Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
buonasera,
chiedo scusa per il disturbo, ma volevo chiedervi se mi potevate dare qualche consiglio:
io sono un carabiniere affetto da demielinizzazione dell'encefalo e del midollo (Sclerosi Multipla), in seguito al ricovero ospedaliero e quindi dal giorno in cui è emersa la malattia 15 giugno 2011 mi hanno sospeso dal servizio mettendomi prima in convalescenza e dopo in aspettativa e mi hanno inviato all'ospedale militare di milano ove dopo aver consultato le mie documentazioni sanitarie l'ufficiale medico mi riferiva che la malattia mi porterà ad essere riformato in quanto "malattia non compatibile con il servizio nell'Arma dei Carabinieri". Ora io mi chiedo come sia possibile che dopo 9 anni e mezzo (3 anni Esercito Italiano e 6 anni e mezzo Carabinieri) improvvisamente quando "per loro" non sei più buono ti buttano fuori? Scusate per lo sfogo ma non sò proprio chi chi rivolgermi.
Anticipatamente ringrazio
Cordiali saluti
chiedo scusa per il disturbo, ma volevo chiedervi se mi potevate dare qualche consiglio:
io sono un carabiniere affetto da demielinizzazione dell'encefalo e del midollo (Sclerosi Multipla), in seguito al ricovero ospedaliero e quindi dal giorno in cui è emersa la malattia 15 giugno 2011 mi hanno sospeso dal servizio mettendomi prima in convalescenza e dopo in aspettativa e mi hanno inviato all'ospedale militare di milano ove dopo aver consultato le mie documentazioni sanitarie l'ufficiale medico mi riferiva che la malattia mi porterà ad essere riformato in quanto "malattia non compatibile con il servizio nell'Arma dei Carabinieri". Ora io mi chiedo come sia possibile che dopo 9 anni e mezzo (3 anni Esercito Italiano e 6 anni e mezzo Carabinieri) improvvisamente quando "per loro" non sei più buono ti buttano fuori? Scusate per lo sfogo ma non sò proprio chi chi rivolgermi.
Anticipatamente ringrazio
Cordiali saluti
Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Ciao anche io ho scoperto all'età di 48 anni di avere la Sclerosi multipla ed essendo militare (1° M.llo aeronautica) ad agosto 2010 dopo circa un anno di aspettativa sono stato riformato con l'opzione se volevo transitare nel ruolo civile che ho rifiutato visto i 31 + 5 anni contributivi effettuati e pertanto poter stare in pensione, visto che questa malattia necessita di cure e tranquillità.
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Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Messaggio da Salvatore1 »
Buon giorno a tutti voi, mi chiamo Salvatore e scrivo per la prima volta su questo forum. Curioso del fatto che si parlasse di ogni problematica legata al servizio e non ho deciso di iscrivermi... sono affetto anch'io da sclerosi multipla, mi è stata diagnosticata nel 2005 ma fino ad oggi sono riuscito a nasconderla ai più in quanto non avevo nessun problema legato a questa malattia. Ora mi trovo a dover combattere con una fortissima ricaduta che mi impedisce di deambulare senza stampella, magari è solo un problema momentaneo. Sono un Brigadiere dell'Arma dei CC e ho 23 anni di servizio, sto pensando seriamente di farmi riformare a causa dei problemi di cui sopra... lavoro in ufficio e visto che il mio capo è "abbastanza" comprensivo e non mi crea troppi problemi in merito, mi farebbe continuare a lavorare spacciando il problema della deambulazione legato alla sm per un problema al ginocchio e, se riuscissi ad arrivare almeno a 25 anni di servizio effettivi per me sarebbe un grande traguardo ma non so se riuscirò ad arrivarci... Un saluto a tutti...
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Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Messaggio da giuseppefrezza »
cari colleghi affetti da sclerosi multlipla, io sono affetto da "polineuropatia multifocale demielinizzante", (rientra in quella branca di malattie del sistema nervoso, area sclerosi), allo stato attuale effettuo terapia di infusione di immunoglobuline con cicli mensili, (nel vostro caso invece fate interferone e/o cortisone), io sono stato riformato ed ho in corso l'istanza di pensione di INABILITA' ASSOLUTA Legge 335/95 Art. 2 e 12, Voi avete pensato di dare una consultata a questa Legge.?????
Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Ciao giuseppe, ma me mi riformano dall'arma rendendomi idoneo all'impiego civile in quel caso non ci si può appellare alla legge che hai menzionato o sbaglio?
tu sei stato riformato e non ti hanno dato la possibilità di transitare ai ruoli civili?
tu sei stato riformato e non ti hanno dato la possibilità di transitare ai ruoli civili?
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Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Messaggio da Salvatore1 »
Ciao, io ci ho pensato ma mi chiedevo, dovrebbe essere la CMO a proporti l'inabilità assoluta oppure è l'interessato che deve presentare domanda??.. ed eventualmente all'INPS o dove??... considera che è una malattia non riconosciuta come causa di servizio, nella sfiga più totale sarebbe una bella cosa, graziegiuseppefrezza ha scritto:cari colleghi affetti da sclerosi multlipla, io sono affetto da "polineuropatia multifocale demielinizzante", (rientra in quella branca di malattie del sistema nervoso, area sclerosi), allo stato attuale effettuo terapia di infusione di immunoglobuline con cicli mensili, (nel vostro caso invece fate interferone e/o cortisone), io sono stato riformato ed ho in corso l'istanza di pensione di INABILITA' ASSOLUTA Legge 335/95 Art. 2 e 12, Voi avete pensato di dare una consultata a questa Legge.?????
Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
ircolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57.
Tipologia:
Circolare
Numero:
57
Data:
24 ottobre1997
Fonte:
INPDAP
Circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57.
Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalita’ applicative delle disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l’attribuzione della pensione di inabilita’ ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’INPDAP con circolare n. 21 del 29 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1996, ha fornito le prime disposizioni concernenti l’applicazione dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335 / 1995 che estende il regime della pensione di inabilita’, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del pubblico impiego.
Con l’emanazione del decreto 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero per la funzione pubblica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha ora indicato le relative modalita’ applicative.
L’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di eta’ previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermita’ non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Destinatari.
La normativa in esame si applica al personale cessato dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1996 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre 1995) il cui trattamento di pensione e’ disciplinato:
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti civili e militari dello Stato ivi compresi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dipendenti di altre aziende privatizzate, ma disciplinate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica), e dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti dell’Ente poste italiano); dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti degli enti locali, insegnanti di asilo e scuole elementari parificate); dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed
integrazioni (personale sanitario); dalla legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni (ufficiali giudiziari e coadiutori).
Rientrano tra i destinatari della suddetta norma i dipendenti che, pur appartenendo ad enti che hanno perso la natura giuridica pubblica, hanno comunque mantenuto l’iscrizione a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Requisiti.
Il diritto alla pensione di inabilita’ cosi’ come disciplinata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 spetta alle seguenti condizioni:
1) possesso di un’anzianità’ contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianita’, eventuali periodi computati ai sensi dell’art. 1, legge n. 274 / 1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.
Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1 / 3 secondo quanto stabilito dall’ art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218;
2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.
Si ritiene utile precisare che la cessazione dal servizio per "infermità" costituisce requisito fondamentale per inoltrare un’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995;
qualora l’iscritto sia cessato per cause diverse ma successivamente sia stato acquisito un verbale di visita medicocollegiale rilasciata dalle competenti commissioni U.S.L. attestante uno stato di inabilita’, sia relativa che assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, riferita alla data di cessazione dal servizio, viene fatta salva la possibilità di presentare nuova istanza ai sensi del citato art. 2.
Va evidenziato che l’iter procedurale di seguito illustrato non riguarda i dipendenti del comparto statale, per i quali si dovrà attendere l’emanazione di apposite disposizioni da parte della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
Fase istruttoria.
Il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 e’ subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, secondo lo schema allegato 1; tale possibilità non e’ concessa, peraltro, agli eventuali superstiti dell’iscritto.
A tale istanza andra’ allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilitò assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa (allegato 2).
La presentazione della domanda non e’ subordinata ad alcun termine perentorio, trattandosi di diritto soggettivo concernente le primarie esigenze di sostentamento dell’interessato.
Tuttavia, poiché ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilita ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 e’ indispensabile il possesso di un’anzianità’ contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, si deduce che l’istanza non puo’ essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell’attivita’ lavorativa.
L’interessato che abbia in corso un iter per il riconoscimento di una pensione privilegiata, puo’ cautelativamente presentare domanda per il trattamento pensionistico di inabilita’ in esame; la suddetta istanza verra’ accolta con riserva di avvio del procedimento di dispensa per inabilita ai sensi del citato art. 2 solo qualora non sia stata riconosciuta la causa di servizio.
In conformita’ ai principi generali in materia dei procedimenti avviati su istanza di parte, e’ fatta salva la possibilita’ di regolarizzare eventuali domande incomplete o non conformi al modello predisposto, non compromettendo la validita’ giuridica delle originarie istanze.
La domanda, corredata di certificato medico, deve essere presentata all’amministrazione presso la quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l’ultimo servizio.
A tale proposito si suggerisce agli enti datori di lavoro, qualora debbano procedere all’accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilita’ a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, di invitare il dipendente a inoltrare domanda ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
Per analizzare le ulteriori fasi del procedimento istruttorio occorre distinguere diverse ipotesi:
A) Domanda presentata dal dipendente in attivita’ di servizio.
L’amministrazione di appartenenza, una volta acquisita l’istanza di pensione di inabilita’ presentata ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, verifica la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio).
Se il dipendente risulta in possesso dell’anzianita’ contributiva prescritta, l’ente datore di lavoro provvede all’inoltro dell’istanza alla sede provinciale INPDAP e, contestualmente, dispone l’accertamento sanitario dello stato di infermita’ presso le commissioni mediche degli ospedali militari territorialmente competenti.
In carenza dei suddetti requisiti, l’amministrazione di appartenenza inviera’ alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) e sara’ di competenza di questo Istituto respingere la domanda con formale provvedimento.
B) Domanda presenta dall’iscritto successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questa ipotesi, l’amministrazione di appartenenza (l’ultima presso la quale l’interessato ha prestato attivita’ lavorativa) si limitera’ ad inviare la domanda alla sede provinciale INPDAP avendo cura di allegare, oltre al certificato medico, la documentazione attestante lo stato di servizio dell’ex dipendente, copia dell’eventuale modello di acconto 755 / R o 755 / M, evidenziando il motivo della cessazione.
Questo Istituto, una volta verificato il possesso dei requisiti contributivi minimi ed accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per infermita’ non derivante da causa di servizio, provvedera’ ad inoltrare l’istanza alla commissione medica istituita presso gli ospedali militari territorialmente competenti; in carenza dei suddetti requisiti, respingera’ con provvedimento formale la domanda di pensione di inabilita’.
C) Domanda presentata dall’interessato, successivamente deceduto.
In via preliminare, si ribadisce che l’istanza deve essere comunque stata presentata dall’iscritto, in quanto tale facolta’ non e’ riconosciuta ad eventuali superstiti.
Se il decesso e’ avvenuto in attivita’ di servizio, l’amministrazione di appartenenza, in presenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio), provvedera’ ad avviare comunque l’iter procedurale, cosi’ come indicato al punto sub A), informando la commissione medica degli ospedali militari dell’avvenuto decesso; contestualmente, predisporra’ il trattamento provvisorio indiretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 41, legge n. 335 / 1995.
Resta inteso che la cessazione dal servizio per "morte" non preclude la possibilita’ di riconoscimento della pensione di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
In carenza dei suddetti requisiti contributivi, l’ente datore di lavoro inviera’ alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) nonche’ del certificato di morte e sara’ di competenza di questo Istituto respingere sia la domanda di pensione di inabilita’ che di pensione indiretta con formale provvedimento.
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, dovra’ essere avviato l’iter procedurale secondo le modalita’ indicate al punto sub B).
Commissioni mediche
L’art. 5 del decreto ministeriale in esame definisce i tempi di attivita’ della commissione medica e stabilisce i criteri da seguire nella determinazione degli accertamenti sanitari. In particolare meritano di essere evidenziati i seguenti aspetti:
1) rispetto del termine perentorio di sessanta giorni, dal ricevimento della domanda di inabilita’, per comunicare all’interessato la data in cui e’ convocato per gli accertamenti sanitari;
2) designazione di un membro relatore, il cui nominativo e’ comunicato all’interessato all’inizio degli accertamenti sanitari;
3) facolta’ del presidente della commissione medica di disporre l’esecuzione della visita domiciliare, nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell’interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede dell’ospedale militare preposto;
4) facolta’ attribuita all’iscritto, ove questi lo richieda, assumendosene l’onere a carico, di integrare la commissione medica con un sanitario di propria fiducia;
5) necessita’, per una maggiore trasparenza dell’operato, di inserire a verbale gli eventuali motivi di dissenso di un membro della commissione rispetto al giudizio espresso dalla maggioranza.
Gli accertamenti sanitari si concludono con la redazione, da parte del membro relatore, di un processo verbale che dovra’ contenere tutte le informazioni indicate dall’art. 6, comma 1; in particolare si richiama l’attenzione delle commissioni mediche ad esprimere esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno della assoluta e permanente impossibilita’ a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, determinata da infermita’ che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro, avendo cura di
riportare nel verbale l’esatta dizione di legge. Dovra’ altresi’ essere specificato se l’eventuale inabilita’ riscontrata e’ determinata da infermita’ dipendenti o meno da causa di servizio; in caso di coesistenza di infermita’ dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, e’ indispensabile precisare se l’inabilita’ e’
determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.
