Orario lavoro settimanale, e straord. per inderogabili
Inviato: mer set 21, 2011 9:56 am
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE, e STRAORDINARIO PER INDEROGABILI RAGIONI DI SERVIZIO.
Ottima riflessione del TAR di PARMA e dei colleghi, compresa anche quella della difesa degli stessi.
Posto qui questa sentenza in quanto interessa tutti noi.
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14/09/2011 201100307 Sentenza 1
N. 00307/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da (congruo numero di ricorrenti) rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carnevali, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato, in Parma, Piazzale della Macina 3;
contro
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna;
gli Istituti Penitenziari di Parma;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009, o, in alternativa, nel maggior periodo ritenuto di giustizia, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell’indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con d.P.R. 11/09/2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e interessi legali sulle somma rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
nonché, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento
della nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a firma del capo del Dipartimento, prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia -Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Viste tutte le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero della Giustizia e, rivestendo la qualifica di agenti di Polizia Penitenziaria (iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria), svolgono il loro servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma.
Essi espongono nel ricorso che:
- il loro orario di lavoro è di 36 ore settimanali, con diritto a un giorno di riposo settimanale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 19 della L. 15.12.1990 n. 395 e dell’art. 10 del d.P.R. 11.09.2007 con il quale è stato recepito il contratto collettivo nazionale delle forze di polizia;
- qualora esigenze di servizio lo richiedano gli agenti sono tenuti a svolgere lavoro straordinario oltre le 36 ore settimanali, con diritto al compenso maggiorato (art. 11 comma II, legge 395/1990);
- l’agente può essere chiamato in servizio anche nel giorno destinato al riposo con diritto al recupero del riposo non fruito e alla corresponsione di un’indennità di euro 8,00 per il disagio ai sensi dell’art. 11 comma V, l. 395/1990 e art. 10 comma III, del d.P.R. 170/2007;
- a far tempo dall’anno 2004, i ricorrenti prestano attività di lavoro straordinario essendo abitualmente assegnati al servizio anche nelle giornate destinate al riposo settimanale (non coincidente obbligatoriamente con la festività), in tal modo eccedendo le trentasei ore settimanali;
- gli Istituti Penitenziari di Parma fissano solo un giorno (o al massimo due) di riposo ogni due o addirittura tre settimane di lavoro ininterrotto, per cui, così facendo, alcuni agenti lavorano per 20 giorni consecutivi senza alcuna giornata di riposo;
- agli agenti non viene corrisposta né l’indennità per il disagio subito previsto dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. (euro 8,00) né tanto meno la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario, neppure quando le ore di straordinario prestate rientrano nel monte ore riconosciuto dall’amministrazione centrale e previsto dall’art. 10 dell’accordo nazionale quadro per il personale di polizia penitenziaria del 24.03.2004 e dai successivi atti integrativi e fissato in 450 ore elevabili fino a 660.
Secondo la tesi dei ricorrenti, i due istituti del riposo compensativo e dello straordinario si sommano, nel senso che, se l’agente viene richiamato in servizio nel girono di riposo programmato e l’amministrazione non provvede immediatamente a far recuperare al dipendente il giorno di riposo non fruito, nella stessa settimana lavorativa, ogni ora di attività eccedente (su base settimanale) deve essere qualificata come straordinario e, come tale, deve essere retribuita.
Inoltre, il fatto che il dipendente non abbia fruito del giorno di riposo programmato, dà comunque luogo al recupero del giorno di riposo e all’indennità di disagio, senza che la quantificazione economica del lavoro svolto (come straordinario) possa in alcun modo incidere sulla necessità di salvaguardare l’integrità psico-fisica del lavoratore garantita dal giorno di recupero compensativo.
Secondo la tesi dei ricorrenti i due istituti vanno applicati contemporaneamente e la fruizione del recupero compensativo e dell’indennità di disagio non possono precludere la corresponsione delle somme spettanti per lo straordinario reso.
Questa impostazione sarebbe anche quella seguita dall’amministrazione penitenziaria attraverso la direttiva n. 439802/2008 del 23.12.2008.
Con i motivi aggiunti depositati in data 05.03.2010, i ricorrenti hanno impugnato la nota del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009, con la quale l’amministrazione, modificando la propria precedente nota del 22.06.2007 ha affermato che “in caso di prestazione lavorativa in una giornata di otto ore programmata con riposo settimanale spetta al dipendente l’indennità di euro 8,00 come previsto dall’art. 10 terzo comma dell’Accordo Quadro ed il diritto alla giornata di recupero. Verrà considerato straordinario e come tale retribuito l’eccedenza di orario oltre quello di servizio”.
