transito ruoli civili da polizia di stato _ "qualifiche equivalenti" _ problematiche
Inviato: gio mar 26, 2026 11:37 am
Salve,
sono un ex Polizia di Stato ( precedente grado equip. a ten col) transitato nei ruoli civili dell'Amm Min Interno.
A seguito del transito , l'amministrazione civile interno mi ha collocato nel ruolo dei funzionario amministrativi ( oggi cd. famiglia amministrativa e della comunicazione). Tale valutazione è stata svolta sulla base del criterio "classico" fondato su specifiche tabelle equiparative tra i gradi degli ufficiali delle forze di polizia e i ruoli del' amministrazione di destinazione.
Tuttavia, la cd. riforma Madia, il d.lgs. n. 95/2017 e successivi correttivi (come il d.lgs. 173/2019), ha trasformato l'assetto dei ruoli direttivi e dirigenziali, allineando le qualifiche apicali alle figure dirigenziali del pubblico impiego. Ne è conseguito che tutti i gradi da tenente colonello in sù rientrano nella cd. dirigenza pubblica.
Nonostante tale riforma , ad oggi i ministeri nei procedimenti di transito continua ad applicare Tabelle comparative non aggiornate al nuovo sistema normativo in linea soprattutto con questa importante riforma.
A tal fine , ne consegue che , come sta accadendo a chi scrive , ciò porta ad un vero e proprio "declassamento sostanziale" , con svolgimento di compiti non in linea ( quindi equivalenti) con quelli svolti in precedenza da dirigente di un ufficio o reparto, il tutto giustificato solo nel fatto che comunque si beneficia del cd. galleggiamento.
Appare evidente, e lo dico alla luce di ciò che sto vivendo, che tali forme velate di demansionamento creano una situazione di fortissima frustrazione che acuisce gli stati di salute e malessere precedenti al transito e che non possono essere giustificate solo dal beneficio economico.
Come noto , il diritto al lavoro non riguarda solo meri benefici economici , bensì rientra nel cd. diritto all'equivalenza riconosciuto sia a livello generale nella disciplina del codice civile ( art. 2103 c.c. ) che nelle normative di settore ( nel caso Polizia di Stato il citato DPR 339 del 1982 richiama in modo esplicito al concetto di " mansioni equivalenti").
Ciononostante le amministrazioni continuano a esercitare una piena discrezionalità in tale ambito senza che ci sia alcun sindacato che si faccia carico di un aspetto così importante.
Il tutto al fine di aprire un dibattito con chi si trova nella mia medesima situazione .
Grazie
sono un ex Polizia di Stato ( precedente grado equip. a ten col) transitato nei ruoli civili dell'Amm Min Interno.
A seguito del transito , l'amministrazione civile interno mi ha collocato nel ruolo dei funzionario amministrativi ( oggi cd. famiglia amministrativa e della comunicazione). Tale valutazione è stata svolta sulla base del criterio "classico" fondato su specifiche tabelle equiparative tra i gradi degli ufficiali delle forze di polizia e i ruoli del' amministrazione di destinazione.
Tuttavia, la cd. riforma Madia, il d.lgs. n. 95/2017 e successivi correttivi (come il d.lgs. 173/2019), ha trasformato l'assetto dei ruoli direttivi e dirigenziali, allineando le qualifiche apicali alle figure dirigenziali del pubblico impiego. Ne è conseguito che tutti i gradi da tenente colonello in sù rientrano nella cd. dirigenza pubblica.
Nonostante tale riforma , ad oggi i ministeri nei procedimenti di transito continua ad applicare Tabelle comparative non aggiornate al nuovo sistema normativo in linea soprattutto con questa importante riforma.
A tal fine , ne consegue che , come sta accadendo a chi scrive , ciò porta ad un vero e proprio "declassamento sostanziale" , con svolgimento di compiti non in linea ( quindi equivalenti) con quelli svolti in precedenza da dirigente di un ufficio o reparto, il tutto giustificato solo nel fatto che comunque si beneficia del cd. galleggiamento.
Appare evidente, e lo dico alla luce di ciò che sto vivendo, che tali forme velate di demansionamento creano una situazione di fortissima frustrazione che acuisce gli stati di salute e malessere precedenti al transito e che non possono essere giustificate solo dal beneficio economico.
Come noto , il diritto al lavoro non riguarda solo meri benefici economici , bensì rientra nel cd. diritto all'equivalenza riconosciuto sia a livello generale nella disciplina del codice civile ( art. 2103 c.c. ) che nelle normative di settore ( nel caso Polizia di Stato il citato DPR 339 del 1982 richiama in modo esplicito al concetto di " mansioni equivalenti").
Ciononostante le amministrazioni continuano a esercitare una piena discrezionalità in tale ambito senza che ci sia alcun sindacato che si faccia carico di un aspetto così importante.
Il tutto al fine di aprire un dibattito con chi si trova nella mia medesima situazione .
Grazie