Indennità' di maggiorazione di campagna (supercampagna)
Inviato: dom dic 25, 2011 10:42 pm
Per opportuna notizia
Di queste se stanno altre 3-4 dello stesso parere.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01251/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2006, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pala, con domicilio eletto presso Stefano Piras in Cagliari, via Garibaldi N.18;
contro
Ministero Difesa, Comando Scuola Sottufficiali La Maddalena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
per il riconoscimento
del diritto a percepire l'indennità' di maggiorazione di campagna (supercampagna);
nonchè per la condanna
dell'amministrazione al pagamento delle competenze arretrate con rivalutazione ed interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Difesa e di Comando Scuola Sottufficiali La Maddalena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Aldo Ravalli e uditi l’avv. Micol Girau, su delega per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Francesco Caput, per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il nominato in epigrafe ha percepito la indennità di campagna (cosiddetta, “supercampagna”) fino al febbraio 2004, in relazione al servizio prestato presso il Deposito Munizioni di S. Stefano, (comprensorio logistico La Maddalena), inserito in un reparto appoggio operativo (GRUPNUL La Maddalena).
La soppressione del Comprensorio con attribuzioni delle residue funzioni alla Scuola Sottufficiali de La Maddalena, ha comportato il venir meno della indennità di supercampagna, salvo la sua riattribuzione dell’aprile 2005, epoca in cui il Comprensorio logistico S. Stefano è stato riconfigurato quale Reparto del Comando base di Cagliari (Maribase Cagliari).
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2006, il militare ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire la indennità de qua per il periodo in cui non è stata corrisposta, spettandogli ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, attuativo della L. 28 marzo 1987 n. 6.
Si è opposto il Ministero della difesa, sostenendo la infondatezza della pretesa di diritto. L’interessato ha insistito depositando memoria di replica.
II – Il ricorso è fondato.
E’ ben noto che il personale militare avente diritto alla corresponsione dell’indennità di campagna “ordinaria” non consegue automaticamente il diritto alla corresponsione dell’indennità di “supercampagna”, la quale è corrisposta solo se ricorrono due prerequisiti, e cioè che sia impiegato nelle specifiche strutture e reparti nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali e che sia compreso nel contingente numerico fissato annualmente dal Ministro della difesa. Segue da ciò che gli incrementi percentuali, rispettivamente previsti dall’art. 4 comma 2, D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 e dall’art. 5 comma 12, D.P.R. n. 13 giugno 2002 n. 163, che prendono il nome di indennità di “supercampagna”, non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell’indennità di campagna, di cui all’art. 3 comma 1, l. 23 marzo 1983 n. 78, ma un’applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale.
E’, pertanto, pacifico in giurisprudenza che gli incrementi percentuali rispettivamente previsti dall’art. 4, comma 2, D.P.R. n. 360 del 1996 e dell’art. 5, comma 12, D.P.R. n. 163 del 2002, che prendono il nome di indennità di “supercampagna”, non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell’indennità di campagna (di cui all’art. 3, comma 1, L. n. 78 del 1983), ma un’applicazione particolare e limitata in forza di una scelta rimessa alla valutazione dello Stato maggiore, sottratta al sindacato di merito.
E’ stato, peraltro, precisato dalla giurisprudenza che la insindacabilità della scelta cede qualora essa appaia palesemente illogica, irrazionale e contraddittoria (T.A.R. Lecce, III, 31/7/2010 n. 1840 e T.AR. Basilicata 17/5/2010 n. 284).
Anche il Consiglio di Stato (Sez. IV 4/10/2000 n. 5311) ha da tempo posto un limite al principio di insindacabilità (nel caso della scelta), affermando che comunque spetta al giudice verificare se la qualificazione di un reparto come unità di campagna venga in seguito contraddittoriamente negata, dovendosi considerare complessivamente tutti gli atti ed i comportamenti dell’Amministrazione militare.
Nella fattispecie tale contraddittorietà appare palese, essendo del tutto illogico ed irrazionale che il servizio nella medesima unità operativa (nel caso, Deposito Munizioni di S. Stefano), subisca effetti per un dato formale ed esterno, quale l’inquadramento in una struttura piuttosto che in altra.
La contraddittorietà appare evidente sotto un duplice rilievo: primo, appare illogico che una struttura logistica quale un deposito di munizioni venga aggregata ad un Comando scolastico addestrativo; secondo, lo stesso ritorno alla aggregazione ad un Comando Base (Maribase Cagliari) a distanza di pochi mesi con ripristino della indennità di supercampagna rende evidente un operato privo di ragioni obiettive reali e sostanziali e, quindi, irrazionale.
L’accoglimento del ricorso comporta l’accertamento del diritto del ricorrente alla indennità di supercampagna nel periodo negato e la condanna dell’Amministrazione militare al pagamento del dovuto, maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria secondo legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della serialità dei ricorsi portati alla medesima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, n. 224/2006, lo accoglie e per l’effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente, condanna l’Amministrazione al pagamento del dovuto come in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
Di queste se stanno altre 3-4 dello stesso parere.
