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Indennità di buonuscita e computo I.I.S.

Inviato: sab mar 31, 2012 6:35 pm
da panorama
Anche se è un motivo che riguarda gli anni '90 questa sentenza del CGA Regione Sicilia potrebbe servire come informazione.
Il C.G.A. ha dato ragione al Maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, cessato dal servizio nel dicembre del 1991;

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29/03/2012 201200363 Sentenza 1 30/03/2012


N. 363/12 Reg.Sent.
N. 717 Reg.Ric.

ANNO 2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 717/2011, proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rachele Lombardi Comite ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dello stesso;

c o n t r o

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Carota ed elet-tivamente domiciliato in Palermo, via dei Nebrodi n. 126, presso lo studio dello stesso;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. pri-ma) - n. 254/2011 del 14 febbraio 2011.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. D. Carota per OMISSIS;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;;
Vista l’ordinanza n. 642/11 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Pietro Ciani;
Uditi alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 l’avv. R. Lombardi Comite per l’Istituto appellante e l’avv. D. Carota per l’appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

Con ricorso al T.A.R. Palermo il sig. OMISSIS, premesso:
- di essere stato dipendente del Ministerro delle Finanze, quale Maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, e di essere cessato dal servizio in data 10.12.1991;
- che all’atto del pensionamento gli era stata liquidata l’indennità di buonuscita senza il computo, nella base di calcolo, della indennità integrativa speciale;
- che in data 6/12/1993, con raccomandata a.r. n. 1475, aveva richiesto all’allora Enpas la riliquidazione della predetta indennità con il computo della I.I.S. alla luce dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 243/1993;
- di avere presentato ulteriori istanze, a mezzo posta ordinaria e mediante modello prestampato predisposto dall’Inpdap, entro il 30 settembre 1994;
- che il vuoto normativo creato dalla pronunzia della Consulta era stato colmato con la legge n. 87/94, il cui art. 1 prevedeva l’inclusione nella base di calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti anche della indennità integrativa speciale;
- che, perdurando il silenzio dell’Inpdap, il sig. OMISSIS si era recato presso l’ufficio competente per territorio ove gli era stato comunicato che nessuna sua istanza era pervenuta nel termine del 30 settembre 1994, considerato perentorio;
- che con nota del 4.4.2000 l’Inpdap aveva, infine, negato la riliquidazione perché nessuna regolare istanza era stata presentata entro il suddetto termine;
chiedeva, lamentando erronea e falsa applicazione dell’art. 3, comma II, L. n. 87/1994, l’annullamento della predetta nota del 4/4/2000 e l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione.
Con decreto n. 606/2000 del 21.11.2000, il Presidente del T.A.R. disponeva l’acquisizione, a cura dell’Amministrazione resi-stente, del fascicolo personale del ricorrente, in seguito regolarmente depositato dall’Inpdap.
Con memoria depositata il 19.1.2001, l’Amministrazione resi-stente contestava la fondatezza del ricorso avversario, avendo la legge n. 87/94 espressamente subordinato il riconoscimento della riliquidazione alla presentazione di una apposita domanda di parte entro il termine perentorio del 30 settembre 1994.
Con sentenza n. 254/11, il Tribunale adito accoglieva il superiore ricorso.
Avverso detta decisione l’Istituto di Previdenza ha prodotto l’appello in epigrafe, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 29 gennaio 1994, n. 87; eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta e violazione dell’art. 11 delle preleggi.
Ribadendo l’eccezione sollevata in prime cure, detto Istituto ha rilevato che il sig. OMISSIS, nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe dimostrato di avere prodotto tempestiva istanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 87/1994, posto che una sua prima istanza del 6/12/1993, inviata a mezzo raccomandata a.r., è stata prodotta precedentemente all’introduzione della citata legge n. 87/1994 e che, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi, il principio “tempus regit actum” non consente retroattività sanante, se non prevista espressamente dalla normativa sopravvenuta; previsione non contemplata da detta legge n. 87/94.
Ha conclusivamente chiesto che, previa sospensione della sentenza impugnata, venga accolto l’appello, con ogni conseguenziale sta-tuizione di legge in ordine al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria di costituzione e risposta l’odierno appellato, ri-percorrendo l’iter motivazionale che ha condotto il Giudice di prime cure ad accogliere il ricorso introduttivo, ha concluso, ritenendo la sentenza impugnata ex adverso immune da qualsiasi vizio logico-giuridico, per il rigetto dell’appello, previa reiezione dell’istanza cautelare, con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado di giudizio.
Con ordinanza n. 642/2011 di questo C.G.A., l’istanza cau-telare prodotta dall’Inpdap è stata respinta.
Con memoria di replica l’istituto appellante ha riproposto le eccezioni di cui al ricorso in appello, ribadendone, altresì, le conclu-sioni, anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il presente giudizio verte sulla impugnazione della predetta sentenza n. 254/11, con cui il Giudice di prime cure ha dichiarato il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione, con gli accessori di legge, della propria indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo anche della indennità integrativa speciale.

