Pagina 1 di 2
Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: mer nov 16, 2011 1:12 am
da giuseppe martinello
Buonasera, App.”s” CC in pensione .
nel 2003 la cmo di Firenze mi riformava con la 4° categoria tabella A, sono in attesa del riconoscimento della ppo.
vorrei sapere, se il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, sia un mio diritto.
La ringrazio per la sua gentilezza, giuseppe
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: mer nov 16, 2011 12:47 pm
da CortedeiConti
Certo che e un tuo diritto se il Comitato di verifica lo conferma e sei ancora in servizio-
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: mer nov 16, 2011 2:45 pm
da giuseppe martinello
Quindi essendo in pensione non mi spetta?
ciao
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: mer nov 16, 2011 4:17 pm
da CortedeiConti
Ti competano dalla data del riconoscimento della 4^ categoria fino alla data del congedo-
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: mer nov 16, 2011 10:49 pm
da giuseppe martinello
scusa, ma non riesco a capire, puoi essere piu' chiaro
grazie mille e scusami
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: gio nov 17, 2011 12:22 pm
da CortedeiConti
Se non capisci cosa e scritto non e colpa mia-eppure e italiano- quello che ho scritto e non arabo
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: gio nov 17, 2011 1:56 pm
da RAMBO
Dopo aver ottenuto dalla cmo un verbale con l'assegnazione di una categoria dalla 1^ alla 4^, se si continua a lavorare si ha diritto al beneficio per il periodo di lavoro successivo alla data del verbale.
Nel forum ho letto molti altri dettagli ma nessuno vuole perdere tempo nel cercare...
Ciao Rambo
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: gio nov 17, 2011 4:22 pm
da giuseppe martinello
Grazie molto gentile,ciao
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: gio nov 17, 2011 6:55 pm
da panorama
Caro collega, il consiglio che do a tutti è quello di ricercare "stessi argomenti" sul motore di ricerca. Questo non difficile, altrimenti avresti notato questo parere del Consiglio di Stato a seguito di un ricorso straordinario al P.D.R..
Ecco, lo metto anche qui!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 03439/2010 e data 22/07/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2010
NUMERO AFFARE 04523/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Pensioni Militari e Collocamento al Lavoro.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PROPOSTO DAL SIG. “OMISSIS” , PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO – UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA, N. OMISSIS DEL …… 2008, CON CUI NON È STATA ACCOLTA L’ISTANZA PRESENTATA DALLO SCRIVENTE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DI DUE MESI DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, A DECORRERE DAL 23/9/2005, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
LA SEZIONE
Vista la nota n. “OMISSIS” in data …… 2009 e l’acclusa relazione, con cui il Ministro della Difesa (Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;
PREMESSO:
Il sig. “OMISSIS” , Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, espone di essere stato riconosciuto, con provvedimento in data ……. 2005 del Centro Medicina Legale di Roma, “idoneo nella forma parziale al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri con controindicazioni per i servizi e le attività comportanti stress psicofisico e protratto con ………..”. A seguito di tale giudizio di inidoneità “parziale” il ricorrente ha comunque continuato ad essere impiegato in servizio attivo.
Egli soggiunge che l’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che, a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’art. 1 della legge n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni.
Pertanto, il sig. “OMISSIS” , in data ……… 2007, inoltrava apposita istanza per il riconoscimento del beneficio in questione, ritenendo di rientrare nella fattispecie prevista dalla norma citata.
Ciò nondimeno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, con il provvedimento n. “OMISSIS” del …….. 2008, in base a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – VI Reparto, n. DGPM/VI/1000/388/2000, datata 1 luglio 2002, negava al ricorrente la concessione del beneficio.
Il ricorrente, dunque, con il ricorso posto all’esame del Collegio insorge avverso tale determinazione, reputandola illegittima per una serie di motivi, che si ritiene di dover brevemente riepilogare qui di seguito.
1. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
La normativa di cui al citato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, sarebbe perfettamente applicabile al ricorrente e il diniego si baserebbe sull’erroneo presupposto che la disciplina in parola non possa trovare applicazione nei confronti dei militari dell’Arma dei Carabinieri.
In particolare, il sig. “OMISSIS” rientrerebbe nella terza delle categorie previste dalla norma, ovvero tra gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A.
