leonardo virdò ha scritto:Gentilmente volevo sapere dai colleghi già in pensione da qualche anno, da quale mese l'inpdap inizia a trattenersi le addizionali Regionale e Comunale?? Bisogna fare domanda, insomma farlo presente se questa non viene trattenuta dall'ente??
Grazie.
...Tu pensi che si sono scordati di te'....

Manovra "salva Italia": più addizionale regionale meno IRAP
di Gabriele Bonati
In anteprima da Guida al Lavoro n. n. 49/2011
La quarta manovra Governativa del 2011, c.d. “salva Italia”, ha aumentato, con decorrenza 2011, l’addizionale regionale all’IRPEF di base (applicabile in tutte le Regioni e province autonome), ha abbattuto la base imponibile IRAP del costo del lavoro ed è intervenuta su alcuni adempimenti documentali.
La quarta manovra economico/finanziaria del 2011 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), denominata “salva Italia, interviene in modo massiccio sul sistema della tassazione diretta e indiretta, centrale e locale, sull’accelerazione dell’innalzamento dell’età e dell’anzianità pensionabile, sulle modalità di calcolo delle pensioni, sulle liberalizzazioni, sulla semplificazione di alcuni adempimenti e sull’adozione di alcuni provvedimenti finalizzati al rilancio della produttività e dell’occupazione delle donne e dei giovani.
In questo intervento ci occuperemo:
- dell’aumento dell’addizionale regionale all’IRPEF;
- dell’abbattimento dal reddito d’impresa dell’ IRAP calcolata sul costo del lavoro oltre all’aumento della deducibilità per donne e giovani;
- della tassazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR) e di fine mandato (TFM) molto elevati;
- del nuovo termine per la stampa e/o dell’archiviazione del libro unico del lavoro.
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Addizionale regionale all’IRPEF
L’art. 28, comma 1, del decreto, modifica l’art. 6 del D. Lgs. 68/2011 (federalismo regionale, regioni a statuto ordinario – addizionale regionale all’IRPEF) individuando nell’1,23% (anziché nello 0,90%), con decorrenza dall’anno d’imposta 2011, l’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF fino alla sua rideterminazione a norma dell’art. 2 del medesimo decreto 68/2011.
Il comma 2 provvede invece a chiarire che la nuova aliquota base deve essere applicata anche dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome (Trento e Bolzano).
La relazione tecnica allegata al provvedimento si limita soltanto a specificare che l’aumento è destinato alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente che determina un maggior gettito corrispondente alla riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario.
La norma ha due impatti:
- il primo è quello di dover rivedere le aliquote di addizionale all’IRPEF relative all’anno d’imposta 2011, che i sostituti d’imposta dovranno tenere immediatamente conto, nel calcolo delle addizionali sia in sede di conguaglio di fine rapporto (trattenuta in unica soluzione) sia in sede di conguaglio di fine anno 2011(trattenuta in massimo 11 rate a decorrere dal mese successivo a quello del conguaglio – trattenuta che si deve concludere in ogni caso a novembre);
- il secondo è quello riservato alle Regioni a statuto ordinario (art. 6, del D. Lgs. 68/2011) che dal 2012 potranno modificare (in aumento o in riduzione) la propria addizionale, massimo 0,5 punti percentuali, partendo dalla predetta aliquota base se non rideterminata, secondo quanto disposto dall’art. 2 del medesimo decreto 68/2011, in un altro valore (le regioni a statuto speciale e le province autonome dovranno comunque applicare l’aliquota base dell’1,23%). A mio parere le regioni potrebbero ridefinire anche le aliquote vigenti per 2011 assorbendo l’aumento dello 0,33% nell’adeguamento di aliquota disposta a norma della precedente normativa.