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N. 01251/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2006, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pala, con domicilio eletto presso Stefano Piras in Cagliari, via Garibaldi N.18;
contro
Ministero Difesa, Comando Scuola Sottufficiali La Maddalena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
per il riconoscimento
del diritto a percepire l'indennità' di maggiorazione di campagna (supercampagna);
nonchè per la condanna
dell'amministrazione al pagamento delle competenze arretrate con rivalutazione ed interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Difesa e di Comando Scuola Sottufficiali La Maddalena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Aldo Ravalli e uditi l’avv. Micol Girau, su delega per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Francesco Caput, per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il nominato in epigrafe ha percepito la indennità di campagna (cosiddetta, “supercampagna”) fino al febbraio 2004, in relazione al servizio prestato presso il Deposito Munizioni di S. Stefano, (comprensorio logistico La Maddalena), inserito in un reparto appoggio operativo (GRUPNUL La Maddalena).
La soppressione del Comprensorio con attribuzioni delle residue funzioni alla Scuola Sottufficiali de La Maddalena, ha comportato il venir meno della indennità di supercampagna, salvo la sua riattribuzione dell’aprile 2005, epoca in cui il Comprensorio logistico S. Stefano è stato riconfigurato quale Reparto del Comando base di Cagliari (Maribase Cagliari).
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2006, il militare ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire la indennità de qua per il periodo in cui non è stata corrisposta, spettandogli ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, attuativo della L. 28 marzo 1987 n. 6.
Si è opposto il Ministero della difesa, sostenendo la infondatezza della pretesa di diritto. L’interessato ha insistito depositando memoria di replica.
II – Il ricorso è fondato.
E’ ben noto che il personale militare avente diritto alla corresponsione dell’indennità di campagna “ordinaria” non consegue automaticamente il diritto alla corresponsione dell’indennità di “supercampagna”, la quale è corrisposta solo se ricorrono due prerequisiti, e cioè che sia impiegato nelle specifiche strutture e reparti nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali e che sia compreso nel contingente numerico fissato annualmente dal Ministro della difesa. Segue da ciò che gli incrementi percentuali, rispettivamente previsti dall’art. 4 comma 2, D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 e dall’art. 5 comma 12, D.P.R. n. 13 giugno 2002 n. 163, che prendono il nome di indennità di “supercampagna”, non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell’indennità di campagna, di cui all’art. 3 comma 1, l. 23 marzo 1983 n. 78, ma un’applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale.
E’, pertanto, pacifico in giurisprudenza che gli incrementi percentuali rispettivamente previsti dall’art. 4, comma 2, D.P.R. n. 360 del 1996 e dell’art. 5, comma 12, D.P.R. n. 163 del 2002, che prendono il nome di indennità di “supercampagna”, non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell’indennità di campagna (di cui all’art. 3, comma 1, L. n. 78 del 1983), ma un’applicazione particolare e limitata in forza di una scelta rimessa alla valutazione dello Stato maggiore, sottratta al sindacato di merito.
E’ stato, peraltro, precisato dalla giurisprudenza che la insindacabilità della scelta cede qualora essa appaia palesemente illogica, irrazionale e contraddittoria (T.A.R. Lecce, III, 31/7/2010 n. 1840 e T.AR. Basilicata 17/5/2010 n. 284).
Anche il Consiglio di Stato (Sez. IV 4/10/2000 n. 5311) ha da tempo posto un limite al principio di insindacabilità (nel caso della scelta), affermando che comunque spetta al giudice verificare se la qualificazione di un reparto come unità di campagna venga in seguito contraddittoriamente negata, dovendosi considerare complessivamente tutti gli atti ed i comportamenti dell’Amministrazione militare.
Nella fattispecie tale contraddittorietà appare palese, essendo del tutto illogico ed irrazionale che il servizio nella medesima unità operativa (nel caso, Deposito Munizioni di S. Stefano), subisca effetti per un dato formale ed esterno, quale l’inquadramento in una struttura piuttosto che in altra.
La contraddittorietà appare evidente sotto un duplice rilievo: primo, appare illogico che una struttura logistica quale un deposito di munizioni venga aggregata ad un Comando scolastico addestrativo; secondo, lo stesso ritorno alla aggregazione ad un Comando Base (Maribase Cagliari) a distanza di pochi mesi con ripristino della indennità di supercampagna rende evidente un operato privo di ragioni obiettive reali e sostanziali e, quindi, irrazionale.
L’accoglimento del ricorso comporta l’accertamento del diritto del ricorrente alla indennità di supercampagna nel periodo negato e la condanna dell’Amministrazione militare al pagamento del dovuto, maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria secondo legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della serialità dei ricorsi portati alla medesima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, n. 224/2006, lo accoglie e per l’effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente, condanna l’Amministrazione al pagamento del dovuto come in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011