Per Roberto - P.P.O. e avanzamento alla vigilia
Inviato: mar gen 12, 2010 3:05 pm
da billyelliot1964
Gentile Roberto innanzitutto grazie per il prezioso servizio che rendi a tutto il forum, a questo proposito vorrei porti certo di trovare in te sicure risposte alcuni quesiti:
Sono un brigadiere in congedo dell'Arma dei Carabinieri, nel mese di agosto 2009 sono stato posto con provvedimento della CMO in congedo assoluto per fisica inabilità, non idoneo al transito nelle aree funzionali del Ministero della Difesa . La patologia che ha determinato il congedo allo stato attuale non è dipendente da fatti di servizio .
Nello scorso mese di dicembre, sono stato convocato dalla CMO competente, per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio alcune malattie fra cui quella che ha determinato la mia riforma nonchè, per essere giudicato anche ai fini della concessione della pensione privilegiata. In quella sede la CMO si è così espressa:
1- Per l'infermità che ha cagionato la riforma tabella "A" 7^ cat. per 4 anni rinnovabile
2- Per altra infermità già riconosciuta SI dip., indennità una tantum per 3 annualità;
3- Per altra inferimità tab B in attesa del parere del Comitato di Verifica, indennità una tantum per 2 annualità;
4- Per altre quattro infermità ,già tutte riconosciute SI dipendenti da fatti di servizio con decreti del Comitato di Verifica e del Ministero della Difesa, nonchè pagamento per una di queste dell'equo indennizzo è stata proposta una pensione privilegiata ascrivibile alla tab A cat. 8^ a vita
Inoltre, l'inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della DCS risultano in corso di accertamento. L'ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità fisica, psichica sensoriale è ascrivibile alla tab A categoria 6^
L'ascrivibilità della menomazione complessiva conseguente a tutte le infermità tab A categoria 6^ .
Premesso quanto sopra ti chiedo:
La concessione della pensione privilegiata a vita per quelle patologie già riconosciute Si dipendenti da fatti di servizio deve comunque essere sottoposta al parere del Comitato di Verifica ? I pagamenti una tantum saranno relativi a ciascuna patologia o uno assorbe l'altro?
Poichè l'equo indennizzo, mi è stato liquidato nel 1995 con una tabella B minima anzichè una Tab A cat. 8^ max come proposto dalla CMO nel caso di concessione della cat 6^ o 8^ tab A massima mi dovrà essere riliquitato?
Inoltre quando sono stato riformato ero in avanzamento a Brigadiere Capo, qualora fossi avanzato a tale grado in ottemperanza al D.L. 484 del 28 dicembre 2001(avanzamento in particolari condizioni) mi dovrà essere ricalcolato il TFS, la liquidazione cassa sottufficiali e l'assegno di pensione ?
In merito all’avanzamento in particolari condizioni hai più volte ribadito che per i carabinieri questo no avviene se si è stati riformati per patologie psichiatriche, mi sapresti dire se c’è un riferimento normativo che le definisce ? Ad esempio la sindrome ansioso depressiva potrebbe rientrare tra queste?
I miei anni di servizio effettivi compresi tre mesi ricongiunti danno luogo a 30 anni 11 mesi e 21 giorni secondo te vanno arrotondati a 31 ?
Nella speranza di non essere stato troppo prolisso ma soprattutto di aver esposto in modo chiaro i miei quesiti ti porgo i miei più sentiti ringraziamenti
Re: Per Roberto - P.P.O. e avanzamento alla vigilia
Inviato: dom set 20, 2015 3:08 pm
da panorama
diniego dell'avanzamento al grado superiore.
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1) - Con decreto dirigenziale n. 2319 del 19 settembre 2003 è stata accolta l’istanza di cessazione dal servizio presentata dal ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 59, commi 6 e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e lo stesso è stato collocato in congedo, nella categoria della riserva, ai sensi dell’art. 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a decorrere dal 1° aprile 2004, “con contestuale corresponsione del trattamento di quiescenza ordinario”.
2) - E comunque la pretesa avanzata dal ricorrente risulta palesemente infondata alla stregua della normativa in materia in quanto né l'art. 2 della legge 536/71 né l’art. 21 del d.lvo n. 196/1996 (ora riprodotta dall’art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) consentono di attribuire il beneficio in parola ai sottufficiali in congedo “per anzianità”.