L’appello è infondato.

Dagli atti di causa si evince che il prefato sig. OMISSIS, dopo l’intervento della Consulta e prima dell’entrata in vigore della Legge n. 87/1994. con raccomandata a.r. n. 1475 del 6.12.1993, ricevuta in data 13.12.1993 dall’ENPAS, allora competente in materia, ha prodotto istanza volta ad ottenere la riliquidazione di cui sopra.
L’INPDAP, subentrata nelle competenze dell’ENPAS, con la nota del 4/4/2000, impugnata dinanzi al T.A.R. Palermo, ha respinto detta istanza in quanto non effettuata nel termine perentorio del 30.9. 1994, previsto dall’art. 1 della Legge n. 87/1994.
L’eccezione è stata condivisibilmente respinta dal Tribunale adito.
Il Collegio ritiene, infatti, alla stregua di quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1546, che il diritto in questione sia già sorto con la pronunzia additiva n. 103/1993 della Corte Costituzionale.
Pertanto, l’istanza dell’odierno appellato, essendo stata prodotta dopo detta pronunzia ed entro il termine perentorio del 30 settembre 1994, andava accolta dall’INPDAP, non rilevando il fatto che la richiesta fosse stata presentata prima dell’entrata in vigore della Legge n. 87/1994 e senza utilizzare il modulo successivamente predisposto dall’Amministrazione.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Alla luce delle superiori motivazioni, l’appello va respinto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza n. 254/2011 va confermata in ogni sua parte, salvo che per la condanna alle spese.
Si ritiene, infatti, che sia equo compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sici-liana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma in ogni sua parte l’impugnata sentenza n. 254/2011, salvo che per la condanna alle spese di giudizio.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Ammini-strativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2011, con l’intervento dei signori: Ric-cardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Pietro Ciani, Estensore

Depositata in Segreteria

29 marzo 2012

Re: Indennità di buonuscita e computo I.I.S.

Inviato: lun gen 01, 2018 9:53 am
da panorama
L'INPS perde l'Appello.
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computo indennità integrativa speciale nel calcolo t.f.r.

1) - Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, con la qualifica di appuntato, è stato posto in congedo il 30.09.82 della Legione di Messina.
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SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700572,
- Public 2017-12-28 -


Pubblicato il 28/12/2017

N. 00572/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2010, proposto da INPS – Istituto Nazionale della Previdenza sociale, quale successore ex lege dell’ I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale Previdenza Per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Maria Assumma, Tiziana Giovanna Norrito, domiciliata in Palermo, via Laurana 59;

contro
Puglisi Carmelo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Mancuso, Giuseppe Paratore, con domicilio eletto presso lo studio Consiglio Di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova , n.76;

per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA, Sezione III, n. 01275/2009, resa tra le parti, concernente riconoscimento diritto computo indennità integrativa speciale nel calcolo t.f.r.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati Tiziana Giovanna Norrito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’appellato avendo percepito il trattamento di fine rapporto – T. f. r. senza che nel computo si tenesse conto dell’indennità integrativa speciale, quale voce integrativa della base di calcolo, con lettere raccomandate del 26/02/1987 e del 15/03/1994, ha presentato all’istituto competente istanze di riliquidazione della c.d. buona uscita, comprensiva della suddetta indennità, rimaste, tuttavia, inevase.

Avendo il giudice ordinario (Pretore di Milazzo prima e Tribunale Civile di Messina, dopo), dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e riconosciuta la competenza del giudice amministrativo, considerato che il rapporto di lavoro era antecedente al 01/07/1998, l’appellato ricorreva al TAR Catania per l’accertamento del diritto al computo dell’indennità integrativa speciale nel calcolo del t.f.r.

