VFP 1, licenza straordinaria max 120 gg. RISCHI.
Inviato: lun dic 19, 2011 11:43 am
N. 09809/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07141/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 7141 del 2011, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano De Ruggiero, con domicilio eletto presso Lorenzo Caravella in Roma, via Tuscolana 16;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del provvedimento, notificatogli il 13.5.2011, con cui se ne è disposto il proscioglimento dalla ferma da lui precedentemente contratta e lo si è – conseguentemente – posto in congedo illimitato.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 19 ottobre 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor OMISSIS ha impugnato il provvedimento – notificatogli il 13.5.2011 (e del quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) – con cui se ne è disposto il proscioglimento dalla ferma (da lui precedentemente contratta) e lo si è conseguentemente posto in congedo illimitato.
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 19.10.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unica circostanza rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: l’aver superato, l’interessato stesso, il periodo massimo (fissato, com’è noto, in 120 giorni) di licenza straordinaria fruibile – per motivi di convalescenza – da chi, come lui, riveste (o, meglio, rivestiva) la qualifica di “VFP 1”.
In presenza di una tale circostanza (pacificamente risultante “per tabulas”), non si vede obiettivamente come le Autorità militari (pena la violazione di quanto disposto, in materia, dal combinato disposto degli artt. 956, 957, 1503 e 2186 del d.lg. n.66/2010: e della stessa direttiva n.”M D GMIL 03 11 7 Circ. 2007/0091300” del 7.11.2007) avrebbero potuto esimersi dall’assumere una determinazione quale quella di cui è causa. (Adottata, comunque, all’esito di una compiuta istruttoria: e nel pieno rispetto delle garanzie “partecipative” del destinatario).
E dunque; atteso
-che una tale determinazione (quand’anche non la si voglia considerare come un vero e proprio “atto dovuto”) ha una natura, quanto meno, vincolata;
-che, nei suoi confronti, non sono – pertanto (neppure astrattamente) – ipotizzabili i vizi (quali quelli denunciati dal OMISSIS) propri dell’atto discrezionale;
-che, per quel che concerne le censure di carattere più propriamente formale, opera – del resto – il disposto dell’art. 21 octies della legge 241/90: ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora (come la p.a. ha abbondantemente dimostrato) sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe – in concreto – potuto esser diverso da quello che lo connota;
-che, per di più, i giudizi medico/legali di cui è causa (non gravati, tra l’altro, in via gerarchica) sono espressione di una chiara discrezionalità tecnica: e non presentano certo quegli aspetti di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli potrebbero invalidarli,
il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 19 ottobre 2011, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
N. 07141/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 7141 del 2011, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano De Ruggiero, con domicilio eletto presso Lorenzo Caravella in Roma, via Tuscolana 16;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del provvedimento, notificatogli il 13.5.2011, con cui se ne è disposto il proscioglimento dalla ferma da lui precedentemente contratta e lo si è – conseguentemente – posto in congedo illimitato.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 19 ottobre 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor OMISSIS ha impugnato il provvedimento – notificatogli il 13.5.2011 (e del quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) – con cui se ne è disposto il proscioglimento dalla ferma (da lui precedentemente contratta) e lo si è conseguentemente posto in congedo illimitato.
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 19.10.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unica circostanza rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: l’aver superato, l’interessato stesso, il periodo massimo (fissato, com’è noto, in 120 giorni) di licenza straordinaria fruibile – per motivi di convalescenza – da chi, come lui, riveste (o, meglio, rivestiva) la qualifica di “VFP 1”.
In presenza di una tale circostanza (pacificamente risultante “per tabulas”), non si vede obiettivamente come le Autorità militari (pena la violazione di quanto disposto, in materia, dal combinato disposto degli artt. 956, 957, 1503 e 2186 del d.lg. n.66/2010: e della stessa direttiva n.”M D GMIL 03 11 7 Circ. 2007/0091300” del 7.11.2007) avrebbero potuto esimersi dall’assumere una determinazione quale quella di cui è causa. (Adottata, comunque, all’esito di una compiuta istruttoria: e nel pieno rispetto delle garanzie “partecipative” del destinatario).
E dunque; atteso
-che una tale determinazione (quand’anche non la si voglia considerare come un vero e proprio “atto dovuto”) ha una natura, quanto meno, vincolata;
-che, nei suoi confronti, non sono – pertanto (neppure astrattamente) – ipotizzabili i vizi (quali quelli denunciati dal OMISSIS) propri dell’atto discrezionale;
-che, per quel che concerne le censure di carattere più propriamente formale, opera – del resto – il disposto dell’art. 21 octies della legge 241/90: ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora (come la p.a. ha abbondantemente dimostrato) sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe – in concreto – potuto esser diverso da quello che lo connota;
-che, per di più, i giudizi medico/legali di cui è causa (non gravati, tra l’altro, in via gerarchica) sono espressione di una chiara discrezionalità tecnica: e non presentano certo quegli aspetti di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli potrebbero invalidarli,
il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 19 ottobre 2011, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011