Supervalutazione e riscatto frequenza Scuola militare Nunziatella
Inviato: dom set 28, 2025 1:39 pm
Apro questo post a parte perché diverso,
1) - amministrazione GDF,
CdC Lazio n. 336 resa pubblica in data 16/07/2025, riconoscimento dei servizi prestati ed alla correlata valorizzazione a fini pensionistici: correzione del periodo effettivo di frequenza della scuola militare (dal 15-9-1980 al 9-10-1983) e dei servizi pre-ruolo (dal 10-10-1983 al 23-9-1985).
- maggiorazioni ex art. 5 d.lgs. 165/1997 per il periodo dal 15-9-1980 al 23-9-1985.
- definizione e quantificazione della supervalutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 d.lgs. 165/1997 dei periodi effettivi di frequenza della scuola militare quale allievo e dei servizi pre-ruolo.
>> l’amministrazione si è costituita eccependo l'infondatezza della domanda inerente alla supervalutazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 165/1997 per il periodo fra il 15 settembre 1980 e il 12 gennaio 1981. E ciò perché in detto periodo il ricorrente frequentava la scuola militare Nunziatella fino al 9 ottobre 1983, ma al compimento dei 16 anni per i primi tre anni ha contratto arruolamento volontario per il compimento del corso di studi prescelto. L’amministrazione ritiene che “ratione temporis” trovi applicazione l'articolo 17 del DPR 950/1956 che appunto ha previsto questa tipologia di servizio e non può essere applicata invece la normativa prevista dal codice dell'ordinamento militare (COM d.lgs. 165/1997) entrato in vigore successivamente al periodo qui in esame. Difatti il codice dell'ordinamento militare ha abrogato l'articolo 17 suddetto, con l'articolo 2269 comma 1 n. 180.
N.B.: il giudice richiama la sentenza delle Sezioni Riunite della CdC n. 8/2025/QM/SEZ che allego.
>> CdC Sezioni Riunite sentenza n. 8 resa pubblica in data 02/07/2025.
P.S.: come sempre e per meglio comprendere il tutto, consiglio di leggere direttamente dall’allegata sentenza della CdC Lazio.
1) - amministrazione GDF,
CdC Lazio n. 336 resa pubblica in data 16/07/2025, riconoscimento dei servizi prestati ed alla correlata valorizzazione a fini pensionistici: correzione del periodo effettivo di frequenza della scuola militare (dal 15-9-1980 al 9-10-1983) e dei servizi pre-ruolo (dal 10-10-1983 al 23-9-1985).
- maggiorazioni ex art. 5 d.lgs. 165/1997 per il periodo dal 15-9-1980 al 23-9-1985.
- definizione e quantificazione della supervalutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 d.lgs. 165/1997 dei periodi effettivi di frequenza della scuola militare quale allievo e dei servizi pre-ruolo.
>> l’amministrazione si è costituita eccependo l'infondatezza della domanda inerente alla supervalutazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 165/1997 per il periodo fra il 15 settembre 1980 e il 12 gennaio 1981. E ciò perché in detto periodo il ricorrente frequentava la scuola militare Nunziatella fino al 9 ottobre 1983, ma al compimento dei 16 anni per i primi tre anni ha contratto arruolamento volontario per il compimento del corso di studi prescelto. L’amministrazione ritiene che “ratione temporis” trovi applicazione l'articolo 17 del DPR 950/1956 che appunto ha previsto questa tipologia di servizio e non può essere applicata invece la normativa prevista dal codice dell'ordinamento militare (COM d.lgs. 165/1997) entrato in vigore successivamente al periodo qui in esame. Difatti il codice dell'ordinamento militare ha abrogato l'articolo 17 suddetto, con l'articolo 2269 comma 1 n. 180.
N.B.: il giudice richiama la sentenza delle Sezioni Riunite della CdC n. 8/2025/QM/SEZ che allego.
>> CdC Sezioni Riunite sentenza n. 8 resa pubblica in data 02/07/2025.
P.S.: come sempre e per meglio comprendere il tutto, consiglio di leggere direttamente dall’allegata sentenza della CdC Lazio.