Il Tribunale amministrativo di Catania, con la sentenza n. 1275/09, ha accolto il ricorso dichiarando il diritto dell’odierno appellato al computo dell’indennità integrativa speciale nel calcolo del t. f. r., e condannato l’INPDAP al pagamento delle spese, liquidate in € 2.000,00.

DIRITTO

La sentenza va confermata e l’appello rigettato, risultando infondate le doglianze dell’appellante.

Il giudice di prime cure ha infatti fatto applicazione di principi pacifici nella giurisprudenza amministrativa sul riconoscimento dell’I.I.S. nel t.f.r. in presenza di fatti, provati dal ricorrente, tali da impedire l’esaurimento del rapporto , in ragione dell’idoneità delle istanze proposte dall’interessato ad interrompere tempestivamente la prescrizione.

Afferma infatti il TAR che in considerazione delle diverse richieste di liquidazione presentate dal ricorrente, il Collegio ritiene che il rapporto relativo alla sua liquidazione non possa dirsi “giuridicamente esaurito” agli effetti previsti dalla citata normativa (art. 3, comma 1, L. 87/1994) per cui il ricorso va accolto, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere agli adempimenti necessari al ricalcolo della liquidazione.

Tale conclusione risulta, peraltro avvalorata, a contrario, dalla sentenza n. 18/2016 di questo Consiglio, con la quale è stato respinto il ricorso del dipendente, non avendo lo stesso, a differenza di quanto accaduto nella fattispecie in esame, formalizzato istanze o diffide, al momento dell’entrata in vigore della L. 87/1994, all’Amministrazione volte ad ottenere la più estesa base di calcolo e, contestualmente, a interrompere il corso della prescrizione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l’appello va, quindi respinto, con conseguente conferma della statuizione gravata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge e condanna l’Istituto appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Deodato, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Immordino Carlo Deodato





IL SEGRETARIO

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Segue sentenza del Tar di collegamento
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 200901275, - Public 2012-03-30 -

N. 01275/2009 REG. SEN.
N. 05430/2004 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5430 del 2004, proposto da:
Puglisi Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Paratore, con domicilio eletto presso Michele Genovese, a Catania, via Firenze 193;

contro
I.N.P.D.A.P.- Roma, non costituito,

per l'accertamento
del diritto del ricorrente al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo del t.f.r..


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/06/2009 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa – Arma dei carabinieri, con la qualifica di appuntato, è stato posto in congedo il 30.09.82 della Legione di Messina.

Poiché egli ha percepito il trattamento di fine rapporto – TFR senza che nel suo computo si tenesse conto dell’indennità integrativa speciale quale voce integrativa della base di calcolo – come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 243/93 e dall’art. 3, comma 1, della L. n. 87/94 – con lettera raccomandata del 26.02.87 ha inoltrato all’ex Enpas istanza di riliquidazione della c.d buonuscita, comprensiva anche della suddetta indennità.

Con lettere raccomandate del 15.03.94 e del 16.03.96 il ricorrente ha reiterato la richiesta all’Inpdap.

Essendo rimaste inevase le richieste, in data 02.10.97 il sig. Puglisi ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale civile di Messina, che con sentenza dell’08.05.98 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi “di una richiesta di riliquidazione della c.d. indennità di buonuscita che assume natura e funzione di retribuzione differita, che nella specie è relativa ad un rapporto di pubblico impiego (…)”.

Il medesimo Tribunale, nuovamente adìto dal sig. Puglisi con ricorso depositato il 27.11.2000, con sentenza del 04.04.2003 ha reiterato la pronuncia di difetto di giurisdizione, “perché competente il giudice amministrativo trattandosi di questioni inerenti il periodo del rapporto anteriore all’01.07.98”.

Pertanto, il ricorrente ha adìto questo Tribunale, chiedendo l’accertamento del proprio diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo del t.f.r.

Alla pubblica udienza del 09.06.2009 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, e pertanto va accolto.

Con sentenza n. 243 del 19.05.93 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime, per violazione degli art. 3 e 36 cost., le normative che prevedono l'esclusione dell'indennità integrativa speciale dal calcolo del trattamento di fine rapporto percepito da alcune categorie di dipendenti pubblici, in quanto tale esclusione determina ingiustificate sperequazioni ed impedisce il pieno rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.

