Attribuzione indennità e rimborsi spese x missioni svolte
Inviato: lun feb 20, 2012 3:55 pm
Per opportuna notizia.
Lottando si ottengono i diritti.
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N. 00128/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2010, proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Sillitti, con domicilio eletto in Latina, alla via Monti, n. 13;
contro
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - OMISSIS, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
dei provvedimenti negativi di attribuzione dell’indennità e dei rimborsi delle spese dovuti a fronte delle missioni svolte tra reparti del comprensorio operativo del ….. reparto tecnico manutentivo dell’Aeronautica Militare tutti datati 17 maggio 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
OMISSIS.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 I ricorrenti, ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica Militare, agiscono per l’annullamento delle note, di identico contenuto, con le quali il Servizio Amministrativo del ….. Reparto Tecnico Manutentivo ……, ha negato il “trattamento economico di trasferta spettante al personale comandato di missione tra reparti coubicati nello stesso compartimento operativo”, deducendo: violazione dell’art. 3, L. 241/90, difetto di motivazione - violazione dell’art. 1 L. 417/78 - eccesso di poter per contraddittorietà con provvedimenti precedenti, manifesta illogicità ed ingiustizia, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - violazione artt. 2 e 2 - bis L. 241/90, conclusione tardiva del procedimento.
2 Con atto di stile depositato il 9 gennaio 2012, si è costituita l’amministrazione.
3 Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
DIRITTO
1 La domanda va collocata nella giurisdizione esclusiva, in quanto ha ad oggetto una pretesa patrimoniale che si assume fondata sulla legge; nella vicenda non rileva l’esercizio di un potere funzionalizzato al che consegue il necessario e decisivo esame, non dei motivi dedicati ai vizi della funzione, quanto di quelli interessanti l’accertamento delle condizioni poste per la corresponsione dell’emolumento.
2 Occorre allora partire dallo scrutinio del secondo motivo con il quale i ricorrenti hanno argomentato la violazione della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 519, quindi la sussistenza di tutte le condizioni per la corresponsione del trattamento economico di missione e cioè, il comando con destinazione per la prestazione dell’attività di servizio al di fuori dell’ordinaria sede di assegnazione per un incarico temporaneo.
3 La domanda è fondata.
3.1 Le disposizioni, legislative e regolamentari, al caso pertinenti: - richiedono l’invio “ … in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km.”; - specificano che “Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.”; - prevedono quindi che “L’indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.”.
3.2 La sussistenza di siffatte condizioni è dimostrata dalla documentazione prodotta in allegato all’atto introduttivo ed alla pretesa attivata, certamente, non può opporsi la misura organizzativa della cd. coubicazione degli enti e/o dei reparti. Sul punto la tesi dei ricorrenti fondata su alcune decisioni, è stata poi confermata da altri precedenti, condivisi e pertinenti, per i quali “…, risulta irrilevante che gli uffici di appartenenza e quello di destinazione appartengano allo stesso comprensorio, essendo l’indennità finalizzata a compensare il disagio per il trasferimento della residenza che il militare, nel rispetto delle vigenti disposizioni tra cui quelle che impongono la presenza in servizio, deve assumere nel nuovo Comune in cui ricade l’ufficio di destinazione posto a distanza superiore al limite di legge.” (Consiglio Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4637).
3.3 In definitiva, come correttamente argomentato, l’amministrazione non può subordinare la corresponsione dell’indennità di missione a condizioni ulteriori rispetto a quelle normativamente previste, quali, ad esempio quella dei limiti, anche temporali, tratti dall’applicazione della circolare del 24 febbraio 2010, citata in ciascuno degli impugnati dinieghi.
4 La domanda va quindi accolta, rimettendosi tuttavia all’amministrazione il compito di verificare la sussistenza per ciascuna singola posizione del requisito della distanza essendo stati anche prodotti fogli di viaggio per missioni rispetto alle quali la stessa potrebbe esser inferiore ai previsti 10 chilometri (Pomezia - Pratica di Mare).
4.1 Quanto agli accessori va applicata la giurisprudenza per la quale. “Non è dovuta la rivalutazione monetaria sull’indennità di trasferta per missione in quanto l’emolumento in questione non può assimilarsi alla retribuzione della prestazione lavorativa; in particolare, tale indennità, pur trovando il proprio titolo nel rapporto di impiego, non ha natura retributiva, non essendo legata - con nesso sinallagmatico - alla prestazione di lavoro. Il beneficio di cui trattasi riflette una logica non retributiva, assumendo la finalità di ristorare l’interessato delle spese sostenute per lo spostamento dalla propria sede e proprio il carattere non retributivo dell’indennità esclude la spettanza del cumulo tra rivalutazione ed interessi, ai sensi dell’art. 429 c.p.c.” (T.a.r. Lombardia Milano, sez. III, 06 aprile 2010, n. 986).
5 I ricorrenti hanno anche attivato istanza risarcitoria in relazione all’articolo 2 - bis comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il quale: “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 - ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.”. La domanda va respinta.
5.1 Innanzitutto va rilevato come la domanda richiami un danno da ritardo rispetto al decorso del termine di conclusione generalmente posto dall’articolo 2 della citata legge, senza che sia stato dimostrato o comunque fornito un principio di prova, in esito alla fissazione o meno di un termine da parte dell’amministrazione per la liquidazione dell’emolumento. In secondo luogo deve rilevarsi che non è stato dimostrato che tutti gli interessati, indistintamente e nello stesso momento, abbiano presentato istanza di liquidazione. Infine, va evidenziato che i ricorrenti non hanno fornito un principio di prova necessario anche in relazione al risarcimento del danno da ritardo (Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271).
6 Il ricorso va quindi accolto ne limiti di cui sopra; le spese di giudizio possono esser compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione al pagamento delle somme dovute.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2012, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2012
Lottando si ottengono i diritti.
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N. 00128/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2010, proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Sillitti, con domicilio eletto in Latina, alla via Monti, n. 13;
contro
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - OMISSIS, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
dei provvedimenti negativi di attribuzione dell’indennità e dei rimborsi delle spese dovuti a fronte delle missioni svolte tra reparti del comprensorio operativo del ….. reparto tecnico manutentivo dell’Aeronautica Militare tutti datati 17 maggio 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
OMISSIS.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 I ricorrenti, ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica Militare, agiscono per l’annullamento delle note, di identico contenuto, con le quali il Servizio Amministrativo del ….. Reparto Tecnico Manutentivo ……, ha negato il “trattamento economico di trasferta spettante al personale comandato di missione tra reparti coubicati nello stesso compartimento operativo”, deducendo: violazione dell’art. 3, L. 241/90, difetto di motivazione - violazione dell’art. 1 L. 417/78 - eccesso di poter per contraddittorietà con provvedimenti precedenti, manifesta illogicità ed ingiustizia, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - violazione artt. 2 e 2 - bis L. 241/90, conclusione tardiva del procedimento.
2 Con atto di stile depositato il 9 gennaio 2012, si è costituita l’amministrazione.
3 Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
DIRITTO
1 La domanda va collocata nella giurisdizione esclusiva, in quanto ha ad oggetto una pretesa patrimoniale che si assume fondata sulla legge; nella vicenda non rileva l’esercizio di un potere funzionalizzato al che consegue il necessario e decisivo esame, non dei motivi dedicati ai vizi della funzione, quanto di quelli interessanti l’accertamento delle condizioni poste per la corresponsione dell’emolumento.
2 Occorre allora partire dallo scrutinio del secondo motivo con il quale i ricorrenti hanno argomentato la violazione della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 519, quindi la sussistenza di tutte le condizioni per la corresponsione del trattamento economico di missione e cioè, il comando con destinazione per la prestazione dell’attività di servizio al di fuori dell’ordinaria sede di assegnazione per un incarico temporaneo.
3 La domanda è fondata.
3.1 Le disposizioni, legislative e regolamentari, al caso pertinenti: - richiedono l’invio “ … in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km.”; - specificano che “Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.”; - prevedono quindi che “L’indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.”.
3.2 La sussistenza di siffatte condizioni è dimostrata dalla documentazione prodotta in allegato all’atto introduttivo ed alla pretesa attivata, certamente, non può opporsi la misura organizzativa della cd. coubicazione degli enti e/o dei reparti. Sul punto la tesi dei ricorrenti fondata su alcune decisioni, è stata poi confermata da altri precedenti, condivisi e pertinenti, per i quali “…, risulta irrilevante che gli uffici di appartenenza e quello di destinazione appartengano allo stesso comprensorio, essendo l’indennità finalizzata a compensare il disagio per il trasferimento della residenza che il militare, nel rispetto delle vigenti disposizioni tra cui quelle che impongono la presenza in servizio, deve assumere nel nuovo Comune in cui ricade l’ufficio di destinazione posto a distanza superiore al limite di legge.” (Consiglio Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4637).
3.3 In definitiva, come correttamente argomentato, l’amministrazione non può subordinare la corresponsione dell’indennità di missione a condizioni ulteriori rispetto a quelle normativamente previste, quali, ad esempio quella dei limiti, anche temporali, tratti dall’applicazione della circolare del 24 febbraio 2010, citata in ciascuno degli impugnati dinieghi.
4 La domanda va quindi accolta, rimettendosi tuttavia all’amministrazione il compito di verificare la sussistenza per ciascuna singola posizione del requisito della distanza essendo stati anche prodotti fogli di viaggio per missioni rispetto alle quali la stessa potrebbe esser inferiore ai previsti 10 chilometri (Pomezia - Pratica di Mare).
4.1 Quanto agli accessori va applicata la giurisprudenza per la quale. “Non è dovuta la rivalutazione monetaria sull’indennità di trasferta per missione in quanto l’emolumento in questione non può assimilarsi alla retribuzione della prestazione lavorativa; in particolare, tale indennità, pur trovando il proprio titolo nel rapporto di impiego, non ha natura retributiva, non essendo legata - con nesso sinallagmatico - alla prestazione di lavoro. Il beneficio di cui trattasi riflette una logica non retributiva, assumendo la finalità di ristorare l’interessato delle spese sostenute per lo spostamento dalla propria sede e proprio il carattere non retributivo dell’indennità esclude la spettanza del cumulo tra rivalutazione ed interessi, ai sensi dell’art. 429 c.p.c.” (T.a.r. Lombardia Milano, sez. III, 06 aprile 2010, n. 986).
5 I ricorrenti hanno anche attivato istanza risarcitoria in relazione all’articolo 2 - bis comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il quale: “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 - ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.”. La domanda va respinta.
5.1 Innanzitutto va rilevato come la domanda richiami un danno da ritardo rispetto al decorso del termine di conclusione generalmente posto dall’articolo 2 della citata legge, senza che sia stato dimostrato o comunque fornito un principio di prova, in esito alla fissazione o meno di un termine da parte dell’amministrazione per la liquidazione dell’emolumento. In secondo luogo deve rilevarsi che non è stato dimostrato che tutti gli interessati, indistintamente e nello stesso momento, abbiano presentato istanza di liquidazione. Infine, va evidenziato che i ricorrenti non hanno fornito un principio di prova necessario anche in relazione al risarcimento del danno da ritardo (Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271).
6 Il ricorso va quindi accolto ne limiti di cui sopra; le spese di giudizio possono esser compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione al pagamento delle somme dovute.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2012, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2012