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Ufficiali e omogeneizzazione stipendiale. Ausiliaria

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panorama
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Ufficiali e omogeneizzazione stipendiale. Ausiliaria

Messaggio da panorama »

N.B.: Questo è il caso di Ufficiale passato in ausiliaria con 24 anni, 5 mesi e 7 giorni di anzianità dalla nomina ad ufficiale.


CdC Sez. 2^ d’Appello n. 57 pubblicata in data 24/05/2026 con Rif. CdC Lazio n. 645/2022 (non disponibile nel portale), rigetta l’appello del ricorrente e dando ragione al Ministero della Difesa, Ufficiale in Ausiliaria, posto in quiescenza dal 31 dicembre 2017 ai sensi dell’art.2229, comma 3, del d.lgs. n.66/2010 (C.O.M.) e passato in ausiliaria con 24 anni, 5 mesi e 7 giorni di anzianità dalla nomina ad ufficiale (con successivo passaggio in riserva dal 31 dicembre 2022).

N.B., ecco perché è stata impugnata dal ricorrente la sentenza: in 1° grado era stato rigettato il secondo motivo di ricorso perché, per la c.d. “omogeneizzazione stipendiale”, disciplinata dall’art.1802 del d.lgs. n.66/2010 (abrogato dall’art.10 del d.lgs. n. 94/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018), non sarebbe utilizzabile il periodo di ausiliaria, non potendo quest’ultimo essere equiparato al servizio effettivo. L’art.1802, comma 2, del d.lgs. n.66/2010, secondo il primo Giudice, attribuiva solo “agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale … il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica”, mentre il ricorrente è stato collocato in ausiliaria con la minore anzianità di 24 anni, 5 mesi e 7 giorni dalla nomina ad ufficiale.

Nella sentenza d’appello si legge in DIRITTO ai seguenti punti:

1. La decisione del presente giudizio, riguardante la richiesta di riconoscimento di un trattamento pensionistico che tenga conto della c.d. “omogeneizzazione stipendiale”, dipende evidentemente dalla corretta qualificazione giuridica del collocamento dei militari in ausiliaria e dalla corretta interpretazione del combinato disposto di cui agli articoli 1802 (non più vigente perché abrogato dal d.lgs. n.94/2017) e 2229 del Codice dell’ordinamento militare. Queste ultime sono norme aventi un contenuto analogo, rispettivamente, all’art.5, comma 3, lettera b), della legge n.231/1990 (riguardante l’omogeneizzazione stipendiale) e all’art.43, comma 5, della legge n.224/1986, disposizioni richiamate dallo stesso appellante, a loro volta non più vigenti perché abrogate dal d.lgs. n.66/2010, per le quali sussiste ampia ed univoca giurisprudenza contabile.

2. La posizione di ausiliaria non è una posizione di servizio attivo ma di congedo (ex plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 7 giugno 2007, n.200). Ai sensi dell’art.924 del d.lgs. n.66/2010, infatti, al raggiungimento dei limiti di età, i militari cessano dal servizio permanente e vengono collocati in congedo con inquadramento in una delle categorie previste dalla legge, tra le quali rientra l’ausiliaria (Cons. Stato, Sez. II, 5 ottobre 2022, n.8524). In altri termini, il collocamento in ausiliaria, pur presentando caratteristiche peculiari e determinati obblighi a carico dell’interessato (es. art.994 del d.lgs. n.66/2010), equivale al collocamento in quiescenza. Questo è espressamente confermato anche dall’art.992 del d.lgs. n.66/2010 secondo il quale “il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio (grassetto aggiunto)…”. La posizione di ausiliaria non rappresenta, pertanto, una posizione di servizio attivo ma una vera e propria posizione di congedo alla quale sono strettamente collegati particolari obblighi che non ne mutano comunque il carattere (ex plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 22 aprile 2010, n.138). Conseguentemente, il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria non può essere considerato servizio effettivo.

4. Alla luce del quadro normativo descritto, considerato che il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria non può essere considerato servizio effettivo e che il ricorrente è passato in ausiliaria con 24 anni, 5 mesi e 7 giorni di anzianità dalla nomina ad ufficiale, quindi con una anzianità dalla nomina ad ufficiale inferiore a 25 anni, l’appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

P.S.: Per tutti i particolari consiglio di leggere direttamente dalla sentenza allegata che richiama tutte le norme. Da parte mia ho solo postato pochi brani ma per chi vuole saperne di più meglio leggere dall'allegato.
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