quando la privilegiata?

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toni62

quando la privilegiata?

Messaggio da toni62 »

Salve sono un' appuntato scelto riformato, con 27 anni effettivi di servizio., la domanda e questa nel giugno 2007 venivo riformato con tab quinta A ,dalla cmo di Milano ,nel contempo effettuavo damanda di pensione privileggiata, ma tuttoggi non ho ricevuto alcuna comunicazione, attualmente abito a Piacenza vorrei sapere dove posso rivolgermi per consigli, grazie.


vilos
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Re: quando la privilegiata?

Messaggio da vilos »

Inpdap Piacenza.
Insoddisfatto

Re: quando la privilegiata?

Messaggio da Insoddisfatto »

Anche io in congedo da febbraio 2007, la CMO di La Spezia mi ha riformato con la 8^, il giudizio della CMO in sede di riforma non ha nessun valore, deve essere riconosciuta dal Comitato di Verifica, anche io ho fatto domanda di PPO, la sto seguendo passo passo da più di 4 anni ed è ancora a metà strada. Ci sono colleghi che addirittura sono 10 anni che aspettano, quindi tranquillizzati
pierlane

Re: quando la privilegiata?

Messaggio da pierlane »

Vorrei porre alla vostra attenzione la mia situazione:
sono stato collogato in congedo il 10/06/2005 per riforma nel grado di appuntato scelto con p.p.o. rivedibile dopo 4 anni alla data di oggi non ho ricevuto nè il 10% nè la convocazione per l'attribuzione a vita come mi devo comportare un grazie
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RAMBO
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Re: quando la privilegiata?

Messaggio da RAMBO »

In questo forum ho trovato moltissime risposte a domande simili...

Perchè non cercate come me..

Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Insoddisfatto

Re: quando la privilegiata?

Messaggio da Insoddisfatto »

Per completezza di informazione, in data 27 novembre u.s., tramite posta ordinaria sono stato portato a conoscenza che il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva in data 25 ottobre 2013, ha autorizzato l'INPS ex gestione INPDAP ad erogarmi a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, l'aumento del decimo della pensione normale attualmente in pagamento in via provvisoria, con effetto dal 20.05.2007 (tre mesi dalla data del congedo avvenuto per infermità) al 19.05.2011. Dalle somme arretrate dovrà preventivamente essere detratto l'importo percepito pari alla metà dell'equo indennizzo liquidato per la stessa infermità. Quindi solo per i primi 4 anni di riconoscimento della patologia, ora dovranno esaminare gli ulteriori 2 anni di assegno rinnovabile soggetto a miglioramento e sono in attesa di essere convocato a visita collegiale per il riconoscimento a vita
ZioSam
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Re: quando la privilegiata?

Messaggio da ZioSam »

Gli altri 2 anni sono una tabella B, per cui sono ininfluenti in quanto vengono assorbiti dalla tabella A/8^ che ti hanno dato per 4 anni.

La tabella B per anni due è una cifra in unica soluzione (UNA TANTUM) che ti verrebbe pagata facendo il calcolo dell'importo scaturente da 24 mesi di ipotetica PPO (10%).

Come detto è ininfluente a meno che, alla visita di rinnovo non ti declassano la tabella A/8^ per sopraggiunto miglioramento di salute.
Insoddisfatto

Re: quando la privilegiata?

Messaggio da Insoddisfatto »

Sono stato ingannato dalla dicitura apportata dalla CMO sul verbale, indicando tab. "A" 8^ Ctg anche per gli ulteriori 2 anni.
panorama
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Re: quando la privilegiata?

Messaggio da panorama »

Per orientamento sul da farsi.
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silenzio-rifiuto sull'atto di richiesta di accesso agli atti del procedimento di concessione di pensione privilegiata ordinaria.

IL TAR LAZIO precisa:

1) - La richiesta di accesso alla documentazione relativa al procedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria è volta a conoscere gli atti nonché l’esito del procedimento, che avrebbe dovuto concludersi nel termine normativamente previsto in 330 gg. dalla presentazione della domanda.

