Esenzione IRPEF per le Vittime del Dovere ed Equiparati: decorrenza ed ambito di applicazione.
Inviato: gio feb 27, 2025 9:17 am
𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 - Ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025
Con l'Ordinanza n. 4873, la Corte di Cassazione ha affermato che l’estensione, in favore delle Vittime del Dovere e dei soggetti Equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’articolo 3, comma 2, della Legge n. 206/2004, operata dall’articolo 1, comma 211, della Legge n. 232/2016, ha effetti dall’ 01/01/2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo.
Con l'Ordinanza n. 4873, la Corte di Cassazione ha affermato che l’estensione, in favore delle Vittime del Dovere e dei soggetti Equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’articolo 3, comma 2, della Legge n. 206/2004, operata dall’articolo 1, comma 211, della Legge n. 232/2016, ha effetti dall’ 01/01/2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo.