Milano, ord. sindacale n. 25 del 4 novembre 2008
Inviato: ven dic 30, 2011 3:47 pm
il Sindaco di Milano aveva disposto il divieto di acquisto, anche per uso personale, di sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico, prevedendo l'irrogazione della sanzione amministrativa fino ad € 500,00, nel caso di accertata violazione del divieto.
L’ordinanza, oggetto di impugnazione, è stata adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2007, n. 267 e dell’art. 2, lett. a) ed e) del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008, che hanno reso possibile l’intervento del sindaco per prevenire e contrastare le situazioni che offendono la pubblica decenza e favoriscono il degrado sociale.
il ricorso in parola deve essere, quindi:
- in parte accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 25/2008 e del relativo verbale di accertamento della violazione amministrativa;
in parte dichiarato inammissibile, con specifico riferimento al verbale redatto ai sensi dell’art.75 del d.P.R. n. 309 del 1990.
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Numero 04450/2011 e data 06/12/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 31 agosto 2011
NUMERO AFFARE 04262/2009
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla signora R. A. -OMISSIS- avverso il Comune di Milano per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza sindacale n. 25 del 4 novembre 2008, nonché del verbale di accertamento di sanzione amministrativa e del verbale di contestazione e sequestro di sostanza stupefacente, entrambi redatti dai Carabinieri di Milano.
LA SEZIONE
VISTA la relazione prot. n. 13764 - 7555 15149-01/E del 22 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
VISTO il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 21 aprile 2010;
VISTA la relazione ministeriale integrativa del 17 maggio 2011;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Elio Toscano;
PREMESSO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 24 febbraio 2009, la signora R. A. -OMISSIS- ha chiesto, con istanza incidentale di sospensione, l’annullamento: a) dell'ordinanza contingibile e urgente n. 25, emessa dal Sindaco di Milano il 4 novembre 2008; b) di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, del verbale di accertamento di sanzione amministrativa (compilato alle ore ……..) e del verbale di contestazione e sequestro amministrativo di presunta sostanza stupefacente (compilato alle ore …….), entrambi redatti, il ….novembre 2008, da personale del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri di Milano ……...
La ricorrente premette in fatto di essere stata fermata da una pattuglia dell’Arma, in via delle Forze Armate del capoluogo lombardo, e di essere stata trovata in possesso di …… grammi lordi di sostanza stupefacente. In seguito al controllo, le sono stati elevati due distinti verbali: il primo di contestazione e sequestro amministrativo di presunta sostanza stupefacente e il secondo di accertamento di sanzione amministrativa, quest’ultimo in applicazione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 4 novembre 2008, con la quale il Sindaco di Milano aveva disposto il divieto di acquisto, anche per uso personale, di sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico, prevedendo l'irrogazione della sanzione amministrativa fino ad € 500,00, nel caso di accertata violazione del divieto.
Con i motivi di ricorso, l’interessata deduce in primo luogo la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la contestata ordinanza, prevedendo la punibilità del solo acquisto di droga e non anche di altri comportamenti, tra i quali l’assunzione delle sostanze stupefacenti, viola i principi di buon andamento e di imparzialità, cui deve improntarsi l’azione della Pubblica Amministrazione, e introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra condotte egualmente lesive dell’interesse generale. Aggiunge, poi, che la rilevata differenzazione tra situazioni omogenee contrasta con il principio di ragionevolezza ed è, nel contempo, carente sotto il profilo motivazionale, poiché nel provvedimento non si dà contezza della mancata estensione del divieto e della conseguenti sanzioni all’uso della droga, che pur la stessa ordinanza considera irrispettoso della libertà degli altri e del bene comune, oltre che capace di incidere negativamente sul corretto esercizio della libertà di chi l’assume.
Il Comune di Milano, nelle controdeduzioni, ha sostenuto che l’ordinanza in questione rende palesi le ragioni di fatto e di diritto che ne legittimano l’adozione e che i due verbali redatti dai Carabinieri, in quanto atti non definitivi, non sono impugnabili con ricorso straordinario.
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" ha modificato l'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ampliando i poteri dei sindaci nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo e consentendo loro di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il Ministero dell’interno, nel convenire sull’eccezione di inammissibilità, ritiene legittima l’ordinanza sindacale, poiché l'art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 24 luglio 2008 n. 125, recante "
anche” prima delle parole contingibile ed urgenti. Con memoria di replica agli scritti difensivi dell’Amministrazione, la ricorrente ha ribadito la richiesta di annullamento dell’ordinanza n. 25/2008, alla luce della sentenza 7 aprile 2011 n. 115, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del d.l. n. 92 del 2008, nella parte in cui comprende la locuzione “
CONSIDERATO
Va innanzitutto premesso che l’ordinanza, oggetto di impugnazione, è stata adottata dal Sindaco di Milano ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2007, n. 267 e dell’art. 2, lett. a) ed e) del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008, che hanno reso possibile l’intervento del sindaco per prevenire e contrastare le situazioni che offendono la pubblica decenza e favoriscono il degrado sociale.
divieto di acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale”, con l’avvertenza che “chiunque violi i disposti … è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge sino ad un massimo di € 500,00 e nella misura ridotta fissata con la deliberazione di giunta comunale n. 2672 del 4 novembre 2008”. In particolare, l’ordinanza fa “
Il controverso provvedimento sindacale trae, pertanto, il fondamento normativo da una disposizione di legge diretta a rafforzare i poteri di intervento dei sindaci nell’ambito della sicurezza urbana, sia in via ordinaria, sia attraverso provvedimenti contingibili e urgenti.
anche”, prima delle parole “contingibili ed urgenti”, in quanto la norma censurata, non limitando i poteri di ordinanza dei sindaci ai casi contingibili ed urgenti, viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., e si caratterizza alla stregua di una “delega in bianco”, nel senso che non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione dei comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio dello stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Sennonché la Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011 n. 115, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 , comma4, nella parte in cui comprende la locuzione “
suscettibile - secondo la Corte Costituzionale - di essere incisa solo dalle determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al Parlamento, espressivo della sovranità popolare”. Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’ordinanza impugnata si riverberi sulla libertà dei cittadini, “
temporaneità”, proprio delle ordinanze “contingibili ed urgenti”, che pur sempre costituiscono l’espressione di un potere derogatorio esercitato dai sindaci sotto la vigilanza Ministro dell’interno attraverso i prefetti. Va ancora considerato che l’ordinanza vieta in via permanente di acquistare sostanze stupefacenti, ancorché per uso personale, sicché il provvedimento manca del requisito della “
non può soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini”. Sul punto si è anche soffermata la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 115 del 2001, precisando che il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (richiamato nel preambolo dell’impugnata ordinanza), nella parte in cui fornisce la definizione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, entrambi beni pubblici da tutelare, assolve alle funzioni di indirizzare l’azione del sindaco, come previsto dall’art. 54, comma 4 bis, regolando i rapporti tra autorità centrali (ministro) e periferiche (sindaci), ma “
salus publica suprema lex e finalizzati alla prevenzione e all’eliminazione di gravi (e non meglio precisate) minacce alla sicurezza urbana, si realizza una indebita invasione dei primi nel campo della legislazione primaria. In altri termini, nel momento in cui l’art. 54, comma 4, autorizza i sindaci ad emanare atti non sottoposti a scadenza, non giustificati dal principio
La parziale caducazione dell’art. 54, comma 4, del Testo unico degli enti locali, disposta dalla Corte costituzionale nei termini sopra indicati, dispiega i suoi effetti anche sull’impugnata ordinanza rendendola inefficace per mancanza dei presupposti di legge.
Conseguentemente va accolta la richiesta di annullamento del provvedimento e del connesso verbale di accertamento, contenente l’ingiunzione di pagare la somma prevista per estinguere l’illecito amministrativo contestato.
di contestazione e sequestro amministrativo di presunta sostanza stupefacente” nella quantità di gr. …. lordi, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto trattasi di atto non avente natura provvedimentale, ma soltanto propedeutico all’avvio di un procedimento amministrativo volto ad accertare la sussistenza delle condotte integranti gli illeciti descritti nel citato art. 75 e a legittimare l’eventuale adozione, da parte dell’autorità prefettizia, dei provvedimenti previsti dallo stesso articolo, ai quali può essere posto rimedio con opposizione dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Risulta, invece, inammissibile, come peraltro eccepito dall’Amministrazione resistente, la richiesta di annullamento del verbale “
In base a quanto sin qui considerato, il ricorso in parola deve essere, quindi:
- in parte accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 25/2008 e del relativo verbale di accertamento della violazione amministrativa;
- in parte dichiarato inammissibile, con specifico riferimento al verbale redatto ai sensi dell’art.75 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Sospensiva assorbita.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
L’ordinanza, oggetto di impugnazione, è stata adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2007, n. 267 e dell’art. 2, lett. a) ed e) del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008, che hanno reso possibile l’intervento del sindaco per prevenire e contrastare le situazioni che offendono la pubblica decenza e favoriscono il degrado sociale.
il ricorso in parola deve essere, quindi:
- in parte accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 25/2008 e del relativo verbale di accertamento della violazione amministrativa;
in parte dichiarato inammissibile, con specifico riferimento al verbale redatto ai sensi dell’art.75 del d.P.R. n. 309 del 1990.
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Numero 04450/2011 e data 06/12/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 31 agosto 2011
NUMERO AFFARE 04262/2009
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla signora R. A. -OMISSIS- avverso il Comune di Milano per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza sindacale n. 25 del 4 novembre 2008, nonché del verbale di accertamento di sanzione amministrativa e del verbale di contestazione e sequestro di sostanza stupefacente, entrambi redatti dai Carabinieri di Milano.
LA SEZIONE
VISTA la relazione prot. n. 13764 - 7555 15149-01/E del 22 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
VISTO il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 21 aprile 2010;
VISTA la relazione ministeriale integrativa del 17 maggio 2011;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Elio Toscano;
PREMESSO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 24 febbraio 2009, la signora R. A. -OMISSIS- ha chiesto, con istanza incidentale di sospensione, l’annullamento: a) dell'ordinanza contingibile e urgente n. 25, emessa dal Sindaco di Milano il 4 novembre 2008; b) di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, del verbale di accertamento di sanzione amministrativa (compilato alle ore ……..) e del verbale di contestazione e sequestro amministrativo di presunta sostanza stupefacente (compilato alle ore …….), entrambi redatti, il ….novembre 2008, da personale del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri di Milano ……...
La ricorrente premette in fatto di essere stata fermata da una pattuglia dell’Arma, in via delle Forze Armate del capoluogo lombardo, e di essere stata trovata in possesso di …… grammi lordi di sostanza stupefacente. In seguito al controllo, le sono stati elevati due distinti verbali: il primo di contestazione e sequestro amministrativo di presunta sostanza stupefacente e il secondo di accertamento di sanzione amministrativa, quest’ultimo in applicazione dell'ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 4 novembre 2008, con la quale il Sindaco di Milano aveva disposto il divieto di acquisto, anche per uso personale, di sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico, prevedendo l'irrogazione della sanzione amministrativa fino ad € 500,00, nel caso di accertata violazione del divieto.
Con i motivi di ricorso, l’interessata deduce in primo luogo la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la contestata ordinanza, prevedendo la punibilità del solo acquisto di droga e non anche di altri comportamenti, tra i quali l’assunzione delle sostanze stupefacenti, viola i principi di buon andamento e di imparzialità, cui deve improntarsi l’azione della Pubblica Amministrazione, e introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra condotte egualmente lesive dell’interesse generale. Aggiunge, poi, che la rilevata differenzazione tra situazioni omogenee contrasta con il principio di ragionevolezza ed è, nel contempo, carente sotto il profilo motivazionale, poiché nel provvedimento non si dà contezza della mancata estensione del divieto e della conseguenti sanzioni all’uso della droga, che pur la stessa ordinanza considera irrispettoso della libertà degli altri e del bene comune, oltre che capace di incidere negativamente sul corretto esercizio della libertà di chi l’assume.
Il Comune di Milano, nelle controdeduzioni, ha sostenuto che l’ordinanza in questione rende palesi le ragioni di fatto e di diritto che ne legittimano l’adozione e che i due verbali redatti dai Carabinieri, in quanto atti non definitivi, non sono impugnabili con ricorso straordinario.
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" ha modificato l'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ampliando i poteri dei sindaci nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo e consentendo loro di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il Ministero dell’interno, nel convenire sull’eccezione di inammissibilità, ritiene legittima l’ordinanza sindacale, poiché l'art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 24 luglio 2008 n. 125, recante "
anche” prima delle parole contingibile ed urgenti. Con memoria di replica agli scritti difensivi dell’Amministrazione, la ricorrente ha ribadito la richiesta di annullamento dell’ordinanza n. 25/2008, alla luce della sentenza 7 aprile 2011 n. 115, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del d.l. n. 92 del 2008, nella parte in cui comprende la locuzione “
CONSIDERATO
Va innanzitutto premesso che l’ordinanza, oggetto di impugnazione, è stata adottata dal Sindaco di Milano ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2007, n. 267 e dell’art. 2, lett. a) ed e) del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008, che hanno reso possibile l’intervento del sindaco per prevenire e contrastare le situazioni che offendono la pubblica decenza e favoriscono il degrado sociale.
divieto di acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale”, con l’avvertenza che “chiunque violi i disposti … è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge sino ad un massimo di € 500,00 e nella misura ridotta fissata con la deliberazione di giunta comunale n. 2672 del 4 novembre 2008”. In particolare, l’ordinanza fa “
Il controverso provvedimento sindacale trae, pertanto, il fondamento normativo da una disposizione di legge diretta a rafforzare i poteri di intervento dei sindaci nell’ambito della sicurezza urbana, sia in via ordinaria, sia attraverso provvedimenti contingibili e urgenti.
anche”, prima delle parole “contingibili ed urgenti”, in quanto la norma censurata, non limitando i poteri di ordinanza dei sindaci ai casi contingibili ed urgenti, viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., e si caratterizza alla stregua di una “delega in bianco”, nel senso che non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione dei comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio dello stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Sennonché la Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011 n. 115, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 , comma4, nella parte in cui comprende la locuzione “
suscettibile - secondo la Corte Costituzionale - di essere incisa solo dalle determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al Parlamento, espressivo della sovranità popolare”. Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’ordinanza impugnata si riverberi sulla libertà dei cittadini, “
temporaneità”, proprio delle ordinanze “contingibili ed urgenti”, che pur sempre costituiscono l’espressione di un potere derogatorio esercitato dai sindaci sotto la vigilanza Ministro dell’interno attraverso i prefetti. Va ancora considerato che l’ordinanza vieta in via permanente di acquistare sostanze stupefacenti, ancorché per uso personale, sicché il provvedimento manca del requisito della “
non può soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini”. Sul punto si è anche soffermata la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 115 del 2001, precisando che il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (richiamato nel preambolo dell’impugnata ordinanza), nella parte in cui fornisce la definizione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, entrambi beni pubblici da tutelare, assolve alle funzioni di indirizzare l’azione del sindaco, come previsto dall’art. 54, comma 4 bis, regolando i rapporti tra autorità centrali (ministro) e periferiche (sindaci), ma “
salus publica suprema lex e finalizzati alla prevenzione e all’eliminazione di gravi (e non meglio precisate) minacce alla sicurezza urbana, si realizza una indebita invasione dei primi nel campo della legislazione primaria. In altri termini, nel momento in cui l’art. 54, comma 4, autorizza i sindaci ad emanare atti non sottoposti a scadenza, non giustificati dal principio
La parziale caducazione dell’art. 54, comma 4, del Testo unico degli enti locali, disposta dalla Corte costituzionale nei termini sopra indicati, dispiega i suoi effetti anche sull’impugnata ordinanza rendendola inefficace per mancanza dei presupposti di legge.
Conseguentemente va accolta la richiesta di annullamento del provvedimento e del connesso verbale di accertamento, contenente l’ingiunzione di pagare la somma prevista per estinguere l’illecito amministrativo contestato.
di contestazione e sequestro amministrativo di presunta sostanza stupefacente” nella quantità di gr. …. lordi, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto trattasi di atto non avente natura provvedimentale, ma soltanto propedeutico all’avvio di un procedimento amministrativo volto ad accertare la sussistenza delle condotte integranti gli illeciti descritti nel citato art. 75 e a legittimare l’eventuale adozione, da parte dell’autorità prefettizia, dei provvedimenti previsti dallo stesso articolo, ai quali può essere posto rimedio con opposizione dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Risulta, invece, inammissibile, come peraltro eccepito dall’Amministrazione resistente, la richiesta di annullamento del verbale “
In base a quanto sin qui considerato, il ricorso in parola deve essere, quindi:
- in parte accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 25/2008 e del relativo verbale di accertamento della violazione amministrativa;
- in parte dichiarato inammissibile, con specifico riferimento al verbale redatto ai sensi dell’art.75 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Sospensiva assorbita.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola