sysuop33 ha scritto:ciao a tutti, io riformato a febbraio 2011, ho fatto regolare richiesta per 83 giorni di congedo ordinario non fruito - ma ad oggi niente. qualcuno mi sa indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC ) del MEF ( Ministero Economia Finanze), grazie
Carissimi amici del forum,
essendone venuto a conoscenza di recente, di questa notizia mi sento di informare tutti coloro che hanno percepito la liquitazione del congedo non fruito e monetizzato, mettendovi a disposizione per quanti di voi ne vorranno utilizzare detta comunicazione e notizia che seguirà in allegato alla presente.
Cordialmente saluto.
Nico59
P.S. Collega, io credo che prima del MEF ti devi accertare se la direzione ha fatto la dovuta comunicazione, inoltre dalla fine di Novembre scorso, é intervenuta una nuova circolare che obblica le direzione, che il congedo non fruito, e che deve essere monetizzato deve essere comunicato ai PRAP, i quali devono emettere un decreto e vistato dalla ragioneria regionale dello Stato, e successivamente in pagamento. Quindi ti conviene fare prima questi passaggi.
Ciao e auguri.
Vedesi allegato:
Il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef: C.T.P. Lecce n. 361/1/10 dep. 28.7.2010 ( Presidente Dr. Pellegrino Vincenzo; Relatore dr. Di Mattina Domenico) Difensore Avv. Gurrado Giuseppe di Gravina
RITENUTO IN FATTO
Il Dr…… rappresentato e difeso dall' Avv. Gurrado Giuseppe, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per IRPEF a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati.
Tale pretesa riviene dalla sentenza n. 188/06 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce che ha condannato il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a risarcire al ……..il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie in ragione della somma di Euro 20.942,97 a titolo di indennità per 89 giorni di ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.
A seguito del Decreto Direttoriale del 5/6/2006 viene accreditata al …….la somma di Euro 14.658,61 e, successivamente in data 12/10/2007, la somma di Euro 782,32 per interessi legali.
Il ricorrente contesta ora le trattenute fiscali operategli sull'importo liquidatogli per ferie non godute, così come riconosciutogli dal Giudice del Lavoro, complessivamente pari ad Euro 4.612,05, ritenendo il danno liquidato avente natura di vero e proprio risarcimento e, come tale, intassabile ai fini dell'IRPEF. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Lecce 1 con memorie prot. n. 68972/08 del 22/12/2008, chiedendo il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della pretesa erariale in discussione.
LA COMMISSIONE OSSERVA
L'indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio.
Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art.2041 c.c.: detto obbligo risarcitorio sorgerebbe ex lege e non ex contractu.
In conformità a consolidata giurisprudenza di merito anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, "in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata."
P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina il rimborso della somma di Euro 4.612,05 maggiorata degli interessi legali. Spese compensate
Così deciso in Lecce il 24/06/2010
nico59
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