caro amico qua ce sta tutto
1. PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
1.1 - Finalità e natura:
la pensione privilegiata può definirsi un trattamento economico a carattere continuativo avente
lo scopo di risarcire il dipendente per le menomazioni dell’integrità personale subite a causa di
infermità o lesioni di natura inabilitante riportate per fatti di servizio e riconosciute ascrivibili
ad una delle categorie di cui alla tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81 e dipendenti da fatti
di servizio, a nulla rilevando la durata del rapporto di lavoro, né l’entità della contribuzione
versata.
1.2 - Destinatari:
la pensione privilegiata spetta a:
· militari che vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare
incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di
servizio;
· militari che, dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento
privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed
ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti e da ascrivere a categoria.
1.3 - Termine per la presentazione della domanda:
la domanda di pensione privilegiata - nel caso in cui l’infermità letale/invalidità non sia stata già
riconosciuta dipendente da causa di servizio - va presentata entro cinque anni dalla data della
cessazione dal servizio, elevati a dieci per invalidità derivanti da “parkinsonismo” o da malattie
ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
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La Corte Costituzionale con una recente sentenza (n. 323/2008 del 9.7.2008) ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui
non prevede che (allorché la malattia, avente la caratteristica di patologia “a lunga latenza”,
insorga dopo i cinque o dieci anni dalla cessazione dal servizio) il termine quinquennale di
decadenza per l’inoltro della domanda di riconoscimento della “dipendenza” ai fini della
pensione privilegiata decorra dal momento in cui la malattia stessa si è manifestata.
Detta pronuncia produce effetti, in particolare, per coloro che risultano affetti da patologie
provocate dall’esposizione all’amianto caratterizzate da un lungo intervallo di tempo tra la
“esposizione” e la comparsa della malattia.
Per ottenere il beneficio economico della pensione privilegiata sin dalla data di cessazione dal
servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa.
Qualora la domanda sia presentata oltre il termine di due anni, il pagamento della pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa,
rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.
1.4 - Documentazione da produrre:
l’istanza di concessione della pensione privilegiata deve essere corredata da:
· documentazione sanitaria attestante la malattia, le lesioni o la causa del decesso;
· in caso di domanda da parte dei superstiti aventi diritto del militare defunto, certificato di
morte e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino la composizione della
famiglia al momento della morte, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, la data in cui è
stato contratto il matrimonio e che non vi è stata separazione tra i coniugi (per la/il vedova/o).
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1.5 - Modello di domanda:
la domanda, presentata dopo la cessazione dal servizio e redatta secondo gli schemi (Mod.
PPO/A – Mod. PPO/B) allegati n. 1 e n. 2 al termine del presente paragrafo, deve contenere
l’indicazione dettagliata:
· della natura della/e infermità o lesione/i per la/e quale/i si richiede la pensione privilegiata;
· dei fatti di servizio che vi hanno concorso e che siano, dunque, rilevanti ai fini
dell’accertamento del nesso di causalità (ove non sia ancora intervenuto il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio) e ove possibile, delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o
sensoriale, con allegato ogni documento utile;
· del numero, della data del processo verbale e della Commissione Medica Ospedaliera
emittente, nel caso sia stata già accertata la malattia o la lesione (modello “C ” o modello “AB”)
durante il servizio.
1.6 - Istruttoria della pratica:
- d’ufficio in caso di:
· decesso del militare avvenuto in attività di servizio e per causa violenta
nell’adempimento degli obblighi istituzionali (art. 184, comma 4, D.P.R. n. 1092/73
e art. 3, comma 2, D.P.R. n. 461/01);
· cessazione dal servizio/riforma a causa di infermità/lesioni riconosciute dipendenti
da causa di (art. 167, comma 1, D.P.R. n. 1092/73) servizio o per infermità contratte
nell’esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigene (art. 3, comma 1, D.P.R. n.
461/01);
- a domanda degli interessati quando questi ritengano che le infermità sofferte e, per il coniuge
superstite, l’infermità letale, siano da ricondursi a fatti di servizio;
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i fatti di servizio debbono costituire la causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, lesione
o morte ovvero rivestire un ruolo concausale efficiente e determinante.
La domanda deve essere presentata all’ultimo Ente di servizio e da quest’ultimo inviata a
PREVIMIL, corredata di un rapporto informativo sul servizio svolto e gli incarichi
disimpegnati.
L’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale (PREVIMIL) dispone gli
accertamenti sanitari, inviando la relativa documentazione presso la Commissione Medica
Ospedaliera territorialmente competente (per luogo di residenza dell’interessato).