3) - Ed infatti l’art. 2 della legge 22/07/1971, n. 536, Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni – ora abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 651, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - prevedeva che ..... OMISSIS .... Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità”.
IL TAR LAZIO precisa:
4) - Ne consegue che la pretesa del ricorrente risulta infondata in quanto il beneficio in parola non spetta a chi ha conseguito il collocamento in congedo volontariamente, condizione che è del tutto diversa, ed anzi, opposta a quella contemplata dalla normativa richiamata.
5) - Al riguardo va ricordato che la discriminazione operata sulla base della causa del collocamento in congedo (per anzianità o per età) non può neppure essere ritenuta costituzionalmente illegittima in quanto le situazioni a confronto non possono considerarsi omogenee reggendosi su presupposti fattuali diversi, dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, “in un caso (legge n. 536/1971), si tratta di militari promossi in applicazione della disciplina dettata dal Legislatore in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali.
6) - Più in particolare, per quanto di interesse, si tratta di Sottufficiali dell'Esercito fino al grado di maresciallo capo, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti. Per costoro è stata prevista la promozione al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
7) - Al riguardo va innanzitutto rilevata l’infondatezza in fatto della prospettazione attorea alla luce dei chiarimenti della resistente che ha precisato che “per lo sfoltimento dei ruoli, le Forze Armate hanno approntato vani mezzi prevedendosi in più casi il collocamento a riposo anticipato delle categorie e dei settori in esubero, ma il ricorrente non rientrava tra questi e non vi si poteva, sua sponte, inserire”.
8) - Tale prospettazione risulta comunque anche infondata in diritto, dato che, anche a considerare la richiesta di pre-pensionamento del ricorrente non motivata (solo) da un interesse personale e vederla sotto il profilo del contributo “collaborativo” alla riorganizzazione della F.A., comunque ciò non sarebbe sufficiente a riconoscere il beneficio richiesto dato che i presupposti per la sua concessione dello stesso (che, si ribadisce ha importanti conseguenze economiche in quanto incide sulla misura del trattamento di quiescenza tant’è che l’istituto in parola è stato abrogato dall’art. 1, comma 258 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità per il 2015) possono essere previsti solo a livello normativo e non sono suscettibili di essere integrati, in base a considerazioni funzionali, dall’Amministrazione che tali legge è chiamata ad applicare.
Per completezza leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201510955 - Public 2015-08-28 -
N. 10955/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08854/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8854 del 2009, proposto da:
R. Z., rappresentato e difeso dagli avv. Pierfranca Albanese, Giuseppe Pellegrino, con domicilio eletto presso Pierfranca Albanese in Roma, Via Appia Nuova, 866;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego dell'avanzamento al grado superiore con decorrenza 31.03/2004 adottato in data 28 agosto 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Maresciallo ricorrente premette di aver prestato servizio nel 3 ° Reggimento di Sostegno Aviazione dell'Esercito "Aquila" fino al 1° aprile 2004, data di collocamento in congedo nella riserva a domanda ai sensi dell'art. 34 della 1. 499/54. Egli espone altresì che nei quattro anni precedenti al collocamento in congedo era stato valutato idoneo per l'avanzamento al grado di primo maresciallo, senza conseguire la promozione perché non si era collocato in posizione utile in graduatoria e che in data 13 luglio 2009 aveva presentato un’istanza di promozione al grado superiore ai sensi dell'art. 2 della legge 536/71 con decorrenza 31 marzo 2004.
Con il ricorso in esame egli impugna il provvedimento del 28 agosto 2009 con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza predetta adducendo due motivi ostativi:
1) la mancata impugnazione del provvedimento di collocamento in congedo, nella parte in cui non prevedeva la promozione al grado superiore;
2) l'inapplicabilità del beneficio richiesto nel caso di “cessazione dal servizio a domanda” ai sensi dell’art. 26 co. 1 legge n. 599/1954, dato che l’art. 21 co. 1 del d.lvo n. 196/1996 presuppone che la cessazione sia avvenuta per raggiungimento dei limiti di età ovvero inidoneità al servizio o decesso.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 99 c.p.c. dell’art. 21 legge n. 1034/71 e art. 2946 cc. Il ricorrente contesta la prima delle due ragioni addotte dalla PA a giustificazione del rifiuto di promuoverlo, replicando, quanto alla mancata impugnazione del provvedimento di collocamento in congedo, che dall’omessa impugnativa dell’atto non può farsi discendere la decadenza del diritto a conseguire la promozione – dato che questo è un vero e proprio diritto soggettivo in quanto costituisce un effetto automatico previsto dalla legge che non necessità dell’intermediazione di un’attività valutativa della PA e quindi è soggetto solo a prescrizione ordinaria;
2) Violazione dell'art. 2 della legge 536/71, dell’art. 21 del d.lvo n. 196/1996, dell’art. 26 della legge n. 599/1954. Il ricorrente contesta il secondo motivo ostativo invocato dalla PA, consistente nell’inapplicabilità del beneficio in questione per intervenuta abrogazione dell'art. 2 della 1. 536/71 ad opera dell’art. 40 del d.lgs. 196/95, con conseguente applicabilità del solo art. 21 del d.lgs. 196/95.