Ricorso Accolto.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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10/03/2014 201402716 Sentenza 1B


N. 02716/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07368/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2013 proposto da:
OMISSIS, difeso in proprio ex art.4 co.3 L. 205/2000, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
silenzio-rifiuto sull'atto di richiesta di accesso agli atti del procedimento di concessione di pensione privilegiata ordinaria del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame

Il ………….. premette:
- di essere cessato dal servizio il 30.11.2000 senza diritto a pensione;

- di aver richiesto in data 25.6.2010, sulla base della pronuncia della CMO, di OMISSIS, la concessione di pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendente da causa di servizio;

- di essere stato convocato davanti alla CMO che ha effettuato gli accertamenti in data 9.3.2011;

- di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito all’esito del procedimento in parola;

- di aver notificato in data 11.6.2013 al Ministero della Difesa un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 25 legge n. 241/90 agli atti del procedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria in parola motivato con l’esigenza, considerato anche il notevole ritardo nella conclusione dello stesso, di tutelare in giudizio i propri interessi.

- che tale istanza è rimasta senza riscontro.

Con il presente ricorso egli agisce pertanto in giudizio al fine di ottenere l’esibizione della documentazione predetta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che resiste solo formalmente.

Il ricorso è fondato.

La richiesta di accesso alla documentazione relativa al procedimento di concessione della pensione privilegiata ordinaria è volta a conoscere gli atti nonché l’esito del procedimento, che avrebbe dovuto concludersi nel termine normativamente previsto in 330 gg. dalla presentazione della domanda.

La Sezione s’è già pronunciata, in un caso analogo - in cui un militare aveva richiesto l’accesso alla documentazione relativa al procedimento tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione di una formale richiesta di pensione privilegiata ordinaria – ritenendo che “non sussistono ragioni legittimamente ostative all'esercizio del diritto fatto valere dal ricorrente”. In tale precedente veniva altresì evidenziato che gli atti ai quali il richiedente intendeva accedere concernevano determinazioni riguardanti lo stesso interessato, che non esistevano cause di esclusione dall'accesso, precisando altresì che “del resto, anche nell'ipotesi della ancora non intervenuta completa formalizzazione di atti relativi al procedimento per l'emanazione del decreto Una Tantum e/o di equo indennizzo, ugualmente incombe in capo alla competente Amministrazione l'obbligo di relazionare all'interessato in merito allo stato dello stesso procedimento” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 24-04-2007, n. 3619).

Il Collegio ritiene, attesa l’evidente analogia della fattispecie in esame, di non disattendere l’orientamento espresso dalla Sezione in materia, stante la mancanza di cause di esclusione o di esigenze alla riservatezza che possano giustificare il diniego di esibizione degli atti in questione, dato che si tratta di atti concernenti lo stesso interessato ed è evidente l’interesse di questi ad acquisire la conoscenza integrale del fascicolo del procedimento.

Detto interesse sussiste a prescindere dallo stato dell’iter procedimentale: dopo la scadenza dei termini, infatti, l’accesso serve a conoscere le ragioni del ritardo o l’esistenza di eventuali ostacoli alla conclusione (positiva o negativa) della pratica; nel caso in cui il procedimento si sia già concluso, a insaputa dell’interessato, con l’adozione di un procedimento di rigetto dell’istanza l’accesso serve a valutare se e come tutelarsi nelle sedi (anche giurisdizionali) opportune.

A quest’ultimo riguardo, pertanto, si deve ritenere irrilevante la formulazione dell’istanza di accesso in parola come volta ad “acquisire il decreto di pensione privilegiata ordinaria” e la circostanza che l’istante contestualmente si lamenti (anche) della mancata conclusione nei termini del relativo procedimento.

Come si evince dalla considerazione complessiva dell’istanza in parola ed in particolare dal richiamo alla normativa in materia di accesso e dall’esposizione, quanto al fondamento della domanda, della necessità di acquisire la documentazione richiesta per l’esercizio della tutela della propria situazione giuridica.

Chiarita la natura e la finalità dell’istanza in esame va altresì ricordato che il diritto di accesso può essere esercitato in diversi momenti dell’iter procedimentale. Durante il corso del procedimento esso è finalizzato a rendere effettivo il diritto di partecipazione procedimentale in quanto consente all’interessato di collaborare con la PA nell’attività istruttoria (può individuare carenze e false rappresentazioni di elementi di fatto di cui l’autorità procedente non si sia avveduta) e segnalare alla PA eventuali errori (logici, giuridici, di fatto) in modo di prevenire scelte inopportune o l’adozione di un provvedimento illegittimo.

