Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza.
Inviato: mar nov 04, 2025 12:04 am
				
				L’articolo 28, rubricato “Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza”, autorizzerebbe gli agenti a portare un’arma personale anche fuori servizio, senza necessità di licenza di porto d’armi, a patto che si tratti di armi comuni da sparo.
Il testo prevede infatti che:
“Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.”
Ci appare chiara la ratio del legislatore, ma nonostante ciò si deve evidenziare che, tuttavia, la norma non è ancora completamente operativa, perché per esserlo richiede la modifica dell’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (TULPS), entro un anno dalla conversione in legge.
Cambiamento che deve avvenire con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Ci appare lapalissiano che, quindi, da un punto di vista procedurale manca la parte attuativa.
L’articolo 17 comma 2, appena ricordato, stabilisce che il regolamento necessario dovrà essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
La nostra sollecitazione è dovuta al fatto che, nella denegata ipotesi che non si ottemperi, saremmo di fronte all’ennesima distonia ai danni degli operatori delle Forze dell’Ordine. Senza il necessario regolamento, la norma è come se non fosse mai stata emanata.
Il senso di responsabilità che da sempre caratterizza l’azione politica sindacale del SIAP si è spinto fin dal primo vagito della norma a suggerire ai colleghi, in attesa del regolamento, di portare eventualmente fuori servizio solo l’arma d’ordinanza.
Infatti, la questione della necessità di un regolamento attuativo è ancora dibattuta, con alcune fonti che suggeriscono che la piena esecutività della norma potrebbe essere subordinata all’approvazione di un regolamento, mentre altre sostengono che il testo di legge sia già chiaro e completo e non richieda ulteriori passaggi.
La necessità di un regolamento potrebbe essere superata se il Ministero emettesse una circolare esplicativa per chiarire l’interpretazione della legge.
È tuttavia opportuno ribadire, in modo chiaro ed inequivocabile, che la novità introdotta dall’articolo 28 è riservata esclusivamente a coloro che rivestono ordinariamente, stabilmente e non occasionalmente nello spazio e nel tempo la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 17 e 18 del Regio Decreto 31 agosto 1907, n. 690.
Pertanto, la disposizione non può in alcun modo estendersi ad altre categorie professionali o figure che, pur potendo in taluni casi rivestire tale qualifica su delega prefettizia, non appartengono stabilmente al comparto sicurezza dello Stato.
Vista la situazione, sarebbe opportuno definire il percorso normativo in modo da dare esecuzione alla possibilità, per gli agenti che da anni combattono la criminalità e il terrorismo, di portare un’arma meno pesante e più occultabile fuori dal servizio. Arma che, tra le altre cose, se vogliono, dovranno comprarsela.
			Il testo prevede infatti che:
“Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.”
Ci appare chiara la ratio del legislatore, ma nonostante ciò si deve evidenziare che, tuttavia, la norma non è ancora completamente operativa, perché per esserlo richiede la modifica dell’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (TULPS), entro un anno dalla conversione in legge.
Cambiamento che deve avvenire con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Ci appare lapalissiano che, quindi, da un punto di vista procedurale manca la parte attuativa.
L’articolo 17 comma 2, appena ricordato, stabilisce che il regolamento necessario dovrà essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
La nostra sollecitazione è dovuta al fatto che, nella denegata ipotesi che non si ottemperi, saremmo di fronte all’ennesima distonia ai danni degli operatori delle Forze dell’Ordine. Senza il necessario regolamento, la norma è come se non fosse mai stata emanata.
Il senso di responsabilità che da sempre caratterizza l’azione politica sindacale del SIAP si è spinto fin dal primo vagito della norma a suggerire ai colleghi, in attesa del regolamento, di portare eventualmente fuori servizio solo l’arma d’ordinanza.
Infatti, la questione della necessità di un regolamento attuativo è ancora dibattuta, con alcune fonti che suggeriscono che la piena esecutività della norma potrebbe essere subordinata all’approvazione di un regolamento, mentre altre sostengono che il testo di legge sia già chiaro e completo e non richieda ulteriori passaggi.
La necessità di un regolamento potrebbe essere superata se il Ministero emettesse una circolare esplicativa per chiarire l’interpretazione della legge.
È tuttavia opportuno ribadire, in modo chiaro ed inequivocabile, che la novità introdotta dall’articolo 28 è riservata esclusivamente a coloro che rivestono ordinariamente, stabilmente e non occasionalmente nello spazio e nel tempo la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 17 e 18 del Regio Decreto 31 agosto 1907, n. 690.
Pertanto, la disposizione non può in alcun modo estendersi ad altre categorie professionali o figure che, pur potendo in taluni casi rivestire tale qualifica su delega prefettizia, non appartengono stabilmente al comparto sicurezza dello Stato.
Vista la situazione, sarebbe opportuno definire il percorso normativo in modo da dare esecuzione alla possibilità, per gli agenti che da anni combattono la criminalità e il terrorismo, di portare un’arma meno pesante e più occultabile fuori dal servizio. Arma che, tra le altre cose, se vogliono, dovranno comprarsela.