I ricorrenti ritengono tale atto illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 19 della l. 395/1990 e dell’art. 10 del d.P.R. n. 170/2007.
L’amministrazione si è costituita chiedendo il respingimento del ricorso in quanto il lavoro straordinario degli agenti di polizia penitenziaria andrebbe computato solo con riferimento al turno giornaliero e quindi la giornata lavorativa svolta nel giorno destinato al riposo in eccedenza all’orario settimanale di 36 ore darebbe diritto al risposo compensativo e all’indennità giornaliera di euro 5,00 (ora rivalutati in euro 8,00).
Alla pubblica udienza de 25 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva l’unicità delle posizioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i ricorrenti e l’unicità delle domande giudiziali da essi poste con il ricorso e con i motivi aggiunti, essendo tutti agenti di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, richiedenti tutti l’applicazione – secondo l’interpretazione enunciata nel ricorso - delle medesime norme della legge 395/1990 del d.P.R. 170/2007, di recepimento del Contratto Collettivo Nazionale delle forze di polizia.
Il ricorso collettivamente proposto è, dunque, da ritenersi ammissibile.
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto unitamente ai motivi aggiunti.
Occorre, in primo luogo, premettere che la difesa dell’amministrazione non ha, in alcun modo, contestato i fatti posti a fondamento del ricorso, per cui deve ritenersi, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 104/2010, che i fatti allegati dalle parti (prestazione di lavoro straordinario nelle giornate destinate al riposo settimanale, fissazione della giornata di recupero compensativo in modo non conforme a quanto disposto nel Contratto Collettivo e nell’Accordo Quadro, mancata corresponsione dell’indennità giornaliera per il disagio subito prevista dall’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale della categoria e mancata corresponsione della retribuzione spettante per il lavoro straordinario) siano pacificamente acclarati e si siano verificati così come esposti nel ricorso introduttivo.
Partendo da questi, non contestati, dati di fatto, il ricorso è fondato.
Non può, infatti, essere accolta la tesi dell’amministrazione per cui la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 36 ore stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro darebbe diritto al solo risposo compensativo (peraltro da fruirsi non necessariamente con cadenza settimanale, ma a discrezione dell’amministrazione) e all’indennità giornaliera di euro 5,00.
Occorre, in primo luogo, muovere dalla disciplina dell’orario di lavoro che è dettata, in linea generale, dal d.lgs. 08.04.2003 n. 66, e, in particolare, per le Forze di Polizia dalla legge 395/1990 e dal d.P.R. 170/2007 che ha recepito gli accordi tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L’art. 11, commi 1 e 2, della cita legge del 1990 stabilisce che “l’orario di servizio per il personale del corpo di polizia penitenziaria è stabilito ai sensi dell’art. 19, comma 14, ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all’orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato”.
L’art. 120, comma 1, del d.P.R. 170/2007 prevede che per gli agenti di polizia penitenziaria “la durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali”.
E’ evidente che quest’ultima disposizione afferma che è l’orario settimanale ad essere articolato in 36 ore, quindi scatta il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario prestato quando il servizio prestato eccede la base settimanale di 36 ore e non il turno giornaliero.
In altre parole, il criterio per valutare se via stata prestazione lavorativa “straordinaria” è l’eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali: lo “straordinario” deve pertanto essere remunerato in eccedenza quando la prestazione lavorativa eccede le 36 ore settimanali.
La questione posta dal ricorso è cosa accade se il lavoro straordinario viene prestato dall’agente nella giornata in cui gli spetterebbe fruire del riposo compensativo.
Le disposizioni contrattuali prevedono che la chiamata in servizio nel giorno destinato al riposo compensativo o nel giorno festivo sia retribuita con un “indennizzo da disagio”, pari ad 8,00 euro oltre al recupero del giorno di riposo.
La difesa erariale sostiene che al dipendente che, per sopravvenute esigenze inderogabili, sia chiamato a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo settimanale, spetterebbe soltanto la corresponsione di un’indennità di euro 8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
La tesi non ha pregio e deve essere disattesa in toto.
Non può infatti essere considerata attività lavorativa “ordinaria” quella svolta nel giorno in cui il dipendente viene chiamato a svolgere la propria attività lavorativa “per inderogabili ragioni di servizio” in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali e nel giorno festivo o in cui avrebbe diritto al riposo compensativo.
Il terzo comma dell’art. 10 del d.P.R. 11.09.2007 n. 170 (di recepimento dell’accordo sindacale per la categoria in questione), non è dirimente in proposito, poiché non esclude (in quanto non contempla affatto) l’ipotesi in cui sono venuti a trovarsi i ricorrenti, ossia l’eccedenza, oltre le 36 ore settimanali, della prestazione lavorativa nella giornata in cui si è richiamati in servizio “per inderogabili esigenze di servizio”, ove la giornata corrisponda al giorno destinato al riposo settimanale o al festivo infrasettimanale.
Se si accedesse alla tesi della difesa erariale si arriverebbe all’effetto paradossale per cui la prestazione del lavoro straordinario in una giornata non destinata al riposo settimanale o al riposo festivo infrasettimanale sarebbe maggiormente remunerata rispetto alla, molto più gravosa, chiamata in servizio nella giornata destinata al risposo (remunerata soltanto con 8,00 euro complessivi), per giunta “per inderogabili esigenze di servizio”.
Del resto, la fondatezza della tesi dei ricorrenti appare evidente sol che si pensi al fatto che la funzione della retribuzione per lavoro straordinario è quella di ricompensare l’attività lavorativa prestata oltre il normale orario di lavoro, mentre le norme che riguardano il riposo compensativo per la prestazione non dovuta nel giorno destinato al riposo costituiscono una modalità per consentire al lavoratore, in primo luogo, di ripristinare il proprio equilibrio attraverso il risposo (che deve avvenire entro le due settimane successive) e di risarcire il lavoratore stesso con una sorta di indennizzo, il cui ammontare appare, peraltro, pressoché simbolico (euro 5,00, innalzato successivamente a euro 8,00).
Conseguentemente spetta ai ricorrenti quanto richiesto con il ricorso introduttivo, sia sotto il profilo del pagamento dello straordinario sia dell’indennizzo di euro 8,00 quando essi prestano la propria attività lavorativa nel giorno in cui gli spetterebbe il riposo ovvero nel giorno festivo, sia della fruizione del riposo compensativo con le cadenze contrattualmente previste.
2. Quanto ai motivi aggiunti con il quali è stata impugnata la nota GDAP- 0481307-2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria a firma del Capo Dipartimento, il Collegio li ritiene fondati in quanto la citata nota, nel modificare le precedenti circolari esplicative n. 2000901 del 22.06.2007, n. 222617 del 27.06.2008 e n. 439802 del 23.12.2009 (con le quali l’interpretazione data dalla stessa amministrazione delle norme regolative del rapporto di lavoro era in senso favorevole ai ricorrenti), ha sostanzialmente violato e falsamente applicato gli articoli 11 e 19 della l. 395/1990 e 10 del d.P.R. n. 170/2007, la cui legittima e piana interpretazione consiste nell’affermare che, quando gli agenti di polizia penitenziaria vengono richiamati in servizio nel giorno programmato per il riposo settimanale (in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), il turno in aggiunta deve essere qualificato come straordinario e retribuito a tale titolo. In aggiunta a ciò, l’amministrazione, comunque, deve sia corrispondere l’indennizzo di euro 8,00 (indennità di disagio per avere lavorato nel giorno in cui sarebbe spettato il risposo) sia far fruire il recupero del giorno di riposo secondo le modalità contrattualmente stabilite.
La nota impugnata con i motivi aggiunti deve conseguentemente essere annullata in quanto emanata in violazione delle disposizioni rubricate.
3. In relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione, i ricorrenti non hanno indicato il quantum del compenso spettante a ciascuno di essi, per cui deve disporsi, ai sensi dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 104/2010, che sia l’amministrazione, in quanto debitrice, a effettuare i conteggi e a liquidare ai singoli ricorrenti il pagamento delle retribuzioni spettanti ai medesimi in relazione alle ore di lavoro straordinario da essi prestate nelle giornate in cui avrebbero dovuto godere del riposo compensativo sulla base delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali più volte citate, oltre all’indennizzo di euro 8,00.
A tali somme dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e gli interessi legali secondo le modalità e i criteri di calcolo di cui al D.M. 01.09.1998 n. 352.
4. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009 per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell’indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con d.P.R. 11/09/2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e interessi legali sulle somma rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
- annulla la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a firma del Capo del Dipartimento prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009, impugnata con i motivi aggiunti.