Nella fase successiva, invece, l’accesso agli atti di un procedimento che si sia già concluso, consente all’interessato di rilevare ex post, oltre a tutti “gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche” rappresentate nelle premesse dell’atto, anche tutto quell’insieme di circostanze ed elementi comunque presi in considerazione dalla PA nel momento “interno” dell’istruttoria e della formazione della volontà decisionale dell’Amministrazione. E quindi gli serve per decidere, sulla base della conoscenza dell’intero materiale considerato dalla PA, se accettare la scelta amministrativa o proporre ricorso, e di che tipo (giurisdizionale di legittimità, o amministrativo, se voglia dedurre anche vizi di merito). E che l’esercizio del diritto di accesso non sia precluso una volta che il procedimento si sia concluso con l’adozione del provvedimento finale, è dimostrato dal fatto che l’art. 117 co. 2 prevede la mera facoltà, e non l’obbligo, di azionarlo nell’ambito del giudizio di legittimità come previsto dall’art. 5 della legge n. 241/90 come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005, oppure se proporre autonoma actio ad exhibendum.

Ed è pertanto quest’ultima azione - e non l’actio contra silentium prevista dall'art. 117 CPA –che costituisce il rimedio processuale a disposizione del ricorrente per acquisire il provvedimento adottato dall'Amministrazione a conclusione del procedimento e tuttavia non comunicato al diretto interessato, Ed al riguardo è stato evidenziato che il ricorso per l’accesso è volto ad assicurare la conoscenza, da parte dell’interessato, di tutte le vicende che attengono a circostanze diverse dalla giuridica creazione dell'atto - siano esse anteriori oppure successive alla emanazione del provvedimento - e che pertanto queste esulano dal concetto di silenzio/inadempimento inteso quale illegittima mancata conclusione del procedimento amministrativo” (T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 07-04-2008, n. 627).

Tale conclusione non cambia nel caso in cui sia scaduto il termine per l’adozione del predetto provvedimento: anche in tal caso l’interessato ha diritto a visionare il fascicolo per conoscere “lo stato di avanzamento della pratica”. Ciò sia per sapere se il procedimento è stato concluso – ed eventualmente acquisire il provvedimento finale non (ancora comunicato, come sopra ricordato – sia, nel caso contrario, per scoprire le ragioni del ritardo nell’avvio o nella conclusione del procedimento (difetto di una fondamentale condizione di ricevibilità o ammissibilità o procedibilità dell’istanza o difetto delle condizioni essenziali per il suo accoglimento) anche al fine di cooperare con l’autorità procedente per superare gli ostacoli all’avvio dell’esame dell’affare o la prosecuzione (ovvero all’eventuale conclusione positiva). Anche in questo caso l’accesso svolge una funzione deflattiva del contenzioso in quanto evita all’interessato di esperire “al buio” un ricorso contro il silenzio che potrebbe risultare del tutto inutile (nel caso in cui la PA in corso di giudizio rappresenti elementi giustificativi della propria inerzia che se conosciuti ex ante dall’interessato lo avrebbero indotto a non agire in giudizio).

Il diritto di accesso agli atti del procedimento pertanto è finalizzato, in quanto necessario per l’adeguata partecipazione procedimentale (cd. partecipazione informata) sia a consentire all’interessato di influire sulla determinazione del “contenuto” del provvedimento finale sia a garantire il diritto al rispetto dei “tempi” prescritti per la conclusione del procedimento.

Ed infatti la stessa normativa in materia impone, in capo all’autorità procedente, l’obbligo di comunicare all’interessato, oltre all’avvio del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento, il termine per la conclusione per consentirgli di conoscere i “tempi di attesa” e, in caso di superamento, di rivolgersi al responsabile del procedimento per ottenere le dovute informazioni sullo “stato della pratica” (in particolare nel caso in cui la PA ometta di effettuare le successive comunicazioni, ex art. 10 bis, per rappresentare gli ostacoli alla positiva conclusione in suo favore del procedimento, oppure ometta di esercitare d’ufficio il dovere di soccorso istruttorio ove rilevi ostacoli, superabili, al predetto esito). E quindi l’accesso, in tale funzione propulsiva, soddisfa anche l’interesse pubblico al buon andamento ed alla tempestività dell’azione amministrativa, oltre che l’interesse individuale del destinatario del provvedimento.