A seguito di tale sentenza, la L. 29.01.94 n. 87, recante “norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti”, all’art. 3, comma 1, ha previsto che “il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento”; e che “l'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994”.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la nozione di rapporto non esaurito, di cui parla l'art. 3 della L. n. 87/1994, non va circoscritta ai soli casi in cui l'impiegato cessato dal servizio abbia proposto, prima della consumazione del termine di prescrizione, tutela in sede giurisdizionale per il riconoscimento del diritto della liquidazione dell'indennità di buona uscita anche sulla base di una quota dell'indennità integrativa speciale, con ricorso pendente alla data di entrata in vigore della detta legge, comprendendo anche le ipotesi in cui non sia stata prestata acquiescenza all'atto di liquidazione dell'indennità di buona uscita e l'interessato, con apposite istanze, abbia chiesto l'applicazione della più estesa base di calcolo, invocando l'effetto interruttivo del corso della prescrizione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 13.02.2009 n. 773).

Come precisato da Corte Cost., 13.06.97 n. 175, “la circostanza che l'art. 3, comma 1, l. 87/94 stabilisca il termine di decorrenza della prescrizione decennale, per fruire del computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della base della buonuscita, nella data di cessazione dal servizio anzichè in quella della materiale liquidazione dell'indennità integrativa speciale, si spiega razionalmente con il fatto che in tale momento nasce il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto; pertanto, la previsione normativa citata non contrasta con l'art. 3 cost.”.

In considerazione delle diverse richieste di liquidazione presentate dal ricorrente, il Collegio ritiene che il rapporto relativo alla sua liquidazione non possa dirsi “giuridicamente esaurito”, agli effetti previsti dalla citata normativa, per cui il ricorso va accolto, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere agli adempimenti necessari al ricalcolo della liquidazione, ed ai relativi pagamenti, comprensivi di interessi e rivalutazione.

Le spese seguono la soccombenza, e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo del t.f.r..

Condanna l’Inpdap al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre Iva e Cpa e spese generali al 12,50%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 09/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Vincenzo Salamone, Consigliere
Dauno Trebastoni, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2009

Re: Indennità di buonuscita e computo I.I.S.

Inviato: mar giu 09, 2020 10:07 am
da panorama
Ricorso datato 2007 perso,

computabilità dell’indennità integrativa speciale
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SENTENZA sede di ANCONA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000030,

Pubblicato il 13/01/2020

N. 00030/2020 REG. PROV. COLL.
N. 00228/2007 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2007, proposto da
Salvatore Amato, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Manfredi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Marco Manfredi in Ancona, corso Garibaldi, 43;

contro
Ministero della Difesa, I.N.P.D.A.P Roma, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituiti in giudizio;

I.N.P.D.A.P. Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Carolla, con domicilio eletto presso lo studio Ancona Ufficio Legale I.N.P.D.A.P. in Ancona, via Ruggeri, 5/C;

per l'annullamento
del provvedimento di liquidazione dell' indennità di fine servizio adottato dall' INPDAP., sede di Ancona, nei confronti del ricorrente con delibera in data 15 luglio 2004, n. 6718 integrata con delibera in data 16 maggio 2005 n. 4142 a seguito di collocamento in quiescenza a decorrere dalla data del 20 maggio 2004;

- dell' art. 10, co. 2, del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, avente ad oggetto: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia a ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia a ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005"; nonché per l' annullamento di ogni atto inerente, presupposto, consequenziale, applicativo, e comunque ed in qualsiasi modo connesso e collegato ;
nonché per l’accertamento:

