Applicazione art. 3 Legge n. 206/2004.

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Neroameta
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Applicazione art. 3 Legge n. 206/2004.

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Numerosi sono i giudizi intrapresi dalle Vittime del Dovere e soggetti Equiparati che agiscono al fine di ottenere il riconoscimento dell’incremento figurativo decennale dell’anzianità contributiva utile ad aumentare, in misura corrispondente, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 206/2004 ( rubricato come nuove norme in favore delle Vittime del Terrorismo e delle stragi di tale matrice ).

L’oggetto di tali giudizi è sostanzialmente la richiesta di riconoscimento della equiparazione (ai fini del riconoscimento del beneficio in questione) della categoria delle Vittime del Dovere e soggetti Equiparati alle Vittime del Terrorismo per cui il Legislatore ha riconosciuto l’incremento figurativo decennale dell’anzianità contributiva.

Secondo la giurisprudenza prevalente in tale materia ( ossia riconoscimento del diritto all’incremento figurativo decennale ) sussiste la giurisdizione del G.O. in funzione di Giudice del Lavoro come autorevolmente affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( Cass. Civ. Sez. Unite n. 7761/2017 ). Di conseguenza, numerose pronunce hanno rigettato le argomentazioni avanzate dal Ministero dell’Interno e della Difesa che, costituendosi nei vari giudizi, tentano di difendersi formulando eccezioni di giurisdizione e/o di carenza di legittimazione passiva, ritenendosi non competente ed asserendo che la legittimazione passiva sussisterebbe solo in capo all’INPS.

Plurime sentenze hanno rigettato tali eccezioni ben specificando che sussiste la legittimazione passiva dei Ministeri, anche considerando che l’Ente previdenziale si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di Vittima del Dovere per il cui riconoscimento è competente l’Amministrazione di appartenenza del beneficiario, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che siano fondate sul riconoscimento di tale status.

Premesse le questioni preliminari di cui sopra, occorre rilevare che un orientamento ormai costante della giurisprudenza dei Tribunali riconosce l’estensione dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi anche alla categoria delle Vittime del Dovere anche in ragione del combinato disposto di cui all'art.1, comma 562 della Legge n. 266/2005 e dell'articolo 1 del DPR n. 243/2006 e secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, ossia conforme all’art. 3 della Costituzione.

Infatti, l’art. 1, comma 562, della Legge n. 266/2005 ha stabilito “ Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle Vittime della Criminalità organizzata e del Terrorismo a tutte le VdD individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 ”; la norma ha, quindi, fissato l’obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici previsti per le due diverse categorie.

Dal che l’estensione alle VdD di tutti i benefici previsti alle VdT e delle stragi di tale matrice, ivi compreso quindi il beneficio previsto dalla Legge n. 206 del 2004, richiamato dall’art. 1 lett. a) del DPR n. 243/2006.

L’estensione alle Vittime del Dovere dei benefici previsti a favore delle Vittime del Terrorismo ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Cass. n. 15328/2016; Cass. Sez. Unite n. 7761/2017 ).

Diversamente argomentando ( ossia riconoscendo specifici benefici a favore soltanto delle Vittime della C.O. e del Terrorismo e non alle Vittime del Dovere ) si determinerebbe una ingiustificata, irragionevole ed incostituzionale disparità di trattamento fra le due categorie di soggetti.

Si segnalano le seguenti pronunce favorevoli: Tribunale di Cassino ( n. 728/2019 in data 16 ottobre 2019 ); Tribunale di Cosenza ( causa r.g. n. 3360/2022 ); Tribunale di Padova ( n. 434 in data 20 settembre 2021 ); Tribunale di Palermo ( n. 1241 in data 11 aprile 2023 ha richiamato i principi di cui sopra, ribadendo, peraltro, che l’accertamento del diritto al beneficio dei dieci anni di contribuzione aggiuntiva rientri, anche a fini pensionistici, nella giurisdizione del Giudice Ordinario del Lavoro, in quanto riguarda l’ambito dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di VdD ); Tribunale di Torino ( n. 1785/2021 in data 25 gennaio 2022 ); Tribunale di Verona ( n. 57/2023 in data 7 febbraio 2023 ).

Il Tribunale di Rieti ha richiamato una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( n. 6214 del 24 febbraio 2022 ) così commentando: “Ebbene tale decisione pur dettata con specifico riferimento alle provvidenze economiche, in più parti ha posto quale principio generale quello secondo cui il trattamento delle Vittime del Dovere è stato in tutto equiparato a quello delle Vittime del Terrorismo o della C.O. e che un’interpretazione della normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione dell’art. 3 della Costituzione ” ( cfr. Trib. Rieti n. 32/2024 datato 27 marzo 2024 ).

Di conseguenza, il Tribunale di Rieti ha accolto il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente al beneficio in questione, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva dello stesso.