Le considerazioni sopra svolte valgono a maggior ragione nel caso in esame in cui i termini per la conclusione del procedimento - che, nel caso dell’equo indennizzo sono spesso notoriamente violati – sono da tempo decorsi senza che la ricorrente sia stato comunicato alcunchè in merito all’esito dello stesso.

Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a conoscere tutti gli “atti del procedimento” dallo stesso avviato con l’istanza di concessione dell’equo indennizzo, ivi compreso, nel caso di intervenuta conclusione, nelle more, del provvedimento conclusivo dello stesso, l’atto finale che chiude il relativo procedimento.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I bis, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente l'esibizione dei documenti richiesti con l’istanza notificata in data 11.6.2013.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
panorama
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Re: quando la privilegiata?

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domanda di pensione privilegiata ordinaria per intempestiva.

Ricorso in Appello del ricorrente Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 318 05/05/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 318 2014 PENSIONI 05/05/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati
dott. Enzo Rotolo, Presidente
dott.ssa Angela Silveri, Consigliere
dott.ssa Francesca Padula, Consigliere
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore
dott.ssa Valeria Motzo, Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 26502 del Registro di Segreteria, proposto da C. P., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Fonzi, e successivamente ex art. 302, c.p.c. dall’avv. Giulio Guarnacci presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Zara, n. 13, contro il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante p.t. legalmente domiciliato presso l’Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 1015 del 30.05.2005.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 08.04.2014 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l’avv. Giulio Guarnacci, non costituito l’appellato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 1015 del 30.05.2005, la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha rigettato il ricorso dell’odierno appellante volto ad ottenere l’annullamento del decreto n. 499 del 09.05.1985 col quale il Ministero della Difesa, preso atto che il P… era cessato dal servizio in data 21.06.1975 e che aveva presentato domanda di p.p.o soltanto in data 04.12.1984, gli aveva negato la pensione privilegiata ordinaria per intempestiva constatazione dell’infermità denunciata ai sensi dell’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 01.06.2006 al Ministero della Difesa presso l’Avvocatura dello Stato, e quindi depositato presso la Segreteria in data 22.06.2006, l’appellante – premettendo l’esistenza di un errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure (omessa considerazione del Foglio di proposta a Rassegna DP/4288 del 21.06.1975) per il quale era già stato presentato ricorso per revocazione - ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973, in quanto, poiché nel caso in esame vi era stata una pronunzia, ancorchè negativa allo stato degli atti, sulla dipendenza da causa di servizio, l’art. 169 andava applicato in base all’interpretazione di cui a SS.RR. 8/2001/QM, a mente della quale in questi casi la decadenza non può ritenersi operante.

In secondo luogo, il ricorrente, dopo un’articolata disamina dell’art. 9, comma 1 del D.lgs. Lgt. 01.05.1916 n. 497 e dei suoi rapporti con l’art. 169 del d.PR. 1092 del 1973, ne denuncia l’illegittimità costituzionale in quanto appare irragionevole sanzionare con la perdita totale del diritto un ritardo nel chiedere all’Amministrazione l’effettuazione di un adempimento, quale l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, che può essere effettuato in qualunque tempo, una volta che l’esistenza della malattia sia stata constatata.

L’appellante ha concluso per la riforma dell’impugnata sentenza e l’accoglimento del gravame con riconoscimento, previa eventuale proposizione della proposta questione di legittimità costituzionale, dell’ammissibiilità della domanda di pensione presentata dall’appellante il 04.12.1984, con restituzione degli atti all’amministrazione per l’esame del merito.

3.- In data 09.11.2007, l’avv. Giulio Guarnacci ha proseguito il giudizio in luogo dell’avv. Fonzi ex art. 302 c.p.c.

4.- In data 07.02.2014 parte appellante, su invito della Segreteria della Sezione, ha manifestato il proprio interesse alla decisione del ricorso ed ha quindi notificato il decreto di fissazione dell’odierna udienza al Ministero della Difesa ed al medesimo presso l’Avvocatura generale dello Stato.

5.- All’udienza del 08.04.2014 udita la relazione del Cons. Smiroldo, l’avv. Guarnacci ha richiamato l’esistenza del Foglio di proposta a Rassegna DP/4288 del 21.06.1975 e chiesto l’accoglimento del gravame.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L’appello è fondato e va accolto.