Dispone che l’amministrazione liquidi le spettanze dovute a ciascun ricorrente, secondo quanto indicato in motivazione, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2011
Ottima riflessione del TAR di PARMA e dei colleghi, compresa anche quella della difesa degli stessi.
Posto qui questa sentenza in quanto interessa tutti noi.
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14/09/2011 201100307 Sentenza 1
N. 00307/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da (congruo numero di ricorrenti) rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carnevali, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato, in Parma, Piazzale della Macina 3;
contro
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna;
gli Istituti Penitenziari di Parma;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009, o, in alternativa, nel maggior periodo ritenuto di giustizia, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell’indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con d.P.R. 11/09/2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e interessi legali sulle somma rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
nonché, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento
della nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a firma del capo del Dipartimento, prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia -Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Viste tutte le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero della Giustizia e, rivestendo la qualifica di agenti di Polizia Penitenziaria (iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria), svolgono il loro servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma.
Essi espongono nel ricorso che:
- il loro orario di lavoro è di 36 ore settimanali, con diritto a un giorno di riposo settimanale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 19 della L. 15.12.1990 n. 395 e dell’art. 10 del d.P.R. 11.09.2007 con il quale è stato recepito il contratto collettivo nazionale delle forze di polizia;
- qualora esigenze di servizio lo richiedano gli agenti sono tenuti a svolgere lavoro straordinario oltre le 36 ore settimanali, con diritto al compenso maggiorato (art. 11 comma II, legge 395/1990);
- l’agente può essere chiamato in servizio anche nel giorno destinato al riposo con diritto al recupero del riposo non fruito e alla corresponsione di un’indennità di euro 8,00 per il disagio ai sensi dell’art. 11 comma V, l. 395/1990 e art. 10 comma III, del d.P.R. 170/2007;
- a far tempo dall’anno 2004, i ricorrenti prestano attività di lavoro straordinario essendo abitualmente assegnati al servizio anche nelle giornate destinate al riposo settimanale (non coincidente obbligatoriamente con la festività), in tal modo eccedendo le trentasei ore settimanali;
- gli Istituti Penitenziari di Parma fissano solo un giorno (o al massimo due) di riposo ogni due o addirittura tre settimane di lavoro ininterrotto, per cui, così facendo, alcuni agenti lavorano per 20 giorni consecutivi senza alcuna giornata di riposo;
- agli agenti non viene corrisposta né l’indennità per il disagio subito previsto dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. (euro 8,00) né tanto meno la retribuzione maggiorata per lavoro straordinario, neppure quando le ore di straordinario prestate rientrano nel monte ore riconosciuto dall’amministrazione centrale e previsto dall’art. 10 dell’accordo nazionale quadro per il personale di polizia penitenziaria del 24.03.2004 e dai successivi atti integrativi e fissato in 450 ore elevabili fino a 660.
Secondo la tesi dei ricorrenti, i due istituti del riposo compensativo e dello straordinario si sommano, nel senso che, se l’agente viene richiamato in servizio nel girono di riposo programmato e l’amministrazione non provvede immediatamente a far recuperare al dipendente il giorno di riposo non fruito, nella stessa settimana lavorativa, ogni ora di attività eccedente (su base settimanale) deve essere qualificata come straordinario e, come tale, deve essere retribuita.
Inoltre, il fatto che il dipendente non abbia fruito del giorno di riposo programmato, dà comunque luogo al recupero del giorno di riposo e all’indennità di disagio, senza che la quantificazione economica del lavoro svolto (come straordinario) possa in alcun modo incidere sulla necessità di salvaguardare l’integrità psico-fisica del lavoratore garantita dal giorno di recupero compensativo.
Secondo la tesi dei ricorrenti i due istituti vanno applicati contemporaneamente e la fruizione del recupero compensativo e dell’indennità di disagio non possono precludere la corresponsione delle somme spettanti per lo straordinario reso.
Questa impostazione sarebbe anche quella seguita dall’amministrazione penitenziaria attraverso la direttiva n. 439802/2008 del 23.12.2008.
Con i motivi aggiunti depositati in data 05.03.2010, i ricorrenti hanno impugnato la nota del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009, con la quale l’amministrazione, modificando la propria precedente nota del 22.06.2007 ha affermato che “in caso di prestazione lavorativa in una giornata di otto ore programmata con riposo settimanale spetta al dipendente l’indennità di euro 8,00 come previsto dall’art. 10 terzo comma dell’Accordo Quadro ed il diritto alla giornata di recupero. Verrà considerato straordinario e come tale retribuito l’eccedenza di orario oltre quello di servizio”.
I ricorrenti ritengono tale atto illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 19 della l. 395/1990 e dell’art. 10 del d.P.R. n. 170/2007.
L’amministrazione si è costituita chiedendo il respingimento del ricorso in quanto il lavoro straordinario degli agenti di polizia penitenziaria andrebbe computato solo con riferimento al turno giornaliero e quindi la giornata lavorativa svolta nel giorno destinato al riposo in eccedenza all’orario settimanale di 36 ore darebbe diritto al risposo compensativo e all’indennità giornaliera di euro 5,00 (ora rivalutati in euro 8,00).
Alla pubblica udienza de 25 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva l’unicità delle posizioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i ricorrenti e l’unicità delle domande giudiziali da essi poste con il ricorso e con i motivi aggiunti, essendo tutti agenti di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, richiedenti tutti l’applicazione – secondo l’interpretazione enunciata nel ricorso - delle medesime norme della legge 395/1990 del d.P.R. 170/2007, di recepimento del Contratto Collettivo Nazionale delle forze di polizia.
Il ricorso collettivamente proposto è, dunque, da ritenersi ammissibile.
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto unitamente ai motivi aggiunti.
Occorre, in primo luogo, premettere che la difesa dell’amministrazione non ha, in alcun modo, contestato i fatti posti a fondamento del ricorso, per cui deve ritenersi, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 104/2010, che i fatti allegati dalle parti (prestazione di lavoro straordinario nelle giornate destinate al riposo settimanale, fissazione della giornata di recupero compensativo in modo non conforme a quanto disposto nel Contratto Collettivo e nell’Accordo Quadro, mancata corresponsione dell’indennità giornaliera per il disagio subito prevista dall’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale della categoria e mancata corresponsione della retribuzione spettante per il lavoro straordinario) siano pacificamente acclarati e si siano verificati così come esposti nel ricorso introduttivo.
Partendo da questi, non contestati, dati di fatto, il ricorso è fondato.
Non può, infatti, essere accolta la tesi dell’amministrazione per cui la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 36 ore stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro darebbe diritto al solo risposo compensativo (peraltro da fruirsi non necessariamente con cadenza settimanale, ma a discrezione dell’amministrazione) e all’indennità giornaliera di euro 5,00.
Occorre, in primo luogo, muovere dalla disciplina dell’orario di lavoro che è dettata, in linea generale, dal d.lgs. 08.04.2003 n. 66, e, in particolare, per le Forze di Polizia dalla legge 395/1990 e dal d.P.R. 170/2007 che ha recepito gli accordi tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L’art. 11, commi 1 e 2, della cita legge del 1990 stabilisce che “l’orario di servizio per il personale del corpo di polizia penitenziaria è stabilito ai sensi dell’art. 19, comma 14, ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all’orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato”.
L’art. 120, comma 1, del d.P.R. 170/2007 prevede che per gli agenti di polizia penitenziaria “la durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali”.
E’ evidente che quest’ultima disposizione afferma che è l’orario settimanale ad essere articolato in 36 ore, quindi scatta il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario prestato quando il servizio prestato eccede la base settimanale di 36 ore e non il turno giornaliero.
In altre parole, il criterio per valutare se via stata prestazione lavorativa “straordinaria” è l’eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali: lo “straordinario” deve pertanto essere remunerato in eccedenza quando la prestazione lavorativa eccede le 36 ore settimanali.
La questione posta dal ricorso è cosa accade se il lavoro straordinario viene prestato dall’agente nella giornata in cui gli spetterebbe fruire del riposo compensativo.
Le disposizioni contrattuali prevedono che la chiamata in servizio nel giorno destinato al riposo compensativo o nel giorno festivo sia retribuita con un “indennizzo da disagio”, pari ad 8,00 euro oltre al recupero del giorno di riposo.
La difesa erariale sostiene che al dipendente che, per sopravvenute esigenze inderogabili, sia chiamato a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo settimanale, spetterebbe soltanto la corresponsione di un’indennità di euro 8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
La tesi non ha pregio e deve essere disattesa in toto.
Non può infatti essere considerata attività lavorativa “ordinaria” quella svolta nel giorno in cui il dipendente viene chiamato a svolgere la propria attività lavorativa “per inderogabili ragioni di servizio” in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali e nel giorno festivo o in cui avrebbe diritto al riposo compensativo.
