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Congedo Ordinario durante il servizio presso l’Agenzia Europea “Frontex”

Inviato: sab lug 19, 2025 10:10 am
da mauri64
Per opportuna conoscenza...

16 Luglio 2025

Una nostra iscritta avendo prestato attività, in distacco, dal 16 settembre 2019 al 15 dicembre 2024, presso l’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera-FRONTEX”, lavorando in regime di settimana corta dal lunedì al venerdì, pari a nr. 8 ore al giorno, per un totale di 40 ore settimanali, avendo usufruito di nr. 2,5 giorni di riposo al mese (nr. 20 ore), essendo terminato il periodo di distacco chiede se può usufruire dei giorni di congedo ordinario spettanti dal 2019 al 2024 e se gli possa essere riconosciuta l’indennità di produttività collettiva prevista dal fondo di incentivazione per l’attività professionale in relazione agli anni di servizio prestato all’estero.

Al riguardo, il Frontex Management Board Decision n. 30/2020 dell’11 ottobre 2020, all’articolo 13 “Congedi annuali e speciali” prevede espressamente (comma1) che “Frontex concede due giorni di congedo compensativo (CTO) a un agente di categoria 2 per ogni mese di distacco, al fine di compensare la perdita del diritto al congedo annuale nazionale. Il CTO può essere concesso in anticipo, ad eccezione del primo mese. I giorni di CTO maturati possono essere fruiti cumulativamente dopo il primo mese di distacco”.

Al riguardo non è possibile operare una compensazione rispetto all’eccedenza di ore di lavoro maturate considerata l’onnicomprensività del trattamento di missione all’estero.

Per quanto concerne la produttività collettiva, l’art. 3, comma 63, del d.P.R. n. 537 del 1993, prevede espressamente che i pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità accessorie, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall’amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell’amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio

Trattandosi di provvedimento di distacco adottato dal Dipartimento della P.S. in relazione all’attività di Frontex spetta solo la retribuzione principale.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che, “per attribuire voci di salario accessorio anche al personale in distacco o comando, occorre ora rinvenirne la legittimazione nella negoziazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell’ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell’amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale (cfr. anche Cass., 19 marzo 2018, n. 6787, che ha affrontato proprio il tema delle differenze retributive richieste dal pubblico dipendente comandato presso altro Ente in regime di diritto pubblico per l’avvenuta effettuazione di mansioni superiori, negandone la spettanza quando la loro attribuzione non provenga dall’amministrazione di appartenenza o non sia stata comunque da essa avallata)”.