vittime del dovere

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avt8
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vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Altra sentenza positiva su i 10 anni figurativi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza del 13.3.2025 , nella causa iscritta al n. 1664 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
xxxxxxxxxxxxxxxxx,rappresentato e difeso come da procura allegata al ricorso, dall'avv. Luigi Elefante ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Via Grazioli,7 - 46051 San Giorgio Bigarello - (MN);
Ricorrente
E
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli, Via A.Diaz 11 domicilia
Resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.4.2023 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha esposto:
-di essere orfano dell'Appuntato dell'Arma dei Carabbinier deceduto in data 19 ottobre 1970, allorquando nel procedere alla traduzione di un malvivente veniva fatto oggetto di proditori colpi di arma da fuoco che ne causavano la morte da parte di complici che con tale insano gesto tentavano di liberare il prevenuto;
-di avere presentato in data 20.03.2023 domanda per il riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art.3 della legge 206/2004 , ritenendo il beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall'art. 1 comma 562 della legge 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 del D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione dell'art.1 comma 565 Legge citata;
-che la richiesta è rimasta inesitata.
Tanto premesso ha chiesto di: “1- Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale familiare superstite di Vittima del Dovere (figlio) al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004. 2- Dichiarare tenuto il Ministero resistente al riconoscimento del beneficio con emissione di relativo Decreto Ministeriale e relativi adempimenti previdenziali.

Firmato Da: MARI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c007f727db4815bdac680a7cdf6b0f3 Firmato Da: DOMENICO ROOSEWELT SCALA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70dc5f1a84a706e5f6174839ac474c5f

Sentenza n. 323/2025 pubbl. il 14/03/2025 RG n. 1664/2023 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/03/2025
3- Condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite
con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario..”.
Il Ministero dell’Interno, si è costituito con memoria depositata il 27.10.2023 eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato .
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione..
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In via preliminare va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto Ministero, concretamente tenuto a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 DPR 243/2006 (“Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”); essendo invece competente l’INPS sulle questioni relative ai profili pensionistici contributivi di computo dei requisiti conseguenti allo status del ricorrente ed al preteso riconoscimento dell’aumento figurativo contributivo.
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Quanto al riconoscimento del beneficio richiesto in ricorso, il Ministero sostiene che l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi spetterebbe alle sole vittime del terrorismo e non anche alle vittime del dovere.
Sulla questione dell’estensione di tale beneficio anche alle Vittime del Dovere si è pronunciata in senso favorevole copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata dalla Scrivente ai sensi del’art.118 disp.att.c.p.c. (Cass. 25.7.16 n.15328, est. Cavallaro; Cass. Sez. Un.7761/17; Trib. Padova, Sentenza n. 434/2021 pubbl. il 20/09/2021; Trib. Vicenza, Sentenza n. 13/2022 pubbl. il 18/01/2022; Tribunale Cassino sez. III, 16/10/2019, n.728; Tribunale di Napoli Nord n. 1640/2023 pubbl. il 09/04/2023).
La ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati in Italia per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata, si è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni ’80 (v. L.466/1980: “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le “vittime del dovere”.
E così la legge 23.12.05 n.266 (art.1 commi 563 e 564) ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Ed il D.P.R. n.243/2006, non ha fatto altro che estendere i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle ‘vittime del dovere’ ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge n.206/04 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n.243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall'art.6, commi 1° e 2° della Legge n.206/2004 sulla “possibilità di rivalutazione della percentuale di invalidità” comma 1° e sul “riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato”). Giova ricordare, quanto al beneficio dell’incremento figurativo decennale, che proprio a mente del disposto di cui all’art.3 c.1 L.206/04 “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica
Firmato Da: MARI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c007f727db4815bdac680a7cdf6b0f3 Firmato Da: DOMENICO ROOSEWELT SCALA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70dc5f1a84a706e5f6174839ac474c5f
Sentenza n. 323/2025 pubbl. il 14/03/2025 RG n. 1664/2023 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/03/2025
maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (…)”.
La legge n.222 del 29.11.07 all’art. 34 ha statuito l’estensione di alcuni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo previsti dalla L.206/04 anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose (art.5 c.1-5 L.206 cit.).
Non viene contestato lo status del ricorrente quale figlio di vittima del dovere: l’art. 1, co. 562, L.266/05 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisce che <<Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006>>.
Il successivo comma 563 prevede a sua volta che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il comma 565, inscritto nel solco della ribadita volontà del legislatore di portare ad equiparare le vittime del dovere alle vittime della criminalità e del terrorismo, nella sua portata precettiva si limita però a determinare le ‘modalità’ della suddetta progressiva equiparazione, prevedendo che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Detto regolamento è stato emanato con il DPR 7.07.2006, n. 243. L’art. 1 del DPR n.243 con riguardo ai destinatari delle provvidenze, contempla tra i benefici e le provvidenze dallo stesso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) pure quelle di cui alla Legge 206/2004 e, dunque, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all’art. 3 della Legge appena menzionata: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dalla lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice: disparità paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6156 del 2013), bisogna ritenere che il cit. art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime del dovere i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, considerando anche che il comma 562 non effettua distinzioni (l’estensione è solo definita “progressiva”: ciò non esclude sia anche generalizzata), con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell’interpretazione letterale, l’estensione deve intendersi comprensiva pure del
Firmato Da: MARI ADRIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c007f727db4815bdac680a7cdf6b0f3 Firmato Da: DOMENICO ROOSEWELT SCALA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 70dc5f1a84a706e5f6174839ac474c5f
Sentenza n. 323/2025 pubbl. il 14/03/2025 RG n. 1664/2023 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/03/2025
beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge che difatti è puntualmente richiamata dal cit. art. 1 lett. a) del DPR n. 243.
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Assodato è pertanto – fermo restando che il Ministero convenuto non pone impedimento all’accoglimento della domanda per ragioni di bilancio – il diritto dell’odierno ricorrente di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal cit. art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206, ossia l’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, spettando pacificamente il beneficio come si è visto anche ai famigliari “superstiti” (coniuge e figli), con accertamento del diritto del ricorrente al beneficio dell’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi ex art. 3, c.1, L.206/04.
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Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell’opera professionale prestata in una causa previdenziale di valore indeterminato, seguono la soccombenza del Ministero.
P.Q.M
Il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall’art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206;
2) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Luigi Elefante dichiaratosi antistatario,
Benevento, il 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott


Getihu
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Getihu »

Buonasera,
quindi dopo questa sentenza a lui favorevole il ricorrente potrà farla eseguire godendo così dei 10 anni figurativi? O anche se vincitore si vedrà rigettato ugualmente tale diritto da parte del Ministero?

Grazie per gli eventuali chiarimenti.
luigino2010
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Re: vittime del dovere

Messaggio da luigino2010 »

se la sentenza passa in giudicato, il ministero è obbligato a eseguire la sentenza, questo vale per tutte le sentenze, ma nel caso specifico, questa è solo una sentenza di primo grado, che sarà sicuramente appellata, pertanto per capire se il predetto beneficio potrà essere elargito alle VDD si dovrà attendere l'esito delle sentenze di cassazione.
Getihu
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Re: vittime del dovere

Messaggio da Getihu »

Buongiorno,
innanzitutto grazie per la celere risposta. A questo punto mi chiedo (e mi scuso anticipatamente per la mia non conoscenza in materia): esiste ad oggi qualcuno che sia stato nominato vittima del dovere e che abbia ottenuto una sentenza favorevole sui 10 anni figurativi e che la suddetta sentenza sia passata in giudicato ottenendo quindi il beneficio in questione?
Grazie
luigino2010
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Re: vittime del dovere

Messaggio da luigino2010 »

molto probabilmente ancora nessuna vdd ha ricevuto tale beneficio, in quanto tra qualche mese la prima sentenza per i 10 anni è in discussione presso la corte di cassazione e si deve attendere l'esito. Ma tu perchè vuoi sapere queste cose? sei VDD? hai fatto istanza per i 10 anni?
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