La commissione e’ tenuta a restituire il verbale cosi’ redatto all’ente richiedente entro sessanta giorni dalla sua definizione; si precisa che per "ente richiedente" si dovra’ intendere l’amministrazione di appartenenza, qualora l’istanza sia stata presentata dal dipendente in attivita’ di servizio ovvero questo
Istituto, qualora la domanda sia stata inoltrata da iscritto gia’ cessato dal servizio.
Nell’ipotesi in cui l’interessato non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita medico - collegiale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, la commissione restituisce inevasa la pratica dell’iscritto.
Conclusione iter procedurale
Ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilita’ assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, l’amministrazione di appartenenza deve provvedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilita’, alla sede provinciale INPDAP che liquidera’ la pension con procedura di urgenza e priorita’ assoluta.
L’ente datore di lavoro non e’, pertanto, autorizzato a determinare il trattamento provvisorio di pensione per inabilita’ riconosciuta ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, ma si dovra’ limitare a predisporre l’acconto di pensione in base al servizio effettivamente prestato, senza attribuire alcuna maggiorazione.
Il trattamento decorrera’ dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Le direzioni provinciali del Tesoro presso le quali viene ammesso a pagamento il trattamento provvisorio di pensione, qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno procedere all’adeguamento al trattamento minimo pensionistico del regime INPS ai sensi dell’art. 2, comma 13, legge n. 335 / 1995.
In caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilita’ a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, l’INPDAP dovra’ emettere il provvedimento di diniego della pensione di inabilita’.
In tale ipotesi, l’interessato ha facolta’ di chiedere l’avvio del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 274 / 1991, nel rispetto delle norme previste dai CCNL. In particolare, gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione della inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unita’ sanitarie locali. In caso di giudizio favorevole all’interessato, il relativo trattamento pensionistico dovra’ essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia quattordici anni, sei mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all’aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.
Si puo’ verificare l’ipotesi che, in presenza di domanda di pensione di inabilita’ presentata ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, la commissione medica dell’ospedale militare esprima un giudizio di inabilita’ permanente al servizio; in tal caso, l’ente di appartenenza puo’ disporre la dispensa dal servizio, senza procedere ad ulteriori accertamenti sanitari e determinare il trattamento provvisorio di pensione, nel caso in cui l’iscritto sia in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla previgente normativa per l’inabilita’ relativa alle mansioni (diciannove anni, sei mesi ed un giorno).
Qualora l’accertamento sanitario sia stato richiesto da questo Istituto, in quanto l’istanza era stata presentata da iscritto gia’ cessato dal servizio, la sede provinciale INPDAP, una volta ricevuto il verbale dalla commissione medica degli ospedali militari attestante lo stato di inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi attivita’ lavorativa, provvedera’ a liquidare con precedenza assoluta il trattamento pensionistico di inabilita’ ovvero a riliquidare un trattamento di quiescenza gia’ posto in essere, maggiorandolo con i benefici previsti dall’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
La decorrenza, in tale caso, sara’ fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nell’ipotesi di mancato riconoscimento, l’INPDAP emettera’ provvedimento di diniego della pensione di inabilita’ ai sensi del citato articolo.
Si precisa che qualora l’interessato sia deceduto, il trattamento pensionistico di inabilita’ in esame e’ reversibile nei confronti dei superstiti aventi diritto (art. 1, comma 2, decreto ministeriale n.
187 / 1997).
La presentazione della domanda di inabilita’ e’ requisito indispensabile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
In carenza di tale istanza, viene fatta salva la possibilita’ per l’interessato di chiedere l’avvio della procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 274 / 1991 e dalle norme previste dai CCNL, cosi’ come sopra specificate.
Allo stesso modo in carenza di apposita domanda presentata ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, rimane ferma la normativa di questo Istituto per il conferimento della pensione, nei casi di cessazione dal servizio per inabilita’ relativa alle mansioni svolte, sia per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi richiesti (diciannove anni, sei mesi ed un giorno), sia in merito alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico (art. 1, comma 32, legge n. 335 / 1995) che per quanto riguarda gli organismi preposti agli accertamenti sanitari.
Periodo transitorio.
Il comma 3, art. 8 del decreto 8 maggio 1997, n. 187 fa salva la possibilita’, per il personale cessato dal servizio a seguito di infermita’ non dipendente da causa di servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 30 giugno 1997 (data pubblicazione del decreto ministeriale), di accedere alla pensione di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, previa presen;tazione della relativa domanda ed espletamento degli accertamenti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di inabilita’ assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
In caso di esito favorevole, il trattamento pensionistico di inabilita’ decorrera’ dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Se l’iscritto e’ cessato dal servizio per inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, accertata dalle commissioni mediche istituite presso le U.S.L., con il requisito contributivo minimo richiesto dalla previgente normativa (quattordici anni, sei mesi ed un giorno), l’ente datore di lavoro puo’ predisporre il trattamento provvisorio di pensione senza operare alcuna maggiorazione, ferma restando la possibilita’ di liquidazione, da parte di questo Istituto, del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 qualora venga riconosciuta l’inabilita’ assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Modalita’ di calcolo.
Il riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 comporta l’attribuzione di un "bonus" cosi’ determinato:
dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianita’ contributiva di almeno diciotto anni (sistema di calcolo retributivo).
L’anzianita’ contributiva posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro verra’ incrementata di un periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di eta’, o di servizio in assenza del limite di eta’, previsto per il collocamento a riposo secondo l’ordinamento di appartenenza. Agli effetti di tale maggiorazione e’ opportuno sottolineare che i limiti di eta’ a cui fare riferimento saranno quelli indicati nei regolamenti organici dei singoli enti, elevati ai sensi dall’art. 5
del decreto legislativo n. 503 / 1992 cosi’ come modificati dall’art. 11 della legge numero 724 / 1994, in vigore al momento della decorrenza della pensione di inabilita’.
Esempio dipendente uomo:
limite di eta’ previsto dal regolamento organico: 60 anni; data di decorrenza della pensione di inabilita’: 1settembre 1997; nuovi limiti di eta’ previsti per l’anno 1997: 63 anni.
L’anzianita’ contributiva posseduta dall’iscritto alla data del 1 settembre 1997 andra’ incrementata degli anni mancanti ai 63.
In ogni caso non potra’ essere computata un’anzianita’ contributiva superiore a quaranta anni.
Tale maggiorazione incidera’ sul periodo temporale utilizzato per il calcolo della seconda quota di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503 / 1992 e la relativa
aliquota di rendimento e’ fissata al 2% annuo costante ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, della legge n. 724 / 1994, cosi’ come integrato dall’art. 2, comma 19, della legge n. 335 /1995. Si ricorda che in base a quest’ultima disposizione, l’applicazione dell’aliquota costante del 2%, a decorrere dal 1 gennaio 1995, non puo’ comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; in tal caso, si dovra’ utilizzare, per il calcolo della pensione l’aliquota piu’ bassa prevista dalla tabella A allegata alla legge n. 965 / 1965.
Dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianita’ contributiva inferiore a diciotto anni (sistema di calcolo pro - rata).
L’ammontare del trattamento pensionistico sara’ determinato dalla sommatoria di tre distinte quote.
Le prime due calcolate con il sistema retributivo e quindi con l’applicazione di quanto disposto dall’art. 13, decreto legislativo n. 503 / 1992. In particolare, la prima quota sara’ calcolata in base
all’anzianita’ contributiva maturata al 31 dicembre 1992 per la retribuzione annua pensionabile percepita l’ultimo giorno di servizio, con esclusione del salario accessorio; la seconda, moltiplicando la differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell’anzianita’ di servizio al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1992 per la retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni percepite tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.
La terza quota, calcolata con il sistema contributivo, corrispondera’ al prodotto ottenuto fra il montante contributivo individuale (33% della retribuzione annua contributiva rivalutata sulla variazione media del PIL fino all’atto dell’ammissione al trattamento) maggiorato di una ulteriore quota di contribuzione, per il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di eta’, qualora l’iscritto sia di eta’ inferiore.
Tale ulteriore quota di contribuzione corrispondera’ al 33% della retribuzione media pensionabile (riferita all’ultimo quinquennio, rivalutata ai sensi dell’art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 503 / 1992) e verra’ moltiplicata per il numero degli anni intercorrenti tra l’eta’ anagrafica posseduta dall’interessato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del sessantesimo anno di eta’.
In ogni caso, l’anzianita’ contributiva complessiva non puo’ risultare superiore a quaranta anni.
L’importo di pensione di inabilita’ cosi’ determinato, non puo’ superare l’80% della base pensionabile, intesa come media delle retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione.
La pensione di inabilita’ non puo’ essere, altresi’, superiore all’ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di infermita’ riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Al fine di effettuare tale raffronto, va precisato che per il calcolo del trattamento pensionistico privilegiato in un sistema pro
- rata, i benefici previsti dall’art. 3, comma 4, della legge 26 luglio 1965, n. 965 incideranno proporzionalmente sia sulla parte determinata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995, sia sulla quota di pensione determinata con il sistema contributivo.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi pensionistici in virtu’ di quanto disposto dal comma 4, dell’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Incompatibilita.’
Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilita’, ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, e’ incompatibile con i compensi per attivita’ di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all’estero svolti successivamente alla concessione della pensione. E’ altresi’ incompatibile con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.
Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita’, il pensionato e’ tenuto a darne immediata comunicazione a questo Istituto, che revoca la pensione di inabilita’.
Il trattamento pensionistico di inabilita’ viene altresi’ revocato qualora l’interessato recuperi la capacita’ fisica per lo svolgimento di attivita’ lavorativa.
Si ritiene opportuno precisare che l’art. 1, comma 189, della legge n. 662 / 1996 indicava come deroga al regime di incumulabilita’ tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro di qualsiasi natura, il conferimento di una pensione di inabilita’; a tale proposito, con la nota di servizio INDPAP n. 539 del 24 febbraio 1997, si precisava che per tale trattamento pensionistico continuava ad applicarsi il regime previgente in materia di cumulo.
Le novita’ in materia di incumulabilita’ introdotte dal decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 si limitano ai soli trattamenti pensionistici erogati ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 /1995 e pertanto, rimangono confermate le disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 662 / 1996 nei casi di conferimento di trattamenti pensionistici per inabilita’ concessi in base alla previgente normativa.
Si sottolinea, infine, che l’art. 1, comma 43, della legge n. 335 /1995 prevede che le pensioni di inabilita’, di reversibilita’ o l’assegno ordinario di invalidita’ a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante.
Per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO un’eventuale rendita INAIL riconosciuta per un qualsiasi evento invalidante e’ cumulabile con trattamento pensionistico di inabilita’ conferito ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, dal momento che la cessazione non dipendente da causa di servizio costituisce requisito fondamentale per la concessione della stessa pensione di inabilita’.
L’art. 11 del decreto ministeriale n. 187 / 1997 rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per taluni aspetti, quali ad esempio:
il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale il richiedente ha usufruito della pensione di inabilita’, revocata in seguito a recupero della capacita’ lavorativa;
conferimento di un assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa;
revisione della pensione di inabilita’, si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena terminata la fase di concertazione gia’ avviata con la Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i Ministeri del tesoro, per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale, al fine di una completa armonizzazione della materia trattata, tenendo conto delle peculiarieta’ dei singoli ordinamenti.
Il presidente: Seppia
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Allegato 1
(art. 3, comma 3)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’
Al .......................................……………………………………….
(amministrazione o ente )
Il sottoscritto ............…………………... nato a il ......................
residente a .............………………………….in ……………….................., in servizio presso
codesta amministrazione con qualifica di ..........................………………………
Chiede
la pensione di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermita’ non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente
impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Allega:
1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell’infermita’ riportata e lo stato di inabilita’ assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa (1);
2) cartelle cliniche e documentazione medico - ospedaliera (eventuali).
IL RICHIEDENTE .................................................
(1) Redatto secondo lo schema dell’allegato 2 al decreto.
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Allegato 2
(art. 3, comma 3)
CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’
Cognome e nome .......................................…………………………………...........
nat……………..……. .. il ..……………..………..........domiciliat………. a ........………...........…………....
via …………..................... …………………….... stato civile figli n. ........…………….
Documento di riconoscimento n. ...……………......... rilasciato il ………………….…….....
dal ...................…………..........
Occupazione attuale .....………………………………….......................................
data della cessazione del lavoro per ..........………………....…………….................
Anamnesi remota e prossima (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) (1):
E’ titolare di rendita - pensione - indennizzi ecc.
Specificare tipo e percentuale di invalidita’
Stato generale: alt. m ....……….... peso kg ...………...... cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosita’, dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici, sfregi, ecc.)
App. cardiovascolare:
Polso: respiro: press. arter.:
Vasi:
App. respiratorio:
App. digerente:
Ernie (sede, riducibilita’, uso di cinti):
Organi ipocondriaci:
App. osteoarticolare (in particolare evidenza le limitazioni funzionali):
Articolazioni:
E’ provvisto di apparecchio protesico
Sistema endocrino:
Sistema nervoso e psiche:
Occhi e vista:
Orecchio e udito:
App. urogenitale:
Altri organi e apparati:
Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche accertamenti sanitari, ecc.)
Eventuali terapie praticate:
Diagnosi:
Per la menomazione complessiva dell’integrita’ psico - fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente
Si trova nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Data, .....……………....................................
Timbro del medico
(con indirizzo)
...................