del diritto del ricorrente ad ottenere l' attribuzione dell' indennità di buonuscita calcolata sulla base dei parametri stipendiali previsti come trattamento a regime in applicazione degli artt. 8 e segg. del D .P .R. 5 novembre 2004, n. 301 ("Recepimento dell' accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005"), ed esclusione del computo parziale dell' indennità integrativa speciale ai fini del calcolo della retribuzione virtuale utile ai fini del calcolo dell' indennità di buonuscita, nell' importo che risulterà dovuto; con condanna dell' INPDAP al pagamento delle differenze che risulteranno dovute rispetto alla somma liquidata a titolo di indennità di buonuscita con il provvedimento impugnato, con interessi legali ed indennità di rivalutazione monetaria, nonché con vittoria di spese ed onorari.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPDAP Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, impugna i provvedimenti riguardanti la liquidazione dell’indennità di buonuscita in seguito al suo collocamento a riposo, avvenuto nel corso del 2004. In particolare, egli lamenta di avere ricevuto un’indennità di fine servizio riduttivamente determinata in conseguenza dell'applicazione dell'art. 10 del DPR 5 novembre 2004, n. 301, nonché degli abbattimenti percentuali previsti dalla legge n. 87 del 1994.

Con l’unico motivo di ricorso deduce la violazione dei principi in materia di trattamento economico del pubblico impiego, in quanto i dipendenti, come il ricorrente, cessati dal servizio prima della maturazione dell'intero trattamento a regime subiscono un ingiustificato nocumento, ottenendo il calcolo ai fini della buonuscita solo degli incrementi stipendiali già in godimento. Inoltre, la buonuscita sarebbe penalizzata nel computo dell’indennità integrativa speciale. Infatti, dall’entrata in vigore del d.lgs n. 193 del 2003, quest' ultima componente dello stipendio non è stata più assoggettata agli abbattimenti percentuali previsti dalla legge n. 87 del 1994 ai fini del suo computo ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, ed è invece utile ai fini del calcolo della retribuzione virtuale da prendere a base per la determinazione dell' indennità di buonuscita.

Si è costituita l’INPDAP per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è infondato.

1.1 Già con riferimento al precedente DPR n. 395 del 1995 è stato condivisibilmente affermato il principio che non è necessaria né obbligata l'inclusione nel calcolo dell'indennità di liquidazione di quegli incrementi retributivi che, pur previsti nell'accordo sindacale vigente all'atto della cessazione dei ricorrenti dal servizio, abbiano avuto decorrenza ad esso successiva. Ciò in quanto lo scaglionamento previsto in detto accordo non costituisce una mera rateizzazione di un diritto acquisito. Non è dunque possibile pretendere che la base di calcolo debba essere costituita da emolumenti futuri, sui quali non sono stati e non potevano essere versati i relativi contributi previdenziali. (Tar Lazio Roma 3 settembre 2014, n. 9337). Debbono quindi escludersi dal calcolo tutte le voci retributive di carattere virtuale e comunque non corrisposte effettivamente all'atto del collocamento a riposo.

1.2 Allo stesso modo non sono fondate le censure relative alle modifiche alla computabilità dell’indennità integrativa speciale introdotte dal d.lgs n. 193 del 2003, per la parte in cui non si applicano al ricorrente. Per principio generale non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore (Corte Cost. 19 maggio 1993 n. 243).

2 Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

2.1 Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, in considerazione della natura della questione dedotta in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ruiu Sergio Conti





IL SEGRETARIO

Re: Indennità di buonuscita e computo I.I.S.

Inviato: mar giu 09, 2020 10:17 am
da panorama
Il TAR di Catania rigetta il ricorso.

- ricalcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita

1) - insegnante elementare collocata in quiescenza dall’1.09.1995

2) - l’INPDAP, nel liquidarle la buonuscita non avrebbe calcolato correttamente l’incidenza sulla stessa dell’indennità integrativa speciale, quale base per il relativo computo, secondo i criteri dettati dall’art. 1 della legge 87/1994.
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SENTENZA sede di CATANIA, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202000089,

Pubblicato il 15/01/2020

N. 00089/2020 REG. PROV. COLL.
N. 05131/1999 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5131 del 1999, proposto da
Prestipino Vincenza, nella qualità di erede di S. Agatina, rappresentata e difesa dagli Avvocati Elio Antonio Corsaro e Vincenza Prestipino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Elio Antonio Corsaro sito in Catania, alla Via Guardia della Carvana n. 37;

contro
I.N.P.D.A.P. - Direzione Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Arturo Merlo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Egidio Incorpora sito in Catania, alla Via Aloi n. 46;

per l'accertamento
del diritto al ricalcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P. - Direzione Provinciale - Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente, in qualità di insegnante elementare collocata in quiescenza dall’1.09.1995, ha adito l’intestata Sezione lamentando che l’INPDAP, nel liquidarle la buonuscita non avrebbe calcolato correttamente l’incidenza sulla stessa dell’indennità integrativa speciale, quale base per il relativo computo, secondo i criteri dettati dall’art. 1 della legge 87/1994.