La Commissione Medica Ospedaliera sottopone a visita diretta l’interessato o a domicilio nel
caso versi in gravi condizioni di salute; il sopraindicato organo medico legale esprime il
giudizio sanitario sull’entità delle menomazioni dell’integrità fisica o sulle cause della morte ed
esprime, nel processo verbale, un giudizio sull’ascrivibilità a categoria di pensione e
sull’idoneità al servizio.
L’Amministrazione, ricevuto il processo verbale dalla Commissione Medica Ospedaliera, invia
al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, una relazione per richiesta di parere sulla
dipendenza da causa di servizio.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si pronuncia con parere motivato sulla
dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della morte. Tale parere è obbligatorio e
vincolante per l’Amministrazione, nonché definitivo anche ai fini delle cure.
1.7 - Importo del beneficio:
La pensione privilegiata ordinaria si caratterizza quale trattamento sostitutivo della pensione
ordinaria ed è pari al 100% della base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili
alla prima categoria della tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81, riducendosi al 90, 80, 70, 60,
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50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta,
sesta, settima ed ottava categoria.
Categoria di
ascrivibilità
della infermità
o lesione
Ammontare del
trattamento
rispetto alla base
pensionabile
1^ 100%
2^ 90%
3^ 80%
4^ 70%
5^ 60%
6^ 50%
7^ 40%
8^ 30%
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello
0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia
compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima
richiesta per conseguire la pensione normale.
La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.
La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione
ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia
maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.
Per i militari di truppa l’importo del beneficio è correlato esclusivamente alla categoria di
ascrivibilità e commisurato ad un importo tabellare che viene aggiornato annualmente sulla
base dell’ Indice Istat di variazione dei prezzi al consumo.
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1.8 - Assegno rinnovabile:
Qualora le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella “A”, siano
ritenute dalla C.M.O. suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di
misura uguale alla pensione e di durata da 2 a 4 anni (art. 68, D.P.R. n. 1092/73, come
modificato dall’art. 5, primo comma, della Legge n. 9/1980).
Se in sede di visita per il rinnovo spetta un assegno rinnovabile che, insieme al precedente,
supera la durata di 6 anni, viene concessa la pensione privilegiata vitalizia.
I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione privilegiata di
reversibilità nel caso in cui il militare muoia in costanza di assegno (ossia prima della scadenza
delle annualità per le quali è stato conferito l’assegno).
1.9 - Indennità una tantum privilegiata
Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni dipendenti da fatti di servizio ed
ascritte dalla C.M.O. alla tabella B annessa al D.P.R. n. 834/1981, ha diritto ad una indennità
per una volta tanto pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un
massimo di cinque (art. 69, D.P.R. n. 1092/73).
1.10 - Aggravamento
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia stato già attribuito il
trattamento privilegiato, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento senza
limiti di tempo.
Se la prima domanda di aggravamento è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte
per la medesima infermità.
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La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
1.11 - Trattamento privilegiato di reversibilità
Il trattamento privilegiato di reversibilità compete, a domanda, agli aventi diritto del militare
che, in servizio, muoia per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio (art. 92 D.P.R. n.
1092/1973) o interdipendenti con infermità già riconosciute (domanda redatta secondo il Mod.
PPO/C di cui all’allegato n. 3).
1.12 - Trattamento speciale
Al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente:
· deceduto in servizio e per causa di servizio per causa violenta nell’adempimento degli
obblighi istituzionali (d’ ufficio),
· titolare del trattamento privilegiato di 1^ categoria (d’ ufficio),
· titolare di pensione privilegiata ordinaria, che muoia per effetto diretto della/e stessa/e
infermità o lesione/i per la/e quale/i gli era stato riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato
(a domanda) è attribuito (ai sensi dell’art. 93 del T.U. di cui al D.P.R. n. 1092/1973), per la
durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello di
prima categoria (100% della base pensionabile).
Detto beneficio compete inoltre agli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro o in
età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del militare o del pensionato e in condizioni
economiche disagiate.
Scaduto il termine di tre anni comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.
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1.13 - Destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento
speciale
I destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale possono essere,
in ordine di priorità:
1- Coniuge solo o in concorso con:
- figli minorenni;
- studenti di scuola media superiore;
- studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e, comunque, non oltre il
26° anno di età;
- figli maggiorenni purché inabili, a carico, conviventi e nullatenenti.
Sono presi in considerazione i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi; in assenza dei
figli legittimi e legittimati o nei casi in cui questi non ne abbiano diritto, il trattamento
compete anche agli affiliati.