Firma del medico
..................
(1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi.
(OMISSIS)
Tipologia:
Circolare
Numero:
57
Data:
24 ottobre1997
Fonte:
INPDAP
Circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57.
Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante modalita’ applicative delle disposizioni contenute all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l’attribuzione della pensione di inabilita’ ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’INPDAP con circolare n. 21 del 29 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1996, ha fornito le prime disposizioni concernenti l’applicazione dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335 / 1995 che estende il regime della pensione di inabilita’, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del pubblico impiego.
Con l’emanazione del decreto 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero per la funzione pubblica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha ora indicato le relative modalita’ applicative.
L’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di eta’ previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermita’ non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Destinatari.
La normativa in esame si applica al personale cessato dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1996 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre 1995) il cui trattamento di pensione e’ disciplinato:
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti civili e militari dello Stato ivi compresi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dipendenti di altre aziende privatizzate, ma disciplinate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica), e dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti dell’Ente poste italiano); dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti degli enti locali, insegnanti di asilo e scuole elementari parificate); dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed
integrazioni (personale sanitario); dalla legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni (ufficiali giudiziari e coadiutori).
Rientrano tra i destinatari della suddetta norma i dipendenti che, pur appartenendo ad enti che hanno perso la natura giuridica pubblica, hanno comunque mantenuto l’iscrizione a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Requisiti.
Il diritto alla pensione di inabilita’ cosi’ come disciplinata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 spetta alle seguenti condizioni:
1) possesso di un’anzianità’ contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianita’, eventuali periodi computati ai sensi dell’art. 1, legge n. 274 / 1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.
Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1 / 3 secondo quanto stabilito dall’ art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218;
2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.
Si ritiene utile precisare che la cessazione dal servizio per "infermità" costituisce requisito fondamentale per inoltrare un’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995;
qualora l’iscritto sia cessato per cause diverse ma successivamente sia stato acquisito un verbale di visita medicocollegiale rilasciata dalle competenti commissioni U.S.L. attestante uno stato di inabilita’, sia relativa che assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, riferita alla data di cessazione dal servizio, viene fatta salva la possibilità di presentare nuova istanza ai sensi del citato art. 2.
Va evidenziato che l’iter procedurale di seguito illustrato non riguarda i dipendenti del comparto statale, per i quali si dovrà attendere l’emanazione di apposite disposizioni da parte della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
Fase istruttoria.
Il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 e’ subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, secondo lo schema allegato 1; tale possibilità non e’ concessa, peraltro, agli eventuali superstiti dell’iscritto.
A tale istanza andra’ allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilitò assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa (allegato 2).
La presentazione della domanda non e’ subordinata ad alcun termine perentorio, trattandosi di diritto soggettivo concernente le primarie esigenze di sostentamento dell’interessato.
Tuttavia, poiché ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilita ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 e’ indispensabile il possesso di un’anzianità’ contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, si deduce che l’istanza non puo’ essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell’attivita’ lavorativa.
L’interessato che abbia in corso un iter per il riconoscimento di una pensione privilegiata, puo’ cautelativamente presentare domanda per il trattamento pensionistico di inabilita’ in esame; la suddetta istanza verra’ accolta con riserva di avvio del procedimento di dispensa per inabilita ai sensi del citato art. 2 solo qualora non sia stata riconosciuta la causa di servizio.
In conformita’ ai principi generali in materia dei procedimenti avviati su istanza di parte, e’ fatta salva la possibilita’ di regolarizzare eventuali domande incomplete o non conformi al modello predisposto, non compromettendo la validita’ giuridica delle originarie istanze.
La domanda, corredata di certificato medico, deve essere presentata all’amministrazione presso la quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l’ultimo servizio.
A tale proposito si suggerisce agli enti datori di lavoro, qualora debbano procedere all’accertamento delle condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilita’ a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, di invitare il dipendente a inoltrare domanda ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
Per analizzare le ulteriori fasi del procedimento istruttorio occorre distinguere diverse ipotesi:
A) Domanda presentata dal dipendente in attivita’ di servizio.
L’amministrazione di appartenenza, una volta acquisita l’istanza di pensione di inabilita’ presentata ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, verifica la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio).
Se il dipendente risulta in possesso dell’anzianita’ contributiva prescritta, l’ente datore di lavoro provvede all’inoltro dell’istanza alla sede provinciale INPDAP e, contestualmente, dispone l’accertamento sanitario dello stato di infermita’ presso le commissioni mediche degli ospedali militari territorialmente competenti.
In carenza dei suddetti requisiti, l’amministrazione di appartenenza inviera’ alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) e sara’ di competenza di questo Istituto respingere la domanda con formale provvedimento.
B) Domanda presenta dall’iscritto successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questa ipotesi, l’amministrazione di appartenenza (l’ultima presso la quale l’interessato ha prestato attivita’ lavorativa) si limitera’ ad inviare la domanda alla sede provinciale INPDAP avendo cura di allegare, oltre al certificato medico, la documentazione attestante lo stato di servizio dell’ex dipendente, copia dell’eventuale modello di acconto 755 / R o 755 / M, evidenziando il motivo della cessazione.
Questo Istituto, una volta verificato il possesso dei requisiti contributivi minimi ed accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per infermita’ non derivante da causa di servizio, provvedera’ ad inoltrare l’istanza alla commissione medica istituita presso gli ospedali militari territorialmente competenti; in carenza dei suddetti requisiti, respingera’ con provvedimento formale la domanda di pensione di inabilita’.
C) Domanda presentata dall’interessato, successivamente deceduto.
In via preliminare, si ribadisce che l’istanza deve essere comunque stata presentata dall’iscritto, in quanto tale facolta’ non e’ riconosciuta ad eventuali superstiti.
Se il decesso e’ avvenuto in attivita’ di servizio, l’amministrazione di appartenenza, in presenza dei requisiti contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio), provvedera’ ad avviare comunque l’iter procedurale, cosi’ come indicato al punto sub A), informando la commissione medica degli ospedali militari dell’avvenuto decesso; contestualmente, predisporra’ il trattamento provvisorio indiretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 41, legge n. 335 / 1995.
Resta inteso che la cessazione dal servizio per "morte" non preclude la possibilita’ di riconoscimento della pensione di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
In carenza dei suddetti requisiti contributivi, l’ente datore di lavoro inviera’ alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) nonche’ del certificato di morte e sara’ di competenza di questo Istituto respingere sia la domanda di pensione di inabilita’ che di pensione indiretta con formale provvedimento.
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, dovra’ essere avviato l’iter procedurale secondo le modalita’ indicate al punto sub B).
Commissioni mediche
L’art. 5 del decreto ministeriale in esame definisce i tempi di attivita’ della commissione medica e stabilisce i criteri da seguire nella determinazione degli accertamenti sanitari. In particolare meritano di essere evidenziati i seguenti aspetti:
1) rispetto del termine perentorio di sessanta giorni, dal ricevimento della domanda di inabilita’, per comunicare all’interessato la data in cui e’ convocato per gli accertamenti sanitari;
2) designazione di un membro relatore, il cui nominativo e’ comunicato all’interessato all’inizio degli accertamenti sanitari;
3) facolta’ del presidente della commissione medica di disporre l’esecuzione della visita domiciliare, nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell’interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede dell’ospedale militare preposto;
4) facolta’ attribuita all’iscritto, ove questi lo richieda, assumendosene l’onere a carico, di integrare la commissione medica con un sanitario di propria fiducia;
5) necessita’, per una maggiore trasparenza dell’operato, di inserire a verbale gli eventuali motivi di dissenso di un membro della commissione rispetto al giudizio espresso dalla maggioranza.
Gli accertamenti sanitari si concludono con la redazione, da parte del membro relatore, di un processo verbale che dovra’ contenere tutte le informazioni indicate dall’art. 6, comma 1; in particolare si richiama l’attenzione delle commissioni mediche ad esprimere esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno della assoluta e permanente impossibilita’ a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, determinata da infermita’ che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro, avendo cura di
riportare nel verbale l’esatta dizione di legge. Dovra’ altresi’ essere specificato se l’eventuale inabilita’ riscontrata e’ determinata da infermita’ dipendenti o meno da causa di servizio; in caso di coesistenza di infermita’ dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, e’ indispensabile precisare se l’inabilita’ e’
determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.
La commissione e’ tenuta a restituire il verbale cosi’ redatto all’ente richiedente entro sessanta giorni dalla sua definizione; si precisa che per "ente richiedente" si dovra’ intendere l’amministrazione di appartenenza, qualora l’istanza sia stata presentata dal dipendente in attivita’ di servizio ovvero questo
Istituto, qualora la domanda sia stata inoltrata da iscritto gia’ cessato dal servizio.
Nell’ipotesi in cui l’interessato non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita medico - collegiale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, la commissione restituisce inevasa la pratica dell’iscritto.
Conclusione iter procedurale
Ricevuto l’esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di inabilita’ assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, l’amministrazione di appartenenza deve provvedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e, contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione, necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per inabilita’, alla sede provinciale INPDAP che liquidera’ la pension con procedura di urgenza e priorita’ assoluta.
L’ente datore di lavoro non e’, pertanto, autorizzato a determinare il trattamento provvisorio di pensione per inabilita’ riconosciuta ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, ma si dovra’ limitare a predisporre l’acconto di pensione in base al servizio effettivamente prestato, senza attribuire alcuna maggiorazione.
Il trattamento decorrera’ dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Le direzioni provinciali del Tesoro presso le quali viene ammesso a pagamento il trattamento provvisorio di pensione, qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno procedere all’adeguamento al trattamento minimo pensionistico del regime INPS ai sensi dell’art. 2, comma 13, legge n. 335 / 1995.
In caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilita’ a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, l’INPDAP dovra’ emettere il provvedimento di diniego della pensione di inabilita’.
In tale ipotesi, l’interessato ha facolta’ di chiedere l’avvio del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 274 / 1991, nel rispetto delle norme previste dai CCNL. In particolare, gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione della inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unita’ sanitarie locali. In caso di giudizio favorevole all’interessato, il relativo trattamento pensionistico dovra’ essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia quattordici anni, sei mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all’aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.
Si puo’ verificare l’ipotesi che, in presenza di domanda di pensione di inabilita’ presentata ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, la commissione medica dell’ospedale militare esprima un giudizio di inabilita’ permanente al servizio; in tal caso, l’ente di appartenenza puo’ disporre la dispensa dal servizio, senza procedere ad ulteriori accertamenti sanitari e determinare il trattamento provvisorio di pensione, nel caso in cui l’iscritto sia in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla previgente normativa per l’inabilita’ relativa alle mansioni (diciannove anni, sei mesi ed un giorno).
Qualora l’accertamento sanitario sia stato richiesto da questo Istituto, in quanto l’istanza era stata presentata da iscritto gia’ cessato dal servizio, la sede provinciale INPDAP, una volta ricevuto il verbale dalla commissione medica degli ospedali militari attestante lo stato di inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi attivita’ lavorativa, provvedera’ a liquidare con precedenza assoluta il trattamento pensionistico di inabilita’ ovvero a riliquidare un trattamento di quiescenza gia’ posto in essere, maggiorandolo con i benefici previsti dall’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
La decorrenza, in tale caso, sara’ fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nell’ipotesi di mancato riconoscimento, l’INPDAP emettera’ provvedimento di diniego della pensione di inabilita’ ai sensi del citato articolo.
Si precisa che qualora l’interessato sia deceduto, il trattamento pensionistico di inabilita’ in esame e’ reversibile nei confronti dei superstiti aventi diritto (art. 1, comma 2, decreto ministeriale n.
187 / 1997).
La presentazione della domanda di inabilita’ e’ requisito indispensabile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
In carenza di tale istanza, viene fatta salva la possibilita’ per l’interessato di chiedere l’avvio della procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall’art. 13 della legge n. 274 / 1991 e dalle norme previste dai CCNL, cosi’ come sopra specificate.
Allo stesso modo in carenza di apposita domanda presentata ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, rimane ferma la normativa di questo Istituto per il conferimento della pensione, nei casi di cessazione dal servizio per inabilita’ relativa alle mansioni svolte, sia per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi richiesti (diciannove anni, sei mesi ed un giorno), sia in merito alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico (art. 1, comma 32, legge n. 335 / 1995) che per quanto riguarda gli organismi preposti agli accertamenti sanitari.
Periodo transitorio.
Il comma 3, art. 8 del decreto 8 maggio 1997, n. 187 fa salva la possibilita’, per il personale cessato dal servizio a seguito di infermita’ non dipendente da causa di servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 30 giugno 1997 (data pubblicazione del decreto ministeriale), di accedere alla pensione di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, previa presen;tazione della relativa domanda ed espletamento degli accertamenti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di inabilita’ assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
In caso di esito favorevole, il trattamento pensionistico di inabilita’ decorrera’ dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Se l’iscritto e’ cessato dal servizio per inabilita’ assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, accertata dalle commissioni mediche istituite presso le U.S.L., con il requisito contributivo minimo richiesto dalla previgente normativa (quattordici anni, sei mesi ed un giorno), l’ente datore di lavoro puo’ predisporre il trattamento provvisorio di pensione senza operare alcuna maggiorazione, ferma restando la possibilita’ di liquidazione, da parte di questo Istituto, del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 qualora venga riconosciuta l’inabilita’ assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Modalita’ di calcolo.
Il riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 comporta l’attribuzione di un "bonus" cosi’ determinato:
dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianita’ contributiva di almeno diciotto anni (sistema di calcolo retributivo).
