DIRITTO ALL ' ESENZIONE IRPEF SUL TFS.
Inviato: sab gen 10, 2026 10:58 am
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24/2026 del 01-01-2026.
La vicenda trae origine da un contenzioso tra un contribuente, genitore di una Vittima del Terrorismo, e l'Agenzia delle Entrate, riguardante l'assoggettamento ad IRPEF di somme percepite a titolo di emolumenti di fine rapporto. Il contribuente, avendo anticipato il pensionamento beneficiando di un aumento figurativo di dieci anni di contributi, previsto dalla legge a favore delle Vittime del Terrorismo, contestava la pretesa tributaria, ritenendo che l'esenzione IRPEF dovesse applicarsi all'intero trattamento pensionistico, e non solo alla quota parte derivante dall'aumento figurativo.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ribaltando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Secondo la CTR, l'esenzione IRPEF doveva limitarsi alla sola quota di emolumenti collegata all'aumento figurativo previsto dalla Legge.
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione della CTR, accogliendo il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'articolo della Legge in questione, nel richiamare la "pensione maturata", si riferisce sia alla pensione in senso stretto, sia ai trattamenti di fine rapporto, assimilabili alla prima. Pertanto, l'esenzione IRPEF riguarda l'intera prestazione e non solo la quota parte riferibile all'aumento figurativo della contribuzione. La Corte ha evidenziato come la stessa Agenzia delle Entrate, in un primo momento, avesse interpretato la norma in modo restrittivo, per poi allinearsi, successivamente, ad una interpretazione più estensiva, in linea con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui l'esenzione IRPEF prevista dalla Legge a favore delle Vittime del Terrorismo si riferisce ad ogni tipologia di prestazione pensionistica e ad ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro, senza limitarsi alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo connessa all'aumento figurativo. La Sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione alla luce del principio di diritto affermato.
Difatti afferma testualmente la Suprema Corte al punto 4.3 dell'Ordinanza: " Questa Corte, a proposito dell’estensione dei trattamenti previsti dalla Legge n. 206/2004 alle Vittime del Dovere, ha già avuto modo di chiarire che la piena lettura dell’art. 3, commi 1 e 2, della Legge n. 206/2004 depone nel senso che l’esenzione, anche per le Vittime del Terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e non solo quello conseguito a seguito dell’aumento figurativo di dieci anni di contributi figurativi di cui al comma 1 (e prevede, per i familiari superstiti, anche il riferimento alle pensioni dirette) " nonchè al punto 5 della stessa ordinanza: " Va pertanto affermato il seguente principio di diritto di cui all'art. 3, comma 2, della Legge n. 206/2004 si riferisce ad ogni tipologia di prestazione pensionistica ed ad ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro e non è limitata alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo connessa all'aumento figurativo.
La vicenda trae origine da un contenzioso tra un contribuente, genitore di una Vittima del Terrorismo, e l'Agenzia delle Entrate, riguardante l'assoggettamento ad IRPEF di somme percepite a titolo di emolumenti di fine rapporto. Il contribuente, avendo anticipato il pensionamento beneficiando di un aumento figurativo di dieci anni di contributi, previsto dalla legge a favore delle Vittime del Terrorismo, contestava la pretesa tributaria, ritenendo che l'esenzione IRPEF dovesse applicarsi all'intero trattamento pensionistico, e non solo alla quota parte derivante dall'aumento figurativo.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ribaltando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Secondo la CTR, l'esenzione IRPEF doveva limitarsi alla sola quota di emolumenti collegata all'aumento figurativo previsto dalla Legge.
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione della CTR, accogliendo il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'articolo della Legge in questione, nel richiamare la "pensione maturata", si riferisce sia alla pensione in senso stretto, sia ai trattamenti di fine rapporto, assimilabili alla prima. Pertanto, l'esenzione IRPEF riguarda l'intera prestazione e non solo la quota parte riferibile all'aumento figurativo della contribuzione. La Corte ha evidenziato come la stessa Agenzia delle Entrate, in un primo momento, avesse interpretato la norma in modo restrittivo, per poi allinearsi, successivamente, ad una interpretazione più estensiva, in linea con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui l'esenzione IRPEF prevista dalla Legge a favore delle Vittime del Terrorismo si riferisce ad ogni tipologia di prestazione pensionistica e ad ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro, senza limitarsi alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo connessa all'aumento figurativo. La Sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione alla luce del principio di diritto affermato.
Difatti afferma testualmente la Suprema Corte al punto 4.3 dell'Ordinanza: " Questa Corte, a proposito dell’estensione dei trattamenti previsti dalla Legge n. 206/2004 alle Vittime del Dovere, ha già avuto modo di chiarire che la piena lettura dell’art. 3, commi 1 e 2, della Legge n. 206/2004 depone nel senso che l’esenzione, anche per le Vittime del Terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e non solo quello conseguito a seguito dell’aumento figurativo di dieci anni di contributi figurativi di cui al comma 1 (e prevede, per i familiari superstiti, anche il riferimento alle pensioni dirette) " nonchè al punto 5 della stessa ordinanza: " Va pertanto affermato il seguente principio di diritto di cui all'art. 3, comma 2, della Legge n. 206/2004 si riferisce ad ogni tipologia di prestazione pensionistica ed ad ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro e non è limitata alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo connessa all'aumento figurativo.