MAsUPS. scatto aggiuntivo D.Lgs. n.83/2001
Inviato: ven ago 19, 2011 7:48 pm
Questa sentenza del TAR di Catania è in favore dei MAsUPS anche alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di cui alle sentenze nn. 727 e 728 del 2005, e n. 1190 del 2007 di questo T.A.R. (confermate in appello dal Cga con sentenze n. 908 e n. 909 del 2008 e n. 1368 del 2009).
N.B., nello stesso giorno ne è stata emessa un'altra dello stesso giudizio positivo.
Mi domando: in quanti sapevano di queste decisioni?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01303/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2010, proposto da:
congruo numero di interessati, rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, via Fimia, 35;
contro
Ministero della difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall' Avocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri "Sicilia", non costituitosi in giudizio;
per il riconoscimento
del diritto alla attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’art. 30, comma due, del D.Lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo Aiutante sostituto U.P.S. e la condanna delle Amministrazioni intimate alla liquidazione delle relative somme oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni istanti, effettivi presso reparti dell’Arma dei Carabinieri di Messina ( dal n. 1 al 38), Catania ( dal n. 39 al 41) e Ragusa ( dal 42 al 45) , affermano di essere stati tutti promossi al grado di Maresciallo Aiutante sost. UPS in s.p. in date anteriori al 14/04/01, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 83/2001, come risulta dai documenti che si producono, e segnatamente:
OMISSIS nominativi;
• Con la retribuzione del mese di novembre 2001 sarebbe stato agli stessi riconosciuto in busta, unitamente agli arretrati dal mese di aprile 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all’art. 30 comma II del D.Lgs. 28/2/001 n.83, la cui decorrenza andava fissata – a dire dell’Amministrazione - nel mese di aprile 2001, in corrispondenza con l’entrata in vigore del decreto l.vo in oggetto.
• L’assunto veniva ribadito in varie note del Comando Regione CC. Sicilia e del Comando generale Arma CC, C.N.A. di Cheti, in esito a specifiche istanze formulate da parte dei ricorrenti, anche ai fini della interruzione della prescrizione .
• Con varie istanze, gli odierni ricorrenti, anche in riferimento al favorevole orientamento del giudice Amministrativo di primo e secondo grado, depositate il 04/11/2008 - hanno ancora chiesto che lo scatto aggiuntivo decorresse dalla data di conseguimento del grado da parte di ciascun d’essi ma l’Amministrazione, facendo riferimento al divieto di estensione del giudicato, le ha rigettate.
Avverso il rigetto opposto dall’Amministrazione, con il ricorso in epigrafe i ricorrenti propongono un motivo di gravame con il quale formulano la seguenti censura di:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma II del D.Lgs. 28/2/2001 n.83.
L’Amministrazione costituitasi in giudizio ha contro dedotto ribadendo la legittimità del diniego impugnato atteso che l’interpretazione data dai ricorrenti ai commi 1 e 2 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 83/2001 sarebbe inesatta in quanto la locuzione “ la medesima decorrenza” cui fa riferimento il comma 2 del predetto articolo 30, non sarebbe quella del conseguimento del grado, bensì quella del beneficio concesso ai Luogotenenti di cui al comma 1 dell’art.30.
Alla pubblica udienza del 19/4/2011 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
La questione interpretativa posta col ricorso in esame investe i commi 1 e 2 dell’art. 30 del D. lgs n. 83/2001, che rispettivamente prevedono:
“1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica specia-le» o di «aiutante» del disciolto ruolo dei sottufficiali, è attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.
“2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’articolo 38 - ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’art. 28 del presente decreto”.
Le Amministrazioni intimate supportano il mancato accoglimento delle istanze avanzate dai ricorrenti con l’asserzione che l’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 83/2001 andrebbe interpretato (anche in base al disposto della circolare n. 6/96/5-1 datata 14/6/2001 della Direzione Amministrativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) nel senso che la “medesima decorrenza” cui fa riferimento il suddetto comma 2 non sarebbe quella di conseguimento del grado, ma quella del beneficio concesso ai “luogotenenti” di cui al comma 1 dell’art. 30.
In sostanza, la P.A. assume che il secondo comma di tale norma vada letto in stretta relazione con il primo comma, che tratta dei benefici per i marescialli aiutanti, in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge e che al 31 agosto 1995 col grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante” del disciolto ruolo dei sottufficiali.
