Riconoscimento del diritto alla fruizione del buono pasto per gli operatori del Comparto Sicurezza – Sentenza Corte di C
Inviato: dom nov 02, 2025 5:33 pm
Per quanto d'interesse, riporto.....
la recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 25525 del 19 settembre 2025, che, per quanto statuito, potrebbe determinare importanti ricadute sull’implementazione del diritto alla fruizione del buono pasto anche per gli appartenenti al Comparto Sicurezza.
Nel dettaglio, la Suprema Corte è intervenuta a seguito di un ricorso proposto dall’ASP di Messina contro alcuni dei propri dipendenti, avverso la sentenza n. 295/2022 della Corte d’Appello di Messina, che aveva riconosciuto a tali operatori il diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto, superando le limitazioni regolamentari che ne subordinavano l’attribuzione al solo personale non turnista e con rientro pomeridiano.
La Corte di Cassazione, nel respingere in toto le eccezioni sollevate dall’Ente ricorrente – giudicandole infondate sia in fatto che in diritto – ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. n. 22478/2024, Cass. n. 32113/2022 e Cass. n. 5547/2021), ribadendo che: “In tema di pubblico impiego, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale, è diretta a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane dei dipendenti, garantendo il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa, laddove l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, ed è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo, che presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore”.
In conclusione, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità dell’estensione del diritto alla fruizione del pasto (servizio mensa o buono pasto), anche alla luce delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del settembre 2001, e indipendentemente dalla natura turnista dell’orario di lavoro, purché venga rispettata la condizione dell’intervallo lavorativo oltre le sei ore giornaliere.
Alla luce di quanto suesposto, è di tutta evidenza che l’assunto giurisprudenziale possa incidere positivamente sull’intero sistema di attribuzione del beneficio, con possibili ricadute dirette anche per il personale della Polizia di Stato.
la recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 25525 del 19 settembre 2025, che, per quanto statuito, potrebbe determinare importanti ricadute sull’implementazione del diritto alla fruizione del buono pasto anche per gli appartenenti al Comparto Sicurezza.
Nel dettaglio, la Suprema Corte è intervenuta a seguito di un ricorso proposto dall’ASP di Messina contro alcuni dei propri dipendenti, avverso la sentenza n. 295/2022 della Corte d’Appello di Messina, che aveva riconosciuto a tali operatori il diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto, superando le limitazioni regolamentari che ne subordinavano l’attribuzione al solo personale non turnista e con rientro pomeridiano.
La Corte di Cassazione, nel respingere in toto le eccezioni sollevate dall’Ente ricorrente – giudicandole infondate sia in fatto che in diritto – ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. n. 22478/2024, Cass. n. 32113/2022 e Cass. n. 5547/2021), ribadendo che: “In tema di pubblico impiego, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale, è diretta a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane dei dipendenti, garantendo il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa, laddove l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, ed è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo, che presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore”.
In conclusione, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità dell’estensione del diritto alla fruizione del pasto (servizio mensa o buono pasto), anche alla luce delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del settembre 2001, e indipendentemente dalla natura turnista dell’orario di lavoro, purché venga rispettata la condizione dell’intervallo lavorativo oltre le sei ore giornaliere.
Alla luce di quanto suesposto, è di tutta evidenza che l’assunto giurisprudenziale possa incidere positivamente sull’intero sistema di attribuzione del beneficio, con possibili ricadute dirette anche per il personale della Polizia di Stato.