Nel ricostruire gli ambiti d’operatività della decadenza prevista dall’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973, le SS.RR., con sentenza n. 8/2001/QM, hanno affermato “che non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, ancorché negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio”.

Ciò posto, esiste agli atti del giudizio di primo grado e d’appello il Foglio di proposta a Rassegna DP/4288 del 21.06.1975, alla stregua del quale risulta che, nel definire la posizione dell’odierno appellante, l’ospedale militare di Udine ha affermato che “allo stato attuale degli atti, l’infermità NON risulta dipendente da causa di servizio, né è allegata come tale”.

A tale stregua, anche alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Sezione sul punto (cfr. Sez. II n. 228 del 2006 e n. 41 del 2011), in accoglimento del gravame deve escludersi che l’appellante sia incorso nella decadenza prevista dall’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973.

Gli atti vanno di conseguenza rimessi al primo giudice per la pronuncia sulla dipendenza e sulla classifica della patologia denunciata dallo stesso appellante.

In ragione della mancata costituzione dell’appellato non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - II Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 1015 del 30.05.2005 e dichiara che l’appellante sia incorso nella decadenza prevista dall’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973.

Rimette gli atti al primo giudice per la pronuncia sulla dipendenza e sulla classifica della patologia denunciata dallo stesso appellante.

Nulla per le spese

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 08.04.2014.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cons. Marco Smiroldo Pres. Enzo Rotolo

F. to Marco Smiroldo F. to Enzo ROTOLO


Depositata in Segreteria il 05 maggio 2014

IL DIRIGENTE
P. (dott.ssa Daniela D’Amaro)
F. to Il Coordinatore amministrativo

Simonetta Desideri

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Per completezza del ricorso posto anche la sentenza della Corte dei Conti Lazio del 2005 che aveva rigettato il ricorso, in modo da capire meglio i fatti.
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LAZIO SENTENZA 1015 30/05/2005
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 1015 2005 PENSIONI 30/05/2005



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica
Visto il ricorso n. 038063/M nonchè gli atti ed i documenti tutti della causa;
Nella pubblica udienza del 28/2/2005 il Giudice unico, dott.ssa Cristina Zuccheretti, nonché l’avv. Maria Teresa Fonzi per il ricorrente
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso prodotto dal sig. C. P.;

avverso il Ministero della Difesa;

FATTO

Con il decreto impugnato (n.499 del 9.5.85) il Ministero della Difesa ha negato la pensione privilegiata ordinaria all’ex militare C. P. per intempestiva constatazione dell’infermità denunciata, ai sensi dell’art. 169 del d.P.R. 1092/1973.

Risulta dagli atti che il militare cessò dal servizio in data 21.6.75 e presentò istanza pensionistica soltanto il 4.12.84: di qui l’impugnato decreto.

Con precedente ordinanza questo Giudice ha chiesto all’Amm.ne resistente il deposto del provvedimento di riforma relativo al militare C. P. onde poter verificare se fosse stata emessa pronuncia anche in ordine alla dipendenza o meno dell’infermità al servizio.

In esito, è stata prodotta copia autentica del verbale di riforma in data 21.6.75 da cui risulta che il militare fu riformato per “ernia inguinale”, ma senza che l’Amministrazione si pronunciasse circa la rapportabilità dell’infermità al servizio.

Con memoria del 16. 2.2005 il difensore del ricorrente, avv. Fonzi, sostiene che l’esibizione del verbale di riforma abbia fatto superare la questione circa la decadenza della domanda pensionistica ai sensi del recente orientamento delle Sezioni Riunite 8/2001/qm, per cui viene chiesto –in definitiva- il trattamento privilegiato di ottava ctg., come da perizia di parte della dr. Castrica.

All’odierna pubblica udienza l’avv. M.Teresa Fonzi ha ampiamente illustrato la tesi difensiva, sostenendo la tempestività della domanda e la gravità dell’infermità del ricorrente.

DIRITTO

Il presente ricorso non si presenta meritevole di accoglimento.

