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LIQUIDAZIONE
Inviato: gio set 01, 2011 6:54 pm
da CAPONIK
Salve sono Ciro della P.P. volevo sapere se e vero che chi va in pensione a domanda, prende la liquidazione dopo due anni anni dalla data del pensionamento ? invece chi viene riformato prende la liquidazione dopo 105 giorni ? Grazie
attendo notizie.
Distinti saluti
Re: LIQUIDAZIONE
Inviato: gio set 01, 2011 7:07 pm
da Dott.ssa Astore
e' un problema amministrativo:io sono medico legaleGrazie Lucia Astore
Re: LIQUIDAZIONE
Inviato: ven set 02, 2011 7:57 am
da VITO7
x Dott.ssa Astore credo, che l'amico CAPONIK si riferisse alla nuova manovra
ciao
vito
Re: LIQUIDAZIONE
Inviato: ven set 02, 2011 4:57 pm
da gennj29
CAPONIK ha scritto:Salve sono Ciro della P.P. volevo sapere se e vero che chi va in pensione a domanda, prende la liquidazione dopo due anni anni dalla data del pensionamento ? invece chi viene riformato prende la liquidazione dopo 105 giorni ? Grazie
attendo notizie.
Distinti saluti
Ciao questo e art sulla( gu )leggelo bene :Eccola:
Tfr, liquidato più tardi (articolo 1, commi 22 e 23 e comma 32). Cambia, per il pubblico impiego, la liquidazione del Tfr con effetto dall'entrata in vigore del decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data. La liquidazione avverrà decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione solo nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio e per decesso del dipendente.
Re: LIQUIDAZIONE
Inviato: ven set 02, 2011 7:34 pm
da VITO7
scusa gennj,tu ti riferisci alla legge del 28 marzo 97 articolo 3 n° 79 comma 5 che recita:
Articolo 3 n° 79 comma 5
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
ciao vito
Re: LIQUIDAZIONE
Inviato: ven set 02, 2011 10:31 pm
da montiovis
gennj29
ciò che tu hai scritto non è esatto, allego con un copia e incolla il comma 22,23 delall'art.1 del decreto di agosto
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ( per noi 60 anni ) o di servizio (per noi 35+5 = 40) previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. pertanto chi se ne va con i 40 utili oppure con i 60 anni avrà la liquidazione dopo 6 mesi anzichè i precedenti 3 e non dopo 24 mesi.
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione,».
23. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 deIl’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
ciao !
Re: LIQUIDAZIONE
Inviato: ven set 02, 2011 11:36 pm
da gennj29
[quote="montiovis"]gennj29
ciò che tu hai scritto non è esatto, allego con un copia e incolla il comma 22,23 delall'art.1 del decreto di agosto
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ( per noi 60 anni ) o di servizio (per noi 35+5 = 40) previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. pertanto chi se ne va con i 40 utili oppure con i 60 anni avrà la liquidazione dopo 6 mesi anzichè i precedenti 3 e non dopo 24 mesi.
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione,».
23. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 deIl’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
ciao montiovis anche io la pesavo come te ma se vai sul forum dei cc trova tfs vedi che ci sono 2 pagine e ti spiegano tutto
quello art e stato publicato succesivamente alla prima bozza che e uscita sulla gu
Re: LIQUIDAZIONE
Inviato: sab set 03, 2011 9:27 am
da VITO7
per gennj,in conclusione chi viene riformato per inabilità il tfr quando lo prende?
e' questa la cosa più importante da divulgare .
ciao e grazie a tutti
vito
Re: LIQUIDAZIONE
Inviato: sab set 03, 2011 9:52 am
da gennj29
IL DECRETO-LEGGE 1310812011,N.138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 188 del 13-8-2011
già in vigore dal 1310812011,a decorerre dal 13/08/2011, prevede una
MODIFICA PAGAMENTO TFS (BUONUSCITA)
O DEL TFR (trattamento di fine rapporto)
Si riporta il relativo comma del D.L n.138/2011
Art.1
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 de!
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.";
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o
aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e,
nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro."; Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. ((Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente£ previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».
IN ALTRE PAROLE:
Viene introdotto un periodo di "letargo" per il pagamento del TFSITFR di o 24 o 6 mesi.
Dopo tale "letargo" I'INPDAP provvede al pagamento entro e non oltre TRE MESI SUCCESSIVI.
Il pagamento avviene entro 105 giorni per cessazione dovuta a inabilità o decesso.
SALVI I PENSIONANDI DAL 01/0912011 E CHI MATURA IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31/1212011.
PER TALI DIPENDENTI SI APPLICA LA NORMATIVA VIGENTE FINO ciao chiaro questo e copia e incolla della g u