Il terzo comma dell’art. 10 del d.P.R. 11.09.2007 n. 170 (di recepimento dell’accordo sindacale per la categoria in questione), non è dirimente in proposito, poiché non esclude (in quanto non contempla affatto) l’ipotesi in cui sono venuti a trovarsi i ricorrenti, ossia l’eccedenza, oltre le 36 ore settimanali, della prestazione lavorativa nella giornata in cui si è richiamati in servizio “per inderogabili esigenze di servizio”, ove la giornata corrisponda al giorno destinato al riposo settimanale o al festivo infrasettimanale.
Se si accedesse alla tesi della difesa erariale si arriverebbe all’effetto paradossale per cui la prestazione del lavoro straordinario in una giornata non destinata al riposo settimanale o al riposo festivo infrasettimanale sarebbe maggiormente remunerata rispetto alla, molto più gravosa, chiamata in servizio nella giornata destinata al risposo (remunerata soltanto con 8,00 euro complessivi), per giunta “per inderogabili esigenze di servizio”.
Del resto, la fondatezza della tesi dei ricorrenti appare evidente sol che si pensi al fatto che la funzione della retribuzione per lavoro straordinario è quella di ricompensare l’attività lavorativa prestata oltre il normale orario di lavoro, mentre le norme che riguardano il riposo compensativo per la prestazione non dovuta nel giorno destinato al riposo costituiscono una modalità per consentire al lavoratore, in primo luogo, di ripristinare il proprio equilibrio attraverso il risposo (che deve avvenire entro le due settimane successive) e di risarcire il lavoratore stesso con una sorta di indennizzo, il cui ammontare appare, peraltro, pressoché simbolico (euro 5,00, innalzato successivamente a euro 8,00).
Conseguentemente spetta ai ricorrenti quanto richiesto con il ricorso introduttivo, sia sotto il profilo del pagamento dello straordinario sia dell’indennizzo di euro 8,00 quando essi prestano la propria attività lavorativa nel giorno in cui gli spetterebbe il riposo ovvero nel giorno festivo, sia della fruizione del riposo compensativo con le cadenze contrattualmente previste.
2. Quanto ai motivi aggiunti con il quali è stata impugnata la nota GDAP- 0481307-2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria a firma del Capo Dipartimento, il Collegio li ritiene fondati in quanto la citata nota, nel modificare le precedenti circolari esplicative n. 2000901 del 22.06.2007, n. 222617 del 27.06.2008 e n. 439802 del 23.12.2009 (con le quali l’interpretazione data dalla stessa amministrazione delle norme regolative del rapporto di lavoro era in senso favorevole ai ricorrenti), ha sostanzialmente violato e falsamente applicato gli articoli 11 e 19 della l. 395/1990 e 10 del d.P.R. n. 170/2007, la cui legittima e piana interpretazione consiste nell’affermare che, quando gli agenti di polizia penitenziaria vengono richiamati in servizio nel giorno programmato per il riposo settimanale (in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), il turno in aggiunta deve essere qualificato come straordinario e retribuito a tale titolo. In aggiunta a ciò, l’amministrazione, comunque, deve sia corrispondere l’indennizzo di euro 8,00 (indennità di disagio per avere lavorato nel giorno in cui sarebbe spettato il risposo) sia far fruire il recupero del giorno di riposo secondo le modalità contrattualmente stabilite.
La nota impugnata con i motivi aggiunti deve conseguentemente essere annullata in quanto emanata in violazione delle disposizioni rubricate.
3. In relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione, i ricorrenti non hanno indicato il quantum del compenso spettante a ciascuno di essi, per cui deve disporsi, ai sensi dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. 104/2010, che sia l’amministrazione, in quanto debitrice, a effettuare i conteggi e a liquidare ai singoli ricorrenti il pagamento delle retribuzioni spettanti ai medesimi in relazione alle ore di lavoro straordinario da essi prestate nelle giornate in cui avrebbero dovuto godere del riposo compensativo sulla base delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali più volte citate, oltre all’indennizzo di euro 8,00.
A tali somme dovranno essere aggiunti la rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e gli interessi legali secondo le modalità e i criteri di calcolo di cui al D.M. 01.09.1998 n. 352.
4. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009 per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell’indennità per lavoro nel giorno di riposo prevista dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con d.P.R. 11/09/2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e interessi legali sulle somma rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
- annulla la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a firma del Capo del Dipartimento prot. n. GDAP-0481307-2009 del 30.12.2009, impugnata con i motivi aggiunti.
Dispone che l’amministrazione liquidi le spettanze dovute a ciascun ricorrente, secondo quanto indicato in motivazione, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2011