A questi ultimi, il legislatore avrebbe riconosciuto, l’inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di “luogotenente”, dal momento dell’entrata in vigore della legge. E con questa “medesima decorrenza”, il predetto comma 2 avrebbe riconosciuto lo scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti, che tale grado avevano conseguito, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.
L’assunto non è condivisibile alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di cui alle sentenze nn. 727 e 728 del 2005, e n. 1190 del 2007 di questo T.A.R. (confermate in appello dal Cga con sentenze n. 908 e n. 909 del 2008 e n. 1368 del 2009).
Infatti l’art. 30 in esame, negli originari 16 commi, prevedeva, distintamente e con diverse decorrenze, una serie di benefici nei confronti di militari in possesso di predefiniti status.
Per quanto interessa, il predetto comma 2 assume come destinatari i marescialli aiutanti “che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” ed attribuisce loro il beneficio dello scatto aggiuntivo, “con la medesima decorrenza” di conseguimento del grado di marescialli aiutanti.
Pertanto, l’espressione “medesima decorrenza” si riferisce a quella decorrenza (anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto di conseguimento del grado) prevista all’interno dello stesso comma 2; ciò perché l'aggettivo "medesima" che ricorre nel comma in esame va riferito, grammaticalmente e logicamente, alla data di conseguimento del grado e non alla data di entrata in vigore della legge.
Di conseguenza, contrariamente a quanto ritento dalle intimate Amministrazioni in sede di diniego delle istanze degli odierni ricorrenti, il secondo comma dell'art. 30 ha un significato in sé pienamente compiuto ed ai fini interpretativi non sussiste alcuna relazione con il primo comma dello stesso art. 30, che a sua volta si rivolge a soggetti diversi per status e prevede distinti benefici e diversa decorrenza.
In conclusione, il ricorso in epigrafe va accolto e, per l’effetto, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’art. 30, comma due, del D.Lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo Aiutante sostituto U.P.S.; con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate alla liquidazione delle relative somme, oltre interessi e la rivalutazione, applicando comunque il divieto di cumulo di quest'ultima con gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 36, L 23/12/1994 n. 724.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico delle resistenti Amministrazioni e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in solido in favore dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto condanna le amministrazioni resistenti alla liquidazione delle relative somme oltre interessi e rivalutazione, il migliore dei due evitandone il cumulo.
Condanna le Amministrazioni intimate e resistenti al pagamento, in solido, in favore dei ricorrenti nella misura di Euro quattromila/00 (4.000,00) oltre IVA, CPA, e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Giovanni Milana, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2011
N.B., nello stesso giorno ne è stata emessa un'altra dello stesso giudizio positivo.
Mi domando: in quanti sapevano di queste decisioni?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01303/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2010, proposto da:
congruo numero di interessati, rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, via Fimia, 35;
contro
Ministero della difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall' Avocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri "Sicilia", non costituitosi in giudizio;
per il riconoscimento
del diritto alla attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’art. 30, comma due, del D.Lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo Aiutante sostituto U.P.S. e la condanna delle Amministrazioni intimate alla liquidazione delle relative somme oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni istanti, effettivi presso reparti dell’Arma dei Carabinieri di Messina ( dal n. 1 al 38), Catania ( dal n. 39 al 41) e Ragusa ( dal 42 al 45) , affermano di essere stati tutti promossi al grado di Maresciallo Aiutante sost. UPS in s.p. in date anteriori al 14/04/01, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 83/2001, come risulta dai documenti che si producono, e segnatamente:
OMISSIS nominativi;
• Con la retribuzione del mese di novembre 2001 sarebbe stato agli stessi riconosciuto in busta, unitamente agli arretrati dal mese di aprile 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all’art. 30 comma II del D.Lgs. 28/2/001 n.83, la cui decorrenza andava fissata – a dire dell’Amministrazione - nel mese di aprile 2001, in corrispondenza con l’entrata in vigore del decreto l.vo in oggetto.
• L’assunto veniva ribadito in varie note del Comando Regione CC. Sicilia e del Comando generale Arma CC, C.N.A. di Cheti, in esito a specifiche istanze formulate da parte dei ricorrenti, anche ai fini della interruzione della prescrizione .
• Con varie istanze, gli odierni ricorrenti, anche in riferimento al favorevole orientamento del giudice Amministrativo di primo e secondo grado, depositate il 04/11/2008 - hanno ancora chiesto che lo scatto aggiuntivo decorresse dalla data di conseguimento del grado da parte di ciascun d’essi ma l’Amministrazione, facendo riferimento al divieto di estensione del giudicato, le ha rigettate.