Per il coniuge superstite devono sussistere le seguenti CONDIZIONI:
· che non gli sia stata addebitata la separazione, ovvero che, pur ricorrendo tale
circostanza, abbia diritto agli alimenti;
· se divorziato, essere titolare del relativo assegno (di divorzio);
· che mantenga lo stato vedovile;
2- figli, in assenza del coniuge o nei casi in cui questi non abbia titolo alla riversibilità,
ferme restando le condizioni previste per i maggiorenni di cui sopra (ovvero che siano
inabili, a carico, conviventi e nullatenenti);
3- padre, purché si trovi nelle sottoindicate condizioni:
· inabile a proficuo lavoro o di età non inferiore a 60 anni (57 anni, sei mesi ed un
giorno per la pensionistica di guerra);
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· sia provvisto di redditi assoggettabili all’IRPEF inferiori a determinati limiti (la cui
entità è stabilita periodicamente per legge o con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze – per l’anno 2008 pari ad €. 14.886,28) ed a carico del dipendente;
Si prescinde da tali condizioni quando il militare defunto era figlio unico; in questo caso
compete la pensione tabellare secondo la pensionistica di guerra;
4- madre, in mancanza del padre, purché sussistano le stesse condizioni previste per il
padre;
5- entrambi i genitori, se separati legalmente, purché sussistano le altre condizioni in
precedenza specificate e la madre non fruisca degli alimenti a carico del padre.
6- fratelli e sorelle, purché siano minorenni o inabili a proficuo lavoro o in età superiore a
sessanta anni, nonché conviventi e a carico del dante causa e nullatenenti.
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di
reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora
dette condizioni vengano meno la pensione di reversibilità è revocata.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
coniuge solo = 60%
coniuge con 1 figlio a carico = 80%
coniuge con 2 o più figli a carico = 100%
1 figlio = 70%
2 figli = 80%
3 o più figli = 100%
genitore/i = 50%
da 1 a 3 fratelli o sorelle = 50%
4 fratelli o sorelle = 60%
5 fratelli o sorelle = 75%
10
6 fratelli o sorelle = 90%
7 fratelli o sorelle = 100%
Vengono previsti limiti alla possibilità di cumulare la pensione di reversibilità con i redditi
posseduti dai beneficiari della stessa.
Sono in questo caso applicate le riduzioni percentuali, in base al reddito posseduto dall’avente
diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, indicate nella tabella “F” annessa alla L. n.
335/95.
Per i redditi inferiori a tre volte → Cumulo con il trattamento
il trattamento minimo di reversibilità
Per i redditi superiori a: → Cumulo con il trattamento di reversibilità
nella misura del:
- tre volte il trattamento minimo → 75%;
- quattro volte il trattamento minimo → 60%;
- cinque volte il trattamento minimo → 50%.
In presenza nel nucleo familiare di figli minori di età, studenti o inabili non operano i limiti
sopra indicati.
A titolo di esempio si indica la tabella relativa ai redditi 2008 validi per l’anno 2009:
Fino a €. 17.869,80 → 100%;
da €. 17.869,81 a € 23.826,40 → 75%;
da €. 23.826,41 a € 29.873,00 → 60%;
da €. 29.783,01 in poi → 50%.
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1.14 - Uffici competenti alla trattazione:
Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei
Volontari Congedati (PREVIMIL), viale dell’Esercito, n. 186 – 00143 Roma:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008;
fax (+39) 06.517052800; e-mail:
urp@previmil.difesa.it;
- Divisione 2^ (per ufficiali C.C., E.I., M.M. ed A.M.):
fax 06.517052709;
- Divisione 3^ (per sottufficiali M.M. ed A.M.):
fax 06.517052715;
- Divisione 4^ (per ispettori C.C. e sottoufficiali E.I.):
fax 06.517052705;
- Divisione 5^ (per Carabinieri – appuntati – sovrintendenti C.C.):
fax 06.517052706;
- Divisione 6^ (per volontari delle 4 FF.AA.):
fax 06.517052707.
NOTA:
A decorrere dal 01/01/2010 è previsto il subentro parziale dell’INPDAP nella trattazione delle
pensioni sia ordinarie che privilegiate per il personale militare che transita, a decorrere dalla stessa
data, direttamente nella riserva (cessazione a domanda, per inidoneità, per perdita del grado,
deceduti).
Permarranno invece nella competenza dell’Amministrazione della Difesa tutti i cessati che
transitano nell’ausiliaria.
Le domande di pensione privilegiata andranno, pertanto a decorrere da tale date, indirizzate
all’INPDAP, territorialmente competente per luogo di residenza, nonché, per conoscenza,
all’ultimo ente di servizio.
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1.15 – Tempi di definizione del procedimento:
- 330 gg. dalla data di ricezione della domanda di pensione privilegiata (D.M. n. 603/93);
- 330 gg. dalla cessazione o dal decesso nel caso di procedimento d’ufficio.
1.16 - Tutela giurisdizionale:
avverso i decreti di pensione privilegiata è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall’emissione del provvedimento.