Tenendo conto di quanto sopra esposto la disposizione, riguardo all’applicazione dell’adeguamento dell’aliquota per il 2011, si presta in ogni caso a due interpretazioni, in particolare:
- la più semplice (e forse quella effettivamente utilizzabile, vista la finalità di “cassa” del decreto, nonostante la tecnica legislativa utilizzata): il legislatore nazionale ha stabilito che le attuali aliquote fissate dalle Regioni (tutte) e dalle Province autonome debbano essere aumentate di 0,33 punti percentuali (differenza tra la nuova aliquota base 1,23% e la precedente aliquota base 0,90%) senza che le Regioni possano intervenire (tesi che è stata adottata da chi ha fornito le prime interpretazioni della norma e i primi calcolo del maggior prelievo – si veda la stampa specializzata). Tale tesi potrebbe essere sostenuta dal fatto che il maggior gettito di addizionale debba andare a compensare la riduzione della compartecipazione IVA destinata al fabbisogno sanitario (finalità di ”Cassa”). La Regione Liguria, sul proprio sito internet, ha aggiornato le aliquote utilizzando detta tesi. Vedere la tabella, al termine riportata, con le nuove aliquote
- la più elaborata (ma secondo il mio parere, vista la tecnica legislativa utilizzata, la più corretta, anche se probabilmente, vista la necessità di “Cassa”, la meno percorribile): le aliquote fissate dalle regioni inferiori all’1,23% devono automaticamente essere adeguate a tale valore (nuova aliquota base sotto la quale non è possibile scendere), mentre le aliquote superiori potrebbero assorbire (fatta eccezione, si ritiene, per quelle regioni con piano di rientro del deficit sanitario che dovranno applicare necessariamente le aliquote maggiorate) fino a concorrenza l’adeguamento disposto dal legislatore (in ogni caso si ritiene che le regioni possano deliberare in tale senso), quello che conta è che l’aliquota (anche per il 2011) non risulti inferiore all’1,23% ovvero che l’ammontare dell’addizionale anche nei casi di progressività di tassazione non scenda sotto detto nuovo limite.
La predetta tesi è sostenibile dal fatto che il legislatore ha provveduto a modificare l’art. 6, c. 1, del D. Lgs. 68/2011 (Aliquota di base sulla quale le regioni potranno intervenire dal 2012 - federalismo regionale), specificando che il nuovo valore deve essere applicato anche per il periodo d’imposta 2011, confermando però il comma 2 del citato art. 6 che recita “fino al 31.12.2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all’IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota base”. Ciò, a mio parere, significa che per l’anno 2011 le Regioni: possono mantenere le aliquote più elevate dell’1,23%, ovvero ridurle massimo fino al citato valore dell’1,23%; devono automaticamente adeguare all’1,23% le aliquote più basse.
Per risolvere la questione ci si auspica un intervento immediato da parte dell’Agenzia delle entrate per permettere ai sostituti d’imposta di operare, con certezza e senza ulteriori conguagli, secondo le effettive finalità della norma.
Conguaglio 2011 – Detta modifica legislativa, come sopra menzionato, comporta la sua immediata applicazione da parte dei sostituti d’imposta, in particolare:
- per i lavoratori cessati (per i quali non è ancora stato elaborato l’ultimo cedolino paga) e quelli che cesseranno il rapporto di lavoro l’aumento dell’addizionale deve essere immediatamente applicato e l’ammontare complessivo dell’imposta deve essere trattenuto in un’unica soluzione;
- in sede di conguaglio di fine anno 2011 (termine per il conguaglio 28.2.2012) deve essere calcolata l’addizionale tenendo conto delle nuove aliquote, trattenendo il relativo ammontare in massimo 11 rate a partire dal mese successivo a quello del conguaglio (la trattenuta si deve concludere in ogni caso a novembre 2012);
- per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2011 per i quali l’addizionale è stata calcolata secondo la normativa precedente al decreto 201/2011, il conguaglio dell’addizionale potrà essere effettuato in un eventuale conguaglio complessivo presso altro datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico).
Federalismo regionale - La modica in commento, come sopra anticipato, si ripercuote anche sulla gestione del federalismo regionale dal 2012 (regioni a statuto ordinario), in particolare:
- le regioni possono, con propria legge regionale, aumentare o diminuire (onere a totale carico del bilancio della regione) l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF base (1,23% oppure nuova aliquota rideterminata a norma dell’art. 2 del D. Lgs. 68/2011) nelle seguenti misure massime: 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; 1,1 punti percentuali per l’anno 2014; 2,1 punti percentuali a decorrere dal 2015;
- le regioni possono (dal 2013) individuare aliquote differenziate per scaglioni di reddito ma questi ultimi non possono essere diversi da quelli dell’IRPEF nazionale;
- le regioni (escluse quelle impegnate nei piani di rientro del deficit sanitario) possono (dal 2013) disporre (costi a carico del proprio bilancio) detrazioni in favore della famiglia maggiorando le detrazioni previste dall’art .12 del TUIR ovvero disporre interventi diretti a favore dei soggetti IRPEF il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni (coefficiente familiare).