Reato di abuso d'ufficio
Inviato: mar mar 18, 2025 6:56 pm
>> 11 Marzo 2025
(Al centro delle perplessità della Cassazione il mancato rispetto della Convenzione internazionale Onu contro la corruzione). I giudici della Sesta Sezione Penale con l’ORDINANZA decisa il 21/02/2025 e depositata il 07 Marzo 2025, chiedono alla Corte Costituzionale il ripristino del reato.
La Cassazione ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospeso il giudizio in corso.
L’abolizione dell’abuso d’ufficio è incostituzionale perché viola i trattati internazionali con i quali l’Italia si è impegnata nella lotta alla corruzione, almeno secondo i giudici della sesta sezione della Cassazione. Dopo le ordinanze di otto tribunali, da Busto Arsizio a Catania, che hanno sollevato la questione di legittimità davanti alla Consulta sulla decisione del governo Meloni di cancellare dal codice penale il reato, è la Suprema Corte a rivolgersi ai giudici. Adesso, nell’udienza prevista il prossimo 7 maggio, potrebbe essere discusso anche questo ricorso. L’ordinanza rischia di creare un altro fronte tra l’esecutivo e la magistratura. La Cassazione ha sospeso il giudizio sulla posizione del segretario comunale di un piccolo centro campano, condannato per aver ingiustamente sancito la decadenza dalla carica di un consigliere comunale prima dell'abrogazione della legge. Per il collegio la legge Nordio dello scorso agosto viola la Convenzione adottata dalla Assemblea generale dell’Onu a Merida nell’ottobre 2003 sugli standard anticorruzione, ratificata con una legge in Italia nel 2009. In particolare, spiegano i giudici, l’articolo 19 della Convenzione rubricato «abuso d’ufficio», prevede che «ciascuno stato parte esamini l’adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione». Pertanto, sostengono, l’introduzione del reato di abuso di ufficio costituisce il livello minimale vincolante per ogni stato contraente.
INCOSTITUZIONALITÀ
I giudici si rifanno agli articoli 11 e 117 della Costituzione in riferimento alla cooperazione tra gli stati e alla potestà legislativa vincolata «dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». La Cassazione, citando proprio le sentenze della Consulta, delinea anche l’ambito nel quale si può proporre il sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, senza violare l’articolo 25 della Costituzione, che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante. Sono infatti inammissibili le questioni che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma abrogata, dal momento che un eventuale ripristino violerebbe il principio consacrato dall’articolo 25 della Costituzione «che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante». Tuttavia, osserva la Corte, la stessa Consulta nel 2018 ha precisato: «Può venire in considerazione la necessità di evitare la creazione di “zone franche” immuni dal controllo di legittimità costituzionale, laddove il legislatore introduca, in violazione del principio di eguaglianza, norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale». E questo sarebbe, secondo la Cassazione, il caso dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio.
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Dal sito della Corte Costituzionale
Ordinanza 50/2025
Corte suprema di cassazione
Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio).
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b).
REG. ORD. N. 50 DEL 2025 PUBBL. SU G.U. DEL 12/03/2025 N. 11
ORDINANZA DEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL 07/03/2025
TRA: M. S.
OGGETTO:
Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio) – Inosservanza degli obblighi internazionali, in relazione agli artt.1, 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida).
NORME IMPUGNATE:
LEGGE DEL 09/08/2024 NUM. 114 ART. 1 CO. 1 LETT. B)
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 11
COSTITUZIONE ART. 117 CO. 1 IN RELAZIONE AGLI
CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE DEL 2003 ART. 1
CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE DEL 2003 ART. 7 CO. 4
CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE DEL 2003 ART. 19
CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE DEL 2003 ART. 65 CO. 1
(Al centro delle perplessità della Cassazione il mancato rispetto della Convenzione internazionale Onu contro la corruzione). I giudici della Sesta Sezione Penale con l’ORDINANZA decisa il 21/02/2025 e depositata il 07 Marzo 2025, chiedono alla Corte Costituzionale il ripristino del reato.
La Cassazione ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospeso il giudizio in corso.
L’abolizione dell’abuso d’ufficio è incostituzionale perché viola i trattati internazionali con i quali l’Italia si è impegnata nella lotta alla corruzione, almeno secondo i giudici della sesta sezione della Cassazione. Dopo le ordinanze di otto tribunali, da Busto Arsizio a Catania, che hanno sollevato la questione di legittimità davanti alla Consulta sulla decisione del governo Meloni di cancellare dal codice penale il reato, è la Suprema Corte a rivolgersi ai giudici. Adesso, nell’udienza prevista il prossimo 7 maggio, potrebbe essere discusso anche questo ricorso. L’ordinanza rischia di creare un altro fronte tra l’esecutivo e la magistratura. La Cassazione ha sospeso il giudizio sulla posizione del segretario comunale di un piccolo centro campano, condannato per aver ingiustamente sancito la decadenza dalla carica di un consigliere comunale prima dell'abrogazione della legge. Per il collegio la legge Nordio dello scorso agosto viola la Convenzione adottata dalla Assemblea generale dell’Onu a Merida nell’ottobre 2003 sugli standard anticorruzione, ratificata con una legge in Italia nel 2009. In particolare, spiegano i giudici, l’articolo 19 della Convenzione rubricato «abuso d’ufficio», prevede che «ciascuno stato parte esamini l’adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione». Pertanto, sostengono, l’introduzione del reato di abuso di ufficio costituisce il livello minimale vincolante per ogni stato contraente.
INCOSTITUZIONALITÀ
I giudici si rifanno agli articoli 11 e 117 della Costituzione in riferimento alla cooperazione tra gli stati e alla potestà legislativa vincolata «dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». La Cassazione, citando proprio le sentenze della Consulta, delinea anche l’ambito nel quale si può proporre il sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, senza violare l’articolo 25 della Costituzione, che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante. Sono infatti inammissibili le questioni che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma abrogata, dal momento che un eventuale ripristino violerebbe il principio consacrato dall’articolo 25 della Costituzione «che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante». Tuttavia, osserva la Corte, la stessa Consulta nel 2018 ha precisato: «Può venire in considerazione la necessità di evitare la creazione di “zone franche” immuni dal controllo di legittimità costituzionale, laddove il legislatore introduca, in violazione del principio di eguaglianza, norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale». E questo sarebbe, secondo la Cassazione, il caso dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio.
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Dal sito della Corte Costituzionale
Ordinanza 50/2025
Corte suprema di cassazione
Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio).
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b).
REG. ORD. N. 50 DEL 2025 PUBBL. SU G.U. DEL 12/03/2025 N. 11
ORDINANZA DEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL 07/03/2025
TRA: M. S.
OGGETTO:
Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio) – Inosservanza degli obblighi internazionali, in relazione agli artt.1, 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida).
NORME IMPUGNATE:
LEGGE DEL 09/08/2024 NUM. 114 ART. 1 CO. 1 LETT. B)
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 11
COSTITUZIONE ART. 117 CO. 1 IN RELAZIONE AGLI
CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE DEL 2003 ART. 1
CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE DEL 2003 ART. 7 CO. 4
CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE DEL 2003 ART. 19
CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE DEL 2003 ART. 65 CO. 1