Avverso il rigetto opposto dall’Amministrazione, con il ricorso in epigrafe i ricorrenti propongono un motivo di gravame con il quale formulano la seguenti censura di:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma II del D.Lgs. 28/2/2001 n.83.
L’Amministrazione costituitasi in giudizio ha contro dedotto ribadendo la legittimità del diniego impugnato atteso che l’interpretazione data dai ricorrenti ai commi 1 e 2 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 83/2001 sarebbe inesatta in quanto la locuzione “ la medesima decorrenza” cui fa riferimento il comma 2 del predetto articolo 30, non sarebbe quella del conseguimento del grado, bensì quella del beneficio concesso ai Luogotenenti di cui al comma 1 dell’art.30.
Alla pubblica udienza del 19/4/2011 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
La questione interpretativa posta col ricorso in esame investe i commi 1 e 2 dell’art. 30 del D. lgs n. 83/2001, che rispettivamente prevedono:
“1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica specia-le» o di «aiutante» del disciolto ruolo dei sottufficiali, è attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.
“2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’articolo 38 - ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall’art. 28 del presente decreto”.
Le Amministrazioni intimate supportano il mancato accoglimento delle istanze avanzate dai ricorrenti con l’asserzione che l’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 83/2001 andrebbe interpretato (anche in base al disposto della circolare n. 6/96/5-1 datata 14/6/2001 della Direzione Amministrativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) nel senso che la “medesima decorrenza” cui fa riferimento il suddetto comma 2 non sarebbe quella di conseguimento del grado, ma quella del beneficio concesso ai “luogotenenti” di cui al comma 1 dell’art. 30.
In sostanza, la P.A. assume che il secondo comma di tale norma vada letto in stretta relazione con il primo comma, che tratta dei benefici per i marescialli aiutanti, in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge e che al 31 agosto 1995 col grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante” del disciolto ruolo dei sottufficiali.
A questi ultimi, il legislatore avrebbe riconosciuto, l’inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di “luogotenente”, dal momento dell’entrata in vigore della legge. E con questa “medesima decorrenza”, il predetto comma 2 avrebbe riconosciuto lo scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti, che tale grado avevano conseguito, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.
L’assunto non è condivisibile alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di cui alle sentenze nn. 727 e 728 del 2005, e n. 1190 del 2007 di questo T.A.R. (confermate in appello dal Cga con sentenze n. 908 e n. 909 del 2008 e n. 1368 del 2009).
Infatti l’art. 30 in esame, negli originari 16 commi, prevedeva, distintamente e con diverse decorrenze, una serie di benefici nei confronti di militari in possesso di predefiniti status.
Per quanto interessa, il predetto comma 2 assume come destinatari i marescialli aiutanti “che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” ed attribuisce loro il beneficio dello scatto aggiuntivo, “con la medesima decorrenza” di conseguimento del grado di marescialli aiutanti.
Pertanto, l’espressione “medesima decorrenza” si riferisce a quella decorrenza (anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto di conseguimento del grado) prevista all’interno dello stesso comma 2; ciò perché l'aggettivo "medesima" che ricorre nel comma in esame va riferito, grammaticalmente e logicamente, alla data di conseguimento del grado e non alla data di entrata in vigore della legge.
Di conseguenza, contrariamente a quanto ritento dalle intimate Amministrazioni in sede di diniego delle istanze degli odierni ricorrenti, il secondo comma dell'art. 30 ha un significato in sé pienamente compiuto ed ai fini interpretativi non sussiste alcuna relazione con il primo comma dello stesso art. 30, che a sua volta si rivolge a soggetti diversi per status e prevede distinti benefici e diversa decorrenza.
In conclusione, il ricorso in epigrafe va accolto e, per l’effetto, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all’art. 30, comma due, del D.Lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo Aiutante sostituto U.P.S.; con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate alla liquidazione delle relative somme, oltre interessi e la rivalutazione, applicando comunque il divieto di cumulo di quest'ultima con gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 36, L 23/12/1994 n. 724.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico delle resistenti Amministrazioni e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in solido in favore dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto condanna le amministrazioni resistenti alla liquidazione delle relative somme oltre interessi e rivalutazione, il migliore dei due evitandone il cumulo.
Condanna le Amministrazioni intimate e resistenti al pagamento, in solido, in favore dei ricorrenti nella misura di Euro quattromila/00 (4.000,00) oltre IVA, CPA, e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Giovanni Milana, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2011