Secondo il ricorrente l'art. 2 della 1. 536/71 si dovrebbe ritenere ancora in vigore, non potendosi intendere implicitamente abrogato dall’art. 21 del d.lgs. 196/95, dato che non sussiste incompatibilità tra le relative previsioni. Comunque, ove si ritenesse tale norma abrogata, si porrebbero seri problemi di legittimità costituzionale della previsione di trattamenti differenziali che limitassero il beneficio in questione solo ad alcune categorie di militari (cioè quelli in congedo per raggiungimento dei limiti di età ovvero inidoneità al servizio o decesso) riservando un trattamento deteriore ai militari collocati in congedo a domanda.
Al riguardo il ricorrente osserva che è la stessa PA ad aver fatto ampio ricorso al collocamento a domanda dei militari, ricorrendo anche al prepensionamento, per realizzare il ridimensionamento dei quadri e la riconfigurazione degli stessi in vista dell’adozione del modello professionale. In tale prospettiva “la lieve divergenza tra il tenore letterale delle due norme” non può essere interpretata come una volontaria innovazione della disciplina della materia sul punto, anche perché in tal modo si finirebbe per riservare un trattamento di sfavore per quei sottufficiali che, aderendo volontariamente allo sfoltimento dei quadri, hanno collaborato alla riorganizzazione delle FF.AA..
In conclusione il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto impugnato e la conseguente condanna del Ministero della Difesa, a promuoverlo al grado di I maresciallo dell'Esercito Italiano a decorrere dal 31 marzo 2004.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con memoria scritta con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa dell’atto di collocamento a riposo ed evidenzia l’infondatezza, alla stregua della normativa in materia del gravame.
Con memoria di replica il ricorrente controdeduce di non essere incorso in alcuna decadenza dato che con il ricorso intende far valere il proprio diritto soggettivo alla promozione al grado superiore, che pertanto non è soggetto a termini di decadenza ma di prescrizione, e comunque non è inciso dal provvedimento di collocamento in congedo che non ha conseguenza sulla progressione in carriera; ove ne avesse comunque l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
Con memoria in vista dell’udienza l’Amministrazione ha svolto ulteriori deduzioni difensive.
Alla udienza pubblica del 24.6.2015 la causa è trattenuta in decisione.
Va in via preliminare esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.
Con decreto dirigenziale n. 2319 del 19 settembre 2003 è stata accolta l’istanza di cessazione dal servizio presentata dal ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 59, commi 6 e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e lo stesso è stato collocato in congedo, nella categoria della riserva, ai sensi dell’art. 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a decorrere dal 1° aprile 2004, “con contestuale corresponsione del trattamento di quiescenza ordinario”.