1.17 - Principali riferimenti normativi:
- D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;
- D.P.R. 29.10.2001, n. 461;
- Legge n. 9/1980;
- D.P.R. n. 834/1981.
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ALL. 1
(MOD. PPO/A)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
(successiva al riconoscimento della causa di servizio)
(1) AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e
del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
__ Reparto – __^ Divisione
Viale dell’Esercito n. 186
00143 ROMA
Il/La sottoscritto/a (grado e F.A., cognome e nome)_________________________________,
nato/a a il _______ e residente in via
n. ____ (C.A.P.) , riformato/a o cessato/a dal servizio il _ ,
CHIEDE
la concessione della pensione privilegiata ordinaria per la/le seguente/i infermità:
1) _____________________________________________________________________ ,
riconosciuta SI’ dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento (decreto; MOD. AB
delle C.M.O. – infermità anteriori al 2001); MOD. C:
______________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________ ,
riconosciuta SI’ dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento (decreto; MOD. AB
delle C.M.O. – infermità anteriori al 2001); MOD. C:
______________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________ ,
riconosciuta SI’ dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento (decreto; MOD. AB
delle C.M.O. – infermità anteriori al 2001); MOD. C:
______________________________________________ ;
./.
14
Dichiara
che per le infermità sopraindicate di cui ai numeri ___________ ha percepito l’equo indennizzo
liquidato con D.M. ________________________________________________________________________ .
Allega (ove in possesso)
- copia o estremi dei precedenti processi verbali (modello “AB” o modello “C”), nonché estremi del
parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
- copia o estremi di eventuali decreti concessivi di equo indennizzo per la/e medesima/e infermità;
- copia o estremi di eventuali decreti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la/e
medesima/e infermità.
(Luogo e Data)
__________
(FIRMA)
Nota:
(1) Nei casi in cui è subentrata l’INPDAP nella gestione pensionistica (vedasi punto 1.14) la domanda deve
essere presentata al predetto Ente.
15
ALL. 2
(MOD. PPO/B)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
(contestuale alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio)
(1) AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del
Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
__ Reparto – __^ Divisione
Viale dell’Esercito n. 186
00143 ROMA
Il/La sottoscritto/a (grado e F.A., cognome e nome)_________________________________,
nato/a a il _______ e residente in via
n. ____ (C.A.P.) , riformato/a o cessato/a dal servizio il __, fa presente che in data ________
gli è stata riscontrata la seguente infermità/lesione: _________________________________ come risulta
dall’allegata documentazione sanitaria.
La suddetta infermità/lesione è da ritenersi in rapporto di causalità con il servizio prestato, in
quanto: (1)
Pertanto, il/la scrivente chiede di essere sottoposto/a ai previsti accertamenti sanitari ai fini del
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità/lesione
_____________________________________ e della concessione della pensione privilegiata
ordinaria (precisare se la domanda è finalizzata anche all’equo indennizzo).
A tal fine allega:
- documentazione sanitaria attestante la malattia;
- (1) dichiarazione, ove possibile, sui periodi e sui fatti di servizio che hanno concorso all’insorgenza
della malattia e che siano rilevanti ai fini dell’accertamento del nesso di causalità;
Luogo e Data _______
(FIRMA)
Nota:
(1) Nei casi in cui è subentrata l’INPDAP nella gestione pensionistica (vedasi punto 1.14) la domanda deve
essere presentata al predetto Ente.
16
ALL. 3
(MOD. PPO/C)
DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA
CAUSA DI SERVIZIO AI FINI DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA
(per gli eredi del militare deceduto)
(1) AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e
del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
__ Reparto – __^ Divisione
Viale dell’Esercito n. 186
00143 ROMA
Il/La sottoscritto/a nato/a a il
___________ e residente in via n. ____ (C.A.P.)
, (grado di parentela con il deceduto)______________________ del (grado, F.A.), nato/a a
il già in servizio presso _________________ , e deceduto/a il _____ ,
fa presente che il proprio congiunto è deceduto/a per la seguente affezione:
________________________________________________ da ritenersi in rapporto di causalità con il
servizio prestato in quanto _________________________________________________________________ .
Per quanto sopra, il/la scrivente chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini
di pensione privilegiata (precisare se la domanda è finalizzata anche all’equo indennizzo).
A tal fine allega:
- documentazione sanitaria attestante la malattia le lesioni, o la causa del decesso;
- certificato necroscopico;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino la composizione della famiglia al
momento della morte, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, data in cui è stato contratto il
matrimonio e che non vi sia stata separazione tra i coniugi.
Luogo e Data, ___
(FIRMA)
Nota:
(1) Nei casi in cui è subentrata l’INPDAP nella gestione pensionistica (vedasi punto 1.14) la domanda deve
essere presentata al predetto Ente.