2. Eccesso di potere per motivazione carente e perplessa.
L’Amministrazione non avrebbe motivato il diniego di un vero e proprio diritto soggettivo del ricorrente, limitandosi ad illustrare la normativa vigente ed a richiamare una Circolare del Ministero della Difesa.
3. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in sostanza, avrebbe riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio in questione, lasciando intendere che la sua posizione soggettiva rientri perfettamente nella fattispecie astratta contemplata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
Il Ministero della Difesa, con la propria relazione, reputa infondato il ricorso, argomentando l’inapplicabilità della disciplina invocata dal ricorrente al personale dell’Arma dei Carabinieri, poiché tale personale ha già diritto alla maggiorazione di un quinto, ex art. 3, 2° comma, della legge n. 34/1984, sino ad un massimo di cinque anni complessivi.
CONSIDERATO:
In buona sostanza, l’interpretazione negativa del Ministero si fonda sul dato testuale di cui all’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Tale previsione normativa così testualmente dispone:
“Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza”.
Da tale articolo, si desume il principio generale del c.d. ne bis in idem, per cui non sarebbero cumulabili i benefici previsti dalla disciplina dettata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 con quelli (applicabili ai militari dell’Arma dei Carabinieri e più favorevoli) disciplinati dall’art. 3, secondo comma, della legge n. 34/1984.
L’interpretazione profilata dal Dicastero, tuttavia, non convince.
Ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il dato testuale della previsione richiamata dal Ministero (ossia l’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092) è sufficientemente esplicito nel circoscrivere l’operatività del precetto ai casi in cui il medesimo periodo sia considerato da “diverse disposizioni del presente testo unico”. Nel caso di specie, la previsione normativa non si innesta nel testo unico, ma rappresenta un’autonoma disposizione.
In secondo luogo, la previsione invocata dal ricorrente reca un beneficio le cui intime rationes sono sostanzialmente da individuarsi nella volontà del legislatore di dettare una normativa di sostanziale favor (riconoscendo un ulteriore periodo di contribuzione figurativa) per i lavoratori che, nonostante un’invalidità, prestino la propria attività lavorativa.
Tale beneficio ben può, dunque, ritenersi concorrente e conciliabile con quello diverso, previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 34/1984 (che rinvia all’art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284), il quale riconosce ai militari dell’Arma (e, più in generale, al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia) il diritto alla maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato con percezione dell’indennità pensionabile. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una previsione ispirata dalla considerazione di particolari condizioni e caratteristiche dell’impiego del dipendente.
Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato, pur non riconoscendo “allo stato attuale, la possibilità di accoglimento” della richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, contiene riserva di “avanzare, in merito, specifico quesito”, con ciò palesando un significativo grado di incertezza e perplessità della motivazione, pure denunziato dal ricorrente.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Salvatore Giacchetti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: gio nov 17, 2011 10:09 pm
da PAOLO4769
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inviato: gio nov 17, 2011 10:24 pm
da gino59
....Paolo4769....

bentornato

tu con la

SUOCERA,

COME SEI MESSO....

Ciao
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 3
Inviato: mar feb 26, 2013 1:57 pm
da antoniomlg
scusate se rispolvero questo quesito ma sui normali motori di ricerca non trovo risposta adeguata.
Non si capisce oppure sono io che non capisco, se tali benefici spettano facendo cumulo con i famosi 5 anni di contributi figurativi, oppure cè il tetto massimo dei 5 anni in ogni caso?
se così fosse dalle mie parti si dice (curnutì e mazziati)
grazie a quanto vorranno rendere partecipe della loro esperienza in quanto hanno già affrontato l'argomento.
cordiali saluti
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 3
Inviato: dom mag 05, 2013 7:27 pm
da panorama
diniego del riconoscimento di benefici di contribuzione figurativa ai fini pensionistici previsti dall’art. 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
1) - Tale norma prevede, a decorrere dall’anno 2002 a favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa con una invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, in servizio presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, fino al limite massimo di 5 anni.