L’anzianita’ contributiva posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro verra’ incrementata di un periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di eta’, o di servizio in assenza del limite di eta’, previsto per il collocamento a riposo secondo l’ordinamento di appartenenza. Agli effetti di tale maggiorazione e’ opportuno sottolineare che i limiti di eta’ a cui fare riferimento saranno quelli indicati nei regolamenti organici dei singoli enti, elevati ai sensi dall’art. 5
del decreto legislativo n. 503 / 1992 cosi’ come modificati dall’art. 11 della legge numero 724 / 1994, in vigore al momento della decorrenza della pensione di inabilita’.
Esempio dipendente uomo:
limite di eta’ previsto dal regolamento organico: 60 anni; data di decorrenza della pensione di inabilita’: 1settembre 1997; nuovi limiti di eta’ previsti per l’anno 1997: 63 anni.
L’anzianita’ contributiva posseduta dall’iscritto alla data del 1 settembre 1997 andra’ incrementata degli anni mancanti ai 63.
In ogni caso non potra’ essere computata un’anzianita’ contributiva superiore a quaranta anni.
Tale maggiorazione incidera’ sul periodo temporale utilizzato per il calcolo della seconda quota di pensione, di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503 / 1992 e la relativa
aliquota di rendimento e’ fissata al 2% annuo costante ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, della legge n. 724 / 1994, cosi’ come integrato dall’art. 2, comma 19, della legge n. 335 /1995. Si ricorda che in base a quest’ultima disposizione, l’applicazione dell’aliquota costante del 2%, a decorrere dal 1 gennaio 1995, non puo’ comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; in tal caso, si dovra’ utilizzare, per il calcolo della pensione l’aliquota piu’ bassa prevista dalla tabella A allegata alla legge n. 965 / 1965.
Dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianita’ contributiva inferiore a diciotto anni (sistema di calcolo pro - rata).
L’ammontare del trattamento pensionistico sara’ determinato dalla sommatoria di tre distinte quote.
Le prime due calcolate con il sistema retributivo e quindi con l’applicazione di quanto disposto dall’art. 13, decreto legislativo n. 503 / 1992. In particolare, la prima quota sara’ calcolata in base
all’anzianita’ contributiva maturata al 31 dicembre 1992 per la retribuzione annua pensionabile percepita l’ultimo giorno di servizio, con esclusione del salario accessorio; la seconda, moltiplicando la differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell’anzianita’ di servizio al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1992 per la retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni percepite tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.
La terza quota, calcolata con il sistema contributivo, corrispondera’ al prodotto ottenuto fra il montante contributivo individuale (33% della retribuzione annua contributiva rivalutata sulla variazione media del PIL fino all’atto dell’ammissione al trattamento) maggiorato di una ulteriore quota di contribuzione, per il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di eta’, qualora l’iscritto sia di eta’ inferiore.
Tale ulteriore quota di contribuzione corrispondera’ al 33% della retribuzione media pensionabile (riferita all’ultimo quinquennio, rivalutata ai sensi dell’art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 503 / 1992) e verra’ moltiplicata per il numero degli anni intercorrenti tra l’eta’ anagrafica posseduta dall’interessato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del sessantesimo anno di eta’.
In ogni caso, l’anzianita’ contributiva complessiva non puo’ risultare superiore a quaranta anni.
L’importo di pensione di inabilita’ cosi’ determinato, non puo’ superare l’80% della base pensionabile, intesa come media delle retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione.
La pensione di inabilita’ non puo’ essere, altresi’, superiore all’ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di infermita’ riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Al fine di effettuare tale raffronto, va precisato che per il calcolo del trattamento pensionistico privilegiato in un sistema pro
- rata, i benefici previsti dall’art. 3, comma 4, della legge 26 luglio 1965, n. 965 incideranno proporzionalmente sia sulla parte determinata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995, sia sulla quota di pensione determinata con il sistema contributivo.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi pensionistici in virtu’ di quanto disposto dal comma 4, dell’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Incompatibilita.’
Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilita’, ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, e’ incompatibile con i compensi per attivita’ di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all’estero svolti successivamente alla concessione della pensione. E’ altresi’ incompatibile con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.
Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita’, il pensionato e’ tenuto a darne immediata comunicazione a questo Istituto, che revoca la pensione di inabilita’.
Il trattamento pensionistico di inabilita’ viene altresi’ revocato qualora l’interessato recuperi la capacita’ fisica per lo svolgimento di attivita’ lavorativa.
Si ritiene opportuno precisare che l’art. 1, comma 189, della legge n. 662 / 1996 indicava come deroga al regime di incumulabilita’ tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro di qualsiasi natura, il conferimento di una pensione di inabilita’; a tale proposito, con la nota di servizio INDPAP n. 539 del 24 febbraio 1997, si precisava che per tale trattamento pensionistico continuava ad applicarsi il regime previgente in materia di cumulo.
Le novita’ in materia di incumulabilita’ introdotte dal decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 si limitano ai soli trattamenti pensionistici erogati ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 /1995 e pertanto, rimangono confermate le disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 662 / 1996 nei casi di conferimento di trattamenti pensionistici per inabilita’ concessi in base alla previgente normativa.
Si sottolinea, infine, che l’art. 1, comma 43, della legge n. 335 /1995 prevede che le pensioni di inabilita’, di reversibilita’ o l’assegno ordinario di invalidita’ a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante.
Per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO un’eventuale rendita INAIL riconosciuta per un qualsiasi evento invalidante e’ cumulabile con trattamento pensionistico di inabilita’ conferito ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, dal momento che la cessazione non dipendente da causa di servizio costituisce requisito fondamentale per la concessione della stessa pensione di inabilita’.
L’art. 11 del decreto ministeriale n. 187 / 1997 rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per taluni aspetti, quali ad esempio:
il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale il richiedente ha usufruito della pensione di inabilita’, revocata in seguito a recupero della capacita’ lavorativa;
conferimento di un assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa;
revisione della pensione di inabilita’, si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena terminata la fase di concertazione gia’ avviata con la Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i Ministeri del tesoro, per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale, al fine di una completa armonizzazione della materia trattata, tenendo conto delle peculiarieta’ dei singoli ordinamenti.
Il presidente: Seppia
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Allegato 1
(art. 3, comma 3)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’
Al .......................................……………………………………….
(amministrazione o ente )
Il sottoscritto ............…………………... nato a il ......................
residente a .............………………………….in ……………….................., in servizio presso
codesta amministrazione con qualifica di ..........................………………………
Chiede
la pensione di inabilita’ ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermita’ non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente
impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Allega:
1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell’infermita’ riportata e lo stato di inabilita’ assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa (1);
2) cartelle cliniche e documentazione medico - ospedaliera (eventuali).
IL RICHIEDENTE .................................................
(1) Redatto secondo lo schema dell’allegato 2 al decreto.
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Allegato 2
(art. 3, comma 3)
CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’
Cognome e nome .......................................…………………………………...........
nat……………..……. .. il ..……………..………..........domiciliat………. a ........………...........…………....
via …………..................... …………………….... stato civile figli n. ........…………….
Documento di riconoscimento n. ...……………......... rilasciato il ………………….…….....
dal ...................…………..........
Occupazione attuale .....………………………………….......................................
data della cessazione del lavoro per ..........………………....…………….................
Anamnesi remota e prossima (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) (1):
E’ titolare di rendita - pensione - indennizzi ecc.
Specificare tipo e percentuale di invalidita’
Stato generale: alt. m ....……….... peso kg ...………...... cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosita’, dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici, sfregi, ecc.)
App. cardiovascolare:
Polso: respiro: press. arter.:
Vasi:
App. respiratorio:
App. digerente:
Ernie (sede, riducibilita’, uso di cinti):
Organi ipocondriaci:
App. osteoarticolare (in particolare evidenza le limitazioni funzionali):
Articolazioni:
E’ provvisto di apparecchio protesico
Sistema endocrino:
Sistema nervoso e psiche:
Occhi e vista:
Orecchio e udito:
App. urogenitale:
Altri organi e apparati:
Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche accertamenti sanitari, ecc.)
Eventuali terapie praticate:
Diagnosi:
Per la menomazione complessiva dell’integrita’ psico - fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente
Si trova nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa.
Data, .....……………....................................
Timbro del medico
(con indirizzo)
...................
Firma del medico
..................
(1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi.
(OMISSIS)
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Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Messaggio da Salvatore1 »
Sei stato gentilissimo, grazie per le informazioni..... Salvatore
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Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Messaggio da Salvatore1 »
Ciao Giuseppe, scusa ma volevo chiederti come procede con la tua istanza di inabilità assoluta??..... ti faccio questa domanda perchè io al momento sono indeciso sul da farsi, nel senso che: se sono ancora in servizio (io lo sono ma la sto tirando per le lunghe con riposi medici e licenza), mi conviene fare la domanda prima di essere riformato oppure conviene farla dopo e comunque entro i due anni dal congedo e, se dovessi farla prima di essere riformato eventualmente verrei inviato immediatamente alla CMO data la richiesta stessa??... probabilmente sei molto più ferrato di me in materia e magari sai rispondermi. Grazie, Salvatore.giuseppefrezza ha scritto:cari colleghi affetti da sclerosi multlipla, io sono affetto da "polineuropatia multifocale demielinizzante", (rientra in quella branca di malattie del sistema nervoso, area sclerosi), allo stato attuale effettuo terapia di infusione di immunoglobuline con cicli mensili, (nel vostro caso invece fate interferone e/o cortisone), io sono stato riformato ed ho in corso l'istanza di pensione di INABILITA' ASSOLUTA Legge 335/95 Art. 2 e 12, Voi avete pensato di dare una consultata a questa Legge.?????
Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
malattia demielizzante (sclerosi multipla)
IL TAR scrive:
1) - specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" .....
2) - Alla luce dei principi sopra enunciati, rispetto ai quali il Collegio non ha motivo per discostarsene, la motivazione adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nei due pareri conformi è del tutto sufficiente per escludere il supposto nesso etiologico pur senza dar conto della valenza dei fattori esogeni ed endogeni riscontrabili.
3) - Infatti, risulta per tabulas che il predetto Comitato ha ritenuto – senza essere smentito da specifiche consulenze di parte – che la malattia denunciata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “trattandosi di malattia cronica progressiva del sistema nervoso centrale ad etiologia tuttora sconosciuta”.
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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29/04/2014 201404520 Sentenza 1B
N. 04520/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09294/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9294 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per l’annullamento,
-del decreto n. … del 3 settembre 2009, con cui la Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva ha respinto l’istanza dell’interessato tesa ad ottenere il riconoscimento della riconducibilità alle particolari condizioni ambientali e/o operative di missione della patologia “malattia demielizzante (sclerosi multipla);
- del parere n. , reso nell’adunanza /2009 del 1 aprile, con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha deliberato il rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata;
- del parere n. /2009, reso nell’adunanza del 10 giugno e del 2 luglio 2009, con cui è stato confermato il precedente giudizio negativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 9 novembre 2009 e depositato il successivo 19 novembre, l’interessato, in qualità di …… dell’Esercito Italiano in congedo in servizio nel periodo 1994-1996 nell’operazione “Joint En Deavour Ifor Bosnia”, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al riconoscimento del nesso etiologico fra la patologia accertata il 26 settembre 2003 (sclerosi multipla) ed il servizio prestato a Serajevo nel corso dell’anno 1996.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, rilevando in particolare che la motivazione adottata dal Comitato di Verifica della dipendenza da causa di servizio sarebbe alquanto lapidaria e perciò insufficiente per dar conto della valutazione dei fattori esogeni ed ambientali che potrebbero aver determinato l’insorgere di una malattia invalidante, quali la sottoposizione ad emanazioni chimiche, a radioattività, nonché ad inalazione di polveri di uranio.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha eccepito l’infondatezza delle censure prospettate.
All’udienza del 2 aprile 2014 la causa è stata posta in decisione.
Prima di esaminare i motivi di doglianza prospettati è necessario e sufficiente richiamare con riguardo all’oggetto del contendere i principi giurisprudenziali già espressi da alcuni anni dai Tribunali Amministrativi e dal Consiglio di Stato.
Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 19 dicembre 2011 n. 5050).
Nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti − specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" − il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I/ter, 2 marzo 2011 n. 1936).
Alla luce dei principi sopra enunciati, rispetto ai quali il Collegio non ha motivo per discostarsene, la motivazione adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nei due pareri conformi è del tutto sufficiente per escludere il supposto nesso etiologico pur senza dar conto della valenza dei fattori esogeni ed endogeni riscontrabili.
Infatti, risulta per tabulas che il predetto Comitato ha ritenuto – senza essere smentito da specifiche consulenze di parte – che la malattia denunciata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “trattandosi di malattia cronica progressiva del sistema nervoso centrale ad etiologia tuttora sconosciuta”.
Per gli argomenti sopra enunciati il Collegio respinge il ricorso perché infondato.
Sussistono, in ragione della natura dell’oggetto del contendere, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2014
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Questa, anche se è una sentenza del 2002 dice delle cose giuste.
N.B.: ho lasciato solo le cose che riguardano la sclerosi multipla.
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1) - censura il verbale della Commissione medica di II° istanza, che, confermando il parere della CMO, ha escluso, per la sclerosi multipla, la dipendenza dalla causa di servizio, e ritenuta la tardività della domanda.
IL TAR di PESCARA scrive (sentenza del 22/02/2002):
2) - La mancata analisi dell’attività di servizio del ricorrente, quale documentata in atti, ed il carattere lapidario del giudizio determinano notevoli perplessità in punto di attendibilità del parere, specie in presenza di malattie di origine incerta e/o multifattoriale (TAR Pescara n. 897/18.12.1999; C.S., IV, n. 606/1999), atteso che il principio di equivalenza causale (art. 41 cod. pen.) deve trovare applicazione in tutte le ipotesi concausali.
3) - La stessa Commissione, invero, in una successiva nota esplicativa del 18.2.2000, ricorda, a giustificazione postuma del diniego, come la etiopatogenesi della sclerosi multipla sia incerta ed addebitabile (forse) a risposte autoimmuni dell’organismo, senza che ciò escluda, anche se non se ne ha una conoscenza diretta, la rilevanza dello “stress” lavorativo, quale stimolo neurovegetativo, legato a prestazioni lavorative particolarmente logoranti, protrattasi per lungo tempo (C.Conti, III sez. pens. civ., n. 70551/5.4.1994).
4) - Sul piano medico, infine, nonostante la ritenuta incertezza sulle possibili origini della patologia, che, come relazionato dalla perizia di parte, può ben essere collegata ad uno stato biologico, su cui si sia innestata l’azione del sistema neuro-vegetativo, a sua volta soggetto a stimoli psico-sociali e/o stress, desta del pari notevoli perplessità l’assoluta ed aprioristica esclusione di una tale possibilità, resa verosimile dalla stessa attività di servizio.
5) - Sul punto, invero, il Tribunale deve riaffermare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di una data infermità, non è necessario che risulti assolutamente certo, specie in presenza di “incertezza scientifica”, il nesso di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità (Tar Pescara n.523/25.7.1998 e n. 671/18.9.1998; C.S., VI, n. 159/17.2.1999 e IV, n. 5782/12.11.2001).
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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22/02/2002 200200287 Sentenza 1
N.D..287/02..........
N.R.G.69/99,436/99,34/00,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
composto dai magistrati:
-Michele ELIANTONIO presidente ff.
-Mario DI GIUSEPPE consigliere
-Dino NAZZARO cons. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi proposti con ric. n.n. 69/1999, 436/1999 e 34/2000 da F. M., costituito con l’avv. Marcello RUSSO, come in ricorsi;
CONTRO
IL MINISTRO P.T. DELLA DIFESA, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;
LA COMMISSIONE MEDICA DI II° ISTANZA;
PER L’ANNULLAMENTO
-ric. 69/99: della OMISSIS ;
-ric. 436/99: del verbale n. …..1998 e della nota 20.2.1999 prot. …./98/C.M. della Commissione medica di II° (conferma parere della CMO); i verbali della CMO del 18.8.1998;
-ric. n. 34/2000: del OMISSIS;
visti i ricorsi, gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura, le memorie ed i documenti depositati;
uditi all’udienza del 7 febbraio 2002 il consigliere Dino NAZZARO, gli avv. Manuel DE MONTE, per l’avv. M. Russo, e M. LUCCI;
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in
FATTO e DIRITTO
I ricorsi vanno riuniti per connessione.
IL ricorrente, maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto, per ordine del proprio Comando, a visita medica presso l’Ospedale militare di Chieti; la CMO ha riscontrato le seguenti infermità: sclerosi multipla, OMISSIS .
Tutte venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio, con ascrizione alle varie tabelle (cat. 5 ed 8 della tab. A e tab. B.), escluso la sclerosi multipla, per la quale si è evidenziata anche la tardività della domanda; nel contempo il F… è stato ritenuto inidoneo permanentemente al servizio e da collocare in congedo assoluto “a decorrere dalla data del verbale” (l’atto formale sarà del settembre 1998, reiterato nel 1999).
Con il ric. n. 69/99 si censura OMISSIS .
Le doglianze attengono: 1) OMISSIS; 2) OMISSIS.
IL ric. n. 436/99, invece, censura il verbale della Commissione medica di II° istanza n. 1382/10.12.1998, che, confermando il parere della CMO, ha escluso, per la sclerosi multipla, la dipendenza dalla causa di servizio, e ritenuta la tardività della domanda.
I motivi, quali esposti in gravame, sono relativi alla natura della malattia e alla non valutazione delle particolari circostanze di lavoro, nonchè al problema della “conoscenza” della malattia, ai fini della decorrenza del semestre.
Con il ric. n. 34/2000, si contesta OMISSIS.
L’Avvocatura si oppone alle tesi avversarie e chiede il rigetto dei gravami.
In merito all’art. 3 della L. n. 241/90, trattandosi di norma di scopo, valutabile solo ai fini della concessione dell’errore scusabile, la stessa non incide sul piano della legittimità, anche perchè il ricorrente ha regolarmente esercitato la propria tutela giurisdizionale.
La questione principale è quella relativa al giorno “18.8.1998”, che è ad un tempo la data della visita medica, della dichiarazione di inidoneità al servizio e della presentazione della domanda per conseguire i benefici economici stipendiali, rilevanti ai fini della base pensionistica; nello stesso giorno, invero, si concentrano una pluralità di atti e di effetti.
IL tutto è stato determinato dalla previsione contenuta nel verbale della CMO che, riconoscendo la inidoneità permanente al servizio, ha aggiunto che il F. M. era da “collocare in congedo assoluto a fare dalla data del presente verbale”, ovvero con provvedimento da adottarsi con valore retroattivo, essendo stato il primo atto formale emesso in data 1.9.1998 prot. n. 1052/3.
Un’osservazione da fare è che il F… è stato sottoposto a visita medica, in data 18.8. 1998, perchè a tale data era ancora in servizio; l’interessato, poi, avendo conosciuto (ed accettato) la propria inidoneità, solo dopo la visita medica, non poteva essere più tempestivo di quanto è stato, presentando la domanda, ai sensi degli artt. 117/120 R.D. n. 3458/1928 e L. n. 539/1950, lo stesso giorno (18.8.1998) dell’accertata inidoneità.
La retroattività degli atti giuridici rappresenta, peraltro, sempre una “fictio iuris”, che non può mai ritorcersi a danno del dipendente, impedendogli l’acquisizione di un diritto; la stessa nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 2.8.1997 n. 6/15-B-77-10-4, che fa seguito ad analoga disposizione del Ministero della Difesa del 30.7.1997 n. 48000/A/8, afferma che il “beneficio in questione è corrisposto dalla data della domanda ... mentre il diritto sorge dalla data del processo verbale”, la cui redazione avviene in costanza di servizio.
Non è superfluo ricordare, infine, come nell’atto di collocamento in congedo si afferma che al F… “competono gli assegni in attività di servizio fino al 17 novembre 1998” e che il giudizio della CMO è stato confermato, anche in punto di “non idoneità” (e retroattivamente), dalla Commissione medica di II° istanza, con verbale n. 1382/10.12.1998.
In sintesi, alla data del 18.8.1998 il F… era da considerarsi in servizio, proprio perchè riconosciuto “inidoneo” solo in tale data, mentre la dichiarazione, pur con i suoi effetti retroattivi, è intervenuta successivamente; la retroattività giuridica, pertanto, non può impedire al medesimo di acquisire i diritti tempestivamente azionati.
Conclusivamente il ricorso n. 69/99 va accolto e con esso anche il gravame n. 34/2000, OMISSIS.
Va esaminato il ricorso n. 436/1999 col quale si contesta la dichiarata “non dipendenza” da causa di servizio della “sclerosi multipla” e la “non tempestività” della domanda, relativamente alla stessa.
IL verbale della Commissione medica di II° è, invero, totalmente confermativo di quello della CMO di Chieti, per cui, per il contenuto, va fatto riferimento a quanto esposto nel primo verbale.
Parte ricorrente lamenta che relativamente al parere medico di II°, che ha dato definitività al giudizio, non è stato messo in grado di partecipare al procedimento, con violazione degli artt. 7/10 L. 7.8.1990 n. 241.
La L. 11.3.1926 n. 416 (art. 5), invero, prevede che la Commissione esamina la pratica è può decidere “sugli atti” oppure procedere a “visita diretta”; trattasi di una facoltà discrezionale, che non si contesta, ma quel che va rilevato è che tale “facoltà” è distinta e successiva al rispetto dei cd. principi di “democrazia amministrativa”, di cui alla L. n. 241/1990, che stabilisce delle norme generali, in tema di partecipazione all’azione della P.A., valevoli per tutte le amministrazioni pubbliche, atteso che l’interessato può “in procedendo” esibire idonea documentazione (es. una perizia di parte), che potrebbe portare ad una diversa e/o più approfondita valutazione, tale da incidere sulle stesse determinazioni finali.
Trattasi di un vizio formale che, però, nella specie è superabile essendo il procedimento unitario, iniziatosi a domanda di parte, che conserva l’onere di diligenza per tutta la durata della procedura.
L’eccezione di “non tempestività” della domanda per la “sclerosi multipla”, viene fatta, circostanza già rilevata con ordinanza n. 282/99, senza il supporto di idonea documentazione circa la prova “certa e sicura” della “piena conoscenza” dell’infermità, prima della certificazione medica del 9.10.1997; il consulente neurologo della CMO, in data 12.8.1998, infatti, fa riferimento ad una sindrome demielizzante iniziata da poco più di un anno (ovvero tra aprile ed agosto 1997), ma è solo in tale ultima visita che si parla di una “diagnosi di sclerosi multipla certa” ed è questo il dato essenziale, dovendo il “dies” decorrere solo dalla data di piena conoscenza degli effetti invalidanti, derivanti dall’infermità stessa” (C. S., VI, n. 5848/20.11.2001); comunque, anche volendo considerare il periodo aprile/agosto 1997, la domanda presentata il 9.10.1997 sarebbe comunque tempestiva.
In merito alla negata dipendenza dalla causa di servizio, il giudizio medico è perentorio nello escludere che il servizio prestato possa avere avuto un ruolo causale e sarebbe stato “solo occasionale nel determinismo dell’infermità”.
La mancata analisi dell’attività di servizio del ricorrente, quale documentata in atti, ed il carattere lapidario del giudizio determinano notevoli perplessità in punto di attendibilità del parere, specie in presenza di malattie di origine incerta e/o multifattoriale (TAR Pescara n. 897/18.12.1999; C.S., IV, n. 606/1999), atteso che il principio di equivalenza causale (art. 41 cod. pen.) deve trovare applicazione in tutte le ipotesi concausali.
La stessa Commissione, invero, in una successiva nota esplicativa del 18.2.2000, ricorda, a giustificazione postuma del diniego, come la etiopatogenesi della sclerosi multipla sia incerta ed addebitabile (forse) a risposte autoimmuni dell’organismo, senza che ciò escluda, anche se non se ne ha una conoscenza diretta, la rilevanza dello “stress” lavorativo, quale stimolo neurovegetativo, legato a prestazioni lavorative particolarmente logoranti, protrattasi per lungo tempo (C.Conti, III sez. pens. civ., n. 70551/5.4.1994).
L’attività (dal 1981) di sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, impegnato in compiti rilevanti e particolari (documentati dalle relazioni di servizio in atti), è da considerare senz’altro stressante e logorante; quel che emerge nella fattispecie, quale dato visibile, è che la reale situazione di servizio del militare non è stata affatto considerata, pur sussistendo, a corredo della pratica, la documentazione di una situazione particolarmente gravosa (vedasi relazione del 30.4.1998 del Comando Regione-Sez. Sanità, prot. n. …., che parla della presenza di fattori della massima importanza nel determinismo delle infermità in diagnosi, quali: strapazzi e disagi fisici notevoli, esposizione a perfrigerazioni continue, irregolarità di vita alimentare, continua tensione nervosa e frequenti “stresses” emotivi e psichici).
Sul piano medico, infine, nonostante la ritenuta incertezza sulle possibili origini della patologia, che, come relazionato dalla perizia di parte, può ben essere collegata ad uno stato biologico, su cui si sia innestata l’azione del sistema neuro-vegetativo, a sua volta soggetto a stimoli psico-sociali e/o stress, desta del pari notevoli perplessità l’assoluta ed aprioristica esclusione di una tale possibilità, resa verosimile dalla stessa attività di servizio.
Sul punto, invero, il Tribunale deve riaffermare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di una data infermità, non è necessario che risulti assolutamente certo, specie in presenza di “incertezza scientifica”, il nesso di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità (Tar Pescara n.523/25.7.1998 e n. 671/18.9.1998; C.S., VI, n. 159/17.2.1999 e IV, n. 5782/12.11.2001).
Parte ricorrente censura, infine, le ascrizioni fatte dalla CMO e dalla Commissione medica di II°, in quanto non di competenza delle stesse e/o comunque, con riferimento alla OMISSIS, illogiche ed errate.
IL motivo è irrilevante, atteso che nella fattispecie viene in discussione, con valore prioritario, il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e considerato che, dopo l’entrata in vigore dell'art. 5 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987 n. 472, è venuto meno per l'amministrazione il vincolo di definitività delle stesse determinazioni, gia' sancito dall'art. 5 l. 11 marzo 1926 n. 416 e dall'art. 16 r.d. 15 aprile 1928 n. 1024 (Consiglio Stato sez. IV, 20 maggio 1996, n. 621); le ascrizioni delle commissioni mediche, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, non hanno, pertanto, alcun carattere provvedimentale.