Secondo parte ricorrente, infatti, la corretta applicazione dei citati criteri avrebbe imposto l’applicazione diretta nella base di calcolo della buonuscita del 60% della i.i.s., senza alcun’altra decurtazione, mentre l’amministrazione resistente, viceversa, avrebbe erroneamente
Considerato l’ottanta per cento del sessanta per cento (cioè, soltanto il 48%).

In ragione di quanto sinteticamente esposto, la ricorrente chiedeva il ricalcolo della buonuscita in discussione.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, ex adverso, l’infondatezza del ricorso tenuto conto che erano stati correttamente applicati, invece, i criteri di calcolo previsti dalla legge.

All’udienza del 18 dicembre 2019, come in verbale, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

A tal fine può rinviarsi ex art. 74 c.p.a – secondo cui “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” – alla seguente giurisprudenza (riportata dalla parte resistente nella memoria di costituzione e condivisa dal Collegio adito) per la quale “il calcolo della riliquidazione della buonuscita con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale deve essere eseguito non in riferimento alla cifra complessiva della buonuscita già definita, ma avendo riguardo all'applicazione degli specifici parametri di cui alla l. 29 gennaio 1994 n. 87, cioè, in particolare, assumendo a riferimento del calcolo l'indennità integrativa speciale annua in godimento, secondo la modalità per cui ai dipendenti pubblici di cui all'art. 1 comma 1, lett. b), l. n. 87 del 1994 sia riconosciuta, in sede di indennità di buonuscita, una frazione pari al 48% (e cioè dell'80% del 60%) dell'indennità integrativa speciale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 09/03/2011, n.1466; Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2010 n. 5870; T.A.R. Marche, Ancona , sez. I , 06/06/2013 , n. 409).

Ne consegue, quindi, che la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta infondata, con conseguente rigetto del ricorso proposto.

Attesa la risalenza della predetta lite, si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Brugaletta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere
Francesco Elefante, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Elefante Francesco Brugaletta





IL SEGRETARIO

Re: Indennità di buonuscita e computo I.I.S.

Inviato: mer gen 06, 2021 11:04 am
da panorama
N.B.: - il diritto a conseguire il trattamento di quiescenza è imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 del DPR 1092 del 1973.


D.P.R. 1092/1973
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 5.
(Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto)

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.

Re: Indennità di buonuscita e computo I.I.S.

Inviato: dom set 04, 2022 1:31 pm
da panorama
CdC sez. 2^ d’Appello n. 338 in rif. alla CdC Lazio n. 389/2019, depositata in data 22 luglio 2019, rigetta l’Appello del collega CC. collocato in congedo a decorrere dal 14 agosto 1989, ossia in data antecedente all’entrata in vigore della legge 724/1994 (1° gennaio 1995)

Si menziona anche la legge n. 87/1994.

Viene chiarito anche che:

In primo luogo, ogni maggiorazione inserita nel calcolo dell’indennità di buonuscita non comporta alcun obbligo di riliquidazione del trattamento pensionistico: nel nostro ordinamento vige il principio che ‘pensione’ e ‘buonuscitasono due istituti giuridici del tutto autonomi e distinti, regolati da normative differenziate e aventi caratteristiche ontologicamente diverse; in particolare, non sussiste alcuna corrispondenza biunivoca tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nella indennità di buonuscita: ciò è stato autorevolmente ribadito anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 278/95 del 25 giugno 1995) e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisioni nn. 4 e 7 del 25 marzo 1996 e 21 maggio 1996). Nel caso di specie, l’I.N.P.D.A.P. (oggi INPS) di Viterbo con mandato n. 24647 del 10 aprile 1998 ha riconosciuto, nella base di calcolo ai fini del TFS, l’importo della i.i.s., ma tale inclusione non costituisce di per sé titolo per conseguire l’identico beneficio ai fini pensionistici.

Il resto potete leggerlo direttamente nell’allegato.

Re: Indennità di buonuscita e computo I.I.S.

Inviato: lun set 05, 2022 10:49 pm
da panorama
Attualmente la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.