Anche il Tribunale di Napoli si è espresso favorevolmente. In particolare, con la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1640/2023, è stato accolto il ricorso proposto da un familiare superstite di Vittima del Dovere ed è stato precisato che il fatto che l’art. 1 comma 562 della Legge n. 266/2005 abbia definito l’estensione in questione come “ progressiva ”, non esclude che sia anche generalizzata, con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell’interpretazione letterale, l’estensione deve intendersi comprensiva anche del beneficio previsto dalla Legge n. 206/2004 che, infatti, è puntualmente richiamata dall’art. 1 lett. a) del DPR n. 243. Ancora più recentemente si è pronunciato il Tribunale di Napoli ( con Sentenza n. 2498/2024 in data 4 aprile 2024 ).

Nello stesso senso si veda il Tribunale di Verona ( Sentenza n. 100/2024 in data 14 febbraio 2024) che ha accolto il ricorso di un orfano di Vittima del Dovere, il Tribunale di Benevento (sentenza n. 114/2024 in data 7 febbraio 2024 con cui è stato riconosciuto il beneficio in questione alla vedova e all’orfana di un Appuntato dei Carabinieri), il Tribunale di Agrigento ( Sentenza n. 87 del 23 gennaio 2024) ed il Tribunale di Pesaro ( Sentenza n. 208 in data 13 novembre 2023 ).

Con la Sentenza n. 8507/2024 in data 22.7.2024 il Tribunale di ROMA III Sezione Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ( figlio di Vittima del Dovere ) al beneficio dell’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente come previsto dall’art. 3 della Legge n. 206/2004.

Ed ancora recentemente il Tribunale di PALERMO, con la sentenza pubblicata il 7 ottobre 2024, ha accertato il diritto dei ricorrenti, quali figli familiari superstiti di Vittima del Dovere, al riconoscimento dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché’ il trattamento di fine rapporto, statuendo nei seguenti termini: “ la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti impone, nel caso di specie e pena la irragionevole disparità di trattamento, in aperta violazione del disposto dell’art. 3 Cost., la equiparazione dello status di “ Vittima della Criminalità Organizzata ” a quello di “ Vittima del Dovere ” anche ai fini della prestazione richiesta, secondo il percorso logico delle pronunce in atti, già richiamato e che deve ritenersi condiviso " .

Anche i Giudici di secondo grado si sono pronunciati in senso favorevole ai richiedenti; ad esempio la Corte d’Appello di Ancona ( Sentenza n. 330/2023 datata 10 novembre 2023) ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Interno ribadendo il principio secondo cui: “ la legislazione primaria in materia è ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità – equità di cui all’art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria ( v. Cass. Civ., sez. lav., 05/04/2022, n. 11015 ) ”. Anche recentemente la Corte di Appello di Roma con Sentenza n. 4412/2024 del 28-01-2025 ha affermato il diritto dei dieci anni di contribuzione a favore delle VdD ( art. 3 comma 2, 6 e 8 della Legge n. 206/2004 ).
Ne segue che la scelta ermeneutica dei Ministeri ha creato una irragionevole disparità di trattamento tra le Vittime del Terrorismo e della Criminalità organizzata e le Vittime del Dovere ed Equiparati. In altri termini, escludere le Vittime del Dovere e i soggetti ad essi Equiparati dall’aumento contributivo equivale a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l’evoluzione della legislazione in materia, tutta permeata da un evidente intento perequativo.
Attendiamo fiduciosi la decisione della Suprema Corte di Cassazione affinchè si esprima favorevolmente nei confronti delle VdD ed Equiparati e metta finalmente la parola fine a questa disparità di trattamento.
Un cordiale saluto.


Neroameta
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Re: Applicazione art. 3 Legge n. 206/2004.

Messaggio da Neroameta »

E' giusto e doveroso approfondire le tematiche precedentemente rappresentate con una ulteriore mia personale riflessione a seguito delle varie Sentenze della Suprema Corte di Cassazione susseguitesi negli ultimi anni riguardo l'equiparazione a livello pensionistico tra le VdD e le VdT.
Orbene con le Sentenze Cass.11/07/2023, n. 19789; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051 e buon ultima e recente Cass. 25/02/2025, n. 4873. Considerato ciò quello che risalta chiaramente ed è espressamente evidenziato è che in tema pensionistico l’equiparazione tra le Vittime del Dovere e quelle della Criminalità Organizzata e del Terrorismo è stata effettivamente realizzata dal Legislatore dal 01/01/2017 con la Legge n. 232/2016 ( c.d. Esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionististici delle VdD ed Equiparati con applicazione della Legge n. 206/2004 ), ma anche con la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha evidenziato che, ove alle Vittime del Dovere e soggetti Equiparati sia esteso uno dei benefici previsti per le Vittime del Terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento
Cass., Sez. Unite, 27/03/2017, n. 7761.

Il principio fondamentale del diritto, in base al quale, una norma, per quanto possa essere grave, spiacevole ed interpretabile conserva il suo contenuto imperativo e deve essere quindi inderogabilmente applicata.
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