Conclusivamente il ricorso va accolto, per quanto attiene la negata dipendenza dal servizio della sclerosi multipla, senza la necessità, per ragioni di economia processuale, di esperire la C.T.U. richiesta, stante la palese illegittimità del provvedimento, alla stregua delle argomentazioni svolte, cui l’amministrazione è tenuta ad uniformarsi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-riunisce i ricorsi in epigrafe;
-accoglie i ric. n.n. 69/1999 e 34/2000 e per l’effetto annulla gli atti impugnati, per quanto attiene il diniego di concessione dei benefici stipendiali di cui al R.D. n. 3458/28 (artt. 117/120) e L. 539/50 (art. 3), essendo stata la relativa domanda del dipendente, presentata in “costanza di servizio”, come illustrato in motivazione;
-accoglie il ric. n. 436/1999 e per l’effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe, nella parte in cui non ha riconosciuta la sclerosi multipla, come dipendente da causa di servizio.
-condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa, che si liquidano, per onorario di avvocato, diritti di procuratore e spese vive in complessivi € =4000= (quattromila euro).
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2002.
Michele ELIANTONIO presidente ff.
Dino NAZZARO cons. estensore
IL Segretario di udienza
Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 22.02.2002
IL Dirigente di segreteria
IL TAR scrive:
1) - specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" .....
2) - Alla luce dei principi sopra enunciati, rispetto ai quali il Collegio non ha motivo per discostarsene, la motivazione adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nei due pareri conformi è del tutto sufficiente per escludere il supposto nesso etiologico pur senza dar conto della valenza dei fattori esogeni ed endogeni riscontrabili.
3) - Infatti, risulta per tabulas che il predetto Comitato ha ritenuto – senza essere smentito da specifiche consulenze di parte – che la malattia denunciata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “trattandosi di malattia cronica progressiva del sistema nervoso centrale ad etiologia tuttora sconosciuta”.
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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29/04/2014 201404520 Sentenza 1B
N. 04520/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09294/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9294 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per l’annullamento,
-del decreto n. … del 3 settembre 2009, con cui la Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva ha respinto l’istanza dell’interessato tesa ad ottenere il riconoscimento della riconducibilità alle particolari condizioni ambientali e/o operative di missione della patologia “malattia demielizzante (sclerosi multipla);
- del parere n. , reso nell’adunanza /2009 del 1 aprile, con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha deliberato il rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata;
- del parere n. /2009, reso nell’adunanza del 10 giugno e del 2 luglio 2009, con cui è stato confermato il precedente giudizio negativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 9 novembre 2009 e depositato il successivo 19 novembre, l’interessato, in qualità di …… dell’Esercito Italiano in congedo in servizio nel periodo 1994-1996 nell’operazione “Joint En Deavour Ifor Bosnia”, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al riconoscimento del nesso etiologico fra la patologia accertata il 26 settembre 2003 (sclerosi multipla) ed il servizio prestato a Serajevo nel corso dell’anno 1996.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, rilevando in particolare che la motivazione adottata dal Comitato di Verifica della dipendenza da causa di servizio sarebbe alquanto lapidaria e perciò insufficiente per dar conto della valutazione dei fattori esogeni ed ambientali che potrebbero aver determinato l’insorgere di una malattia invalidante, quali la sottoposizione ad emanazioni chimiche, a radioattività, nonché ad inalazione di polveri di uranio.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha eccepito l’infondatezza delle censure prospettate.
All’udienza del 2 aprile 2014 la causa è stata posta in decisione.
Prima di esaminare i motivi di doglianza prospettati è necessario e sufficiente richiamare con riguardo all’oggetto del contendere i principi giurisprudenziali già espressi da alcuni anni dai Tribunali Amministrativi e dal Consiglio di Stato.
Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 19 dicembre 2011 n. 5050).
Nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti − specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" − il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I/ter, 2 marzo 2011 n. 1936).
Alla luce dei principi sopra enunciati, rispetto ai quali il Collegio non ha motivo per discostarsene, la motivazione adottata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nei due pareri conformi è del tutto sufficiente per escludere il supposto nesso etiologico pur senza dar conto della valenza dei fattori esogeni ed endogeni riscontrabili.
Infatti, risulta per tabulas che il predetto Comitato ha ritenuto – senza essere smentito da specifiche consulenze di parte – che la malattia denunciata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “trattandosi di malattia cronica progressiva del sistema nervoso centrale ad etiologia tuttora sconosciuta”.
Per gli argomenti sopra enunciati il Collegio respinge il ricorso perché infondato.
Sussistono, in ragione della natura dell’oggetto del contendere, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2014
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Questa, anche se è una sentenza del 2002 dice delle cose giuste.
N.B.: ho lasciato solo le cose che riguardano la sclerosi multipla.
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1) - censura il verbale della Commissione medica di II° istanza, che, confermando il parere della CMO, ha escluso, per la sclerosi multipla, la dipendenza dalla causa di servizio, e ritenuta la tardività della domanda.
IL TAR di PESCARA scrive (sentenza del 22/02/2002):
2) - La mancata analisi dell’attività di servizio del ricorrente, quale documentata in atti, ed il carattere lapidario del giudizio determinano notevoli perplessità in punto di attendibilità del parere, specie in presenza di malattie di origine incerta e/o multifattoriale (TAR Pescara n. 897/18.12.1999; C.S., IV, n. 606/1999), atteso che il principio di equivalenza causale (art. 41 cod. pen.) deve trovare applicazione in tutte le ipotesi concausali.
3) - La stessa Commissione, invero, in una successiva nota esplicativa del 18.2.2000, ricorda, a giustificazione postuma del diniego, come la etiopatogenesi della sclerosi multipla sia incerta ed addebitabile (forse) a risposte autoimmuni dell’organismo, senza che ciò escluda, anche se non se ne ha una conoscenza diretta, la rilevanza dello “stress” lavorativo, quale stimolo neurovegetativo, legato a prestazioni lavorative particolarmente logoranti, protrattasi per lungo tempo (C.Conti, III sez. pens. civ., n. 70551/5.4.1994).
4) - Sul piano medico, infine, nonostante la ritenuta incertezza sulle possibili origini della patologia, che, come relazionato dalla perizia di parte, può ben essere collegata ad uno stato biologico, su cui si sia innestata l’azione del sistema neuro-vegetativo, a sua volta soggetto a stimoli psico-sociali e/o stress, desta del pari notevoli perplessità l’assoluta ed aprioristica esclusione di una tale possibilità, resa verosimile dalla stessa attività di servizio.
5) - Sul punto, invero, il Tribunale deve riaffermare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di una data infermità, non è necessario che risulti assolutamente certo, specie in presenza di “incertezza scientifica”, il nesso di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità (Tar Pescara n.523/25.7.1998 e n. 671/18.9.1998; C.S., VI, n. 159/17.2.1999 e IV, n. 5782/12.11.2001).
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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22/02/2002 200200287 Sentenza 1
N.D..287/02..........
N.R.G.69/99,436/99,34/00,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
Sezione staccata di Pescara
composto dai magistrati:
-Michele ELIANTONIO presidente ff.
-Mario DI GIUSEPPE consigliere
-Dino NAZZARO cons. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi proposti con ric. n.n. 69/1999, 436/1999 e 34/2000 da F. M., costituito con l’avv. Marcello RUSSO, come in ricorsi;
CONTRO
IL MINISTRO P.T. DELLA DIFESA, in giudizio con l’Avvocatura dello Stato;
LA COMMISSIONE MEDICA DI II° ISTANZA;
PER L’ANNULLAMENTO
-ric. 69/99: della OMISSIS ;
-ric. 436/99: del verbale n. …..1998 e della nota 20.2.1999 prot. …./98/C.M. della Commissione medica di II° (conferma parere della CMO); i verbali della CMO del 18.8.1998;
-ric. n. 34/2000: del OMISSIS;
visti i ricorsi, gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura, le memorie ed i documenti depositati;
uditi all’udienza del 7 febbraio 2002 il consigliere Dino NAZZARO, gli avv. Manuel DE MONTE, per l’avv. M. Russo, e M. LUCCI;
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in
FATTO e DIRITTO
I ricorsi vanno riuniti per connessione.
IL ricorrente, maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto, per ordine del proprio Comando, a visita medica presso l’Ospedale militare di Chieti; la CMO ha riscontrato le seguenti infermità: sclerosi multipla, OMISSIS .
Tutte venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio, con ascrizione alle varie tabelle (cat. 5 ed 8 della tab. A e tab. B.), escluso la sclerosi multipla, per la quale si è evidenziata anche la tardività della domanda; nel contempo il F… è stato ritenuto inidoneo permanentemente al servizio e da collocare in congedo assoluto “a decorrere dalla data del verbale” (l’atto formale sarà del settembre 1998, reiterato nel 1999).
Con il ric. n. 69/99 si censura OMISSIS .
Le doglianze attengono: 1) OMISSIS; 2) OMISSIS.
IL ric. n. 436/99, invece, censura il verbale della Commissione medica di II° istanza n. 1382/10.12.1998, che, confermando il parere della CMO, ha escluso, per la sclerosi multipla, la dipendenza dalla causa di servizio, e ritenuta la tardività della domanda.
I motivi, quali esposti in gravame, sono relativi alla natura della malattia e alla non valutazione delle particolari circostanze di lavoro, nonchè al problema della “conoscenza” della malattia, ai fini della decorrenza del semestre.
Con il ric. n. 34/2000, si contesta OMISSIS.
L’Avvocatura si oppone alle tesi avversarie e chiede il rigetto dei gravami.
In merito all’art. 3 della L. n. 241/90, trattandosi di norma di scopo, valutabile solo ai fini della concessione dell’errore scusabile, la stessa non incide sul piano della legittimità, anche perchè il ricorrente ha regolarmente esercitato la propria tutela giurisdizionale.
La questione principale è quella relativa al giorno “18.8.1998”, che è ad un tempo la data della visita medica, della dichiarazione di inidoneità al servizio e della presentazione della domanda per conseguire i benefici economici stipendiali, rilevanti ai fini della base pensionistica; nello stesso giorno, invero, si concentrano una pluralità di atti e di effetti.
IL tutto è stato determinato dalla previsione contenuta nel verbale della CMO che, riconoscendo la inidoneità permanente al servizio, ha aggiunto che il F. M. era da “collocare in congedo assoluto a fare dalla data del presente verbale”, ovvero con provvedimento da adottarsi con valore retroattivo, essendo stato il primo atto formale emesso in data 1.9.1998 prot. n. 1052/3.
Un’osservazione da fare è che il F… è stato sottoposto a visita medica, in data 18.8. 1998, perchè a tale data era ancora in servizio; l’interessato, poi, avendo conosciuto (ed accettato) la propria inidoneità, solo dopo la visita medica, non poteva essere più tempestivo di quanto è stato, presentando la domanda, ai sensi degli artt. 117/120 R.D. n. 3458/1928 e L. n. 539/1950, lo stesso giorno (18.8.1998) dell’accertata inidoneità.
La retroattività degli atti giuridici rappresenta, peraltro, sempre una “fictio iuris”, che non può mai ritorcersi a danno del dipendente, impedendogli l’acquisizione di un diritto; la stessa nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 2.8.1997 n. 6/15-B-77-10-4, che fa seguito ad analoga disposizione del Ministero della Difesa del 30.7.1997 n. 48000/A/8, afferma che il “beneficio in questione è corrisposto dalla data della domanda ... mentre il diritto sorge dalla data del processo verbale”, la cui redazione avviene in costanza di servizio.
Non è superfluo ricordare, infine, come nell’atto di collocamento in congedo si afferma che al F… “competono gli assegni in attività di servizio fino al 17 novembre 1998” e che il giudizio della CMO è stato confermato, anche in punto di “non idoneità” (e retroattivamente), dalla Commissione medica di II° istanza, con verbale n. 1382/10.12.1998.
In sintesi, alla data del 18.8.1998 il F… era da considerarsi in servizio, proprio perchè riconosciuto “inidoneo” solo in tale data, mentre la dichiarazione, pur con i suoi effetti retroattivi, è intervenuta successivamente; la retroattività giuridica, pertanto, non può impedire al medesimo di acquisire i diritti tempestivamente azionati.
Conclusivamente il ricorso n. 69/99 va accolto e con esso anche il gravame n. 34/2000, OMISSIS.
Va esaminato il ricorso n. 436/1999 col quale si contesta la dichiarata “non dipendenza” da causa di servizio della “sclerosi multipla” e la “non tempestività” della domanda, relativamente alla stessa.
IL verbale della Commissione medica di II° è, invero, totalmente confermativo di quello della CMO di Chieti, per cui, per il contenuto, va fatto riferimento a quanto esposto nel primo verbale.
Parte ricorrente lamenta che relativamente al parere medico di II°, che ha dato definitività al giudizio, non è stato messo in grado di partecipare al procedimento, con violazione degli artt. 7/10 L. 7.8.1990 n. 241.
La L. 11.3.1926 n. 416 (art. 5), invero, prevede che la Commissione esamina la pratica è può decidere “sugli atti” oppure procedere a “visita diretta”; trattasi di una facoltà discrezionale, che non si contesta, ma quel che va rilevato è che tale “facoltà” è distinta e successiva al rispetto dei cd. principi di “democrazia amministrativa”, di cui alla L. n. 241/1990, che stabilisce delle norme generali, in tema di partecipazione all’azione della P.A., valevoli per tutte le amministrazioni pubbliche, atteso che l’interessato può “in procedendo” esibire idonea documentazione (es. una perizia di parte), che potrebbe portare ad una diversa e/o più approfondita valutazione, tale da incidere sulle stesse determinazioni finali.
Trattasi di un vizio formale che, però, nella specie è superabile essendo il procedimento unitario, iniziatosi a domanda di parte, che conserva l’onere di diligenza per tutta la durata della procedura.
L’eccezione di “non tempestività” della domanda per la “sclerosi multipla”, viene fatta, circostanza già rilevata con ordinanza n. 282/99, senza il supporto di idonea documentazione circa la prova “certa e sicura” della “piena conoscenza” dell’infermità, prima della certificazione medica del 9.10.1997; il consulente neurologo della CMO, in data 12.8.1998, infatti, fa riferimento ad una sindrome demielizzante iniziata da poco più di un anno (ovvero tra aprile ed agosto 1997), ma è solo in tale ultima visita che si parla di una “diagnosi di sclerosi multipla certa” ed è questo il dato essenziale, dovendo il “dies” decorrere solo dalla data di piena conoscenza degli effetti invalidanti, derivanti dall’infermità stessa” (C. S., VI, n. 5848/20.11.2001); comunque, anche volendo considerare il periodo aprile/agosto 1997, la domanda presentata il 9.10.1997 sarebbe comunque tempestiva.
In merito alla negata dipendenza dalla causa di servizio, il giudizio medico è perentorio nello escludere che il servizio prestato possa avere avuto un ruolo causale e sarebbe stato “solo occasionale nel determinismo dell’infermità”.
La mancata analisi dell’attività di servizio del ricorrente, quale documentata in atti, ed il carattere lapidario del giudizio determinano notevoli perplessità in punto di attendibilità del parere, specie in presenza di malattie di origine incerta e/o multifattoriale (TAR Pescara n. 897/18.12.1999; C.S., IV, n. 606/1999), atteso che il principio di equivalenza causale (art. 41 cod. pen.) deve trovare applicazione in tutte le ipotesi concausali.
La stessa Commissione, invero, in una successiva nota esplicativa del 18.2.2000, ricorda, a giustificazione postuma del diniego, come la etiopatogenesi della sclerosi multipla sia incerta ed addebitabile (forse) a risposte autoimmuni dell’organismo, senza che ciò escluda, anche se non se ne ha una conoscenza diretta, la rilevanza dello “stress” lavorativo, quale stimolo neurovegetativo, legato a prestazioni lavorative particolarmente logoranti, protrattasi per lungo tempo (C.Conti, III sez. pens. civ., n. 70551/5.4.1994).
L’attività (dal 1981) di sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, impegnato in compiti rilevanti e particolari (documentati dalle relazioni di servizio in atti), è da considerare senz’altro stressante e logorante; quel che emerge nella fattispecie, quale dato visibile, è che la reale situazione di servizio del militare non è stata affatto considerata, pur sussistendo, a corredo della pratica, la documentazione di una situazione particolarmente gravosa (vedasi relazione del 30.4.1998 del Comando Regione-Sez. Sanità, prot. n. …., che parla della presenza di fattori della massima importanza nel determinismo delle infermità in diagnosi, quali: strapazzi e disagi fisici notevoli, esposizione a perfrigerazioni continue, irregolarità di vita alimentare, continua tensione nervosa e frequenti “stresses” emotivi e psichici).
Sul piano medico, infine, nonostante la ritenuta incertezza sulle possibili origini della patologia, che, come relazionato dalla perizia di parte, può ben essere collegata ad uno stato biologico, su cui si sia innestata l’azione del sistema neuro-vegetativo, a sua volta soggetto a stimoli psico-sociali e/o stress, desta del pari notevoli perplessità l’assoluta ed aprioristica esclusione di una tale possibilità, resa verosimile dalla stessa attività di servizio.
Sul punto, invero, il Tribunale deve riaffermare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di una data infermità, non è necessario che risulti assolutamente certo, specie in presenza di “incertezza scientifica”, il nesso di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità (Tar Pescara n.523/25.7.1998 e n. 671/18.9.1998; C.S., VI, n. 159/17.2.1999 e IV, n. 5782/12.11.2001).
Parte ricorrente censura, infine, le ascrizioni fatte dalla CMO e dalla Commissione medica di II°, in quanto non di competenza delle stesse e/o comunque, con riferimento alla OMISSIS, illogiche ed errate.
IL motivo è irrilevante, atteso che nella fattispecie viene in discussione, con valore prioritario, il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e considerato che, dopo l’entrata in vigore dell'art. 5 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987 n. 472, è venuto meno per l'amministrazione il vincolo di definitività delle stesse determinazioni, gia' sancito dall'art. 5 l. 11 marzo 1926 n. 416 e dall'art. 16 r.d. 15 aprile 1928 n. 1024 (Consiglio Stato sez. IV, 20 maggio 1996, n. 621); le ascrizioni delle commissioni mediche, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, non hanno, pertanto, alcun carattere provvedimentale.
Conclusivamente il ricorso va accolto, per quanto attiene la negata dipendenza dal servizio della sclerosi multipla, senza la necessità, per ragioni di economia processuale, di esperire la C.T.U. richiesta, stante la palese illegittimità del provvedimento, alla stregua delle argomentazioni svolte, cui l’amministrazione è tenuta ad uniformarsi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-riunisce i ricorsi in epigrafe;
-accoglie i ric. n.n. 69/1999 e 34/2000 e per l’effetto annulla gli atti impugnati, per quanto attiene il diniego di concessione dei benefici stipendiali di cui al R.D. n. 3458/28 (artt. 117/120) e L. 539/50 (art. 3), essendo stata la relativa domanda del dipendente, presentata in “costanza di servizio”, come illustrato in motivazione;
-accoglie il ric. n. 436/1999 e per l’effetto annulla i provvedimenti di cui in epigrafe, nella parte in cui non ha riconosciuta la sclerosi multipla, come dipendente da causa di servizio.
-condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa, che si liquidano, per onorario di avvocato, diritti di procuratore e spese vive in complessivi € =4000= (quattromila euro).
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2002.
Michele ELIANTONIO presidente ff.
Dino NAZZARO cons. estensore
IL Segretario di udienza
Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 22.02.2002
IL Dirigente di segreteria
Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Oltre al riconoscimento della pensione di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si può chiedere - secondo le proprie condizioni fisiche - in determinati casi anche il riconosciuto dello stato di Handicap Grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 con riconoscimento dell’invalidità civile al 100% per “ Sclerosi multipla ”.
Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Questa è una vicenda diversa ma potrebbe servire a qualcuno.
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Il ricorrente, cessato per permanente inabilità al servizio, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
La Corte dei Conti accoglie il ricorso.
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LIGURIA SENTENZA 142 29/07/2013
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA SENTENZA 142 2013 PENSIONI 29/07/2013
Sent.142/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 19334, del registro di Segreteria, proposto da S. M., nato OMISSIS, elettivamente domiciliato in Genova, Galleria Mazzini 7, presso lo studio dell’avv. Matteo Caniglia Cogliolo che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Alberto Benifei del Foro di La Spezia, avverso la determinazione n. OMISSIS in data 5/9/2011 dell’I.N.P.D.A.P, ora I.N.P.S. (ex art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214).
Udito, nella pubblica udienza del 12 luglio 2013, il difensore dell’I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P., Avv. Patrizia Sanguineti; nessuno è comparso per il ricorrente.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
In data 25/5/2010 il sig. S. M., alle dipendenze dell’Aesenale M.M. di OMISSIS, chiedeva l’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 335/1995.
Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia, con verbale del 6/9/2010 diagnosticava “ A) Sclerosi multipla progressiva; B) disturbo depressivo in condizione medica generale; C) discromatopsia astigmatismo miopico composto” ed emetteva il seguente giudizio medico – legale: “1 permanentemente non idoneo al servizio. 2 Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che hanno cagionato la cessazione dal servizio. 3 La permanente non idoneità al servizio di cui al precedente punto 1 è da attribuire ad infermità no dipendenti da causa di servizio. A decorrere dal 6/9/2010”.
L’I.N.P.D.A.P., con determinazione n. OMISSIS, conferiva al OMISSIS la pensione diretta d’inabilità a decorrere dal 7/9/2010.
L’interessato con domanda del 31/1/2011 chiedeva all’I.N.P.D.A.P. il conferimento della pensione d’inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
L’istituto Previdenziale con la determinazione n. …/2011, richiamando il verbale della C.M.O. di La Spezia del 6/9/2010, ha respinto la domanda perché “non inabile ad ogni attività lavorativa “ alla data della cessazione dal servizio”.
Con il ricorso proposto avverso il suddetto provvedimento i difensori del OMISSIS, richiamandosi alla documentazione medica versata in atti, assumono che le patologie di cui è portatore il ricorrente lo hanno reso inidoneo a qualsiasi attività lavorativa anche di tipo intellettuale, rendendo incompatibile “il semplice recarsi in ufficio ed ivi permanere anche se allo stesso non fosse stata affidata alcuna mansione”.
A sostegno della domanda di riconoscimento della pensione di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, i difensori deducono quanto segue:
- che le condizioni di salute del ricorrente accertate dalla Divisione di Neurologia dell’Ospedale OMISSIS in data 5/3/2012 sussistevano già almeno dal 2008, come attesterebbero le certificazioni emesse dalla stessa Divisione Neurologica in data 18/3/2008 e 15/10/2008;
- che al ricorrente in data 28/10/2008 è stato riconosciuto lo stato di Handicap Grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 con riconoscimento dell’invalidità civile al 100% per “ Sclerosi multipla ”;
- che nel mese di luglio del 2008 l’interessato è stato sottoposto a un ciclo di terapia motoria riabilitativa;
- che l’esordio della malattia risale al 1982, mentre la diagnosi di “ Sclerosi Multipla secondariamente progressiva” è del 1989;
- che nel corso degli anni al ricorrente è stato riscontrato “un progressivo accumulo di disabilità e già dal 2002 viene descritta la comparsa di deficit di attenzione, della memoria e difficoltà spaziali. Nel 2009 viene certificato un peggioramento del quadro neurologico con impossibilità a camminare come da certificazione del 17.08.2009 dell’U.O. di Neurologia dell’Ospedale OMISSIS”.
L’I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. si è costituito in giudizio con memoria pervenuta il 27/6/2013 ed ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo la legittimità del provvedimento di diniego con riferimento al verbale del Dipartimento di Medicina Legale di La Spezia in data 6/9/2010, che alla data di cessazione dal servizio ha escluso l’inabilità a “qualsiasi attività lavorativa”, “a nulla rilevando a detti fini eventuali progressivi aggravamenti della patologia che, purtroppo, dovessero essere intervenuti successivamente alla cessazione dal servizio”.
All’odierna udienza il difensore dell’I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. ha concluso come in atti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo la trattazione, il giudizio è stato definito con sentenza, dando lettura del dispositivo in aula, con riserva da parte del giudice fino a 60 giorni di tempo per il deposito della sentenza, ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cessato per permanente inabilità al servizio, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
La predetta norma prevede il diritto alla c.d. pensione d’inabilità per coloro i quali, in possesso dei requisiti contributivi previsti per la pensione d’inabilità di cui all’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, siano “cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
L’intento del legislatore è stato quello di tutelare i dipendenti pubblici colpiti da infermità tali da pregiudicare, in modo assoluto e permanente, la loro idoneità al lavoro.
Nel caso di specie, non vi è contestazione in ordine alla sussistenza dei necessari requisiti contributivi, e l’I.N.P.D.A.P., ora I.N.P.S., a sostegno della legittimità del proprio operato, si è limitato a richiamare il parere negativo della Commissione Medica Ospedaliera che, pur affermando “l’inabilità permanente al servizio”, ha escluso l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Ebbene, dalla copiosa documentazione medica prodotta unitamente al gravame emergono elementi significativi che provano che il ricorrente già alla data di cessazione dal servizio non era più in condizione di svolgere alcuna proficua attività lavorativa.
L’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è ampiamente documentata dagli atti che seguono.
La Divisione Neurologica dell’Ospedale OMISSIS “Centro di sclerosi multipla e malattie demielinizzanti”, con certificazione in data 5/3/2012, ha attestato che il signor OMISSIS è affetto da “ Sclerosi Multipla ormai Secondariamente Progressiva”, così descrivendo il quadro patologico del ricorrente: “OMISSIS”
Nella stessa certificazione si descrivono gli effetti della malattia sulle condizioni di salute del soggetto: “OMISSIS.”
La Divisione Neurologica ha concluso nel senso che il soggetto non è più autonomo e necessità di costante assistenza e cure.
Il “Riepilogo programmazione trattamenti” del Servizio di riabilitazione AISM OMISSIS datato 11/4/2012, indica per il OMISSIS trattamenti di logopedia, fisioterapia, psicologia.
Si tratta di un quadro patologico che per le gravi limitazioni fisiche e per le significative interferenze nella sfera intellettuale, è certamente compatibile con una valutazione d’inabilità assoluta e permanente a “qualsiasi attività lavorativa”.
E’ vero che detto quadro è stato certificato in data successiva a quella di cessazione dal servizio, avvenuta 18 mesi prima (6/9/2010), tuttavia vi sono certificazioni della stessa Divisione Neurologica dell’Ospedale OMISSIS, anteriori a quella del 2012, che consentono di appurare che la capacità lavorativa del soggetto era già pesantemente compromessa prima della cessazione dal servizio.
In data 17/8/2009 Il ricorrente veniva, infatti, ricoverato presso il predetto Ospedale OMISSIS per un “brusco peggioramento del quadro neurologico con impossibilità a camminare”.
Le certificazioni del 18/3/2008 e del 15/10/2008 della Divisione Neurologica dell’Ospedale OMISSIS, riferivano già un peggioramento della deambulazione (“Spesso necessita di appoggio”), OMISSIS.
La certificazione del 26/11/2009 riferisce di “OMISSIS”.
