Poste. Accesso pianta organica dell'unità produttiva.
Inviato: dom mar 25, 2012 4:52 pm
Per opportuna notizia nel caso possa interessare qualche famigliare.
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N. 00889/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03592/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3592 del 2011, proposto da:
- OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovambattista Cefalì, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Lucca n. 44, presso la sede dell’Associazione Aspes;
contro
- Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Popolo, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Cordusio n. 4, presso la sede dell’Area Legale di Poste Italiane;
per l’annullamento
- del diniego di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente con la nota del 1 novembre 2011;
- e per l’accesso alla pianta organica dell’unità produttiva dell’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito di Cinisello Balsamo Recapito, completa delle indicazioni delle generalità dei dipendenti in organico, relativa alle mansioni ed al reparto di applicazione, in riferimento sia al trimestre precedente che a quello successivo al 1 luglio 2010, nonché al trimestre successivo al 30 settembre 2010, nonché alla pianta organica del personale a tempo indeterminato e determinato dell’unità produttiva dell’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito di Cinisello Balsamo Recapito;
- per l’accesso alla pianta organica relativa a tutto il personale in organico a tempo indeterminato di tutti gli uffici postali della sede Regione Lombardia al 31 dicembre 2009 e 1 gennaio 2010 e degli assunti a tempo determinato di tutti gli uffici postali della sede Regione Lombardia al 31 dicembre 2009 e 1 gennaio 2010;
- per l’accesso al CTD del personale assunto, completo delle generalità dei dipendenti e relativa applicazione nel reparto, nel trimestre precedente al 1 luglio 2010, nonché di quello assunto nel trimestre successivo al 30 settembre 2010 nonché nel periodo in cui ha prestato servizio il sig. D. M. presso l’unità produttiva dell’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito di Cinisello Balsamo Recapito e dichiarato alle organizzazioni sindacali;
- per l’accesso ai Modelli presenze (70 P), relativi all’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito di Cinisello Balsamo Recapito, con l’indicazione del numero degli addetti, completo delle generalità degli stessi e della relativa applicazione nel reparto, nel trimestre precedente l’assunzione del sig. D. M., nonché nel periodo in cui lo stesso ha prestato servizio e nel trimestre successivo al 30 settembre 2010;
- con il conseguente ordine a Poste Italiane di esibire la documentazione in precedenza richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 28 febbraio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2011 e depositato il 21 dicembre successivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego di accesso ai documenti indicati in epigrafe, formulato dal medesimo ricorrente con la nota del 1 novembre 2011 e riscontrato da Poste Italiane in data 30 novembre 2011, con il contestuale ordine di esibizione dei documenti non resi accessibili.
A sostegno del ricorso – premesso l’interesse ad agire, in quanto lo stesso ricorrente, assunto a tempo determinato da Poste Italiane, avrebbe diritto alla conversione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato – vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990, di eccesso di potere per contraddittorietà, falso presupposto ed ingiustizia manifesta.
Anche nell’esercizio dell’attività di natura privatistica gli enti che gestiscono un servizio pubblico sarebbero soggetti agli obblighi in materia di accesso previsti dagli art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, riferibili ai principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Ciò sarebbe finalizzato alla trasparenza di tutta l’attività amministrativa, indipendentemente dal modulo utilizzato per svolgerla concretamente.
Vengono altresì dedotti la violazione degli artt. 22 e 25 della legge n. 241 del 1990 e del D.P.R. n. 352 del 1992, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, erronea ed insufficiente motivazione.
Nel bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza dei soggetti i cui dati vengono richiesti e l’interesse del richiedente ad ottenere l’accesso agli atti necessari affinché lo stesso possa agire in giudizio, dovrebbe prevalere, in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’interesse del soggetto che deve tutelare in giudizio i suoi diritti e che quindi chiede l’accesso.
Infine, si chiede la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell’art. 26, comma 2, cod. proc. amm.
Si è costituita in giudizio Poste Italiane S.p.A., che ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando la carenza di interesse del ricorrente all’accesso, non essendo utilizzabili i dati richiesti per promuovere l’azione giudiziale presso il Giudice del lavoro.
Con memoria depositata in data 3 febbraio 2012, il ricorrente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità, per tardività, della memoria di costituzione di Poste Italiane.
Alla Camera di consiglio del 28 febbraio 2012, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va ritenuta tempestiva e ammissibile la memoria di costituzione di Poste S.p.a., in quanto ai sensi dell’art. 87, comma 3, del cod. proc. amm. in materia di accesso ai documenti tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario. Essendo previsto che, nel processo ordinario, le parti possono presentare documenti fino a quaranta giorni liberi e memorie fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza (art. 73, comma 1, del cod. proc. amm), nel processo in materia di accesso si deve consentire tale presentazione rispettivamente fino a venti e quindici giorni liberi prima della camera di consiglio. L’atto di costituzione di Poste è stato depositato il 30 gennaio 2012, ossia ben prima della scadenza dei venti giorni liberi in vista della camera di consiglio fissata per il 28 febbraio successivo.
2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.
2.1. Come già evidenziato in precedenti occasioni, il Collegio aderisce all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale “l’attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende, non solo, quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 giugno 2010, n. 2647).
Di conseguenza gli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, che hanno natura giuridica privata, ma che sono funzionali all’interesse pubblico curato dal datore di lavoro, rientrano nel novero degli atti accessibili da parte dei soggetti interessati, ovvero dei lavoratori dipendenti dalle Poste.
2.2. Con riferimento alla questione con cui si lamenta che il dovere di consentire l’accesso non implica anche un dovere di consentire l’elaborazione di dati, va precisato che Poste Italiane potrà, ove non sia in possesso di dati aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo dispendio, consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell’interessato tutti i documenti necessari affinché l’opera di aggregazione sia compiuta a cura dell’interessato medesimo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2 ottobre 2009, n. 5987).
3. Nel caso all’esame del Collegio, non v’è dubbio che l’istante abbia un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, essendo lo stesso riferito alla predetta attività di organizzazione delle forze lavorative e, quindi, sia pure indirettamente, al servizio postale, allo scopo di rinvenire elementi utili per instaurare una eventuale controversia innanzi al Giudice del lavoro, a dimostrazione dell’ingiustificato ricorso ad assunzioni a tempo determinato da parte dell’intimata società. In tal caso non assume rilievo decisivo la circostanza evidenziata da Poste con riferimento all’inconferenza della documentazione richiesta – presupponendo come rilevante il dato nazionale e non quello regionale – visto che tale aspetto dovrà essere valutato esclusivamente dal giudice munito di giurisdizione sulla controversia e non anche in questa sede, dove tale circostanza è solo sommariamente delibata.
4. Per le suesposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che Poste Italiane S.p.a. sia soggetta alla disciplina in tema di accesso e, quindi, obbligata all’esibizione della documentazione richiesta, tenendo conto che, qualora le informazioni riferite a taluni degli atti riportati nell’istanza di accesso, siano contenute in documenti aventi denominazione diversa da quella indicata nella ridetta istanza, su tali documenti dovrà essere indirizzata la richiesta di accesso sopra menzionata.
Sussistono, in definitiva, i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso, con il conseguente accoglimento del ricorso, previo annullamento del provvedimento di parziale rifiuto opposto dall’ufficio “Risorse Umane e Organizzazione” di Poste Italiane S.p.a. in data 30 novembre 2011 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 giugno 2010, n. 2647).
L’accesso andrà consentito entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, secondo quanto specificato in precedenza.
5. Quanto alla richiesta di condanna di Poste Italiane per temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta, in virtù dell’incertezza riguardante la rilevanza del dato nazionale piuttosto che di quello regionale nella valutazione dell’interesse all’accesso azionato dal ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina a Poste Italiane S.p.A. il rilascio della richiesta documentazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna Poste Italiane al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da corrispondere direttamente al procuratore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
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N. 00889/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03592/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3592 del 2011, proposto da:
- OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovambattista Cefalì, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Lucca n. 44, presso la sede dell’Associazione Aspes;
contro
- Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Popolo, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Cordusio n. 4, presso la sede dell’Area Legale di Poste Italiane;
per l’annullamento
- del diniego di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente con la nota del 1 novembre 2011;
- e per l’accesso alla pianta organica dell’unità produttiva dell’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito di Cinisello Balsamo Recapito, completa delle indicazioni delle generalità dei dipendenti in organico, relativa alle mansioni ed al reparto di applicazione, in riferimento sia al trimestre precedente che a quello successivo al 1 luglio 2010, nonché al trimestre successivo al 30 settembre 2010, nonché alla pianta organica del personale a tempo indeterminato e determinato dell’unità produttiva dell’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito di Cinisello Balsamo Recapito;
- per l’accesso alla pianta organica relativa a tutto il personale in organico a tempo indeterminato di tutti gli uffici postali della sede Regione Lombardia al 31 dicembre 2009 e 1 gennaio 2010 e degli assunti a tempo determinato di tutti gli uffici postali della sede Regione Lombardia al 31 dicembre 2009 e 1 gennaio 2010;
- per l’accesso al CTD del personale assunto, completo delle generalità dei dipendenti e relativa applicazione nel reparto, nel trimestre precedente al 1 luglio 2010, nonché di quello assunto nel trimestre successivo al 30 settembre 2010 nonché nel periodo in cui ha prestato servizio il sig. D. M. presso l’unità produttiva dell’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito di Cinisello Balsamo Recapito e dichiarato alle organizzazioni sindacali;
- per l’accesso ai Modelli presenze (70 P), relativi all’Area Logistica Territoriale Lombardia – Recapito di Cinisello Balsamo Recapito, con l’indicazione del numero degli addetti, completo delle generalità degli stessi e della relativa applicazione nel reparto, nel trimestre precedente l’assunzione del sig. D. M., nonché nel periodo in cui lo stesso ha prestato servizio e nel trimestre successivo al 30 settembre 2010;
- con il conseguente ordine a Poste Italiane di esibire la documentazione in precedenza richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 28 febbraio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2011 e depositato il 21 dicembre successivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego di accesso ai documenti indicati in epigrafe, formulato dal medesimo ricorrente con la nota del 1 novembre 2011 e riscontrato da Poste Italiane in data 30 novembre 2011, con il contestuale ordine di esibizione dei documenti non resi accessibili.
A sostegno del ricorso – premesso l’interesse ad agire, in quanto lo stesso ricorrente, assunto a tempo determinato da Poste Italiane, avrebbe diritto alla conversione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato – vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990, di eccesso di potere per contraddittorietà, falso presupposto ed ingiustizia manifesta.
Anche nell’esercizio dell’attività di natura privatistica gli enti che gestiscono un servizio pubblico sarebbero soggetti agli obblighi in materia di accesso previsti dagli art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, riferibili ai principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. Ciò sarebbe finalizzato alla trasparenza di tutta l’attività amministrativa, indipendentemente dal modulo utilizzato per svolgerla concretamente.
Vengono altresì dedotti la violazione degli artt. 22 e 25 della legge n. 241 del 1990 e del D.P.R. n. 352 del 1992, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, erronea ed insufficiente motivazione.
Nel bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza dei soggetti i cui dati vengono richiesti e l’interesse del richiedente ad ottenere l’accesso agli atti necessari affinché lo stesso possa agire in giudizio, dovrebbe prevalere, in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’interesse del soggetto che deve tutelare in giudizio i suoi diritti e che quindi chiede l’accesso.
Infine, si chiede la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell’art. 26, comma 2, cod. proc. amm.
Si è costituita in giudizio Poste Italiane S.p.A., che ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando la carenza di interesse del ricorrente all’accesso, non essendo utilizzabili i dati richiesti per promuovere l’azione giudiziale presso il Giudice del lavoro.