Innanzi tutto questo Giudice rammenta che, secondo la disciplina pensionistica, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 277 del 5-11 dicembre 1974, per le pensioni privilegiate ordinarie la "constatazione" dell'infermità deve comprendere la valutazione della dipendenza, mentre per le pensioni privilegiate di guerra è sufficiente la constatazione in tempo di guerra per presumerne la dipendenza.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° maggio 1916, n.497, e dell'art. 169 del t. u. 29 dicembre 1973, n. 1092, (come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 7-14 dicembre 1979) la domanda di trattamento pensionistico privilegiato ordinario non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatto di servizio delle infermità o delle lesioni contratte.

Al riguardo le SS. RR. di questa Corte, con decisione n. 83/C del 1 giugno 1989, si sono pronunciate nel senso che incorrono in tale decadenza coloro che abbiano lasciato decorrere i predetti termini senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità contratte ancorché queste risultino clinicamente constatate nel corso del servizio, ma non abbiano formato oggetto, entro lo stesso termine, di dichiarazione di dipendenza.

Ciò, si intende, salvo che non spetti alla stessa Amministrazione di avviare d'ufficio il procedimento, in presenza di ferite o lesioni riportate per certa o presunta ragione di servizio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 - secondo comma - del regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024 (confermato, limitatamente alle sole ferite, dall'art. 169 del vigente t. u. n. 1092 del 1973 sopra richiamato).

Il predetto orientamento è stato ribadito con la decisione delle SSRR. N.8/2001/Qm richiamata dallo stesso difensore del ricorrente per inferirne una conclusione del tutto opposta a quella cui sono pervenute le Sezioni Riunite.

Difatti, la suddetta sentenza si è limitata a rilevare come, in talune ipotesi, diversamente da quanto è accaduto nel caso di specie, è la stessa Amministrazione militare a richiedere all'organo di consulenza medico-legale, oltre la eventuale possibilità di “riforma”, anche ulteriori accertamenti e valutazioni sullo stato di salute del soggetto al fine di accertare la dipendenza della malattia riscontrata da causa di servizio. Orbene, sostengono le Sezioni Riunite che relativamente a “…..dette ipotesi l'Amministrazione, parallelamente al procedimento amministrativo principale destinato a riflettersi sul rapporto d'impiego, innesta un subprocedimento amministrativo, concluso con un atto di mero accertamento da versarsi nell'eventuale procedimento pensionistico di privilegio. Ne consegue che nel caso di che trattasi l'amministrazione procede non solo alla constatazione diagnostica dell'infermità invalidante ma anche all'accertamento della dipendenza della malattia da causa di servizio, con ciò tutelando l'interesse sottostante alla disposizione legislativa che fissa termini decadenziali in vista di un accertamento ravvicinato alla constatazione della malattia ed alle sue cause genetiche. Nessun rilievo in proposito può avere la clausola di stile dell'affermazione della non dipendenza "allo stato degli atti" dal momento che i fatti di servizio eventualmente incidenti sono noti all'Amministrazione e risultano dal fascicolo personale dell'interessato….”

Conclusivamente le Sezioni riunite hanno risolto la questione di massima, affermando che non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 nelle sole ipotesi di intervenuta constatazione, anche negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio".

Come già detto, peraltro, ciò non si è realizzato nella fattispecie ove il foglio di rassegna del sig. C. P. non contiene alcuna annotazione sulla dipendenza dell’infermità al servizio.

É di tutta evidenza, alla luce delle considerazioni che precedono, la rilevanza che assume la domanda dell'interessato (quando l’Amministrazione non abbia –spontaneamente- formulato una simile richiesta), cui viene attribuita la funzione strumentale di porre in essere il presupposto per lo svolgimento delle fasi procedimentali così come esposte, sicché l'esercizio di tale potere di iniziativa costituisce un onere da espletarsi nel termine di decadenza di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.

Nella fattispecie, posto che il ricorrente, collocato in congedo nel 1975, presentò domanda il 4.12.84 per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e, quindi, oltre il quinquennio successivo al congedo, è da ritenersi intervenuta la decadenza della domanda ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, sostanzialmente riprodotto dall'art. 169 del t. u. 29 dicembre 1973, n.1092, non trovando applicazione, nei suoi confronti, la sospensione dei termini di decadenza per i motivi di cui sopra.

Per le considerazioni che precedono il decreto impugnato non merita censura ed il gravame proposto va respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

RESPINGE

il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28.2.2005

Il giudice: Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il
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