Se il ricorrente riteneva che gli spettasse il beneficio della cd. “promozione alla vigilia” - previsto per i sottufficiali dall'art. 2 della1. 536/71 - ed i connessi benefici previdenziali e di pensionistici avrebbe dovuto impugnare entro i termini decadenziali di cui all’art. 21 legge n. 1034/71 il provvedimento con cui veniva collocato a riposo nel medesimo grado posseduto al momento della cessazione in servizio anziché in quello superiore (che determina la corresponsione del trattamento previdenziale nella misura spettante per il nuovo grado, cfr. Cons. St. Sez. IV n. 973/96, n. 983/95 e n. 175/90). Né il ricorrente può eccepire di non essere a conoscenza che nella cd. “promozione alla vigilia” il provvedimento di collocamento in congedo e la contestuale “promozione-premio di fine carriera” sono tra di loro collegati trattandosi di istituto ben noto nell’ambiente militare, sicchè va escluso che la mancata impugnativa del provvedimento di collocamento in congedo possa essere giustificata dalla asserita “mancata conoscenza” delle sue conseguenze da parte del ricorrente. Nè può essere condivisa la ricostruzione del ricorrente, secondo il quale la promozione al grado superiore “alla vigilia” costituisce un diritto soggettivo – con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione del diritto anziché di quello di decadenza - dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, il beneficio in questione opera in modo solo tendenzialmente automatico (perché sganciato da qualsiasi giudizio di idoneità), ma non in maniera incondizionata, giacché l'amministrazione può riscontrare specifici elementi impeditivi da individuare in base alle norme vigenti in materia di promozioni e quindi non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo in capo agli interessati (Cons. St., sez. IV, 11/04/2007 n. 1591, Cons. Stato, sez. III, 25/6/2002, n. 1738).
Ne discende l’inammissibilità della domanda di accertamento “del diritto” del ricorrente alla promozione, ed alla conseguente condanna dell’Amministrazione ad attribuirgli il grado superiore – oltre che l’infondatezza del primo motivo di ricorso che si fonda sull’erronea qualificazione della posizione giuridica dell’interessato in termini di diritto soggettivo anziché di interesse legittimo – dato che, come già chiarito dalla Sezione “in tema di avanzamento in carriera le posizioni soggettive rivestono la consistenza di interesse legittimo, cui è correlato il dovere dell'Amministrazione di applicare le norme al riguardo emanate in modo vincolato con determinazioni costitutive, con la conseguenza che non possono trovare ingresso azioni di accertamento in ordine al titolo all'attribuzione alla invocata qualifica o grado, ovvero ad una diversa decorrenza della stessa, ma solo azioni di carattere impugnatorio degli atti lesivi delle aspettative ad esse collegate, essendo il vaglio del giudice amministrativo circoscritto alla legittimità delle determinazioni adottate al riguardo” (TAR Lazio, Sez. I bis, 18/05/2007, n. 4608).
E comunque la pretesa avanzata dal ricorrente risulta palesemente infondata alla stregua della normativa in materia in quanto né l'art. 2 della legge 536/71 né l’art. 21 del d.lvo n. 196/1996 (ora riprodotta dall’art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) consentono di attribuire il beneficio in parola ai sottufficiali in congedo “per anzianità”.
Ed infatti l’art. 2 della legge 22/07/1971, n. 536, Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni – ora abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 651, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - prevedeva che “I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità”.
L’art. 21 del D.Lgs. 12/05/1995, n. 196, che, analogamente dispone che “Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. 2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento”.
Dalla chiara formulazione testuale delle disposizioni sopra richiamata è evidente che i presupposti per la concessione del beneficio in parola sono, in entrambi i casi, costituiti da (meri) fatti giuridici (età anagrafica, invalidità fisica o morte) consistenti in eventi impeditivi della promozione che sono indipendenti dalla volontà dell’interessato – presupposti che non sussistono nel caso in esame - ed ai quali non può essere equiparata, quale causa impeditiva, la domanda di collocamento in congedo (atto giuridico) dipendente dalla volontà del militare. Tali previsioni sono state poi trasfuse nel Codice dell’ordinamento militare, che ribadisce l’elemento comune “costante” della disciplina dell’istituto che prevede, quale necessario requisito per la sua attribuzione che “gli eventi impeditivi della promozione siano indipendenti dalla volontà dell’interessato” sicchè ai questi non può essere equiparata la (diversa) “causa” di cessazione del servizio costituita dall’atto di manifestazione della volontà dell’interessato di cessare dal servizio (la domanda di collocamento in congedo).
Pertanto, nel caso in esame, è del tutto irrilevante la questione dell’abrogazione della 536/1971 per effetto dell’abrogazione implicita o meno, ai sensi all’art. 40 del D.Lvo n. 196/1995, per incompatibilità con la disciplina sopravvenuta, dato che, nulla cambia, per quanto riguarda la decisione del caso in esame: comunque non sussistono i presupposti, prescritti da entrambe le previsioni normative, per la cd. “promozione alla vigilia”, essendo il ricorrente stato collocato in congedo “a domanda” anziché “per superamento dei limiti di età”.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile si tratta di una norma “di stretta interpretazione” finalizzata a far conseguire, immediatamente prima della cessazione dal servizio, il grado superiore a quei sottufficiali che non hanno potuto ottenere la promozione “per il sopravvenire di causa indipendente dalla loro volontà di cessazione dal servizio” e di conseguenza non può essere estesa ai casi di “cessazione dal servizio a domanda”; tale discriminazione non si può ritenere in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, essendo diverse le circostanze di chi consapevolmente determina la cessazione dal servizio e chi invece la subisce” (Corte dei Conti, IV, 4.1.84 n. 64587). In tale ottica è stato chiarito che la norma in parola non trova applicazione in caso di cessazione dal servizio a domanda (Cons. Stato Sez. IV, 03/05/2001, n. 2487).