Con memoria depositata in data 3 febbraio 2012, il ricorrente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità, per tardività, della memoria di costituzione di Poste Italiane.
Alla Camera di consiglio del 28 febbraio 2012, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va ritenuta tempestiva e ammissibile la memoria di costituzione di Poste S.p.a., in quanto ai sensi dell’art. 87, comma 3, del cod. proc. amm. in materia di accesso ai documenti tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario. Essendo previsto che, nel processo ordinario, le parti possono presentare documenti fino a quaranta giorni liberi e memorie fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza (art. 73, comma 1, del cod. proc. amm), nel processo in materia di accesso si deve consentire tale presentazione rispettivamente fino a venti e quindici giorni liberi prima della camera di consiglio. L’atto di costituzione di Poste è stato depositato il 30 gennaio 2012, ossia ben prima della scadenza dei venti giorni liberi in vista della camera di consiglio fissata per il 28 febbraio successivo.
2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.
2.1. Come già evidenziato in precedenti occasioni, il Collegio aderisce all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale “l’attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende, non solo, quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 giugno 2010, n. 2647).
Di conseguenza gli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, che hanno natura giuridica privata, ma che sono funzionali all’interesse pubblico curato dal datore di lavoro, rientrano nel novero degli atti accessibili da parte dei soggetti interessati, ovvero dei lavoratori dipendenti dalle Poste.
2.2. Con riferimento alla questione con cui si lamenta che il dovere di consentire l’accesso non implica anche un dovere di consentire l’elaborazione di dati, va precisato che Poste Italiane potrà, ove non sia in possesso di dati aggregati e ritenga di non essere in grado di aggregarli senza eccessivo dispendio, consentire l’accesso a tutti i dati richiesti disaggregati, mettendo a disposizione dell’interessato tutti i documenti necessari affinché l’opera di aggregazione sia compiuta a cura dell’interessato medesimo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2 ottobre 2009, n. 5987).
3. Nel caso all’esame del Collegio, non v’è dubbio che l’istante abbia un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, essendo lo stesso riferito alla predetta attività di organizzazione delle forze lavorative e, quindi, sia pure indirettamente, al servizio postale, allo scopo di rinvenire elementi utili per instaurare una eventuale controversia innanzi al Giudice del lavoro, a dimostrazione dell’ingiustificato ricorso ad assunzioni a tempo determinato da parte dell’intimata società. In tal caso non assume rilievo decisivo la circostanza evidenziata da Poste con riferimento all’inconferenza della documentazione richiesta – presupponendo come rilevante il dato nazionale e non quello regionale – visto che tale aspetto dovrà essere valutato esclusivamente dal giudice munito di giurisdizione sulla controversia e non anche in questa sede, dove tale circostanza è solo sommariamente delibata.
4. Per le suesposte considerazioni, quindi, deve ritenersi che Poste Italiane S.p.a. sia soggetta alla disciplina in tema di accesso e, quindi, obbligata all’esibizione della documentazione richiesta, tenendo conto che, qualora le informazioni riferite a taluni degli atti riportati nell’istanza di accesso, siano contenute in documenti aventi denominazione diversa da quella indicata nella ridetta istanza, su tali documenti dovrà essere indirizzata la richiesta di accesso sopra menzionata.
Sussistono, in definitiva, i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso, con il conseguente accoglimento del ricorso, previo annullamento del provvedimento di parziale rifiuto opposto dall’ufficio “Risorse Umane e Organizzazione” di Poste Italiane S.p.a. in data 30 novembre 2011 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 giugno 2010, n. 2647).
L’accesso andrà consentito entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, secondo quanto specificato in precedenza.
5. Quanto alla richiesta di condanna di Poste Italiane per temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta, in virtù dell’incertezza riguardante la rilevanza del dato nazionale piuttosto che di quello regionale nella valutazione dell’interesse all’accesso azionato dal ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina a Poste Italiane S.p.A. il rilascio della richiesta documentazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna Poste Italiane al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da corrispondere direttamente al procuratore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012