2)- Poiché al ricorrente era già stata computata, fino al 6/4/2007, la maggiorazione prevista dall’art. 3 della legge 25 maggio 1977 n. 284 (che prevede, per le forze di polizia e il personale civile degl’istituti penitenziari, la possibilità di aumento ai fini pensionistici di un quinto del servizio prestato, entro il limite di cinque anni, ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 e 59, comma 1 lettera a, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, l’amministrazione, ritenendo sussistere il divieto del cumulo del beneficio di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000 con altri benefìci, anche in considerazione della previsione dell’art. 39 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (testo unico delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), il quale stabilisce che “un periodo di servizio di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole”, disponeva che il beneficio di cui al citato art. 80 fosse concesso limitatamente al periodo non coperto dal precedente beneficio, e cioè dal 7/4/2007 e fino alla data del pensionamento, avvenuto il 13/10/2008.
3) - il ricorrente richiama, a sostegno della sua tesi, il parere della sez. III n. 4523/09.
4) - limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.
5) - Tale limite ha valore assoluto, essendo specificamente previsto da tutte le norme che attribuiscono il beneficio della contribuzione figurativa o dell’aumento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici in relazione al possesso di determinati requisiti ed ha come corollario la non duplicabilità del beneficio, anche se previsto con diverse modalità dalle varie disposizioni di legge, perché altrimenti verrebbe eluso il limite massimo dei cinque di contribuzione figurativa.
Ricorso straordinario al PDR respinto.
Il resto leggetelo voi direttamente qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
02/05/2013 201200208 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 24/10/2012
Numero 02081/2013 e data 02/05/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2012
NUMERO AFFARE 00208/2012
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor I. B., nato il ……… 1962 a ………. ed ivi residente, per l’annullamento del provvedimento della questura di Latina 26 maggio 2011 n. 437, recante diniego del riconoscimento di benefici di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
LA SEZIONE
Vista la relazione 9 gennaio 2012 prot. n. 333-H/0174987 con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato alla questura di Latina il 4 luglio 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.
Premesso:
Il signor B…….., assistente capo della Polizia di Stato in pensione, presentava istanza di attribuzione dei benefici previsti dall’art. 80 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in quanto titolare dell’infermità ascritta alla IV categoria, misura massima, riconosciuta con verbale della commissione medica ospedaliera di Roma 3/12/2002 n. R70201633.
Tale norma prevede, a decorrere dall’anno 2002 a favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa con una invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra, in servizio presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, fino al limite massimo di cinque anni.
Poiché al ricorrente era già stata computata, fino al 6/4/2007, la maggiorazione prevista dall’art. 3 della legge 25 maggio 1977 n. 284 (che prevede, per le forze di polizia e il personale civile degl’istituti penitenziari, la possibilità di aumento ai fini pensionistici di un quinto del servizio prestato, entro il limite di cinque anni, ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 e 59, comma 1 lettera a, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, l’amministrazione, ritenendo sussistere il divieto del cumulo del beneficio di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000 con altri benefìci, anche in considerazione della previsione dell’art. 39 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (testo unico delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), il quale stabilisce che “un periodo di servizio di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole”, disponeva che il beneficio di cui al citato art. 80 fosse concesso limitatamente al periodo non coperto dal precedente beneficio, e cioè dal 7/4/2007 e fino alla data del pensionamento, avvenuto il 13/10/2008.
Il signor B……. con il ricorso in esame impugna l’atto di diniego, deducendone l’illegittimità per i vizi di eccesso di potere per erronea e mancata applicazione della norma, motivazione illogica, contraddittoria ed apparente, in quanto la disposizione normativa dell’art. 80 citato andrebbe cumulata per intero con i benefici previsti da altre disposizioni, perché non rientrante nella previsione dell’art. 39 del citato testo unico, trattandosi di una normativa di favore per i lavoratori che, nonostante un’invalidità, continuino a prestare la propria attività lavorativa; il ricorrente richiama, a sostegno della sua tesi, il parere della sez. III n. 4523/09.
Considerato:
Tutta la normativa di favore prevista dall’ordinamento con riferimento all’aumento fittizio dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici in favore sia dei dipendenti pubblici che privati è costantemente regolata nel senso che tale beneficio, pur nella diversità delle forme riservate alle varie categorie di dipendenti, non può, comunque, eccedere il limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa, da applicare secondo la normativa più favorevole.