I gravi problemi cognitivi attestati nella predetta certificazione del 26/11/2009 erano già riportati nella relazione in data 13/8/2008, dell’Unità operativa neurologica dell’Ospedale OMISSIS, dove il sig. OMISSIS aveva effettuato un ciclo di terapia motoria riabilitativa. In detta relazione, nella parte riguardante la valutazione neuropsicologica, si legge “OMISSIS”.
L’ingravescenza del complessivo quadro riguardante le condizioni di salute del OMISSIS, attestata dalla Divisione Neurologica dell’Ospedale di OMISSIS in data 26/11/2009, ossia prima della cessazione dal servizio, è in linea con la relazione clinica di dimissione dell’Unità Operativa Neurologica dell'Ospedale OMISSIS del 14/11/2009, dove si legge che “OMISSIS..”, consigliando “OMISSIS”.
La valutazione d’inidoneità a qualsiasi attività lavorativa è supportata anche dal riconoscimento effettuato presso l’ASL 5 OMISSIS dalla Commissione per gli stati di invalidità civile, che in data 28/4/2010 ha giudicato il soggetto “Invalido con permanente inabilità lavorativa 100%”.
Inoltre, il OMISSIS in data 28/10/2008 è stato riconosciuto presso l’ASL 5 OMISSIS, portatore di “HANDICAP GRAVE Art. 3 Comma 3 Legge 104/92E”.
Alla luce di tutti gli elementi esposti, questo giudice ritiene che alla data di cessazione dal servizio (6/9/2010) il ricorrente era non solo inabile permanentemente al servizio, ma inabile a qualsiasi attività lavorativa.
D’altra parte, considerata la gravità della malattia e del complessivo quadro patologico sopra esposto, è irragionevole ipotizzare che il OMISSIS alla data di cessazione dal servizio fosse ancora in grado di prestare proficua attività lavorativa sia come lavoratore dipendente nel settore privato sia come lavoratore autonomo nel ruolo d’imprenditoriale o di artigiano. Al riguardo va sottolineato che già dal 2008 (certificazione Divisione Neurologica del 18/3/2008) era stata accertata una notevole riduzione della sua autonomia “con necessità di assistenza”.
Per le considerazioni svolte, il ricorso merita di essere accolto, con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione d’inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
Sulle somme spettanti è dovuto il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dalle singole scadenze debitorie e fino al soddisfo (Cfr. sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
Il ricorso n. 19334, proposto da S. M., e per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con i benefici previsti dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
Sulle competenze dovute per effetto della presente sentenza, spetta la maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo.
Le spese si compensano.
Così deciso in Genova il 12 luglio 2013.
IL GIUDICE
f.to (Maria Riolo)
deposito in segreteria 29 luglio 2013
il direttore della segreteria
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Il ricorrente, cessato per permanente inabilità al servizio, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
La Corte dei Conti accoglie il ricorso.
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LIGURIA SENTENZA 142 29/07/2013
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA SENTENZA 142 2013 PENSIONI 29/07/2013
Sent.142/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 19334, del registro di Segreteria, proposto da S. M., nato OMISSIS, elettivamente domiciliato in Genova, Galleria Mazzini 7, presso lo studio dell’avv. Matteo Caniglia Cogliolo che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Alberto Benifei del Foro di La Spezia, avverso la determinazione n. OMISSIS in data 5/9/2011 dell’I.N.P.D.A.P, ora I.N.P.S. (ex art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214).
Udito, nella pubblica udienza del 12 luglio 2013, il difensore dell’I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P., Avv. Patrizia Sanguineti; nessuno è comparso per il ricorrente.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
In data 25/5/2010 il sig. S. M., alle dipendenze dell’Aesenale M.M. di OMISSIS, chiedeva l’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 335/1995.
Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia, con verbale del 6/9/2010 diagnosticava “ A) Sclerosi multipla progressiva; B) disturbo depressivo in condizione medica generale; C) discromatopsia astigmatismo miopico composto” ed emetteva il seguente giudizio medico – legale: “1 permanentemente non idoneo al servizio. 2 Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che hanno cagionato la cessazione dal servizio. 3 La permanente non idoneità al servizio di cui al precedente punto 1 è da attribuire ad infermità no dipendenti da causa di servizio. A decorrere dal 6/9/2010”.
L’I.N.P.D.A.P., con determinazione n. OMISSIS, conferiva al OMISSIS la pensione diretta d’inabilità a decorrere dal 7/9/2010.
L’interessato con domanda del 31/1/2011 chiedeva all’I.N.P.D.A.P. il conferimento della pensione d’inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
L’istituto Previdenziale con la determinazione n. …/2011, richiamando il verbale della C.M.O. di La Spezia del 6/9/2010, ha respinto la domanda perché “non inabile ad ogni attività lavorativa “ alla data della cessazione dal servizio”.
Con il ricorso proposto avverso il suddetto provvedimento i difensori del OMISSIS, richiamandosi alla documentazione medica versata in atti, assumono che le patologie di cui è portatore il ricorrente lo hanno reso inidoneo a qualsiasi attività lavorativa anche di tipo intellettuale, rendendo incompatibile “il semplice recarsi in ufficio ed ivi permanere anche se allo stesso non fosse stata affidata alcuna mansione”.
A sostegno della domanda di riconoscimento della pensione di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, i difensori deducono quanto segue:
- che le condizioni di salute del ricorrente accertate dalla Divisione di Neurologia dell’Ospedale OMISSIS in data 5/3/2012 sussistevano già almeno dal 2008, come attesterebbero le certificazioni emesse dalla stessa Divisione Neurologica in data 18/3/2008 e 15/10/2008;
- che al ricorrente in data 28/10/2008 è stato riconosciuto lo stato di Handicap Grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 con riconoscimento dell’invalidità civile al 100% per “ Sclerosi multipla ”;
- che nel mese di luglio del 2008 l’interessato è stato sottoposto a un ciclo di terapia motoria riabilitativa;
- che l’esordio della malattia risale al 1982, mentre la diagnosi di “ Sclerosi Multipla secondariamente progressiva” è del 1989;
- che nel corso degli anni al ricorrente è stato riscontrato “un progressivo accumulo di disabilità e già dal 2002 viene descritta la comparsa di deficit di attenzione, della memoria e difficoltà spaziali. Nel 2009 viene certificato un peggioramento del quadro neurologico con impossibilità a camminare come da certificazione del 17.08.2009 dell’U.O. di Neurologia dell’Ospedale OMISSIS”.
L’I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. si è costituito in giudizio con memoria pervenuta il 27/6/2013 ed ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo la legittimità del provvedimento di diniego con riferimento al verbale del Dipartimento di Medicina Legale di La Spezia in data 6/9/2010, che alla data di cessazione dal servizio ha escluso l’inabilità a “qualsiasi attività lavorativa”, “a nulla rilevando a detti fini eventuali progressivi aggravamenti della patologia che, purtroppo, dovessero essere intervenuti successivamente alla cessazione dal servizio”.
All’odierna udienza il difensore dell’I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. ha concluso come in atti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo la trattazione, il giudizio è stato definito con sentenza, dando lettura del dispositivo in aula, con riserva da parte del giudice fino a 60 giorni di tempo per il deposito della sentenza, ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cessato per permanente inabilità al servizio, chiede il riconoscimento del diritto alla pensione di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
La predetta norma prevede il diritto alla c.d. pensione d’inabilità per coloro i quali, in possesso dei requisiti contributivi previsti per la pensione d’inabilità di cui all’art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, siano “cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
L’intento del legislatore è stato quello di tutelare i dipendenti pubblici colpiti da infermità tali da pregiudicare, in modo assoluto e permanente, la loro idoneità al lavoro.
Nel caso di specie, non vi è contestazione in ordine alla sussistenza dei necessari requisiti contributivi, e l’I.N.P.D.A.P., ora I.N.P.S., a sostegno della legittimità del proprio operato, si è limitato a richiamare il parere negativo della Commissione Medica Ospedaliera che, pur affermando “l’inabilità permanente al servizio”, ha escluso l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Ebbene, dalla copiosa documentazione medica prodotta unitamente al gravame emergono elementi significativi che provano che il ricorrente già alla data di cessazione dal servizio non era più in condizione di svolgere alcuna proficua attività lavorativa.
L’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è ampiamente documentata dagli atti che seguono.
La Divisione Neurologica dell’Ospedale OMISSIS “Centro di sclerosi multipla e malattie demielinizzanti”, con certificazione in data 5/3/2012, ha attestato che il signor OMISSIS è affetto da “ Sclerosi Multipla ormai Secondariamente Progressiva”, così descrivendo il quadro patologico del ricorrente: “OMISSIS”
Nella stessa certificazione si descrivono gli effetti della malattia sulle condizioni di salute del soggetto: “OMISSIS.”
La Divisione Neurologica ha concluso nel senso che il soggetto non è più autonomo e necessità di costante assistenza e cure.
Il “Riepilogo programmazione trattamenti” del Servizio di riabilitazione AISM OMISSIS datato 11/4/2012, indica per il OMISSIS trattamenti di logopedia, fisioterapia, psicologia.
Si tratta di un quadro patologico che per le gravi limitazioni fisiche e per le significative interferenze nella sfera intellettuale, è certamente compatibile con una valutazione d’inabilità assoluta e permanente a “qualsiasi attività lavorativa”.
E’ vero che detto quadro è stato certificato in data successiva a quella di cessazione dal servizio, avvenuta 18 mesi prima (6/9/2010), tuttavia vi sono certificazioni della stessa Divisione Neurologica dell’Ospedale OMISSIS, anteriori a quella del 2012, che consentono di appurare che la capacità lavorativa del soggetto era già pesantemente compromessa prima della cessazione dal servizio.
In data 17/8/2009 Il ricorrente veniva, infatti, ricoverato presso il predetto Ospedale OMISSIS per un “brusco peggioramento del quadro neurologico con impossibilità a camminare”.
Le certificazioni del 18/3/2008 e del 15/10/2008 della Divisione Neurologica dell’Ospedale OMISSIS, riferivano già un peggioramento della deambulazione (“Spesso necessita di appoggio”), OMISSIS.
La certificazione del 26/11/2009 riferisce di “OMISSIS”.
I gravi problemi cognitivi attestati nella predetta certificazione del 26/11/2009 erano già riportati nella relazione in data 13/8/2008, dell’Unità operativa neurologica dell’Ospedale OMISSIS, dove il sig. OMISSIS aveva effettuato un ciclo di terapia motoria riabilitativa. In detta relazione, nella parte riguardante la valutazione neuropsicologica, si legge “OMISSIS”.
L’ingravescenza del complessivo quadro riguardante le condizioni di salute del OMISSIS, attestata dalla Divisione Neurologica dell’Ospedale di OMISSIS in data 26/11/2009, ossia prima della cessazione dal servizio, è in linea con la relazione clinica di dimissione dell’Unità Operativa Neurologica dell'Ospedale OMISSIS del 14/11/2009, dove si legge che “OMISSIS..”, consigliando “OMISSIS”.
La valutazione d’inidoneità a qualsiasi attività lavorativa è supportata anche dal riconoscimento effettuato presso l’ASL 5 OMISSIS dalla Commissione per gli stati di invalidità civile, che in data 28/4/2010 ha giudicato il soggetto “Invalido con permanente inabilità lavorativa 100%”.
Inoltre, il OMISSIS in data 28/10/2008 è stato riconosciuto presso l’ASL 5 OMISSIS, portatore di “HANDICAP GRAVE Art. 3 Comma 3 Legge 104/92E”.
Alla luce di tutti gli elementi esposti, questo giudice ritiene che alla data di cessazione dal servizio (6/9/2010) il ricorrente era non solo inabile permanentemente al servizio, ma inabile a qualsiasi attività lavorativa.
D’altra parte, considerata la gravità della malattia e del complessivo quadro patologico sopra esposto, è irragionevole ipotizzare che il OMISSIS alla data di cessazione dal servizio fosse ancora in grado di prestare proficua attività lavorativa sia come lavoratore dipendente nel settore privato sia come lavoratore autonomo nel ruolo d’imprenditoriale o di artigiano. Al riguardo va sottolineato che già dal 2008 (certificazione Divisione Neurologica del 18/3/2008) era stata accertata una notevole riduzione della sua autonomia “con necessità di assistenza”.
Per le considerazioni svolte, il ricorso merita di essere accolto, con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione d’inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
Sulle somme spettanti è dovuto il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dalle singole scadenze debitorie e fino al soddisfo (Cfr. sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
Il ricorso n. 19334, proposto da S. M., e per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con i benefici previsti dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
Sulle competenze dovute per effetto della presente sentenza, spetta la maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo.
Le spese si compensano.
Così deciso in Genova il 12 luglio 2013.
IL GIUDICE
f.to (Maria Riolo)
deposito in segreteria 29 luglio 2013
il direttore della segreteria
Re: Sclerosi Multipla e l'Arma dei Carabinieri
Messaggio da pip »
Caro collega, noi non ci conosciamo, ma leggendo il presente forum mi sono accorto purtroppo che ad essere malato di sclerosi multipla non sono da solo. La nostra croce da portare avanti è grande, ma nella vita non bisogna mai scoraggiarsi. Ti volevo chiedere,hai per caso inoltrato domanda o cosa; volevo sapere questo in quanto come dicevo anch'io da 15 anni sono affetto dalla patologia in parola, e quindi poichè sono stanco, vorrei sapere l'iter da seguire in modo da potermene uscire il più presto possibile. Ti ringrazio anticipatamente di tutto. Buona Giornata.
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