Civ., 2 settembre 2003, n. 12798).
Ciò, sia in considerazione del fatto che le norme sul pubblico impiego vietano il cumulo del servizio alle dipendenze della p.a., con qualsiasi altra attività, anche di carattere privatistico, sicché le prestazioni ed attività svolte in costanza di sospensione del rapporto hanno carattere sostitutivo e sono rese possibili unicamente dall'interruzione del rapporto stesso, sia in considerazione dell'esigenza di evitare indebite locupletazioni della parte vittoriosa (cfr. Cons. St., sez. V^, sentenza n. 5158 del 2007, e la giurisprudenza, sia giuslavoristica che amministrativa, ivi richiamata).
In conclusione, il Ministero intimato, oltre ad inserire il V…….. nei propri ruoli civili, dovrà provvedere anche a ricostruirne la carriera, sia ai fini giuridici che ed economici.
3.1 Non vi è alcuna prova, invece, degli ulteriori danni, patrimoniali e morali, asseritamente subiti, essendo stata la relativa richiesta articolata dal ricorrente in modo del tutto generico.
La domanda di risarcimento del danno, pertanto, deve essere respinta.
4. La reciproca, parziale, soccombenza, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie in parte e per l’effetto, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a transitare nei ruoli del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze a far data dal mese di gennaio 2006;
2) condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a ricostruire la carriera di parte ricorrente, sia ai fini giuridici che economici;
3) respinge la domanda di risarcimento del danno;
4) compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2012