Ne consegue che la pretesa del ricorrente risulta infondata in quanto il beneficio in parola non spetta a chi ha conseguito il collocamento in congedo volontariamente, condizione che è del tutto diversa, ed anzi, opposta a quella contemplata dalla normativa richiamata.
Al riguardo va ricordato che la discriminazione operata sulla base della causa del collocamento in congedo (per anzianità o per età) non può neppure essere ritenuta costituzionalmente illegittima in quanto le situazioni a confronto non possono considerarsi omogenee reggendosi su presupposti fattuali diversi, dato che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, “in un caso (legge n. 536/1971), si tratta di militari promossi in applicazione della disciplina dettata dal Legislatore in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali. Più in particolare, per quanto di interesse, si tratta di Sottufficiali dell'Esercito fino al grado di maresciallo capo, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti. Per costoro è stata prevista la promozione al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nell’altro testo normativo (D.Lvo n. 196/1995), si tratta di inquadramenti motivati eccezionalmente dalla opportunità di provvedere al riordino dei ruoli militari cui si è dato compimento, una tantum, sulla base delle posizioni in servizio alla data del 1° settembre 1995. Situazioni fattuali ontologicamente non comparabili che, dunque, giustificano, sul piano della ragionevolezza, trattamenti diversi” (TAR Lazio, Sez. I bis, n. 3934 del 03/05/2012).
Alle luce di tali considerazioni appare evidente l’infondatezza del ricorso in esame dato che non sussistono le condizioni prescritte (impedimento a conseguire la promozione a causa di eventi non riconducibili alla volontà dell’interessato: limiti di età, inabilità al servizio, decesso) tanto dall'art. 21 della legge n. 536/71 quanto dall'art. 21 del d.lvo 196 del 1995 per l’attribuzione del beneficio della cd. “promozione alla vigilia” che è appunto finalizzata a “premiare” chi ha dedicato l’intera sua vita – magari anche perdendola – alla Forza Armata e che costituirebbe invece un “privilegio senza causa” ove fosse concessa a chiunque cessi dal servizio per qualunque causa, anche a domanda.
Né l’attribuzione del grado più elevato troverebbe nel caso in esame “giustificazione” nel fatto che il ricorrente, chiedendo il collocamento in congedo, ha contribuito a realizzare lo sfoltimento dei quadri necessario per la riorganizzazione delle FF.AA secondo un modello professionale. Al riguardo va innanzitutto rilevata l’infondatezza in fatto della prospettazione attorea alla luce dei chiarimenti della resistente che ha precisato che “per lo sfoltimento dei ruoli, le Forze Armate hanno approntato vani mezzi prevedendosi in più casi il collocamento a riposo anticipato delle categorie e dei settori in esubero, ma il ricorrente non rientrava tra questi e non vi si poteva, sua sponte, inserire”. Tale prospettazione risulta comunque anche infondata in diritto, dato che, anche a considerare la richiesta di pre-pensionamento del ricorrente non motivata (solo) da un interesse personale e vederla sotto il profilo del contributo “collaborativo” alla riorganizzazione della F.A., comunque ciò non sarebbe sufficiente a riconoscere il beneficio richiesto dato che i presupposti per la sua concessione dello stesso (che, si ribadisce ha importanti conseguenze economiche in quanto incide sulla misura del trattamento di quiescenza tant’è che l’istituto in parola è stato abrogato dall’art. 1, comma 258 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità per il 2015) possono essere previsti solo a livello normativo e non sono suscettibili di essere integrati, in base a considerazioni funzionali, dall’Amministrazione che tali legge è chiamata ad applicare.
Il ricorso risulta pertanto infondato.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) Respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al rifondere alla resistente le spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2015