Tale limite ha valore assoluto, essendo specificamente previsto da tutte le norme che attribuiscono il beneficio della contribuzione figurativa o dell’aumento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici in relazione al possesso di determinati requisiti (cfr. art 39 del dpr n. 1092/73, art. 3 della legge n. 284/1977, art 5, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997, art. 59, comma 1 lett a), della legge n. 449/1997, art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000) ed ha come corollario la non duplicabilità del beneficio, anche se previsto con diverse modalità dalle varie disposizioni di legge, perché altrimenti verrebbe eluso il limite massimo dei cinque di contribuzione figurativa.
Tale disciplina deve intendersi nel senso che il cumulo non è consentito indipendentemente dalla circostanza che i benefìci siano ricollegabili a una situazione oggettiva di servizio (ad. es. servizio di confine, servizio in sedi disagiate) ovvero siano connessi allo stato fisico del lavoratore (ad es. situazioni di sordomutismo, invalidità superiore al 74%).
Né rileva il fatto che il divieto trovi conferma letterale solo nell’art 39 del dpr n. 1092/1973, (ove è espressamente stabilito che la computabilità del beneficio relativo al servizio si considera “una sola volta”), atteso che tutta le norme che regolano la materia dispongono lo stesso limite massimo e che sarebbe illogica un’interpretazione estensiva di disposizioni che, per la loro specialità, devono considerarsi di stretta interpretazione.
Pertanto, posto che il ricorrente, come risulta dalla relazione, alla data del 6/4/2007 aveva già maturato gli aumenti di servizio pari a cinque anni, ai sensi della legge n. 284/1977 (limite previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997) e che tale periodo, per le ragioni suesposte, non è incrementabile con l’applicazione di altri benefìci come l’invocato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 (di cui, peraltro l’amministrazione sembra aver fatto parziale applicazione), il ricorso dev’essere respinto perché infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 3
Inviato: dom mag 05, 2013 8:23 pm
da antoniomlg
chiaro e cristallino.
grazie
Re: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 3
Inviato: dom mag 05, 2013 11:36 pm
da gino59
antoniomlg ha scritto:chiaro e cristallino.
grazie
Circolare INPDAP - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Uff. I - Normativa - 8 luglio 2003, n 36
"Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Perdita del requisito dell'invalidità superiore al 74%."
Alcune Amministrazione ed Enti con personale iscritto a questo Istituto hanno sollevato delle perplessità in merito all'applicabilità dell'articolo 80 della legge n. 388/2000 nei confronti dei soggetti che solo per un determinato arco temporale dell'attività lavorativa abbiano patito un'invalidità superiore al 74% e che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per effetto di un miglioramento, risultino invalidi in misura percentuale inferiore a quella suindicata.
Al riguardo si precisa che il beneficio in esame spetta esclusivamente per il periodo lavorativo espletato sussistendo la condizione invalidante nell'entità prevista dalla norma in oggetto, anche se transitorio.
Pertanto, l'arco temporale lavorativo in concomitanza del quale l'iscritto ha avuto l'effettivo riconoscimento di "invalidità superiore al 74%", ed esclusivamente quello, potrà essere oggetto di maggiorazione, anche se all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il richiedente non risulti in possesso di detta percentuale di invalidità.
Si rappresenta, infine, che i benefici previsti dall'art. 80 della legge n. 388/2000 non sono cumulabili con altre maggiorazioni dell'anzianità contributiva attribuibili per la medesima menomazione e, conseguentemente, andrà riconosciuto quello fra i due risultante più favorevole. In particolare, l'articolo 9 della legge n. 113/1985 - per i soli centralinisti non vedenti - e l'articolo 2 della legge n. 120/1991 - per gli lavoratori minorati visivi - prevedono una maggiorazione, utile sia ai fini del diritto che della misura, di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella suddetta condizione, senza alcun limite massimo di contribuzione figurativa riconoscibile. Pertanto, il riconoscimento di tale beneficio, molto più favorevole rispetto a quello in favore dei lavoratori sordomuti ed invalidi, esclude l'attribuzione di quest'ultimo se derivante dalla medesima infermità.
Sull'argomento l'Inpdap ha emanato le seguenti disposizioni: - Informativa n. 75 del 27 dicembre 2001.
IL DIRIGENTE GENERALE